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Document 32018R1848

    Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1848 della Commissione, del 26 novembre 2018, sul rimborso, a norma dell'articolo 26, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, degli stanziamenti riportati dall'esercizio 2018

    GU L 300 del 27.11.2018, p. 4–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/12/2018

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1848/oj

    27.11.2018   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 300/4


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1848 DELLA COMMISSIONE

    del 26 novembre 2018

    sul rimborso, a norma dell'articolo 26, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, degli stanziamenti riportati dall'esercizio 2018

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (1), in particolare l'articolo 26, paragrafo 6,

    previa consultazione del comitato dei fondi agricoli,

    considerando quanto segue:

    (1)

    A norma dell'articolo 12, paragrafo 2, primo comma, lettera d), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), gli stanziamenti non impegnati relativi alle azioni finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 possono essere oggetto di un riporto all'esercizio successivo. Tale riporto è limitato al 2 % degli stanziamenti iniziali votati dal Parlamento europeo e dal Consiglio e all'importo dell'adattamento dei pagamenti diretti di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) che era stato applicato nell'esercizio precedente.

    (2)

    A norma dell'articolo 26, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1306/2013, in deroga all'articolo 12, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, gli Stati membri rimborsano gli stanziamenti riportati conformemente all'articolo 12, paragrafo 2, primo comma, lettera d), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 ai beneficiari finali ai quali è stato applicato, nell'esercizio al quale sono riportati gli stanziamenti, il tasso di adattamento. Tale rimborso si applica soltanto ai beneficiari finali negli Stati membri in cui è stata applicata la disciplina finanziaria (4) nell'esercizio precedente.

    (3)

    Nello stabilire gli importi degli stanziamenti riportati da rimborsare, a norma dell'articolo 26, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1306/2013, occorre tenere conto degli importi della riserva per le crisi nel settore agricolo di cui all'articolo 25 del suddetto regolamento che non sono stati messi a disposizione per misure di crisi entro la fine dell'esercizio.

    (4)

    A norma dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1236 della Commissione (5), la disciplina finanziaria è applicata ai pagamenti diretti relativamente all'anno civile 2017 per costituire la riserva di crisi. La riserva di crisi non è stata utilizzata nell'esercizio finanziario 2018.

    (5)

    Al fine di garantire che il rimborso ai beneficiari finali degli stanziamenti inutilizzati risultanti dall'applicazione della disciplina finanziaria rimanga proporzionato all'importo dell'adattamento della disciplina finanziaria, è opportuno che la Commissione determini gli importi di rimborso disponibili per gli Stati membri. Tuttavia, nel caso della Romania, sono necessari ulteriori chiarimenti in merito all'importo in relazione alla soglia di 2 000 EUR applicabile alla disciplina finanziaria in conformità dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013. Pertanto, per garantire una corretta gestione finanziaria, in questa fase non dovrebbe essere messo a disposizione della Romania nessun importo per il rimborso.

    (6)

    Per evitare di obbligare gli Stati membri a versare un pagamento supplementare per tale rimborso, è necessario che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1o dicembre 2018. Di conseguenza, gli importi stabiliti nel presente regolamento sono definitivi e si applicano fatte salve l'applicazione di riduzioni conformemente all'articolo 41 del regolamento (UE) n. 1306/2013, altre correzioni prese in considerazione nella decisione sui pagamenti mensili relativi alle spese effettuate dagli organismi pagatori degli Stati membri per ottobre 2018, a norma dell'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013, ed eventuali deduzioni e pagamenti supplementari da effettuare conformemente all'articolo 18, paragrafo 4, di detto regolamento o eventuali decisioni adottate nell'ambito della procedura di liquidazione dei conti.

    (7)

    A norma della frase introduttiva dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, gli stanziamenti non impegnati possono essere oggetto di un riporto limitato esclusivamente all'esercizio successivo. Pertanto è opportuno che la Commissione determini le date di ammissibilità per le spese degli Stati membri relative al rimborso a norma dell'articolo 26, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1306/2013, tenendo conto dell'esercizio finanziario agricolo quale definito all'articolo 39 del medesimo regolamento.

    (8)

    Per tenere conto del breve lasso di tempo tra la comunicazione dell'esecuzione degli stanziamenti rientranti nella gestione concorrente del FEAGA per il 2018, per il periodo dal 16 ottobre 2017 al 15 ottobre 2018, da parte degli Stati membri, e della necessità di applicare il presente regolamento a decorrere dal 1o dicembre 2018, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Gli importi degli stanziamenti che saranno riportati dall'esercizio 2018, a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, primo comma, lettera d), e terzo comma, del regolamento (UE, Euratom) n. 2018/1046, e che, a norma dell'articolo 26, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1306/2013, sono resi disponibili agli Stati membri per il rimborso dei beneficiari finali soggetti al tasso di adattamento nell'esercizio 2019 figurano nell'allegato del presente regolamento.

    Gli importi che saranno riportati sono oggetto della decisione di riporto della Commissione a norma dell'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 2018/1046.

    Articolo 2

    Le spese degli Stati membri relative al rimborso degli stanziamenti riportati sono ammissibili al finanziamento concesso dall'Unione solo se gli importi relativi sono stati versati ai beneficiari prima del 16 ottobre 2019.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o dicembre 2018.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2018

    Per la Commissione,

    a nome del presidente

    Jerzy PLEWA

    Direttore generale

    Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


    (1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.

    (2)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

    (3)  Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608).

    (4)  Nell'esercizio 2018 la disciplina finanziaria non si applica in Croazia a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013.

    (5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1236 della Commissione, del 7 luglio 2017, recante fissazione del tasso di adattamento dei pagamenti diretti a norma del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per l'anno civile 2017 (GU L 177 dell'8.7.2017, pag. 34).


    ALLEGATO

    Importi disponibili per il rimborso degli stanziamenti riportati

    (importi in EUR)

    Belgio

    6 161 684

    Bulgaria

    9 587 009

    Repubblica ceca

    10 987 702

    Danimarca

    10 546 883

    Germania

    59 193 541

    Estonia

    1 447 227

    Irlanda

    13 388 758

    Grecia

    17 000 938

    Spagna

    56 644 658

    Francia

    89 984 293

    Italia

    37 174 980

    Cipro

    361 986

    Lettonia

    2 320 276

    Lituania

    4 395 876

    Lussemburgo

    414 189

    Ungheria

    15 304 215

    Malta

    35 723

    Paesi Bassi

    8 806 769

    Austria

    7 072 660

    Polonia

    25 830 473

    Portogallo

    6 760 101

    Slovenia

    930 229

    Slovacchia

    5 782 443

    Finlandia

    5 996 258

    Svezia

    8 136 646

    Regno Unito

    39 617 734


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