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Document 32019D0308

    Decisione (UE) 2019/308 del Consiglio, del 18 febbraio 2019, che autorizza l'Austria, il Lussemburgo e la Romania ad accettare, nell'interesse dell'Unione europea, l'adesione della Bielorussia e dell'Uzbekistan alla convenzione del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori

    ST/14949/2018/INIT

    GU L 51 del 22.2.2019, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/308/oj

    22.2.2019   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 51/15


    DECISIONE (UE) 2019/308 DEL CONSIGLIO

    del 18 febbraio 2019

    che autorizza l'Austria, il Lussemburgo e la Romania ad accettare, nell'interesse dell'Unione europea, l'adesione della Bielorussia e dell'Uzbekistan alla convenzione del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 81, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera b),

    vista la proposta della Commissione europea,

    visto il parere del Parlamento europeo (1),

    considerando quanto segue:

    (1)

    L'Unione europea ha fissato tra i suoi obiettivi la promozione della tutela dei diritti del minore, come stabilito all'articolo 3 del trattato sull'Unione europea. Misure di protezione dei minori contro il trasferimento illecito o il mancato rientro sono un elemento essenziale di tale politica.

    (2)

    Il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 2201/2003 (2) («regolamento Bruxelles II bis»), il cui scopo è tutelare i minori dalle conseguenze negative del trasferimento illecito o del mancato ritorno e definire procedure in grado di garantire l'immediato ritorno del minore nello Stato di residenza abituale, tutelando al tempo stesso il diritto di visita e il diritto di affidamento.

    (3)

    Il regolamento Bruxelles II bis integra e rafforza la convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori («convenzione dell'Aia del 1980») la quale istituisce, in ambito internazionale, un sistema di obblighi e di cooperazione tra gli Stati contraenti e tra autorità centrali ed è volta ad assicurare l'immediato rientro dei minori illecitamente trasferiti o trattenuti.

    (4)

    Gli Stati membri dell'Unione sono tutti parti contraenti della convenzione dell'Aia del 1980.

    (5)

    L'Unione incoraggia gli Stati terzi ad aderire alla convenzione dell'Aia del 1980 e sostiene la sua corretta attuazione partecipando insieme agli Stati membri, tra l'altro, alle commissioni speciali regolarmente organizzate dalla conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato.

    (6)

    Un quadro giuridico comune applicabile tra gli Stati membri dell'Unione e gli Stati terzi potrebbe essere la migliore soluzione per i casi delicati di sottrazione internazionale di minori.

    (7)

    La convenzione dell'Aia del 1980 stabilisce che essa ha effetto solo nei rapporti tra lo Stato aderente e gli Stati contraenti che hanno dichiarato di accettare detta adesione.

    (8)

    La convenzione dell'Aia del 1980 non consente alle organizzazioni regionali di integrazione economica come l'Unione di divenirne parte. L'Unione non può quindi né aderire alla convenzione né depositare una dichiarazione di accettazione di uno Stato aderente.

    (9)

    Conformemente al parere 1/13 della Corte di giustizia dell'Unione europea (3), le dichiarazioni di accettazione ai sensi della convenzione dell'Aia del 1980 rientrano nella competenza esterna esclusiva dell'Unione.

    (10)

    Il 12 gennaio 1998 la Bielorussia ha depositato lo strumento di adesione alla convenzione dell'Aia del 1980. La convenzione dell'Aia del 1980 è entrata in vigore nel paese il 1o aprile 1998.

    (11)

    Tutti gli Stati membri interessati, tranne l'Austria, la Danimarca, il Lussemburgo e la Romania, hanno già accettato l'adesione della Bielorussia alla convenzione dell'Aia del 1980. La Bielorussia ha accettato l'adesione della Bulgaria, dell'Estonia, della Lettonia, della Lituania e di Malta alla convenzione dell'Aia del 1980. Una valutazione della situazione della Bielorussia ha portato alla conclusione che l'Austria, il Lussemburgo e la Romania sono in grado di accettare, nell'interesse dell'Unione, l'adesione della Bielorussia a norma della convenzione dell'Aia del 1980.

    (12)

    Il 31 maggio 1999 l'Uzbekistan ha depositato lo strumento di adesione alla convenzione dell'Aia del 1980. La convenzione dell'Aia del 1980 è entrata in vigore nel paese il 1o agosto 1999.

    (13)

    Tutti gli Stati membri interessati, tranne l'Austria, la Danimarca, il Lussemburgo e la Romania, hanno già accettato l'adesione dell'Uzbekistan alla convenzione dell'Aia del 1980. L'Uzbekistan ha accettato l'adesione della Bulgaria, dell'Estonia, della Lettonia, della Lituania e di Malta alla convenzione dell'Aia del 1980. Una valutazione della situazione dell'Uzbekistan ha portato alla conclusione che l'Austria, il Lussemburgo e la Romania sono in grado di accettare, nell'interesse dell'Unione, l'adesione dell'Uzbekistan a norma della convenzione dell'Aia del 1980.

    (14)

    L'Austria, il Lussemburgo e la Romania dovrebbero pertanto essere autorizzati a depositare le loro dichiarazioni di accettazione, nell'interesse dell'Unione, dell'adesione della Bielorussia e dell'Uzbekistan in conformità dei termini stabiliti dalla presente decisione. Gli altri Stati membri dell'Unione che hanno già accettato l'adesione della Bielorussia e dell'Uzbekistan alla convenzione dell'Aia del 1980 non dovrebbero depositare nuove dichiarazioni di accettazione poiché le dichiarazioni esistenti restano valide ai sensi del diritto internazionale pubblico.

    (15)

    Il Regno Unito e l'Irlanda sono vincolati dal regolamento Bruxelles II bis e partecipano all'adozione e all'applicazione della presente decisione.

    (16)

    A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    1.   L'Austria, il Lussemburgo e la Romania sono autorizzati ad accettare, nell'interesse dell'Unione, l'adesione della Bielorussia e dell'Uzbekistan alla convenzione dell'Aia del 1980.

    2.   Non oltre il 19 febbraio 2020, l'Austria, il Lussemburgo e la Romania depositano una dichiarazione con la quale accettano, nell'interesse dell'Unione, l'adesione della Bielorussia e dell'Uzbekistan alla convenzione dell'Aia del 1980, formulata come segue:

    «L'/Il/La [Nome completo dello STATO MEMBRO] dichiara di accettare l'adesione della Bielorussia e dell'Uzbekistan alla convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, in conformità della decisione (UE) 2019/308 del Consiglio».

    3.   L'Austria, il Lussemburgo e la Romania informano il Consiglio e la Commissione del deposito delle loro dichiarazioni di accettazione dell'adesione della Bielorussia e dell'Uzbekistan e comunicano alla Commissione il testo delle dichiarazioni entro due mesi dal deposito.

    Articolo 2

    Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notifica.

    Articolo 3

    L'Austria, il Lussemburgo e la Romania sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2019

    Per il Consiglio

    Il presidente

    N. BĂDĂLĂU


    (1)  Parere del 31 gennaio 2019 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

    (2)  Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU L 338 del 23.12.2003, pag. 1).

    (3)  ECLI:EU:C:2014:2303.


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