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Document 32018R1670
Regulation (EU) 2018/1670 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 amending Regulation (EC) No 110/2008 as regards nominal quantities for the placing on the Union market of single distilled shochu produced by pot still and bottled in Japan
Regolamento (UE) 2018/1670 del Parlamento europeo e del consiglio, del 23 ottobre 2018, recante modifica del regolamento (CE) n. 110/2008 per quanto riguarda le quantità nominali per l’immissione sul mercato dell’Unione di shochu prodotto mediante distillazione singola in alambicco e imbottigliato in Giappone
Regolamento (UE) 2018/1670 del Parlamento europeo e del consiglio, del 23 ottobre 2018, recante modifica del regolamento (CE) n. 110/2008 per quanto riguarda le quantità nominali per l’immissione sul mercato dell’Unione di shochu prodotto mediante distillazione singola in alambicco e imbottigliato in Giappone
PE/56/2018/REV/1
GU L 284 del 12.11.2018, p. 1–2
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 24/05/2021; abrog. impl. da 32019R0787
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32008R0110 | aggiunta | articolo 24a |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Implicitly repealed by | 32019R0787 | 25/05/2021 |
12.11.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 284/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2018/1670 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 23 ottobre 2018
recante modifica del regolamento (CE) n. 110/2008 per quanto riguarda le quantità nominali per l’immissione sul mercato dell’Unione di shochu prodotto mediante distillazione singola in alambicco e imbottigliato in Giappone
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),
considerando quanto segue:
(1) |
Il 29 novembre 2012 il Consiglio ha adottato una decisione che autorizza la Commissione ad avviare negoziati per un accordo di libero scambiocon il Giappone. |
(2) |
I negoziati per un accordo tra l’Unione europea e il Giappone per un partenariato economico («accordo») si sono conclusi con esito positivo e l’accordo è stato firmato il 17 luglio 2018. |
(3) |
L’allegato 2-D dell’accordo dispone che lo shochu a distillazione singola, quale definito all’articolo 3, comma 10, della legge giapponese sulla tassazione delle bevande alcoliche (legge n. 6 del 1953), prodotto in alambicco e imbottigliato in Giappone, debba essere immesso sul mercato dell’Unione in bottiglie tradizionali della capacità di quattro go (
) e di uno sho ( ), pari rispettivamente a quantità nominali di 720 ml e 1 800 ml, a condizione che siano rispettati gli altri requisiti giuridici applicabili dell’Unione. |
(4) |
La direttiva 2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) dispone che i prodotti preconfezionati possono essere immessi sul mercato dell’Unione solo se preconfezionati in imballaggi nelle quantità nominali elencate all’allegato, punto 1, della direttiva stessa. Per le bevande spiritose, l’allegato della direttiva 2007/45/CE fa riferimento, al punto 1, a nove quantità nominali nell’intervallo tra 100 ml e 2 000 ml. Tra queste non figurano le quantità nominali di 720 ml e 1 800 ml, nelle quali lo shochu prodotto mediante distillazione singola in alambicco è imbottigliato e commercializzato in Giappone. |
(5) |
È quindi necessaria una deroga alle quantità nominali fissate nell’allegato della direttiva 2007/45/CE per le bevande spiritose, al fine di garantire che lo shochu prodotto mediante distillazione singola in alambicco e imbottigliato in Giappone possa essere immesso sul mercato dell’Unione, secondo quanto stabilito nell’allegato 2-D dell’accordo, in bottiglie aventi una capacità corrispondente a quantità nominali di 720 ml e 1 800 ml, vale a dire in bottiglie giapponesi tradizionali aventi una capacità di quattro go (
) e di uno sho ( ) rispettivamente. |
(6) |
È necessario che la deroga alla direttiva 2007/45/CE sia introdotta mediante una modifica del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) per garantire che lo shochu prodotto mediante distillazione singola in alambicco e imbottigliato in Giappone possa essere immesso sul mercato contemporaneamente in tutti gli Stati membri all’entrata in vigore dell’accordo. |
(7) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 110/2008. |
(8) |
Al fine di garantire l’attuazione dell’accordo per quanto riguarda l’immissione sul mercato dell’Unione di shochu prodotto mediante distillazione singola in alambicco e imbottigliato in Giappone, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla data di entrata in vigore dell’accordo, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Al capo IV del regolamento (CE) n. 110/2008 è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 24 bis
Deroga ai requisiti sulle quantità nominali stabiliti dalla direttiva 2007/45/CE
In deroga all’articolo 3 della direttiva 2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) e al punto 1, sesta riga, dell’allegato della stessa direttiva, lo shochu (*2) prodotto mediante distillazione singola in alambicco e imbottigliato in Giappone può essere immesso sul mercato dell’Unione in quantità nominali di 720 ml e 1 800 ml.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore dell’accordo.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Strasburgo, il 23 ottobre 2018
Per il Parlamento europeo
Il presidente
A. TAJANI
Per il Consiglio
Il presidente
K. EDTSTADLER
(1) GU C 367 del 10.10.2018, pag.119.
(2) Posizione del Parlamento europeo del 12 settembre 2018 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 9 ottobre 2018.
(3) Direttiva 2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che reca disposizioni sulle quantità nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le direttive del Consiglio 75/106/CEE e 80/232/CEE e modifica la direttiva 76/211/CEE del Consiglio (GU L 247 del 21.9.2007, pag. 17).
(4) Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio (GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16).