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Document 32019D0053

Decisione (UE) 2019/53 del Consiglio, del 20 dicembre 2018, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea alla conferenza delle parti della convenzione di Rotterdam in merito alle procedure per accertare l'adempimento

ST/15143/2018/INIT

GU L 10 del 14.1.2019, p. 64–70 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 14/01/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/53/oj

14.1.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 10/64


DECISIONE (UE) 2019/53 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 2018

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea alla conferenza delle parti della convenzione di Rotterdam in merito alle procedure per accertare l'adempimento

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, e l'articolo 207, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

La convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale («convenzione») è stata conclusa a nome dell'Unione con la decisione 2006/730/CE del Consiglio (1) ed è entrata in vigore il 24 febbraio 2004.

(2)

Conformemente all'articolo 22 della convenzione, la conferenza delle parti può adottare allegati aggiuntivi della convenzione che si riferiscano a questioni procedurali, scientifiche, tecniche o amministrative.

(3)

In occasione della 9a riunione ordinaria della conferenza delle parti, che si terrà dal 29 aprile al 10 maggio 2019, le parti si impegnano a prendere in considerazione l'adozione di un allegato procedurale aggiuntivo al fine di introdurre un dispositivo per accertare l'inadempienza, come previsto all'articolo 17 della convenzione.

(4)

È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di conferenza delle parti, poiché l'allegato procedurale aggiuntivo sarà vincolante per l'Unione.

(5)

L'Unione ribadisce che è fondamentale promuovere a livello mondiale una migliore attuazione degli accordi e delle norme multilaterali in materia ambientale e impegnarsi a loro favore.

(6)

Nella misura in cui la convenzione rientra allo stesso tempo tra le competenze dell'Unione e quelle degli Stati membri, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero cooperare strettamente per l'adozione di un dispositivo per accertare l'adempimento, affinché l'Unione e i suoi Stati membri siano rappresentati in maniera unitaria a livello internazionale.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in occasione della prossima conferenza delle parti della convenzione di Rotterdam è di sostenere il progetto di atto in materia di adempimento accluso alla presente decisione.

In funzione degli sviluppi alla prossima conferenza delle parti, i rappresentanti dell'Unione possono concordare, in consultazione con gli Stati membri, durante le riunioni di coordinamento in loco, modifiche minori del progetto di atto in materia di adempimento accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2018

Per il Consiglio

La presidente

E. KÖSTINGER


(1)  Decisione 2006/730/CE del Consiglio, del 25 settembre 2006, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale (GU L 299 del 28.10.2006, pag. 23).


ALLEGATO

Progetto di decisione RC-9/[ ]: Procedure e dispositivi in materia di adempimento delle disposizioni della convenzione di Rotterdam

Presentato da …

Decide di adottare l'allegato VII della convenzione, che stabilisce procedure e dispositivi in materia di adempimento delle disposizioni della convenzione di Rotterdam, il cui testo figura in allegato alla presente decisione.

Appendice

Allegato VII: Procedure e dispositivi in materia di adempimento delle disposizioni della convenzione di Rotterdam

1)

È istituito un comitato per l'adempimento (in seguito denominato «il comitato»).

Membri

2)

Il comitato si compone di 15 membri. I membri sono nominati dalle parti e eletti dalla conferenza delle parti, sulla base di un'equa rappresentanza geografica dei cinque gruppi regionali delle Nazioni Unite.

3)

I membri hanno competenze e qualifiche specifiche nella materia oggetto della convenzione. Essi svolgono la propria funzione con obiettività e nell'interesse superiore della convenzione.

Elezione dei membri

4)

Nella prima riunione successiva all'entrata in vigore del presente allegato, la conferenza delle parti designa otto membri del comitato per un mandato, e sette membri per due mandati. La conferenza delle parti, in occasione di ciascuna successiva riunione ordinaria, elegge per due interi mandati nuovi membri in sostituzione di quelli il cui mandato è scaduto o sta per scadere. I membri non restano in carica per più di due mandati consecutivi. Ai fini del presente allegato, per «mandato» si intende il periodo che ha inizio alla fine di una riunione ordinaria della conferenza delle parti e si conclude al termine della successiva riunione ordinaria.

5)

Se un membro del comitato si dimette o non è comunque in grado di portare a termine il suo mandato o di esercitare le sue funzioni, la parte che nomina tale membro nomina un supplente per la restante durata del mandato.

Ufficio di presidenza

6)

Il comitato elegge il suo presidente. Il comitato nomina un vicepresidente e un relatore, a rotazione, in conformità con l'articolo 30 del regolamento interno della conferenza delle parti.

Riunioni

7)

Il comitato si riunisce secondo necessità e, per quanto possibile, in concomitanza con le riunioni della conferenza delle parti o di altri organi della convenzione.

8)

Fatto salvo il paragrafo 9 di seguito, alle riunioni del comitato possono assistere le parti e il pubblico, salvo decisione contraria del comitato.

Quando il comitato si occupa di richieste presentate ai sensi del paragrafo 12 o 13, alle riunioni possono assistere le parti ma non il pubblico, a meno che la parte il cui adempimento è in questione disponga altrimenti.

Le parti o gli osservatori ai quali è consentito assistere alla riunione non hanno diritto a parteciparvi se non con il consenso del comitato e della parte il cui adempimento è in questione.

9)

Quando viene presentata una richiesta per accertare un caso di eventuale inadempienza di una parte, la parte è invitata a partecipare all'esame della richiesta svolto dal comitato. Tale parte, tuttavia, non può partecipare all'elaborazione e all'adozione di una raccomandazione o di una conclusione del comitato.

10)

Il comitato deve fare il possibile per giungere a un accordo per consenso sulle questioni sostanziali. Se ciò non è possibile, la relazione deve rispecchiare il punto di vista di tutti i membri del comitato. Qualora nonostante gli sforzi compiuti non si giunga a un consenso e non si raggiunga un accordo, in ultima istanza la decisione è adottata a maggioranza di quattro quinti dei membri presenti e votanti oppure di otto membri, a seconda di quale numero sia superiore. Il quorum è costituito da dieci membri del comitato.

11)

Per ogni questione sottoposta all'esame del comitato, ogni suo membro si impegna a evitare conflitti di interesse diretti o indiretti. Quando un membro si trova di fronte a un conflitto di interessi, diretto o indiretto, oppure è cittadino di una delle parti il cui adempimento è in esame, il membro segnala la situazione al comitato prima che questo passi ad esaminare la questione. Il membro interessato non partecipa all'elaborazione e all'adozione di una raccomandazione del comitato in relazione a tale questione.

12)

Le richieste possono essere presentate per iscritto, tramite il segretariato nel caso in cui si applichino le lettere a) e b) sottostanti:

a)

da una parte che ritiene che, malgrado tutti i suoi sforzi, essa non è o non sarà in grado di adempiere a determinati obblighi derivanti dalla convenzione. Una simile richiesta comprende dettagli in merito agli obblighi specifici interessati e una valutazione della ragione per la quale la parte potrebbe non essere in grado di adempiere agli obblighi in questione. Ove possibile, possono essere presentate informazioni circostanziate o indicazioni su dove reperire tali informazioni. La richiesta può comprendere proposte di soluzioni che la parte ritiene possano essere più adeguate alle sue esigenze specifiche;

b)

da una parte colpita, o che rischia di essere direttamente colpita, dalla presunta inadempienza di un'altra parte agli obblighi della convenzione. La parte che intende presentare una richiesta ai sensi del presente comma deve, prima di procedere, avviare consultazioni con la parte il cui adempimento è in questione. La richiesta deve comprendere dettagli in merito agli obblighi specifici in questione e informazioni a sostegno che includono spiegazioni sul modo in cui la parte è compromessa o è probabile che lo sia.

13)

Al fine di valutare eventuali difficoltà incontrate dalle parti nell'adempimento dei loro obblighi ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 10 della convenzione, il comitato, dopo aver ricevuto dal segretariato le informazioni fornite da tali parti ai sensi delle disposizioni citate, informa per iscritto la parte interessata circa le questioni che destano preoccupazione. Qualora la questione non sia stata risolta entro 90 giorni consultando la parte interessata tramite il segretariato e qualora il comitato ritenga necessario un ulteriore approfondimento, lo fa conformemente ai paragrafi da 16 a 24.

14)

Entro due settimane dal loro ricevimento, il segretariato trasmette le richieste presentate a norma del paragrafo 12, lettera a), ai membri del comitato affinché le esaminino nel corso della loro successiva riunione.

15)

Il segretariato, entro due settimane dal ricevimento di richieste presentate a norma del paragrafo 12, lettera b), o in ottemperanza al paragrafo 13, ne invia una copia alla parte il cui adempimento alle disposizioni della convenzione è in questione e ai membri del comitato affinché le esaminino in occasione della loro successiva riunione.

16)

Le parti il cui adempimento è in questione possono presentare risposte o commenti in ogni fase del procedimento descritto nella presente decisione.

17)

Fatto salvo il precedente paragrafo 16, le informazioni supplementari fornite da una parte il cui adempimento è in questione a seguito di una richiesta devono essere trasmesse al segretariato entro tre mesi dal loro ricevimento, a meno che si renda necessaria una proroga per le circostanze particolari del caso. Tali informazioni sono trasmesse immediatamente ai membri del comitato affinché le esaminino in occasione della loro successiva riunione. Se è stata presentata una richiesta a norma del precedente paragrafo 12, lettera b), il segretariato trasmette le informazioni anche alla parte che ha introdotto la richiesta.

18)

Il comitato può decidere di non prendere in considerazione richieste che ritiene:

a)

irrilevanti;

b)

manifestamente infondate.

Facilitazione

19)

Il comitato esamina le richieste presentate in conformità del paragrafo 12 o in ottemperanza al paragrafo 13 precedenti, al fine di stabilire i fatti e le cause profonde della questione che desta preoccupazione e di facilitarne la risoluzione, tenendo conto dell'articolo 16 della convenzione. A tal fine, il comitato può fornire a una parte:

a)

consulenza;

b)

raccomandazioni non vincolanti;

c)

ulteriori informazioni necessarie ad assistere la parte nella stesura di un piano di adempimento, che includa calendario e obiettivi.

Possibili misure per affrontare questioni di adempimento

20)

Dopo aver intrapreso la procedura facilitativa di cui al paragrafo 19 e tenendo conto della causa, del tipo, del grado e della frequenza delle difficoltà legate all'adempimento, nonché delle capacità tecniche e finanziarie delle parti in questione, se il comitato ritiene necessario proporre misure ulteriori per risolverne i problemi di adempimento può raccomandare alla conferenza delle parti, tenendo conto delle funzioni ad essa conferite ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 5, lettera c), della convenzione, di considerare le seguenti misure, in conformità del diritto internazionale, per raggiungere l'adempimento:

a)

fornire un ulteriore sostegno alla parte interessata nel quadro della convenzione, anche per facilitare l'accesso, se del caso, alle risorse finanziarie, all'assistenza tecnica e allo sviluppo di capacità;

b)

offrire servizi di consulenza in merito al futuro adempimento al fine di aiutare le parti ad attuare le disposizioni della convenzione e di promuovere la cooperazione tra tutte le parti;

c)

richiedere alla parte interessata un aggiornamento sugli sforzi intrapresi;

d)

rilasciare una dichiarazione in cui si esprime preoccupazione circa un possibile inadempimento futuro;

e)

rilasciare una dichiarazione in cui si esprime preoccupazione circa l'attuale inadempimento;

f)

richiedere al segretario esecutivo di rendere pubblici i casi di inadempimento;

g)

raccomandare che una situazione di inadempienza sia affrontata dalla parte inadempiente al fine di risolverla.

Trattamento delle informazioni

21)

(1)

Il comitato può ottenere informazioni pertinenti, tramite il segretariato, da:

a)

le parti;

b)

fonti pertinenti, se lo ritiene necessario e opportuno, con il previo consenso della parte interessata o su richiesta della conferenza delle parti;

c)

il meccanismo di scambio di informazioni della convenzione e le organizzazioni intergovernative competenti. Il comitato fornisce le informazioni alla parte interessata e la invita a presentare osservazioni.

(2)

Il comitato può inoltre chiedere informazioni sulle questioni al suo esame al segretariato, se del caso sotto forma di una relazione.

22)

Quando esamina questioni sistemiche in materia di adempimento generale ai sensi del paragrafo 25, il comitato può:

a)

chiedere informazioni a tutte le parti;

b)

richiedere informazioni pertinenti a fonti affidabili ed esperti esterni, in conformità degli orientamenti del caso stabiliti dalla conferenza delle parti; e

c)

consultarsi con il segretariato e avvalersi della sua esperienza e delle sue conoscenze.

23)

Fatto salvo l'articolo 14 della convenzione, il comitato, nonché ogni parte e ogni persona coinvolta nelle sue deliberazioni, provvedono a tutelare la riservatezza delle informazioni ricevute in via confidenziale.

Monitoraggio

24)

Il comitato monitora le conseguenze delle misure adottate in applicazione delle disposizioni del paragrafo 19 o 20 di cui sopra.

Problematiche generali relative all'adempimento

25)

Il comitato può esaminare questioni sistemiche di conformità generale di interesse per tutte le parti quando:

a)

la conferenza delle parti lo richieda;

b)

sulla base delle informazioni che il segretariato ottiene dalle parti, agendo nell'ambito delle sue funzioni ai sensi della convenzione, e che sottopone al comitato, quest'ultimo decide che sia necessario esaminare una questione generale di inadempimento e presentare una relazione in merito alla conferenza delle parti.

Relazioni alla conferenza delle parti

26)

Nel corso di ciascuna riunione ordinaria della conferenza delle parti il comitato presenta una relazione che espone:

a)

il lavoro intrapreso dal comitato;

b)

le conclusioni o raccomandazioni del comitato;

c)

il futuro programma di lavoro del comitato, compreso il calendario delle riunioni considerate necessarie per l'esecuzione del programma di lavoro, per esame e approvazione della conferenza delle parti.

Altri organi ausiliari

27)

Se le attività del comitato riguardanti questioni specifiche si sovrappongono alle competenze di un altro organo della convenzione di Rotterdam, la conferenza delle parti può chiedere al comitato di consultarsi con esso.

Condivisione di informazioni con altri accordi ambientali multilaterali pertinenti

28)

Se del caso, il comitato può richiedere informazioni specifiche, su richiesta della conferenza delle parti o direttamente, ai comitati per l'adempimento che si occupano di sostanze o rifiuti pericolosi nell'ambito di altri accordi ambientali multilaterali pertinenti e riferire in merito a tali attività alla conferenza delle parti.

Riesame del dispositivo per l'adempimento

29)

La conferenza delle parti riesamina periodicamente l'attuazione delle procedure e dei dispositivi stabiliti nel presente allegato.

Rapporto con la risoluzione delle controversie

30)

Le presenti procedure e dispositivi lasciano impregiudicato l'articolo 20 della convenzione.

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