EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018Y0326(01)

Statuto dell’infrastruttura europea delle piattaforme di aperte di screening per la biochimica in forma di consorzio per un’infrastruttura europea di ricerca (ERIC EU-OPENSCREEN)

C/2018/1482

GU C 111 del 26.3.2018, p. 1–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.3.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 111/1


Statuto dell’infrastruttura europea delle piattaforme di aperte di screening per la biochimica in forma di consorzio per un’infrastruttura europea di ricerca (ERIC EU-OPENSCREEN)

(2018/C 111/01)

Indice

PREAMBOLO 2
CAPO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI 3
Articolo 1: Istituzione di ERIC EU-OPENSCREEN 3
Articolo 2: Definizioni 3
Articolo 3: Obiettivi e compiti 3
CAPO 2 - COMPOSIZIONE 4
Articolo 4: Membri e rappresentanza 4
Articolo 5: Status di osservatori e rappresentanza 4
Articolo 6: Ammissione di nuovi membri e osservatori 5
Articolo 7: Recesso di un membro o di un osservatore 5
Articolo 8: Cessazione dell’adesione o dello status di osservatore 5
CAPO 3 - DIRITTI E OBBLIGHI DEI MEMBRI E DEGLI OSSERVATORI 5
Articolo 9: Diritti e obblighi dei membri 5
Articolo 10: Diritti e obblighi degli osservatori 6
CAPO 4 - SITI PARTNER 6
Articolo 11: Siti partner 6
CAPO 5 - GOVERNANCE 7
Articolo 12: Struttura di governance 7
Articolo 13: Assemblea dei membri 7
Articolo 14: Poteri decisionali dell’assemblea dei membri 8
Articolo 15: Direttore generale 8
Articolo 16: Forum dei siti partner 9
Articolo 17: Comitato consultivo etico e scientifico 9
CAPO 6 – FINANZE 10
Articolo 18: Risorse di ERIC EU-OPENSCREEN 10
Articolo 19: Principi di bilancio e contabilità 10
Articolo 20: Responsabilità 10
CAPO 7 – PRESENTAZIONE DI RELAZIONI ALLA COMMISSIONE EUROPEA 10
Articolo 21: Presentazione di relazioni alla Commissione europea 10
CAPO 8 – POLITICHE 10
Articolo 22: Politiche di accesso per gli utenti 10
Articolo 23: Politica di sensibilizzazione 11
Articolo 24: Politica in materia di diffusione 11
Articolo 25: Politica in materia di diritti di proprietà intellettuale 11
Articolo 26: Politica in materia di occupazione 11
Articolo 27: Politica in materia di appalti pubblici ed esenzioni fiscali 11
CAPO 9 – DURATA E SCIOGLIMENTO 12
Articolo 28: Durata e scioglimento 12
CAPO 10 – VARIE 12
Articolo 29: Disposizioni relative all’istituzione 12
Articolo 30: Disponibilità dello statuto 13
ALLEGATO 1 - Elenco dei membri e osservatori 14
ALLEGATO 2 - Contributi finanziati annuali di membri, osservatori e organizzazioni intergovernative 15
ALLEGATO 3 - Politica di accesso 16
ALLEGATO 4 - Politica in materia di diritti di proprietà intellettuale 17
ALLEGATO 5 - Potenziali siti partner 19

PREAMBOLO

La Repubblica ceca

La Repubblica di Finlandia

La Repubblica federale di Germania

La Repubblica di Lettonia

Il Regno di Norvegia

La Repubblica di Polonia

Il Regno di Spagna

di seguito «i membri fondatori»

a)

DESIDEROSI di rafforzare la posizione dell’Europa, soprattutto dei membri fondatori, nel mondo e di agevolare la cooperazione transnazionale nel campo della biochimica;

b)

CONSIDERANDO l’infinità diversità delle possibili strutture chimiche e l’ampia complessità delle scienze biologiche;

c)

CONSIDERANDO che l’accesso alle tecnologie più avanzate, alle risorse, alle conoscenze e alle competenze della chimica, della biologia e dell’informatica è spesso limitato per la maggior parte dei ricercatori europei di biochimica;

d)

CONCLUDENDO che i paesi europei devono superare questa frammentazione e fornire l’accesso aperto, rafforzando così la competitività dell’Europa nel campo della biochimica e delle scienze della vita in generale;

e)

PRENDENDO LE MOSSE dalla tabella di marcia del Forum strategico europeo sulle infrastrutture di ricerca (ESFRI), che ha individuato nell’infrastruttura europea delle piattaforme aperte di screening per la biochimica (EU-OPENSCREEN) l’infrastruttura di ricerca distribuita che supporta la biochimica e le scienze della vita in Europa attraverso la fornitura dell’accesso transnazionale a tecnologie, competenze, dati e programmi di formazione e istruzione, promuove la condivisione dei dati, applica elevati standard qualitativi comuni, rafforza la collaborazione tra ricercatori universitari e industria e incentiva la strutturazione delle infrastrutture nazionali;

f)

RICONOSCENDO che l’adesione a ERIC EU-OPENSCREEN consente a chimici, biologi, medici, ingegneri e informatici di collaborare, avvalendosi del repertorio e della banca dati sui composti di ERIC EU-OPENSCREEN, e di rafforzare quindi l’attrattiva e la competitività delle attività di ricerca nazionali nel campo della biochimica con un forte impatto sulla capacità di ricerca, sull’innovazione e sulla salute;

g)

INVITANDO gli altri paesi a partecipare alle attività comuni intraprese in forza dello statuto di seguito riportato,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

CAPO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Istituzione di ERIC EU-OPENSCREEN

1.   È istituita l’infrastruttura europea delle piattaforme aperte di screening per la biochimica, «EU-OPENSCREEN». EU-OPENSCREEN assume la forma giuridica di un consorzio per un’infrastruttura europea di ricerca (ERIC) (di seguito «ERIC EU-OPENSCREEN»).

2.   La sede legale di ERIC EU-OPENSCREEN è a Berlino, in Germania.

3.   La lingua di lavoro di ERIC EU-OPENSCREEN è l’inglese.

Articolo 2

Definizioni

Nel presente statuto le seguenti parole o espressioni in maiuscolo hanno il significato indicato di seguito, se non diversamente indicato dal contesto:

 

«Membro», un soggetto ai sensi dell’articolo 4;

 

«Membro fondatore», un soggetto ai sensi dell’articolo 4;

 

«Osservatore», un soggetto ai sensi dell’articolo 5;

 

«Sito partner», un soggetto ai sensi dell’articolo 11;

 

«Utente», una persona giuridica i cui scienziati chiedono l’accesso ai servizi e alle risorse di ERIC EU-OPENSCREEN. Un «Utente» non deve necessariamente essere stabilito nel paese di un Membro o di un Osservatore;

 

«Utente fornitore di saggi», persona giuridica i cui scienziati forniscono un sistema di prova (saggio) da utilizzare per lo screening dell’archivio di composti di EU-OPENSCREEN;

 

«Utente fornitore di composti», persona giuridica i cui scienziati forniscono composti da inserire nell’archivio di composti di EU-OPENSCREEN;

 

«Utente della banca dati», una persona giuridica i cui scienziati utilizzano la banca dati di EU-OPENSCREEN;

 

«Nodo nazionale», Sito partner designato dal paese ospitante per fungere da collegamento tra ERIC EU-OPENSCREEN e la comunità scientifica locale, rafforzare il legame tra la comunità scientifica nazionale (Utenti) e l’infrastruttura di ricerca distribuita e infondere fiducia nell’infrastruttura e catalizzare la partecipazione degli scienziati (ad esempio, Utenti fornitori di saggi e Utenti fornitori di composti);

 

«Sede centrale», la sede di Berlino di ERIC EU-OPENSCREEN. Tutte le procedure riguardanti l’organizzazione e l’esecuzione dei compiti di ERIC EU-OPENSCREEN sono gestite dal personale di tale sede;

 

«Stato membro ospitante», il paese in cui si trova la sede legale di ERIC EU-OPENSCREEN;

 

«Regolamento interno», documento interno aggiuntivo e ausiliario rispetto allo statuto ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 5, contenente una serie completa di disposizioni relative a tutte le operazioni di ERIC EU-OPENSCREEN.

Articolo 3

Obiettivi e compiti

1.   ERIC EU-OPENSCREEN istituisce, gestisce e sviluppa un’infrastruttura europea di ricerca distribuita costituita da piattaforme di screening e da strutture per la biochimica allo scopo di agevolare l’accesso dei ricercatori alle risorse, agli strumenti e alle strutture e di sostenere la ricerca di alta qualità sui meccanismi molecolari dei processi biologici.

2.   ERIC EU-OPENSCREEN gestisce l’infrastruttura senza scopo di lucro. ERIC EU-OPENSCREEN può svolgere attività economiche limitate, a condizione che queste siano strettamente connesse alla sua funzione principale e che non ne compromettano l’esecuzione.

3.   Per svolgere i suoi compiti, ERIC EU-OPENSCREEN intraprende e coordina varie attività, che comprendono tra l’altro:

a)

lo sviluppo, la creazione e la manutenzione di una biblioteca europea biochimica di composti;

b)

lo sviluppo, la creazione e la manutenzione di una banca dati centrale di risultati di screening;

c)

la creazione e la manutenzione di una sede centrale per il coordinamento delle attività;

d)

l’organizzazione e il coordinamento di servizi infrastrutturali di alta qualità sostenuti da procedure armonizzate e standard di qualità;

e)

la concessione ai ricercatori dell’accesso effettivo alle risorse e ai servizi di ERIC EU-OPENSCREEN e dei siti partner secondo le norme definite nel presente statuto;

f)

l’avvio di una collaborazione con altre infrastrutture di ricerca europee e internazionali allo scopo di servire la comunità dei ricercatori nelle questioni relative alla ricerca interdisciplinare;

g)

la diffusione di strumenti e dati per l’utilizzo da parte del pubblico;

h)

il coinvolgimento in scambi con i settori industriali pertinenti, fatto salvo l’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio (1).

CAPO 2

COMPOSIZIONE

Articolo 4

Membri e rappresentanza

1.   I soggetti di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 723/2009 possono partecipare a ERIC EU-OPENSCREEN in qualità di Membri o di Osservatori. I Membri esistenti al momento del conferimento dello status di ERIC a EU-OPENSCREEN da parte della Commissione europea sono denominati «Membri fondatori».

2.   Ciascun Membro può designare un soggetto in sua rappresentanza. Il soggetto rappresentante è autorizzato a rappresentare il Membro per tutte le questioni interne di ERIC EU-OPENSCREEN. I Membri informano il direttore generale di eventuali cambiamenti relativi al soggetto che li rappresenta.

3.   I Membri e i soggetti che li rappresentano sono elencati nell’allegato 1 dello statuto. L’allegato è aggiornato dal direttore generale.

Articolo 5

Status di Osservatori e rappresentanza

1.   I soggetti che desiderano diventare Membri di ERIC EU-OPENSCREEN, ma che non possiedono ancora i requisiti per aderire in qualità di Membri, possono diventare Osservatori con diritti e obblighi limitati secondo il disposto dell’articolo 10. La partecipazione a ERIC EU-OPENSCREEN in qualità di osservatore è limitata a tre anni. L’eventuale proroga del periodo di partecipazione può essere decisa dall’assemblea dei Membri caso per caso.

2.   Ciascun osservatore può designare un soggetto in sua rappresentanza. Il soggetto rappresentante è autorizzato a rappresentare l’Osservatore per tutte le questioni interne di ERIC EU-OPENSCREEN. Gli Osservatori informano il direttore generale di eventuali cambiamenti relativi al soggetto che li rappresenta.

3.   Gli Osservatori e i soggetti che li rappresentano sono elencati nell’allegato 1 dello statuto. L’allegato è aggiornato dal direttore generale.

Articolo 6

Ammissione di nuovi Membri e Osservatori

Le condizioni per l’ammissione di nuovi Membri e Osservatori sono specificate qui di seguito:

a)

Per l’ammissione è necessaria l’approvazione dell’assemblea dei Membri in base alle maggioranze previste dall’articolo 14.

b)

Il richiedente indica in una richiesta scritta in che modo intende contribuire agli obiettivi e ai compiti di ERIC EU-OPENSCREEN di cui all’articolo 3 e rispettare gli obblighi di cui, rispettivamente, all’articolo 9 o all’articolo 10.

Articolo 7

Recesso di un Membro o di un Osservatore

1.   Un Membro può ritirarsi previa richiesta scritta inviata dodici mesi prima del ritiro. Durante i primi cinque anni di adesione nessun Membro può ritirarsi, a meno che l’adesione sia stata formalizzata per uno specifico periodo più breve.

2.   Un Osservatore può ritirarsi previa richiesta scritta inviata dodici mesi prima del ritiro.

3.   Mentre la procedura di ritiro è in corso, i Membri e gli Osservatori che hanno chiesto di ritirarsi sono tenuti a rispettare gli obblighi di cui, rispettivamente, all’articolo 9, paragrafo 2, e all’articolo 10, paragrafo 2.

Articolo 8

Cessazione dell’adesione o dello status di Osservatore

1.   L’assemblea dei Membri, dopo avere ascoltato il Membro o l’Osservatore in questione, può porre fine all’adesione di un Membro o allo status di Osservatore se il Membro o l’Osservatore:

a)

commette una grave violazione di uno o più obblighi derivanti dal presente statuto; oppure

b)

causa o rischia di causare una grave interruzione del funzionamento di ERIC EU-OPENSCREEN che può risultare nella paralisi delle procedure interne o ostacolare la fornitura dei servizi di ERIC EU-OPENSCREEN.

2.   Quando si procede alla votazione sulla cessazione di un’adesione o di uno status di Osservatore, il Membro interessato non ha diritti di voto in merito alla decisione proposta e le maggioranze di cui all’articolo 14 sono adeguate di conseguenza.

3.   Mentre la procedura di cessazione è in corso, i Membri e gli Osservatori sono tenuti a rispettare gli obblighi di cui, rispettivamente, all’articolo 9, paragrafo 2, e all’articolo 10, paragrafo 2. Ciononostante, la cessazione ha effetto anche in caso di mancato rispetto degli obblighi.

CAPO 3

DIRITTI E OBBLIGHI DEI MEMBRI E DEGLI OSSERVATORI

Articolo 9

Diritti e obblighi dei membri

1.   Diritti dei membri:

a)

Ciascun Membro può partecipare all’assemblea dei Membri con diritto di voto. Nella lettera di nomina i Membri dichiarano il/i nome/i del/dei delegato/i che godono del diritto di voto.

b)

Ciascun Membro può partecipare a tutti i processi e al processo decisionale in merito a tutte le questioni attinenti a ERIC EU-OPENSCREEN.

c)

Gli Utenti stabiliti nel paese di un Membro hanno accesso ai servizi, all’assistenza e agli eventi di ERIC EU-OPENSCREEN. L’accesso è subordinato alle condizioni della politica di accesso di cui all’allegato 3 dello statuto.

d)

Ciascun Membro può designare un Nodo nazionale e i punti di contatto aggiuntivi ritenuti necessari a livello nazionale. Disposizioni più dettagliate sono stabilite nel regolamento interno.

2.   Obblighi dei Membri:

a)

Ciascun Membro versa un contributo annuale stabilito dall’assemblea dei Membri in conformità con i principi relativi ai contributi di adesione di cui all’allegato 2 dello statuto.

b)

Ciascun Membro nomina uno o più Siti partner nazionali. Ciascun Membro assiste i Siti partner nella prestazione dei servizi secondo il disposto dell’articolo 11.

Articolo 10

Diritti e obblighi degli Osservatori

1.   Diritti degli osservatori:

a)

Ciascun Osservatore può partecipare all’assemblea dei Membri senza diritto di voto.

b)

Gli Utenti stabiliti nel paese di un osservatore hanno accesso ai servizi, all’assistenza e agli eventi di ERIC EU-OPENSCREEN. L’accesso è subordinato alle condizioni della politica di accesso di cui all’allegato 3 dello statuto.

c)

Ciascun Osservatore può designare i punti di contatto ritenuti necessari a livello nazionale. Disposizioni più dettagliate sono stabilite nel regolamento interno.

2.   Obblighi degli osservatori:

Ciascun Osservatore versa un contributo annuale stabilito dall’assemblea dei Membri in conformità con i principi di cui all’allegato 2 dello statuto.

CAPO 4

SITI PARTNER

Articolo 11

Siti partner

1.   I Siti partner sono soggetti che dispongono di capacità scientifiche e tecnologiche e che, direttamente o tramite l’organizzazione di cui fanno parte, sono legittimati a sottoscrivere accordi sul livello dei servizi con ERIC EU-OPENSCREEN. Essi forniscono ai ricercatori servizi quali screening, sviluppo di saggi o ottimizzazione chimica dei composti biologici attivi.

2.   I termini per l’accettazione di un Sito partner sono i seguenti:

a)

Un Sito partner deve essere designato da un Membro o da un aspirante Membro. Esso deve essere situato nel paese del Membro o dell’aspirante Membro che lo designa.

b)

Il Membro o l’aspirante Membro che designa il Sito partner presenta una proposta scritta all’assemblea dei Membri.

c)

La proposta è valutata da un apposito comitato nominato dall’assemblea dei Membri. Il comitato di valutazione è una struttura ad hoc indipendente composta da esperti scientifici internazionali. Disposizioni più dettagliate sono stabilite nel regolamento interno. Il comitato di valutazione tiene conto dei seguenti criteri:

i)

qualità scientifica, eccellenza e buona prassi scientifica;

ii)

capacità e risorse e disponibilità a fornire i servizi nel quadro di ERIC EU-OPENSCREEN;

iii)

strategia per la sostenibilità;

iv)

valore aggiunto atteso per ERIC EU-OPENSCREEN, ad esempio acquisizione di nuove capacità o potenziamento di quelle esistenti.

d)

L’assemblea dei Membri decide in merito alla proposta sulla base del risultato della valutazione. Le decisioni relative ai Siti partner proposti dagli aspiranti Membri possono essere prese solo successivamente all’adozione della decisione sull’adesione dell’aspirante Membro.

e)

I Siti partner, direttamente o tramite l’organizzazione di cui fanno parte, sono tenuti a firmare un accordo sul livello dei servizi con ERIC EU-OPENSCREEN che stabilisce i diritti e i doveri che disciplinano le loro relazioni, compreso un accordo sulla gestione dei diritti di proprietà intellettuale.

3.   I Siti partner designati dai membri fondatori possono essere inaugurati in occasione della riunione costitutiva di ERIC EU-OPENSCREEN, a condizione che:

a)

siano stati valutati preventivamente in base ai criteri di cui all’articolo 11, paragrafo 2, lettera c);

b)

la valutazione sia risultata positiva e i siti siano stati approvati dall’assemblea dei Membri.

I Siti partner designati figurano nell’allegato 5 dello statuto.

4.   I siti partner:

a)

forniscono determinati servizi descritti nell’accordo sul livello dei servizi;

b)

si consultano con altri Siti partner per mettere a disposizione dei ricercatori risorse, strumenti e servizi;

c)

partecipano al forum dei Siti partner di cui all’articolo 16.

5.   I termini di cessazione o recesso di un Sito partner sono stabiliti nel regolamento interno.

CAPO 5

GOVERNANCE

Articolo 12

Struttura di governance

La struttura di governance consta dei seguenti organi:

a)

assemblea dei Membri;

b)

direttore generale.

Articolo 13

Assemblea dei Membri

1.   L’assemblea dei Membri è l’organo direttivo supremo di ERIC EU-OPENSCREEN e ha pieno potere decisionale. L’assemblea dei Membri è responsabile, in conformità delle disposizioni del presente statuto, della direzione e della supervisione generali di ERIC EU-OPENSCREEN.

2.   L’assemblea dei Membri si costituisce in occasione della prima riunione dei Membri successivamente all’istituzione di ERIC EU-OPENSCREEN.

3.   L’assemblea dei Membri è composta dai rappresentanti dei Membri e degli Osservatori. Ciascun Membro o Osservatore nomina fino a due delegati nell’assemblea dei Membri, mentre ogni delegato può farsi rappresentare da un mandatario. Ciascun Membro dispone di un voto. Gli Osservatori non hanno diritto di voto.

4.   L’assemblea dei Membri si riunisce almeno una volta l’anno. Su richiesta di almeno un terzo dei Membri o del direttore generale, il presidente organizza riunioni aggiuntive.

5.   L’assemblea dei Membri:

a)

elabora e modifica il suo regolamento interno;

b)

discute, modifica e decide la strategia, la struttura di governance e la politica in materia di diritti di proprietà intellettuale;

c)

decide in merito a tutte le questioni strettamente connesse alle questioni di bilancio, come ad esempio la definizione dei contributi finanziari richiesti per l’adesione o per l’acquisizione dello status di Osservatore;

d)

approva la relazione e il piano di lavoro annuali, compreso il bilancio annuale e i conti sottoposti a revisione contabile;

e)

decide in merito alle proposte di modifica dello statuto e le comunica alla Commissione europea per approvazione;

f)

ammette e revoca l’adesione dei Membri e lo status di Osservatore e decide in merito allo scioglimento di ERIC EU-OPENSCREEN;

g)

elegge, approva e revoca il presidente e un vicepresidente dell’assemblea dei Membri e stabilisce la durata del loro mandato;

h)

nomina, sospende o rimuove dall’incarico il direttore generale e fornisce a quest’ultimo orientamenti e direttive;

i)

nomina o revoca i membri del comitato consultivo etico e scientifico;

j)

istituisce ulteriori organi, strutture operative e comitati consultivi e ne definisce i compiti e le prassi, se necessario;

k)

decide in merito alla politica di accesso degli Utenti nel rispetto dei principi di cui all’allegato 3 dello statuto;

l)

decide riguardo a tutte le altre questioni necessarie per l’esecuzione dei compiti di ERIC EU-OPENSCREEN.

Articolo 14

Poteri decisionali dell’assemblea dei Membri

1.   Il quorum è raggiunto se è presente il 75 % dei Membri che rappresentino il 75 % dei contributi obbligatori annuali dei membri. Se il quorum non è raggiunto, è convocata una seconda riunione al più presto possibile a seguito di una nuova convocazione, con lo stesso ordine del giorno.

2.   L’assemblea dei Membri s’impegna a fare il possibile per raggiungere il consenso in merito a tutte le decisioni. È possibile astenersi dal voto. L’astensione non è considerata un impedimento al consenso.

3.   In assenza di consenso, per adottare una decisione è sufficiente la maggioranza semplice dei Membri presenti e votanti, salvo laddove esplicitamente disposto altrimenti dall’articolo 14, paragrafo 5 o 6.

4.   In una situazione di parità, la maggioranza dei contributi obbligatori esprime il voto decisivo.

5.   Le decisioni riguardanti le seguenti questioni richiedono un consenso:

a)

le proposte di modifica dello statuto;

b)

il piano di lavoro e finanziario a lungo termine;

c)

le modifiche dell’allegato 2 dello statuto.

6.   Le decisioni sulle seguenti questioni richiedono l’accordo di almeno il 75 % di tutti i Membri che rappresentino almeno il 75 % dei contributi obbligatori annuali dei Membri:

a)

l’adozione del regolamento interno o la sua modifica;

b)

l’approvazione e la modifica del piano di lavoro annuale e del bilancio;

c)

l’approvazione della relazione annuale e dei conti sottoposti a revisione contabile;

d)

lo scioglimento di ERIC EU-OPENSCREEN;

e)

l’ammissione, la proroga o la cessazione dell’adesione o dello status di osservatore,

f)

la nomina, la riconferma, la sospensione o la rimozione dall’incarico del direttore generale.

7.   Un Membro che sia in arretrato rispetto ai contributi finanziari alla fine dell’esercizio finanziario non ha diritto di voto. Il quorum e la maggioranza sono adeguati di conseguenza.

Articolo 15

Direttore generale

1.   Il direttore generale è il rappresentante legale di ERIC EU-OPENSCREEN responsabile della gestione quotidiana.

2.   Il direttore generale è nominato dall’assemblea dei Membri per un periodo massimo di cinque anni e può essere riconfermato una volta. Disposizioni più dettagliate sono stabilite nel regolamento interno.

3.   Nell’esercizio delle sue responsabilità, il direttore generale segue gli orientamenti e le decisioni adottate dall’assemblea dei Membri.

4.   Il direttore generale è assistito dal personale della sede centrale.

5.   Il direttore generale:

a)

è responsabile dell’amministrazione efficiente di ERIC EU-OPENSCREEN e dell’esecuzione delle decisioni dell’assemblea dei Membri;

b)

è incaricato dell’esecuzione del piano di lavoro, compresi l’istituzione dei servizi di ERIC EU-OPENSCREEN e le spese del bilancio;

c)

conclude contratti ed espleta altre procedure giudiziarie e amministrative;

d)

nomina, controlla e destituisce il personale di ERIC EU-OPENSCREEN;

e)

riferisce all’assemblea dei Membri ed è responsabile delle finanze di ERIC EU-OPENSCREEN e di rispettare tutte le prescrizioni di legge nello svolgimento dei suoi compiti e delle sue attività;

f)

prepara e presenta all’assemblea dei Membri, previa consultazione con il forum dei Siti partner, un progetto di piano di lavoro annuale e un progetto di bilancio, nonché il piano di lavoro e finanziario a lungo termine di ERIC EU-OPENSCREEN;

g)

entro tre mesi dalla fine di ciascun esercizio finanziario, trasmette all’assemblea dei Membri una relazione annuale sul piano di lavoro, comprensiva del rendiconto finanziario, dei risultati conseguiti e non conseguiti e di opportune spiegazioni o misure correttive;

h)

previa approvazione da parte dell’assemblea dei Membri, prepara e presenta la documentazione eventualmente richiesta dalla Commissione europea;

i)

prepara le riunioni dell’assemblea dei Membri e vi presenzia;

j)

partecipa alle riunioni del forum dei Siti partner.

Articolo 16

Forum dei Siti partner

1.   Il forum dei Siti partner è un organo permanente composto da un rappresentante di ogni Sito partner e un rappresentante di ciascun Nodo nazionale, se del caso. Ciascun Sito partner nomina il proprio rappresentante. I rappresentanti dei Siti partner nominano un presidente al loro interno.

2.   Il forum dei Siti partner:

a)

fornisce consulenza al direttore generale nell’elaborazione del piano di lavoro annuale e del bilancio annuale e su altre questioni su richiesta del direttore generale;

b)

affianca il direttore generale nell’attuazione del piano di lavoro annuale e nell’esecuzione del bilancio annuale, al fine di consentire un’interazione efficiente tra i Siti partner;

c)

difende gli interessi dei Siti partner nell’ambito di ERIC EU-OPENSCREEN;

d)

il forum dei Siti partner stabilisce il proprio regolamento interno, che è approvato dall’assemblea dei Membri.

Articolo 17

Comitato consultivo etico e scientifico

1.   Il comitato consultivo etico e scientifico è composto da scienziati indipendenti e riconosciuti a livello internazionale e/o da esperti che agiscono a titolo personale.

2.   Il comitato consultivo etico e scientifico fornisce consulenza su tutte le questioni, comprese le questioni etiche, sottoposte dall’assemblea dei Membri. Disposizioni più dettagliate sono stabilite nel regolamento interno.

3.   L’assemblea dei Membri nomina i membri del comitato consultivo etico e scientifico per tre anni. L’assemblea dei Membri può rinnovare il loro mandato una sola volta per la stessa durata.

CAPO 6

FINANZE

Articolo 18

Risorse di ERIC EU-OPENSCREEN

Le risorse di ERIC EU-OPENSCREEN sono:

a)

i contributi dei Membri e degli Osservatori di cui all’allegato 2 dello statuto;

b)

altre risorse entro i limiti legali e alle condizioni approvate dall’assemblea dei Membri.

Articolo 19

Principi di bilancio e contabilità

1.   L’esercizio finanziario di ERIC EU-OPENSCREEN corrisponde all’anno solare.

2.   Il bilancio è stabilito ed eseguito ed è oggetto di rendiconto nel rispetto dei principi di trasparenza e di sana gestione finanziaria.

3.   Tutte le voci di entrata e di spesa di ERIC EU-OPENSCREEN sono incluse in stime che devono essere redatte per ciascun esercizio finanziario e che figurano nel bilancio annuale.

4.   I conti di ERIC EU-OPENSCREEN sono corredati di una relazione sulle prestazioni e sulla gestione finanziaria e di bilancio dell’esercizio finanziario trascorso.

5.   ERIC EU-OPENSCREEN ha una contabilità separata per le attività economiche e le attività non economiche.

Articolo 20

Responsabilità

1.   La responsabilità dei Membri e degli Osservatori per i debiti di ERIC EU-OPENSCREEN è limitata ai loro rispettivi contributi.

2.   ERIC EU-OPENSCREEN sottoscrive opportune e commisurate assicurazioni a copertura dei rischi inerenti alla sua costituzione e al suo funzionamento.

CAPO 7

PRESENTAZIONE DI RELAZIONI ALLA COMMISSIONE EUROPEA

Articolo 21

Presentazione di relazioni alla Commissione europea

ERIC EU-OPENSCREEN elabora una relazione annuale di attività che rende conto in particolare degli aspetti scientifici, operativi e finanziari delle sue attività. Tale relazione è approvata dall’assemblea dei Membri e trasmessa alla Commissione europea e alle autorità pubbliche interessate entro i sei mesi successivi al termine dell’esercizio finanziario cui si riferisce. Tale relazione è resa pubblica sul sito web di ERIC EU-OPENSCREEN.

CAPO 8

POLITICHE

Articolo 22

Politiche di accesso per gli Utenti

1.   ERIC EU-OPENSCREEN concede agli Utenti l’accesso ai suoi servizi e alle sue risorse conformemente alla politica definita nell’allegato 3 dello statuto.

2.   Vi sono diverse categorie di Utenti. L’assemblea dei Membri decide in merito alle diverse tariffe e ai limiti di accesso per tali categorie.

Articolo 23

Politica di sensibilizzazione

1.   ERIC EU-OPENSCREEN promuove la creazione di una rete e di una comunità per la biochimica in Europa e incoraggia i ricercatori ad intraprendere progetti nuovi e innovativi nel settore delle scienze della vita e a utilizzare ERIC EU-OPENSCREEN nel loro percorso di istruzione superiore.

2.   ERIC EU-OPENSCREEN promuove la ricerca di alta qualità e sostiene una cultura di «migliori prassi», comprese le attività di formazione.

Articolo 24

Politica di divulgazione

Gli Utenti dei servizi e delle risorse di ERIC EU-OPENSCREEN rendono pubblici i risultati delle loro ricerche nella banca dati centrale di ERIC EU-OPENSCREEN dopo un periodo di grazia di due anni. Su richiesta può essere concessa una proroga fino a un massimo di tre anni. I diritti e gli obblighi esistenti vanno, tuttavia, rispettati.

Articolo 25

Politica in materia di diritti di proprietà intellettuale

1.   Per «proprietà intellettuale» si intende la proprietà intellettuale secondo la definizione contenuta nell’articolo 2 della convenzione istitutiva dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, firmata il 14 luglio 1967.

2.   ERIC EU-OPENSCREEN può essere titolare di diritti di proprietà intellettuale ogniqualvolta il suo contributo riguardi il processo di innovazione. Ulteriori dettagli riguardo alla politica in materia di proprietà intellettuale di ERIC EU-OPENSCREEN sono forniti nell’allegato 4 dello statuto e del regolamento interno.

3.   Il reddito generato dalla proprietà intellettuale prodotta da ERIC EU-OPENSCREEN è utilizzato per le attività di ERIC EU-OPENSCREEN fino a una soglia stabilita nel regolamento interno. L’uso di reddito al di sopra di tale soglia è oggetto di una decisione dell’assemblea dei Membri.

4.   Nessuna disposizione del presente statuto deve intendersi volta ad alterare l’ambito di applicazione e l’applicazione stessa dei diritti di proprietà intellettuale e degli accordi di ripartizione dei benefici quali determinati ai sensi della pertinente legislazione dei Membri e degli Osservatori e degli accordi internazionali di cui sono parte.

Articolo 26

Politica in materia di occupazione

1.   ERIC EU-OPENSCREEN applica al proprio personale una politica di pari opportunità. Per ciascun posto vacante ERIC EU-OPENSCREEN seleziona i migliori candidati. La politica in materia di occupazione di ERIC EU-OPENSCREEN è disciplinata dalla legislazione del paese nel cui territorio è impiegato il personale.

2.   Le procedure di selezione del personale di ERIC EU-OPENSCREEN sono trasparenti e non discriminatorie e rispettano le pari opportunità. L’assunzione e l’impiego non sono discriminatori.

Articolo 27

Politica in materia di appalti pubblici ed esenzioni fiscali

1.   ERIC EU-OPENSCREEN tratta i candidati e gli offerenti di un appalto in modo imparziale e non discriminatorio, indipendentemente dal fatto che siano o no stabiliti nell’Unione europea. Gli appalti rispettano i principi di trasparenza, non discriminazione e concorrenza. Gli appalti pubblici nel settore dell’innovazione possono costituire un criterio. Disposizioni più dettagliate sono stabilite nel regolamento interno.

2.   Gli appalti aggiudicati da Siti partner rispettano le esigenze di ERIC EU-OPENSCREEN, i requisiti tecnici e le specifiche definite dagli organismi competenti. Disposizioni più dettagliate sono stabilite nel regolamento interno. L’accordo tra un Sito partner e ERIC EU-OPENSCREEN contiene una disposizione in tal senso.

3.   Le esenzioni fiscali ai sensi dell’articolo 143, paragrafo 1, lettera g), e dell’articolo 151, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (2) e in conformità degli articoli 50 e 51 del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio (3) si applicano all’imposta sul valore aggiunto da rimborsare per beni e servizi destinati ad uso ufficiale da parte di ERIC EU-OPENSCREEN, di valore superiore a 25 EUR per fattura, pagati ed acquisiti tramite appalto da ERIC EU-OPENSCREEN. Gli appalti aggiudicati da singoli membri non possono beneficiare di tali esenzioni. Non è concessa alcuna esenzione dal pagamento dell’accisa per i beni e i servizi destinati a un uso personale da parte dei dipendenti di ERIC EU-OPENSCREEN o di terzi.

4.   Per i beni sottoposti ad accisa quali definiti all’articolo 1, paragrafo 1, lettere b) e c), della direttiva 2008/118/CE del Consiglio (4) è prevista un’esenzione dal pagamento dell’accisa a norma dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera b), della stessa direttiva, a condizione che tali beni sottoposti ad accisa siano destinati esclusivamente all’uso ufficiale da parte di ERIC e siano pagati ed acquisiti tramite appalto dallo stesso. Non è concessa alcuna esenzione dal pagamento dell’accisa per i beni sottoposti ad accisa destinati a un uso personale da parte dei dipendenti di ERIC EU-OPENSCREEN o di terzi.

5.   Le accise pagate sui prodotti energetici e sull’energia elettrica quali definiti all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2008/118/CE possono essere rimborsate a norma dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera b) e dell’articolo 12, paragrafo 2, della stessa direttiva, a condizione che tali prodotti energetici e l’energia elettrica siano destinati esclusivamente all’uso ufficiale da parte di ERIC EU-OPENSCREEN e siano pagati ed acquisiti tramite appalto dallo stesso e che l’importo dell’accisa superi un totale di 25 EUR per fattura. Non è concessa alcuna esenzione dal pagamento dell’accisa per i prodotti energetici e l’energia elettrica destinati a un uso personale da parte dei dipendenti di ERIC EU-OPENSCREEN o di terzi.

CAPO 9

DURATA E SCIOGLIMENTO

Articolo 28

Durata e scioglimento

1.   ERIC EU-OPENSCREEN è istituito per una durata indeterminata.

2.   Lo scioglimento di ERIC EU-OPENSCREEN avviene per decisione dell’assemblea dei Membri, a norma dell’articolo 14, paragrafo 6, o quando il numero di membri è inferiore al minimo stabilito all’articolo 9 del regolamento (CE) n. 723/2009.

3.   L’eventuale decisione di scioglimento è notificata da ERIC EU-OPENSCREEN alla Commissione europea senza indebito ritardo e in ogni caso entro dieci giorni dalla data dell’adozione.

4.   Le attività restanti dopo l’estinzione dei debiti di ERIC EU-OPENSCREEN sono ripartite tra i Membri e gli Osservatori al momento dello scioglimento in misura proporzionale all’importo cumulato dei rispettivi contributi annuali ad ERIC EU-OPENSCREEN.

5.   ERIC EU-OPENSCREEN cessa di esistere il giorno in cui la Commissione europea pubblica l’avviso corrispondente nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

CAPO 10

VARIE

Articolo 29

Disposizioni relative all’istituzione

1.   Una riunione costitutiva dell’assemblea dei Membri è convocata dallo Stato membro ospitante non appena possibile e comunque entro 45 giorni di calendario dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea della decisione della Commissione europea di istituire ERIC EU-OPENSCREEN e dall’entrata in vigore della stessa.

2.   Lo Stato membro ospitante notifica ai Membri fondatori qualsiasi azione legale urgente specifica che debba essere intrapresa a nome di ERIC EU-OPENSCREEN prima della riunione costitutiva. Se nessun Membro fondatore solleva obiezioni entro 15 giorni di calendario dalla data della notifica, l’azione legale è intrapresa da una persona debitamente autorizzata dallo Stato membro ospitante.

Articolo 30

Disponibilità dello statuto

Il presente statuto è reso disponibile al pubblico attraverso il sito web di ERIC EU-OPENSCREEN e presso la sua sede legale, in conformità dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 723/2009.


(1)  Regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC) (GU L 206 dell’8.8.2009, pag. 1).

(2)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto (GU L 77 del 23.3.2011, pag. 1).

(4)  Direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 12).


ALLEGATO 1

Elenco dei Membri e degli Osservatori

Nel presente allegato è riportato l’elenco dei Membri, degli Osservatori, e dei soggetti che li rappresentano. L’allegato 1 è aggiornato dal direttore generale in caso di revoca, recesso o ammissione di Membri o Osservatori.

Membri

Paese o organizzazione intergovernativa

Soggetto/i rappresentante/i ufficiale/i

La Repubblica federale di Germania

Ministero federale dell’istruzione e della ricerca (BMBF)

Il Regno di Norvegia

Consiglio della ricerca della Norvegia (RCN)

La Repubblica ceca

Ministero dell’istruzione, della gioventù e dello sport (MEYS)

La Repubblica di Finlandia

Ministero dell’istruzione e della cultura per il governo della Finlandia

La Repubblica di Lettonia

Istituto lettone di sintesi organica (LIOS)

La Repubblica di Polonia

Ministero della scienza e dell’istruzione superiore (MNiSW)

Il Regno di Spagna

Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)

Osservatori

Paese o organizzazione intergovernativa

Soggetto/i rappresentante/i ufficiale/i

 

 

 

 

 

 

 

 


ALLEGATO 2

Contributi finanziati annuali di Membri, Osservatori e Organizzazioni intergovernative

1)

Il presente allegato stabilisce il meccanismo per calcolare i contributi dei Membri e degli Osservatori. L’importo complessivo dei contributi dei Membri e degli Osservatori, come parte delle entrate di ERIC EU-OPENSCREEN, è definito nel progetto di piano di lavoro annuale e nel progetto di bilancio di ERIC EU-OPENSCREEN.

2)

Il contributo di adesione delle organizzazioni intergovernative è deciso dall’assemblea dei Membri caso per caso.

3)

Dopo la detrazione dei contributi di cui al punto 2), un quarto dei contributi complessivi restanti è ripartito conformemente al punto 4) e tre quarti conformemente al punto 5).

4)

Ciascun Membro è tenuto a versare una quota uguale. Il paese ospitante versa una quota doppia rispetto a quella pagata da ciascun Membro. Ciascun Osservatore versa il 30 % della quota pagata da ciascun Membro.

5)

I contributi sono ripartiti in base a un indicatore definito come (PIL_pro_capite-8000) x popolazione x fattore_status, dove PIL_pro_capite è indicato in EUR/anno e fattore_status corrisponde a 1 per i Membri, 0,3 per gli Osservatori e 2 per il paese ospitante.

6)

Nessun Membro versa oltre il 50 % dell’importo complessivo dei contributi dei Membri/Osservatori fondatori o dei Membri/Osservatori iniziali. Qualora, secondo il suddetto modello di calcolo del contributo di adesione, il contributo di un Membro sia superiore a tale soglia, la differenza è ripartita fra tutti gli altri Membri/Osservatori secondo i punti 3), 4) e 5).

7)

Almeno il 50 % del contributo di un nuovo Membro o Osservatore sarà destinato a ridurre il contributo dei precedenti Membri e Osservatori secondo i punti 3), 4) e 5).


ALLEGATO 3

Politica di accesso

1)

Il presente allegato descrive la politica di accesso degli Utenti all’infrastruttura di ricerca di ERIC EU-OPENSCREEN.

2)

ERIC EU-OPENSCREEN rappresenta una risorsa di rilevanza mondiale e attrae utenti di svariate discipline scientifiche e diverse regioni geografiche.

3)

ERIC EU-OPENSCREEN si impegna ad applicare una politica di accesso trasparente e imparziale per facilitare l’accesso alla piattaforma da parte dei progetti più promettenti. Tutti i progetti sono soggetti a una valutazione della fattibilità tecnica da parte della Sede centrale di ERIC EU-OPENSCREEN e dei pertinenti Siti partner.

4)

La Sede centrale è per gli Utenti il punto di accesso unico alle competenze e alle strutture di ERIC EU-OPENSCREEN e assiste i potenziali Utenti nell’ottenimento dei finanziamenti per i progetti.

5)

Tutti i potenziali Utenti sono informati dalla Sede centrale di ERIC EU-OPENSCREEN dei requisiti scientifici, tecnici, amministrativi e finanziari che devono essere soddisfatti per accedere all’infrastruttura di ricerca. Tali requisiti sono stabiliti di comune accordo dall’assemblea dei Membri.

6)

Sono previste diverse modalità di accesso per i tre gruppi di utenti principali dell’infrastruttura di ricerca (fornitore di saggi, fornitore di composti e banca dati):

a)

accesso basato sull’eccellenza; i progetti degli Utenti fornitori di saggi e i composti trasmessi all’archivio di composti di ERIC EU-OPENSCREEN dagli Utenti fornitori di composti accedono mediante una procedura basata sull’eccellenza;

b)

accesso basato sul mercato e non oggetto di valutazione inter pares gli Utenti industriali e altri Utenti con progetti non sottoposti a una valutazione scientifica indipendente inter pares usufruiscono di un accesso basato sul mercato e non oggetto di valutazione inter pares;

c)

accesso esteso: gli Utenti di banche dati accedono alla banca dati di ERIC EU-OPENSCREEN mediante una procedura di accesso esteso al fine di massimizzare l’impatto, la disponibilità e la possibilità di riutilizzo dei dati generati. Al tempo stesso, occorre garantire all’autore dei dati un adeguato riconoscimento.

7)

Per poter disporre dell’accesso basato sull’eccellenza, i progetti degli Utenti fornitori di saggi devono fornire alla Sede centrale di ERIC EU-OPENSCREEN documenti che confermino che il progetto ha ricevuto una valutazione positiva nell’ambito di una procedura di esame scientifico indipendente. In generale, la valutazione positiva dovrebbe essere associata alla concessione di finanziamenti specifici del progetto da parte di enti internazionali, europei, nazionali, regionali, di beneficenza, istituzionali o altri enti simili che erogano sovvenzioni.

8)

Per poter disporre dell’accesso basato sull’eccellenza, i Fornitori di composti forniscono composti sottoposti a un controllo della qualità in termini di purezza e identità e in quantitativi sufficienti a consentire lo screening dei progetti degli Utenti.

9)

Gli Utenti dei paesi Membri di ERIC EU-OPENSCREEN, i paesi Osservatori e i paesi non ancora associati a ERIC EU-OPENSCREEN pagano ciascuno diverse tariffe di accesso per l’utilizzo dei servizi di screening dell’infrastruttura di ricerca.

10)

Tutti gli utenti sono tenuti a rispettare il principio dell’«accesso aperto» di ERIC EU-OPENSCREEN (vale a dire: tempestiva messa a disposizione dei dati nella banca dati di ERIC EU-OPENSCREEN).


ALLEGATO 4

Politica in materia di diritti di proprietà intellettuale

1)

Il presente allegato descrive la politica in materia di diritti di proprietà intellettuale per gli Utenti che accedono all’infrastruttura di ricerca di ERIC EU-OPENSCREEN.

2)

La politica in materia di diritti di proprietà intellettuale di ERIC EU-OPENSCREEN agevola la promozione della creazione di conoscenze e dell’innovazione nello Spazio europeo della ricerca massimizzando l’impatto e preservando la possibilità di riutilizzo dei dati a vantaggio della comunità.

3)

ERIC EU-OPENSCREEN si impegna a conseguire i seguenti risultati:

a)

utilizzo più ampio possibile dei dati mediante l’accessibilità al pubblico e la diffusione;

b)

protezione della proprietà intellettuale per uno sfruttamento futuro;

c)

standard elevati di sicurezza e tracciabilità dei diritti di proprietà intellettuale;

d)

incentivazione dei laboratori di ricerca internazionali a fornire materiale, informazioni e dati rispettosi dei diritti di proprietà intellettuale.

4)

La politica di ERIC EU-OPENSCREEN in materia di diritti di proprietà intellettuale aiuta i titolari dei diritti di proprietà intellettuale a proteggere, sviluppare e sfruttare i risultati dei loro screening e le successive invenzioni.

5)

ERIC EU-OPENSCREEN protegge e tiene conto dei diritti di proprietà intellettuale dei fornitori di composti, saggi biologici, tecnologie (dell’informazione) o know-how correlato in modo tale da garantire la loro disponibilità a condividere i diritti di proprietà intellettuale di cui sono titolari nel quadro di ERIC EU-OPENSCREEN.

6)

ERIC EU-OPENSCREEN sottoscrive accordi legali con gli Utenti fornitori di composti.

7)

I rapporti giuridici tra ERIC EU-OPENSCREEN e i Siti partner sono disciplinati da accordi di servizio bilaterali.

8)

ERIC EU-OPENSCREEN provvede affinché i Siti partner includano nei loro accordi di servizio obblighi che impongano agli Utenti di pagare le spese per la reintegrazione dei composti e di diffondere tempestivamente i risultati attraverso la banca dati europea per la biochimica.

9)

Lo statuto e gli accordi di progetto di ERIC EU-OPENSCREEN non modificano l’ambito di applicazione e l’applicazione stessa dei diritti di proprietà intellettuale e degli accordi di ripartizione dei benefici quali determinati dalle pertinenti disposizioni legislative e regolamentari e dagli accordi internazionali tra i Membri di ERIC EU-OPENSCREEN.

10)

Le disposizioni giuridiche tra ERIC EU-OPENSCREEN e i Siti partner proteggono i diritti di proprietà intellettuale degli Utenti relativi a conoscenze preesistenti e nuove.

11)

Gli Utenti fornitori di composti forniscono i loro composti a ERIC EU-OPENSCREEN ai fini delle attività di screening nell’ambito di un accordo di trasferimento di materiale che garantisca la condivisione dei dati e un diritto di prelazione per un futuro partenariato con gli Utenti fornitori di saggi.

12)

Gli Utenti fornitori di saggi interagiscono con ERIC EU-OPENSCREEN sulla base degli accordi di progetto.

13)

Gli Utenti di banche dati che accedono alla banca dati pubblica devono accettare una licenza (simile a Creative Commons o a Open Database License) ad essa connessa.

14)

L’autorizzazione ad estrarre parti non pubbliche della banca dati di ERIC EU-OPENSCREEN richiede la sottoscrizione di un accordo di riservatezza con ERIC EU-OPENSCREEN e con l’Utente o gli Utenti che hanno generato la parte della banca dati in questione.

15)

Ciascun Utente di un progetto EU-OPENSCREEN prevede procedure adeguate per proteggere le eventuali informazioni riservate rese accessibili ai suoi colleghi o al personale.

16)

I diritti di proprietà intellettuale relativi a conoscenze preesistenti per composti proprietari presenti nell’archivio accademico di ERIC EU-OPENSCREEN sono mantenuti dall’Utente fornitore di composti che ha donato il composto attraverso i Nodi nazionali o direttamente a ERIC EU-OPENSCREEN.

17)

Gli Utenti fornitori di saggi mantengono i diritti di proprietà intellettuale relativi a conoscenze preesistenti sui saggi che forniscono.

18)

I diritti di proprietà intellettuale relativi a conoscenze preesistenti generati internamente presso ERIC EU-OPENSCREEN o presso il Sito partner (ad esempio, quelli relativi a composti, tecnologie e programmi informatici) sono mantenuti da ERIC EU-OPENSCREEN o dal Sito partner.

19)

I contratti tra ERIC EU-OPENSCREEN e gli Utenti fornitori di composti indicano nel dettaglio il modo in cui trattare i diritti di proprietà intellettuale relativi a conoscenze preesistenti.

20)

Gli Utenti informano ERIC EU-OPENSCREEN circa qualsiasi brevetto, marchio, diritto d’autore o altri diritti di proprietà intellettuale di una parte che possono essere connessi al progetto e viceversa.

21)

Nei casi in cui composti proprietari si rivelino composti capostipite (hit), sia l’Utente fornitore di saggi che l’Utente fornitore di composti sono titolari dei diritti di proprietà intellettuale generati. In generale, l’Utente fornitore di composti è co-inventore dei brevetti insieme all’Utente fornitore di saggi ed è associato ai nuovi diritti di proprietà intellettuale generati con il suo composto.

22)

A seguito delle raccomandazioni per la conduzione, la comunicazione, la redazione e la pubblicazione in riviste mediche di lavori accademici (note come Convenzione di Vancouver) formulate dal Comitato internazionale dei collaboratori delle riviste medico-scientifiche (ICMJE) e aggiornate nel dicembre 2017, l’Utente fornitore di composti diventa coautore della prima pubblicazione accademica.

23)

Mentre gli Utenti fornitori di saggi ottengono i risultati confermati dei loro screening, gli Utenti fornitori di composti sono informati regolarmente e automaticamente da ERIC EU-OPENSCREEN quando i loro composti sono sottoposti a screening.

24)

In generale, i diritti di proprietà intellettuale relativi alle conoscenze nuove appartengono all’Utente o agli Utenti che le hanno generate.

25)

Con il termine «diritti di proprietà intellettuale relativi alle conoscenze nuove» si fa riferimento ai risultati - compresi dati (ad esempio, hit), know-how e informazioni - generati dal progetto dell’Utente nella fase I (screening) o nella fase II (ottimizzazione dei composti hit to tool).

26)

ERIC EU-OPENSCREEN o il Sito partner può detenere i diritti di proprietà intellettuale relativi alle conoscenze nuove se il suo contributo è considerato innovativo.

27)

Nel caso in cui i risultati generati presso ERIC EU-OPENSCREEN appartengano a più Utenti, gli Utenti convengono in buona fede le condizioni della protezione a vantaggio di tutti i proprietari, anche per quanto riguarda i brevetti e le pubblicazioni congiunte. Le quote di proprietà dovrebbero riflettere il contributo al risultato.

28)

L’Utente fornitore di saggi è obbligato a contattare l’Utente fornitore di composti per risolvere le questioni legate ai futuri diritti di proprietà intellettuale, comprese le strategie di deposito dei brevetti e di pubblicazione. Qualora i risultati acquisiti possano dar luogo ad applicazioni industriali o commerciali, il loro proprietario o i loro proprietari assicurano una protezione adeguata ed efficace degli stessi, nel rispetto di tutte le pertinenti disposizioni di legge.

29)

Se due o più Utenti rivendicano la titolarità dei diritti di proprietà intellettuale generati presso ERIC EU-OPENSCREEN e/o presso un Sito partner, nessuno degli Utenti interferisce con l’ottenimento di detta protezione (ad esempio rinviando la pubblicazione). Ciò potrebbe verificarsi quando due diversi Utenti fornitori di saggi rivendicano la titolarità dei diritti di proprietà intellettuale insieme all’Utente fornitore di composti e al proprietario di un composto capostipite (hit) comune.

30)

L’Utente o gli Utenti che hanno generato i diritti di proprietà intellettuale garantiscono che il diritto di disporre dei diritti di proprietà intellettuale connessi ai risultati generati dal personale o dai subappaltatori siano trasferiti o assegnati a detto personale o a detti subappaltatori in base alle prescrizioni di legge applicabili o ad accordi distinti sul trasferimento.


ALLEGATO 5

Potenziali siti partner

Repubblica ceca

1)

Masaryk University, Žerotinovo nám. 617/9, 601 77 Brno

2)

Istituto di medicina molecolare e translazionale (IMTM), Hněvotínská, 5, 77900 Olomouc

3)

Istituto di genetica molecolare AS CR, v. v. i. (IMG), Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4

Finlandia

1)

University of Helsinki, P.O. Box 56 (Viikinkaari 5 E), FI-00014 Helsinki

2)

Institute for Molecular Medicine Finland (FIMM), University of Helsinki, Biomedicum Helsinki, Building 2U, Tukholmankatu 8, P.O. Box 20, FI-00014 Helsinki

3)

CSC - IT Center for Science Ltd., P.O. Box 405, FI-02101 Espoo

Germania

1)

Leibniz-Forschungsinstitut für Molekulare Pharmakologie (FMP), Robert-Rössle-Straße 10, 13125 Berlino

2)

Max Delbrück Center for Molecular Medicine (MDC), Robert-Rössle-Straße 10, 13125 Berlino

3)

Helmholtz-Zentrum fuer Infektionsforschung GmbH (HZI), Inhoffenstraße 7, 38124 Braunschweig

4)

Fraunhofer Institute for Molecular Biology and Applied Ecology (IME), Department Screening Port, Schnackenburgallee 114, 22525 Hamburg

Lettonia

1)

Istituto lettone di sintesi organica, Aizkraukles 21, LV-1006, Rīga

Norvegia

1)

Università di Bergen (UiB), Jonas Lies vei 91, NO-5009 Bergen

2)

NCMM-Biotechnology, Facoltà di medicina, Università di Oslo, P.O. Box 1125 Blindern, NO-0317 Oslo

3)

UiT- Università dell’Artico della Norvegia, Postboks 6050 Langnes, NO-9037 Tromsø

4)

Stiftelsen SINTEF, P.O. Box 4760 Sluppen, 7465 Trondheim

Polonia

1)

Centro di studi molecolari e macromolecolari, Accademia polacca delle scienze (CMMS PAS), Sienkiewicza 112; 90-363 Łódź

2)

Istituto di biologia medica, Accademia polacca delle scienze (IMB PAS), Lodowa 106, 93-232 Łódź

3)

Istituto di chimica bioorganica, Accademia polacca delle scienze (IBCh PAS), Z. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań

4)

Istituto di biochimica e biofisica, Accademia polacca delle scienze (IBB PAS), Via Pawińskiego 5a, 02-106 Warszawa

5)

Istituto di ricerca farmaceutica (PRI), 8 Rydygiera, 01-793 Warszawa

Spagna

1)

IMIM (Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques), Fundació Institut Mar d’Investigacions Mèdiques, Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (despatx 106), Barcelona, BARCELONA

2)

Università di Barcellona, Travessera de les corts, 131-159, 08028 Barcelona, BARCELONA

3)

Fundación Centro de Excelencia en Investigación de Medicamentos Innovadores en Andalucía, MEDINA (Fundación MEDINA), Avda Conocimiento 34, Parque Tecnológico Ciencias de la Salud, 18016 Armilla, Granada, GRANADA

4)

Centro de Investigaciones Biologicas-CSIC c/Ramiro de Maeztu 9, 28040 Madrid, MADRID

5)

Università di Santiago de Compostela, Colexio de San Xerome, Praza do Obradoiro, s/n 15782 Santiago de Compostela, A CORUÑA

6)

Príncipe Felipe Research Center (CIPF), Av. Eduardo Primo Yúfera 3, 46012 Valencia, VALENCIA


Top