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Document 32018R1629

    Regolamento delegato (UE) 2018/1629 della Commissione, del 25 luglio 2018, che modifica l'elenco delle malattie figuranti all'allegato II del regolamento 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (Testo rilevante ai fini del SEE.)

    C/2018/4785

    GU L 272 del 31.10.2018, p. 11–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 31/10/2018

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1629/oj

    31.10.2018   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 272/11


    REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/1629 DELLA COMMISSIONE

    del 25 luglio 2018

    che modifica l'elenco delle malattie figuranti all'allegato II del regolamento 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»)

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti nel settore della sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l'articolo 5, paragrafi 2 e 4,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie degli animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, incluse le norme per l'organizzazione in base alle priorità e per la classificazione delle malattie che suscitano preoccupazione a livello di Unione. L'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/429 dispone che le norme specifiche per la prevenzione e il controllo delle malattie si applicano alle malattie elencate nell'articolo stesso e nell'allegato II del medesimo regolamento. L'articolo 5, paragrafo 3, di tale regolamento stabilisce alcuni criteri da tenere in considerazione nel modificare l'elenco di cui all'allegato citato, mentre i parametri di valutazione per determinare se una malattia soddisfa le condizioni per essere inclusa nell'elenco a norma dell'anzidetto articolo sono stabilite all'articolo 7 del medesimo regolamento.

    (2)

    Inoltre, l'articolo 275 del regolamento (UE) 2016/429 prevede che la Commissione riesamini l'elenco delle malattie che figurano all'allegato II del medesimo regolamento entro il 20 aprile 2019.

    (3)

    La Commissione ha valutato in modo sistematico le malattie animali che richiedono l'intervento dell'Unione con l'assistenza dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), avvalendosi della consulenza scientifica dei laboratori di riferimento dell'UE per la salute degli animali e basandosi sulle norme internazionali dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE). Ai fini di tale valutazione, essa ha utilizzato i criteri di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 e i parametri di valutazione di cui all'articolo 7 dello stesso regolamento.

    (4)

    La valutazione riguarda 39 malattie che figurano attualmente nell'allegato II del regolamento (UE) 2016/429, oltre a 19 malattie particolarmente rilevanti in termini di prevenzione, controllo o misure commerciali, quali la leucosi bovina enzootica, la rinotracheite infettiva bovina o l'infezione da virus della malattia di Aujeszky e alcune altre malattie che figurano nell'elenco dell'OIE, quali la surra (Trypanosoma evansi) o la pleuropolmonite contagiosa caprina.

    (5)

    Ai fini delle valutazioni, sono stati richiesti 29 pareri scientifici dell'EFSA sulle diverse malattie animali. Per fornirli l'EFSA ha seguito il metodo illustrato nel suo parere scientifico, adottato il 5 aprile 2017, riguardante appunto il metodo ad hoc per la valutazione dell'elencazione e della classificazione delle malattie animali nel quadro della normativa in materia di sanità animale (2). Per le altre malattie, le valutazioni si sono basate su recenti pareri dell'EFSA o sulle informazioni fornite dai laboratori di riferimento dell'UE per la salute degli animali. Per tutte le malattie esaminate si sono considerate le pertinenti norme dell'OIE.

    (6)

    Per alcune malattie quali la surra (Trypanosoma evansi(3), la leucosi bovina enzootica (4), l'encefalomielite equina venezuelana (5), le infestazioni da Varroa spp. (varroasi) (6) e la malattia da virus erpetico della carpa Koi (7), i risultati delle valutazioni scientifiche dell'EFSA non sono stati conclusivi. Le discussioni svoltesi in occasione delle riunioni del gruppo di esperti sulla sanità animale (8) hanno portato a concludere che le cinque malattie succitate soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429. Tali malattie dovrebbero quindi essere incluse nell'elenco di cui all'allegato II di tale regolamento.

    (7)

    I risultati delle valutazioni scientifiche effettuate hanno dimostrato che la malattia vescicolare dei suini (9), la stomatite vescicolosa (9), la sindrome ulcerativa epizootica (10) e la malattia di Teschen non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429. Tali malattie dovrebbero quindi essere soppresse dall'elenco di cui all'allegato II di tale regolamento.

    (8)

    Le seguenti malattie invece soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429: surra (Trypanosoma evansi(3), malattia da virus Ebola (11), paratubercolosi (12), encefalite giapponese (13), febbre del Nilo occidentale (14), febbre Q (15), rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite pustolosa infettiva (16), diarrea virale bovina (17), campilobatteriosi genitale bovina (18), tricomoniasi (19), leucosi bovina enzootica (4), pleuropolmonite contagiosa caprina (20), epididimite ovina (Brucella ovis(21), morva (infezione da Burkholderia mallei), arterite virale equina, anemia infettiva equina, durina, metrite contagiosa equina, encefalomielite equina (orientale e occidentale) (22), infezione da virus della malattia di Aujeszky (23), infezione da virus della sindrome riproduttiva e respiratoria dei suini (24), micoplasmosi aviaria (Mycoplasma gallisepticum e M. meleagridis(25), infezione da virus dell'influenza aviaria a bassa patogenicità (26), clamidiosi degli uccelli (27), infestazioni da Varroa spp. (varroasi) (6), infestazioni da piccolo coleottero dell'alveare (Aethina tumida(28), peste americana, infestazioni da Tropilaelaps spp (28) e infezione da Batrachochytrium salamandrivorans (29). Tali malattie dovrebbero quindi essere incluse nell'elenco di cui all'allegato II di tale regolamento.

    (9)

    Inoltre, l'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429 stabilisce che tale regolamento si applica alle malattie trasmissibili, comprese le zoonosi, fatte salve le norme di cui alla decisione n. 1082/2013/UE (30), al regolamento (CE) n. 999/2001 (31), alla direttiva n. 2003/99/CE (32) e al regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (33). Le malattie disciplinate dalle norme stabilite in tali atti, vale a dire la listeriosi, la salmonellosi (salmonella zoonotica), la trichinosi, gli Escherichia coli produttori di verocitotossine e le encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) sono già disciplinate da norme specifiche del settore e pertanto dovrebbero essere soppresse dall'elenco di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2016/429.

    (10)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'elenco di malattie che figura nell'allegato II del regolamento (UE) n. 2016/429.

    (11)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2016/429.

    (12)

    Poiché il regolamento (UE) 2016/429 si applica a decorrere dal 21 aprile 2021, le modifiche apportate dal presente regolamento dovrebbero parimenti applicarsi a partire da tale data,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'allegato II del regolamento (UE) n. 2016/429 è sostituito dal testo di cui all'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 21 aprile 2021.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2018

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

    (2)  EFSA Journal (2017); 15(7):4783.

    (3)  EFSA Journal (2017); 15(7):4892.

    (4)  EFSA Journal (2017); 15(8):4956.

    (5)  EFSA Journal (2017); 15(8):4950.

    (6)  EFSA Journal (2017); 15(10):4997.

    (7)  EFSA Journal (2017); 15(7):4907.

    (8)  https://ec.europa.eu/food/animals/health/expert_group_en

    (9)  EFSA Journal 2012;10(4):2631.

    (10)  EFSA Journal 2011;9(10):2387.

    (11)  EFSA Journal (2017); 15(7):4890.

    (12)  EFSA Journal (2017); 15(7):4960.

    (13)  EFSA Journal (2017); 15(7):4948.

    (14)  EFSA Journal (2017); 15(8):4955.

    (15)  EFSA Journal 2010; 8 (5): 1595.

    (16)  EFSA Journal (2017); 15(7):4947.

    (17)  EFSA Journal (2017); 15(8):4952.

    (18)  EFSA Journal (2017); 15(10):4990.

    (19)  EFSA Journal (2017); 15(10):4992.

    (20)  EFSA Journal (2017); 15(10):4996.

    (21)  EFSA Journal (2017); 15(10):4994.

    (22)  EFSA Journal (2017); 15(7):4946.

    (23)  EFSA Journal (2017); 15(7):4888.

    (24)  EFSA Journal (2017); 15(7):4949.

    (25)  EFSA Journal (2017); 15(8):4953.

    (26)  EFSA Journal (2017); 15(7):4891.

    (27)  Relazione del Comitato scientifico per la salute e il benessere degli animali, adottata il 16 aprile 2002, https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/sci-com_scah_out73_en.pdf

    (28)  EFSA Journal 2013; 11(3):3128.

    (29)  EFSA Journal (2017); 15(11):5071.

    (30)  Decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 2119/98/CE (GU L 293 del 5.11.2013, pag. 1).

    (31)  Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1).

    (32)  Direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, recante modifica della decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 92/117/CEE del Consiglio (GU L 325 del 12.12.2003, pag. 31).

    (33)  Regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti (GU L 325 del 12.12.2003, pag. 1).


    ALLEGATO

    «

    ALLEGATO II

    ELENCO DELLE MALATTIE ANIMALI

    Infezione da virus della peste bovina

    Infezione da virus della febbre della Rift Valley

    Infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis

    Infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae e M. tuberculosis)

    Infezione da virus della rabbia

    Infezione virus della febbre catarrale (bluetongue) (sierotipi 1-24)

    Infestazione da Echinococcus multilocularis

    Infezione da virus della malattia emorragica epizootica

    Carbonchio ematico

    Surra (Trypanosoma evansi)

    Malattia da virus Ebola

    Paratubercolosi

    Encefalite giapponese

    Febbre del Nilo occidentale

    Febbre Q

    Infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa

    Infezione da Mycoplasma mycoides sottospecie mycoides SC (pleuropolmonite contagiosa dei bovini)

    Rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite pustolosa infettiva

    Diarrea virale bovina

    Campilobatteriosi genitale bovina

    Tricomoniasi

    Leucosi bovina enzootica

    Vaiolo degli ovini e dei caprini

    Infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti

    Pleuropolmonite contagiosa caprina

    Epididimite ovina (Brucella ovis)

    Morva (infezione da Burkholderia mallei)

    Infezione da virus dell'arterite equina

    Anemia infettiva equina

    Durina

    Encefalomielite equina venezuelana

    Metrite contagiosa equina

    Encefalomielite equina (orientale e occidentale)

    Infezione da virus della malattia di Aujeszky

    Infezione da virus della sindrome riproduttiva e respiratoria dei suini

    Infezione da virus della malattia di Newcastle

    Micoplasmosi aviaria (Mycoplasma gallisepticum e M. meleagridis)

    Infezione da Salmonella Pullorum, S. Gallinarum e S. arizonae

    Infezione da virus dell'influenza aviaria a bassa patogenicità

    Clamidiosi degli uccelli

    Infestazioni da Varroa spp. (varroasi)

    Infestazioni da piccolo coleottero dell'alveare (Aethina tumida)

    Peste americana

    Infestazione da Tropilaelaps spp.

    Infezione da Batrachochytrium salamandrivorans

    Necrosi ematopoietica epizootica

    Setticemia emorragica virale

    Necrosi ematopoietica infettiva

    infezione da virus dell'anemia infettiva del salmone con delezione a livello di HPR (highly polymorphic region)

    Malattia da virus erpetico della carpa Koi

    Infezione da Microcytos mackini

    Infezione da Perkinsus marinus

    Infezione da Bonamia ostreae

    Infezione da Bonamia exitiosa

    Infezione da Marteilia refringens

    Infezione da virus della sindrome di Taura

    Infezione da virus della malattia della testa gialla

    Infezione da virus della sindrome dei punti bianchi (white spot syndrome)

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