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Document 32018R1968
Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1968 of 12 December 2018 opening a tariff quota for the year 2019 for the import into the Union of certain goods originating in Norway resulting from the processing of agricultural products covered by Regulation (EU) No 510/2014 of the European Parliament and of the Council
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1968 della Commissione, del 12 dicembre 2018, relativo all'apertura di un contingente tariffario per l'anno 2019 applicabile all'importazione nell'Unione di alcune merci originarie della Norvegia ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli di cui al regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1968 della Commissione, del 12 dicembre 2018, relativo all'apertura di un contingente tariffario per l'anno 2019 applicabile all'importazione nell'Unione di alcune merci originarie della Norvegia ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli di cui al regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio
C/2018/8162
GU L 316 del 13.12.2018, p. 9–11
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2019
13.12.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 316/9 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1968 DELLA COMMISSIONE
del 12 dicembre 2018
relativo all'apertura di un contingente tariffario per l'anno 2019 applicabile all'importazione nell'Unione di alcune merci originarie della Norvegia ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli di cui al regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 16, paragrafo 1, lettera a),
vista la decisione 2004/859/CE del Consiglio, del 25 ottobre 2004, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia riguardante il protocollo n. 2 dell'accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia (2), in particolare l'articolo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il protocollo n. 2 dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia del 14 maggio 1973 (3) («l'accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia») e il protocollo n. 3 dell'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE») (4) fissano il regime commerciale applicabile a determinati prodotti agricoli e ad alcuni prodotti agricoli trasformati tra le parti contraenti. |
(2) |
Il protocollo n. 3 dell'accordo SEE dispone l'applicazione di un dazio nullo ad alcune acque contenenti zucchero o altri dolcificanti o aromatizzanti, classificate al codice NC 2202 10 00, e ad altre bevande non alcoliche, non contenenti prodotti di cui alle voci da 0401 a 0404 o materie grasse provenienti dai prodotti di cui alle voci da 0401 a 0404, classificate ai codici NC 2202 91 00 e 2202 99. |
(3) |
L'applicazione del dazio nullo dell'Unione alle acque e alle altre bevande in questione è stata temporaneamente sospesa, per un periodo illimitato, per la Norvegia dall'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia riguardante il protocollo n. 2 dell'accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia (5) («l'accordo in forma di scambio di lettere»). In conformità dell'accordo in forma di scambio di lettere, le importazioni esenti da dazi delle merci di cui ai codici NC 2202 10 00, ex 2202 91 00 ed ex 2202 99 originarie della Norvegia sono consentite solo entro i limiti di un contingente esente da dazi. Le importazioni che superano il contingente assegnato sono soggette a dazio. |
(4) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2310 della Commissione (6) ha aperto un contingente tariffario per l'anno 2018 applicabile all'importazione nell'Unione di merci classificate ai codici NC 2202 10 00, ex 2202 91 00 ed ex 2202 99 originarie della Norvegia. |
(5) |
L'accordo in forma di scambio di lettere prescrive che, qualora il suddetto contingente tariffario sia stato esaurito entro il 31 ottobre del 2018, il contingente tariffario applicabile a partire dal 1o gennaio dell'anno successivo debba essere incrementato del 10 %. Dai dati raccolti dalla banca dati doganale «Quota 2» [gestione dei contingenti tariffari in conformità del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (7)], risulta che il contingente annuale per il 2018 per certe acque e bevande, aperto a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2310 della Commissione, è stato esaurito il 17 settembre 2018. |
(6) |
Di conseguenza è opportuno aprire un contingente tariffario incrementato per tali acque e bevande dal 1o gennaio al 31 dicembre 2019. Il contingente annuale aperto per il 2018 dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2310 della Commissione aveva un volume pari a 19,033 milioni di litri. Il contingente per il 2019 dovrebbe di conseguenza essere aperto per un volume incrementato del 10 %, pari a 20,936 milioni di litri. |
(7) |
Il contingente tariffario aperto dal presente regolamento dovrebbe essere gestito conformemente alle norme pertinenti stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione. |
(8) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato incaricato delle questioni orizzontali relative agli scambi di prodotti agricoli trasformati non compresi nell'allegato I, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Dal 1o gennaio al 31 dicembre 2019 il contingente tariffario esente da dazi fissato nell'allegato è aperto per le merci originarie della Norvegia che figurano in tale allegato e alle condizioni ivi specificate.
2. Alle merci di cui all'allegato del presente regolamento si applicano le norme di origine di cui al protocollo n. 3 dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia del 14 maggio 1973.
3. Alle quantità importate superiori al volume del contingente fissato nell'allegato si applica un dazio preferenziale di 0,047 EUR/litro.
Articolo 2
Il contingente tariffario esente da dazi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è gestito dalla Commissione in conformità degli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2019.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2018
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 150 del 20.5.2014, pag. 1.
(2) GU L 370 del 17.12.2004, pag. 70.
(3) GU L 171 del 27.6.1973, pag. 2.
(4) GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.
(5) GU L 370 del 17.12.2004, pag. 72.
(6) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2310 della Commissione, del 13 dicembre 2017, relativo all'apertura di un contingente tariffario per l'anno 2018 applicabile all'importazione nell'Unione di alcune merci originarie della Norvegia ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli di cui al regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 331 del 14.12.2017, pag. 36).
(7) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).
ALLEGATO
Contingente tariffario esente da dazi per il 2019 applicabile all'importazione nell'Unione di alcune merci originarie della Norvegia
N. d'ordine |
Codice NC |
Codice TARIC |
Designazione delle merci |
Volume del contingente |
||
09.0709 |
2202 10 00 |
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20,936 milioni di litri |
||
ex 2202 91 00 |
10 |
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ex 2202 99 11 |
11 19 |
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||||
ex 2202 99 15 |
11 19 |
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ex 2202 99 19 |
11 19 |
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