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Document 32018R1469

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1469 della Commissione, del 1° ottobre 2018, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Russia e dell'Ucraina in seguito al riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

C/2018/6260

GU L 246 del 2.10.2018, p. 20–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 03/08/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1469/oj

2.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 246/20


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1469 DELLA COMMISSIONE

del 1o ottobre 2018

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Russia e dell'Ucraina in seguito al riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

1.1.   Inchieste precedenti e misure in vigore

(1)

Con il regolamento (UE) n. 2320/1997 (2) il Consiglio ha istituito dazi antidumping sulle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldature, di ferro o di acciai non legati, originari, tra l'altro, della Russia. Con la decisione 2000/70/CE della Commissione (3) è stato accettato un impegno offerto da un esportatore in Russia. Con il regolamento (CE) n. 348/2000 (4) il Consiglio ha istituito dazi antidumping sulle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Croazia e dell'Ucraina. Con il regolamento (CE) n. 1322/2004 del Consiglio (5) è stato deciso, a titolo prudenziale, di non applicare ulteriormente le misure in vigore alle importazioni originarie, tra l'altro, della Russia in considerazione del comportamento anticoncorrenziale tenuto in passato da determinati produttori dell'Unione (cfr. il considerando 9 del regolamento suddetto).

(2)

Sulla scorta di un'inchiesta di riesame svolta conformemente all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 258/2005 (6), ha modificato le misure definitive istituite con il regolamento (CE) n. 348/2000, ha abrogato la possibilità di esenzione dai dazi, prevista all'articolo 2 di detto regolamento, e ha istituito un dazio antidumping del 38,8 % sulle importazioni dalla Croazia e un dazio antidumping del 64,1 % sulle importazioni dall'Ucraina, ad eccezione delle importazioni da Dnepropetrovsk Tube Works sulle quali grava un dazio antidumping del 51,9 %.

(3)

Con la decisione 2005/133/CE (7), la Commissione ha sospeso parzialmente i dazi antidumping definitivi relativi alla Croazia e all'Ucraina per un periodo di nove mesi, a decorrere dal 18 febbraio 2005. La sospensione parziale è stata prorogata di un ulteriore periodo di un anno con il regolamento (CE) n. 1866/2005 del Consiglio (8).

(4)

Con il regolamento (CE) n. 954/2006 (9) il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tubi senza saldature originari, tra l'altro, della Croazia, della Russia e dell'Ucraina, ha abrogato i regolamenti (CE) n. 2320/97 e (CE) n. 348/2000, ha chiuso il riesame intermedio e il riesame in previsione della scadenza dei dazi antidumping applicabili alle importazioni di taluni tubi senza saldature, di ferro o di acciai non legati, originari, tra l'altro, della Russia e ha chiuso il riesame intermedio dei dazi antidumping applicabili alle importazioni di taluni tubi senza saldature, di ferro o di acciai non legati, originari, tra l'altro, della Croazia, della Russia e dell'Ucraina.

(5)

Con la sentenza del 16 febbraio 2012 nelle cause riunite C-191/09 e C-200/09 P Consiglio e Commissione/Interpipe Niko Tube e Interpipe NTRP, la Corte di giustizia ha respinto il ricorso del Consiglio (10) in merito alla sentenza del Tribunale di primo grado del 10 marzo 2009 che annullava l'articolo 1 del regolamento (CE) n. 954/2006 in merito al dazio antidumping fissato per i prodotti fabbricati da Interpipe Nikopolsky Seamless Tubes Plant, Niko Tube ZAT e Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant VAT (in prosieguo collettivamente «Interpipe Group»,) che eccedeva quello che sarebbe stato applicabile se non si fosse proceduto ad un adeguamento del prezzo all'esportazione a titolo di commissione quando le vendite avevano avuto luogo con l'intermediazione dell'operatore commerciale collegato, Sepco SA (11). Conformemente all'articolo 266 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Commissione ha adottato le misure necessarie per conformarsi alle sentenze e ha ricalcolato il dazio antidumping applicabile per Interpipe Group in linea con le indicazioni del Tribunale di primo grado e della Corte di giustizia. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2012 del Consiglio (12) ha corretto gli aspetti del regolamento (CE) n. 954/2006 che sono stati ritenuti non conformi al regolamento di base e che pertanto hanno portato all'annullamento di parti del precedente regolamento. Detto regolamento ha mantenuto valide tutte le altre conclusioni del regolamento (CE) n. 954/2006. Dopo il ricalcolo, il dazio antidumping attualmente applicato a Interpipe Group per il prodotto interessato è stato quindi fissato al 17,7 %.

(6)

Con il regolamento (UE) n. 585/2012 (13) il Consiglio, in seguito al riesame in previsione della scadenza, ha istituito dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni tubi senza saldature originari della Russia e dell'Ucraina e ha chiuso le misure antidumping sulle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio non legato originari della Croazia (il «precedente riesame in previsione della scadenza»).

(7)

Sulla scorta di un'inchiesta di riesame intermedio parziale svolta conformemente all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, il Consiglio, con il regolamento (UE) n. 795/2012 (14) e il regolamento (UE) n. 1269/2012 (15) rispettivamente, ha modificato le misure definitive istituite con il regolamento (UE) n. 585/2012 nei confronti di diversi produttori esportatori russi e ucraini.

(8)

I dazi antidumping attualmente in vigore sono del 35,8 % sulle importazioni dalla Russia, fatta eccezione per Joint Stock Company Chelyabinsk Tube Rolling Plant e Joint Stock Company Pervouralsky Novotrubny Works (24,1 %), OAO Volzhsky Pipe Plant, OAO Taganrog Metallurgical Works, OAO Sinarsky Pipe Plant e OAO Seversky Tube Works (28,7 %), e del 25,7 % sulle importazioni dall'Ucraina, fatta eccezione per OJSC Dnepropetrovsk Tube Works (12,3 %), LLC Interpipe Niko Tube e OJSC Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant (13,8 %).

1.2.   Apertura di un riesame in previsione della scadenza

(9)

Il 4 luglio 2017, la Commissione ha annunciato l'apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Russia e dell'Ucraina a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (in prosieguo l'«avviso di apertura») (16).

(10)

Il riesame è stato aperto a seguito di una domanda documentata presentata il 30 marzo 2017 dal Comitato di difesa dell'industria dei tubi di acciaio senza saldature dell'Unione europea (in prosieguo «il richiedente») per conto di produttori dell'Unione europea rappresentanti una quota superiore al 25 % della produzione totale dell'Unione di alcuni tubi senza saldature. La domanda è stata motivata dal fatto che la scadenza delle misure avrebbe implicato il rischio del persistere del dumping per l'Ucraina e la reiterazione del dumping per la Russia, nonché la reiterazione del pregiudizio arrecato all'industria dell'Unione.

1.3.   Riesame intermedio parziale parallelo

(11)

Il 7 maggio 2018 la Commissione ha parallelamente aperto un riesame intermedio parziale riguardo alle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari, tra l'altro, dell'Ucraina a norma dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento di base (17). Il riesame intermedio parziale è stato richiesto da un gruppo di produttori esportatori in Ucraina, Interpipe Group, e si limita alla verifica delle pratiche di dumping solo per quanto concerne il richiedente.

1.4.   Inchiesta

Periodo dell'inchiesta di riesame e periodo in esame

(12)

L'inchiesta relativa al persistere o alla reiterazione del dumping e del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o luglio 2016 e il 30 giugno 2017 (in prosieguo il «periodo dell'inchiesta di riesame» o «PIR»). L'esame delle tendenze significative ai fini della valutazione del rischio del persistere o della reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2014 e la fine del PIR (in prosieguo il «periodo in esame»).

Parti interessate

(13)

La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del riesame i produttori esportatori, gli importatori, gli utilizzatori conosciuti, i rappresentanti dei paesi esportatori, il richiedente e i produttori dell'Unione menzionati nella domanda di apertura del riesame. Alle parti interessate è stata offerta la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine previsto nell'avviso di apertura.

Campionamento

(14)

In considerazione dell'elevato numero di produttori esportatori in Russia e in Ucraina nonché del gran numero di importatori, nell'avviso di apertura era inizialmente previsto il ricorso al campionamento a norma dell'articolo 17 del regolamento di base. Al fine di consentire alla Commissione di decidere se fosse necessario procedere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, le parti sopra menzionate sono state invitate a manifestarsi entro quindici giorni dall'apertura del procedimento e a fornire alla Commissione le informazioni richieste nell'avviso di apertura.

(15)

Hanno risposto e si sono manifestati entro i termini indicati solo due produttori esportatori russi (TMK Group e ChTPZ Group, in prosieguo «i due gruppi di produttori esportatori russi») e un produttore esportatore ucraino (in prosieguo «Interpipe Group»). Pertanto, si è deciso di non procedere al campionamento per quanto riguarda i produttori esportatori.

(16)

Nessun importatore ha fornito le informazioni richieste nell'avviso di apertura, né ha espresso la propria disponibilità a collaborare con la Commissione. Tuttavia, quattro importatori hanno inviato le loro osservazioni all'apertura della procedura. La Commissione ha pertanto deciso di non procedere al campionamento.

(17)

Nell'avviso di apertura, la Commissione affermava altresì di aver selezionato provvisoriamente un campione di produttori dell'Unione, conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base. Prima dell'apertura, dodici produttori dell'Unione avevano fornito le informazioni richieste ai fini della selezione del campione ed espresso la loro disponibilità a collaborare con la Commissione. Su questa base, la Commissione aveva provvisoriamente selezionato un campione di tre produttori ritenuti rappresentativi dell'industria dell'Unione in termini di volumi di produzione e di vendita del prodotto simile nell'Unione.

(18)

A seguito dell'insufficiente collaborazione di uno dei produttori dell'Unione inclusi nel campione e a norma di quanto disposto dall'articolo 18 del regolamento di base riguardo a tale società, la Commissione ha sostituito il produttore in questione, selezionato provvisoriamente, con due altri produttori dell'Unione. Pertanto, il campione finale dei produttori dell'Unione è composto da Arcelor Mittal Tubular Products, Benteler Steel Tube GmbH, Dalmine SpA, e Zeleziarne Podbrezova a.s.

Questionari

(19)

Sono stati quini inviati questionari ai cinque produttori dell'Unione inclusi nel campione (totale del campione originario e di quello definitivo), a quattro importatori, ai due gruppi di produttori esportatori russi e a Interpipe Group.

(20)

Nessuno dei due gruppi di esportatori produttori russi ha risposto al questionario. Le autorità russe sono state informate della non collaborazione e dell'intenzione della Commissione di applicare l'articolo 18 del regolamento di base.

(21)

Entrambi i produttori hanno però trasmesso le loro osservazioni con cui contestavano l'accuratezza della richiesta e si opponevano al persistere delle misure.

(22)

Le risposte ai questionari sono state fornite dai cinque produttori dell'Unione e dall'unico produttore esportatore ucraino che ha collaborato. Non sono state fornite altre risposte dai quattro importatori dell'Unione.

Visite di verifica

(23)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per valutare il rischio del persistere o della reiterazione del dumping e del conseguente pregiudizio e per accertare l'interesse dell'Unione. Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle società indicate di seguito.

 

Produttori dell'Unione:

Arcelor Mittal Tubular Products, Ostrava, Repubblica ceca;

Benteler Steel Tube GmbH, Paderborn, Germania;

Dalmine SpA, Bergamo, Italia;

Zeleziarne Podbrezova a.s., Podbrezova, Slovacchia, e i suoi operatori commerciali collegati Pipex Italia SpA, Arona, Italia e Slavrur Sp. z o.o., Stalowa Wola, Polonia;

Vallourec Deutschland GmbH, Boulogne Billancourt, Francia.

 

Produttore esportatore dell'Ucraina:

Interpipe Group (OJSC Interpipe NTRP, Dnepropetrovsk, Ucraina, LLC Interpipe Niko Tube, Nikopol, Ucraina) e le società commerciali collegate LLC Interpipe Ukraine, Dnepropetrovsk, Ucraina, e Interpipe Europe SA, Lugano, Svizzera, e Interpipe Central Trade GmbH, Francoforte, Germania.

Fase successiva della procedura

(24)

In data 13 luglio 2018, la Commissione ha proceduto alla divulgazione dei principali fatti e considerazioni in base ai quali intendeva istituire un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tubi senza saldature di ferro o di acciaio non legato originari della Russia e dell'Ucraina.

(25)

Sono pervenute osservazioni dai due gruppi di produttori esportatori russi, da Interpipe Group, dalla missione ucraina presso l'Unione europea e dalla missione permanente della Federazione russa presso l'Unione europea. In data 8 agosto 2018 si è tenuta un'audizione con i due gruppi di produttori esportatori russi e la missione permanente della Federazione russa presso l'Unione europea e i servizi della Commissione. Lo stesso giorno, si è tenuta un'audizione con Interpipe Group e i servizi della Commissione. Alla luce delle osservazioni formulate da Interpipe Group, la società ha ricevuto due documenti aggiuntivi di divulgazione concernenti l'analisi con riferimento all'Ucraina e a talune questioni specifiche della società.

(26)

Le osservazioni presentate dalle parti interessate sono state valutate e prese in considerazione, se del caso.

2.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1.   Prodotto in esame

(27)

Il prodotto in esame è lo stesso dell'ultima inchiesta che ha portato all'istituzione delle misure attualmente in vigore, ovvero alcuni tubi senza saldature («TSS»), di ferro o di acciaio, a sezione circolare, con un diametro esterno non superiore a 406,4 mm e un valore equivalente di carbonio (Carbon Equivalent Value - CEV) non superiore a 0,86 secondo la formula e l'analisi chimica dell'Istituto internazionale della saldatura (International Institute of Welding - IIW) (18), originari della Russia e dell'Ucraina («il prodotto in esame»), attualmente classificati ai codici NC ex 7304 11 00, ex 7304 19 10, ex 7304 19 30, ex 7304 22 00, ex 7304 23 00, ex 7304 24 00, ex 7304 29 10, ex 7304 29 30, ex 7304 31 80, ex 7304 39 58, ex 7304 39 92, ex 7304 39 93, ex 7304 51 89, ex 7304 59 92 ed ex 7304 59 93 (19) (codici TARIC 7304110010, 7304191020, 7304193020, 7304220020, 7304230020, 7304240020, 7304291020, 7304293020, 7304318030, 7304395830, 7304399230, 7304399320, 7304518930, 7304599230 e 7304599320).

(28)

Il prodotto in esame viene usato per un ampio spettro di applicazioni, ad esempio per il trasporto di gas e di liquidi, per palificazioni nel settore delle costruzioni, per usi meccanici, per tubi del gas, per tubi di boiler, nonché per gli «OCTG» (oil and country tubular goods) per la perforazione, il rivestimento e il tubing nel settore dell'industria petrolifera.

(29)

I TSS possono essere forniti agli utilizzatori sotto forme molto diverse: possono essere ad esempio galvanizzati, filettati, consegnati come tubi verdi (ovvero senza alcun trattamento termico), con estremità speciali, sezioni diverse, tagliati su misura o meno. Non esistendo misure standard comuni per questi tubi, i TSS vengono per lo più fabbricati su ordinazione. Di norma i TSS sono uniti tra loro mediante saldatura. Tuttavia, in casi particolari possono essere collegati tramite la filettatura o essere usati da soli, anche se saldabili. L'inchiesta ha evidenziato che tutti i TSS possiedono le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e sono destinati agli stessi usi.

2.2.   Prodotto simile

(30)

Come l'ultima inchiesta e quelle precedenti, anche questa inchiesta di riesame in previsione della scadenza ha confermato che i prodotti esportati nell'Unione dalla Russia e dall'Ucraina, i prodotti fabbricati e venduti sui mercati interni di Russia e Ucraina e i prodotti fabbricati e venduti nell'Unione dai produttori dell'UE presentano le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e sono destinati agli stessi usi finali e sono pertanto da considerare prodotti simili conformemente all'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

3.   RISCHIO DEL PERSISTERE O DELLA REITERAZIONE DEL DUMPING

(31)

Come disposto dall'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, è stato valutato il rischio del persistere o della reiterazione del dumping alla scadenza delle misure in vigore.

3.1.   Russia

3.1.1.   Dumping durante il periodo dell'inchiesta di riesame

3.1.1.1.   Osservazioni preliminari

(32)

Come disposto dall'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento di base, la Commissione ha valutato in primo luogo se la scadenza delle misure in vigore potesse comportare il rischio del persistere o della reiterazione del dumping da parte della Russia.

(33)

In assenza di collaborazione da parte di produttori esportatori russi, come indicato al considerando 20, la Commissione ha basato l'analisi generale, compreso il calcolo del dumping, sui dati disponibili ai sensi dell'articolo 18 del regolamento di base.

(34)

Di conseguenza, il rischio del persistere o della reiterazione del dumping è stato valutato utilizzando le informazioni contenute nella richiesta di riesame in previsione della scadenza, insieme con altre fonti d'informazione, come le informazioni rilevate a norma dell'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di base, le informazioni contenute nelle osservazioni scritte ricevute fra cui, fra le altre cose, le statistiche sulle esportazioni russe del Servizio doganale federale russo («RFCS») (20), e i dati statistici provenienti dal sito Internet specialistico Metal Expert (21).

(35)

La mancata collaborazione russa non ha permesso alla Commissione di mettere a confronto il valore normale con il prezzo all'esportazione per ciascun tipo di prodotto. Pertanto, sia il valore normale che il prezzo all'esportazione sono stati calcolati utilizzando i valori medi, conformemente a quanto disposto dall'articolo 18 del regolamento di base.

3.1.1.2.   Valore normale

(36)

Per stabilire il valore normale, la Commissione ha utilizzato la stessa metodologia applicata dal richiedente nella richiesta. Questa metodologia si basa sui dati relativi ai prezzi interni russi disponibili sul sito Metal Expert. La Commissione quindi ha utilizzato i prezzi nazionali medi in Russia, franco fabbrica, indicati sul sito Metal Expert per i 12 mesi intercorsi fra luglio 2016 e giugno 2017.

3.1.1.3.   Prezzo all'esportazione

(37)

I prezzi all'esportazione nell'Unione sono stati stabiliti sulla base della banca dati della Commissione di cui all'articolo 14, paragrafo 6.

3.1.1.4.   Confronto

(38)

Il confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione è avvenuto a livello franco fabbrica. Il valore normale è stato adeguato verso l'alto in base alla metodologia fornita dal richiedente (22) e sulla base delle informazioni disponibili nel sistema Metal Expert. Il prezzo all'esportazione è stato adeguato verso il basso per ottenere il livello franco fabbrica. A tal fine, sono stati dedotti i costi di consegna, assicurazione e commissione in base alle informazioni disponibili nella richiesta.

3.1.1.5.   Dumping

(39)

Sulla scorta di quanto sopra, la Commissione ha calcolato un margine di dumping per le esportazioni russe verso l'Unione pari a circa il 33 %. Tuttavia, il livello di importazioni durante il periodo dell'inchiesta di riesame è stato relativamente limitato, rappresentando solo lo 0,6 % dei consumi dell'Unione.

3.1.1.6.   Osservazioni successive alla divulgazione delle conclusioni

(40)

Dopo la divulgazione, i due gruppi di produttori esportatori russi hanno presentato congiuntamente le proprie osservazioni sul documento di divulgazione generale della Commissione.

(41)

Entrambe le società hanno contestato la legalità delle misure in vigore. In primo luogo, esse hanno obiettato l'illegittimità delle misure originarie, in quanto la Commissione aveva applicato un adeguamento dei costi per ottenere il valore normale in base all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base, asseritamente illegale secondo la giurisprudenza dell'organo d'appello dell'OMC (23). In secondo luogo hanno sostenuto che l'approccio della Commissione in sede di riesami in vista della scadenza, per cui la Commissione non formula conclusioni specifiche per società (24), fosse contrario alla lettera e allo spirito del regolamento di base e all'accordo antidumping dell'OMC.

(42)

La prima obiezione è stata respinta, in quanto si riferisce al calcolo del dazio originario, che non rientra nell'ambito dell'attuale procedura. Ai fini del presente riesame in vista della scadenza, in assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori russi, si è fatto ricorso a quanto previsto dall'articolo 18. In merito alla seconda obiezione, i due gruppi di produttori esportatori russi non hanno dimostrato per quali motivi sarebbero illegali decisioni adottate a livello di paese nel contesto dei riesami in vista della scadenza. L'obiezione è stata pertanto respinta.

(43)

Riguardo agli aspetti specifici dell'inchiesta, i due gruppi di produttori esportatori russi hanno dapprima contestato l'applicazione da parte della Commissione dell'articolo 18 del regolamento di base, affermando che la Commissione non aveva tenuto conto delle informazioni da questi presentate nel corso dell'inchiesta.

(44)

Riguardo all'applicazione dell'articolo 18 del regolamento di base, tutti i produttori esportatori russi conosciuti sono stati invitati a compilare il questionario preparato per i produttori esportatori dopo l'apertura (25). Inoltre, la missione permanente della Russia presso l'UE ha ricevuto i questionari da compilare ed è stata invitata a contattare (o a segnalare alla Commissione) altri produttori russi eventualmente non noti alla Commissione il giorno dell'apertura, in modo che avessero la possibilità di prendere parte all'inchiesta.

(45)

I due gruppi di produttori esportatori russi che si sono manifestati hanno informato la Commissione, il 21 agosto 2017, di aver deciso di non collaborare completamente all'inchiesta, specificando di aver deciso di non rispondere al questionario e di limitare volontariamente la loro partecipazione presentando solo certi dati (come quelli su produzione e capacità, nonché i prezzi all'esportazione nei mercati terzi) e le loro osservazioni su taluni aspetti dell'inchiesta. I due gruppi di produttori esportatori russi hanno comunque ricevuto un questionario e sono stati invitati a completarlo. Nella lettera che accompagnava l'invito, i produttori esportatori russi sono stati inequivocabilmente informati del fatto che, in mancanza di una risposta al questionario, la Commissione avrebbe applicato l'articolo 18 del regolamento di base. Nessuno dei due gruppi ha fatto pervenire risposte ai questionari.

(46)

In considerazione di ciò, il 22 marzo 2018 la Commissione ha informato le autorità russe della sua intenzione di applicare l'articolo 18 del regolamento di base.

(47)

Tuttavia, la Commissione ha sottolineato, durante l'audizione dell'8 agosto 2018, di non aver ignorato i dati presentati dai due gruppi di produttori esportatori, come erroneamente da questi affermato. Infatti, la Commissione ha spiegato di aver effettuato un controllo incrociato dei dati forniti dai due gruppi di produttori esportatori russi in merito alla capacità e alla produzione, raffrontandoli con i dati accessibili al pubblico, e segnatamente quelli di Metal Expert. Inoltre, la Commissione ha utilizzato i dati provenienti dalle statistiche sulle esportazioni russe ricevuti dai produttori esportatori, come indicato al considerando 34. Pertanto, l'affermazione che la Commissione non ha tenuto conto delle informazioni presentate dai due gruppi di produttori esportatori è stata respinta.

(48)

I due gruppi di produttori esportatori russi hanno anche osservato di aver invitato la Commissione a effettuare visite di verifica sui dati limitati che avevano fornito e che non era stata effettuata alcuna visita di verifica.

(49)

A norma dell'articolo 16 del regolamento di base, la Commissione effettua visite se lo ritiene necessario e, in mancanza di una risposta adeguata e tempestiva, la Commissione può decidere di non effettuare tale visita di verifica. Su questa base, e data la mancanza di un'adeguata risposta al questionario in questo caso, la Commissione ha ritenuto che non si dovesse effettuare nessuna visita di verifica.

3.1.2.   Rischio del persistere o della reiterazione del dumping qualora le misure fossero abrogate

(50)

Come indicato in precedenza, è risultato che la Russia aveva persistito nella pratica del dumping nel periodo dell'inchiesta di riesame, ma che il livello di importazioni durante il periodo dell'inchiesta di riesame era stato relativamente limitato. Pertanto, la Commissione ha analizzato se vi fosse il rischio del persistere o della reiterazione del dumping qualora le attuali misure antidumping non fossero prorogate. Nel fare ciò, ha esaminato la produzione e la capacità inutilizzata della Russia, l'attrattività del mercato dell'Unione e il comportamento degli esportatori russi in altri mercati.

3.1.2.1.   Capacità inutilizzata

(51)

Dopo la divulgazione delle conclusioni, i due gruppi di produttori esportatori russi hanno contestato le risultanze cui era giunta la Commissione riguardo alla capacità inutilizzata disponibile in Russia. In particolare, i due gruppi di produttori esportatori russi sostenevano che la Commissione avesse sovrastimato la capacità inutilizzata disponibile in Russia. Tale capacità inutilizzata si basava sui dati provenienti dalle informazioni di mercato (Metal Expert) ed era stimata come pari a oltre 550 000 tonnellate.

(52)

Durante l'audizione dell'8 agosto 2018, la Commissione ha illustrato i dati utilizzati per calcolare la cifra indicata nel documento di divulgazione generale, cioè i dati accessibili al pubblico (come inseriti nel fascicolo) al momento della stesura del documento di divulgazione generale. A seguito delle osservazioni ricevute e delle discussioni avute durante l'audizione, la Commissione ha invitato i due gruppi di produttori esportatori russi a presentare i dati più aggiornati e dettagliati loro disponibili sulla produzione e la capacità. I due gruppi di produttori esportatori russi hanno fornito tali informazioni (reperite presso Metal Expert) alla Commissione il 10 agosto 2018. Pertanto, per calcolare la capacità produttiva la Commissione ha utilizzato i dati aggiornati provenienti da Metal Expert come forniti dai due gruppi di esportatori produttori russi nelle loro osservazioni del 10 agosto 2018.

(53)

I dati aggiornati sulla capacità inutilizzata così ottenuti hanno evidenziato una capacità inutilizzata in Russia, durante il periodo dell'inchiesta di riesame, pari a 350 000 – 380 000 tonnellate. Questo notevole eccesso di capacità rappresenta più del 25 % dei consumi dell'Unione.

3.1.2.2.   Attrattività del mercato dell'Unione

(54)

L'inchiesta ha confermato che il mercato dell'Unione è attraente per i produttori russi per le ragioni indicate di seguito.

(55)

In primo luogo, in termini di dimensioni il mercato dell'Unione (oltre 1,3 milioni di tonnellate di consumo nel periodo dell'inchiesta di riesame e 1,5 milioni di tonnellate nel 2014) può essere considerato come uno dei più grandi mercati di TSS al mondo.

(56)

Secondo, dopo l'istituzione delle misure statunitensi «Section 232» del 25 % sui prodotti di acciaio (26), che riguardano anche il prodotto in esame, le esportazioni russe verso uno dei loro principali mercati all'esportazione potrebbero essere limitate almeno in parte. Ciò a sua volta renderebbe ancora più interessante il mercato dell'Unione, creando il rischio che si produca una certa distorsione degli scambi in direzione dell'UE.

(57)

In termini di prezzi, il livello di sottoquotazione nel periodo dell'inchiesta di riesame (cfr. il considerando 137) dimostra che il prezzo medio delle importazioni russe sul mercato dell'Unione è inferiore a quello dei produttori dell'Unione e pertanto è probabile che le esportazioni continuino ad aumentare in caso di abrogazione delle misure.

(58)

Dato il livello di esportazioni relativamente basso verso l'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame (8 663 tonnellate), la Commissione ha analizzato anche i prezzi all'esportazione dalla Russia verso altri mercati terzi durante il periodo dell'inchiesta di riesame, come indicati nelle statistiche ufficiali sulle esportazioni russe dell'RFCS, e ha messo a confronto questi prezzi con quelli all'importazione nell'Unione. Dall'analisi è emerso che la Russia stava vendendo in diversi dei suoi principali mercati all'esportazione a prezzi analoghi o a volte perfino inferiori ai prezzi delle esportazioni in dumping nel mercato dell'Unione.

(59)

Alla luce delle considerazioni di cui ai considerando da 50 a 58, la Commissione ha concluso che esiste un rischio elevato che la Russia reiteri le pratiche di dumping di ingenti volumi di importazioni, qualora le misure non siano prorogate.

3.1.2.3.   Osservazioni successive alla divulgazione delle conclusioni

(60)

Dopo la divulgazione delle conclusioni, i gruppi di produttori esportatori russi hanno osservato che non sussisteva il rischio del persistere del dumping qualora le misure fossero state abrogate. Essi hanno messo in evidenza le prestazioni del mercato interno dei TSS in Russia e la situazione di altri mercati all'esportazione quali principali elementi a confutazione delle conclusioni della Commissione. Inoltre, i produttori esportatori russi hanno obiettato che la Commissione non aveva tenuto conto dei dati (accessibili al pubblico) da loro forniti concernenti i prezzi sui mercati di altri paesi terzi.

(61)

Tale argomentazione è errata in punto di fatto. Nell'audizione dell'8 agosto 2018 la Commissione ha informato i produttori esportatori russi di aver tenuto conto, per la sua analisi, dei dati accessibili al pubblico derivanti dalle statistiche sulle esportazioni russe presentati dai due gruppi di produttori esportatori russi (27). In base a tali dati, la Commissione ha confermato che i prezzi applicati in diversi mercati principali di esportazione della Russia, che rappresentano una considerevole quota delle sue esportazioni totali di TSS, erano inferiori ai prezzi all'esportazione praticati dalla Russia nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame (28). L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(62)

I due gruppi di produttori esportatori russi hanno affermato che la conclusione della Commissione in merito alle dimensioni del mercato dell'Unione, come indicata al considerando 55, era «largamente sovrastimata». Inoltre, essi hanno sostenuto che vi sono altri mercati più interessanti di quello dell'Unione.

(63)

Innanzitutto, l'importanza del mercato dell'Unione è stata specificamente sollevata in occasione dell'audizione dell'8 agosto 2018, quando i rappresentanti dei maggiori produttori russi hanno riconosciuto che il mercato dell'Unione era in effetti uno dei principali mercati per il prodotto in esame. Occorre sottolineare che la Commissione non ha assunto alcuna posizione in merito alla possibilità che esistano altri mercati più interessanti di quello dell'Unione. La Commissione ha piuttosto indicato come il mercato dell'Unione fosse interessante per i produttori esportatori russi per le ragioni di cui ai considerando da 55 a 58.

(64)

A tal riguardo, la Commissione ha altresì osservato incongruenze fra la parte discorsiva delle osservazioni ricevute dai produttori esportatori russi e i dati reali contenuti in tali osservazioni. In particolare, i produttori esportatori russi hanno sottolineato che i prezzi applicati a taluni paesi, come l'India, la Turchia e gli EAU, sono «prezzi che superano i prezzi all'esportazione nell'Unione» (29). Tale affermazione non è corretta in punto di fatto e contraddice le cifre reali presentate dalle stesse parti (30), che dimostrano chiaramente come durante il periodo dell'inchiesta di riesame i prezzi nei confronti dell'Unione fossero effettivamente più elevati (31). L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(65)

I due gruppi di produttori esportatori russi hanno contestato inoltre le conclusioni della Commissione secondo cui, a seguito dell'applicazione delle misure statunitensi «Section 232», vi sarebbe stato il rischio di una distorsione degli scambi e hanno altresì fatto riferimento alle conclusioni preliminari formulate dalla Commissione sull'inchiesta di salvaguardia dell'UE in atto su taluni prodotti di acciaio, secondo cui i TSS erano provvisoriamente esclusi dall'applicazione delle misure (32).

(66)

Per quanto riguarda l'inchiesta di salvaguardia dell'UE sull'acciaio, la procedura è ancora in corso e i TSS sono stati provvisoriamente esclusi dalle misure. Tuttavia, la temporanea esclusione dei TSS dalle misure provvisorie di salvaguardia non è dipesa dall'assenza di distorsione degli scambi (come erroneamente asserito dai produttori esportatori russi), bensì da un mancato aumento delle importazioni (33).

(67)

Per quanto concerne il potenziale effetto delle misure statunitensi «Section 232», la Commissione ribadisce di non poter escludere il rischio di distorsione degli scambi e che tale rischio sarebbe indubbiamente più probabile se le misure in vigore non fossero prorogate. Si noti che un dazio del 25 % negli USA a fronte dello 0 % nell'Unione, se i dazi venissero a scadere, renderebbe chiaramente più attraente il mercato dell'Unione per i produttori esportatori russi rispetto alle attuali circostanze, ovvero in presenza di dazi in entrambi in mercati. Pertanto, le tendenze delle importazioni negli USA finora non sono indicative, tenuto conto del fatto che le misure dell'Unione restano in vigore e l'incentivo a passare da un mercato all'altro potrebbe non essere rilevante quanto lo sarebbe in assenza di misure nell'Unione.

(68)

I due gruppi di produttori esportatori russi hanno inoltre affermato che vi era una forte probabilità che a certi produttori esportatori russi fossero applicate talune esenzioni dalle misure statunitensi «Section 232». La Commissione ha osservato che dagli elementi di prova (34) a sua disposizione a tal riguardo, non si poteva dedurre la probabilità che un particolare produttore russo fosse escluso dalle misure. Pertanto, in mancanza di elementi concreti di prova a tal riguardo, la Commissione ha respinto l'obiezione.

(69)

Da ultimo, i due gruppi di produttori esportatori russi hanno sostenuto che, in considerazione delle quantità limitate esportate nel periodo dell'inchiesta di riesame, era improbabile che l'abrogazione delle misure potesse portare al persistere o alla reiterazione del dumping.

(70)

La Commissione ha fatto riferimento alle sue conclusioni sulla probabilità del persistere o della reiterazione del dumping di cui ai considerando da 50 a 68 e ha sottolineato il carattere prospettico dell'analisi della probabilità del persistere o della reiterazione del dumping. Questa obiezione è stata respinta.

3.2.   Ucraina

3.2.1.   Dumping durante il periodo dell'inchiesta di riesame

3.2.1.1.   Osservazioni preliminari

(71)

In Ucraina si conoscono tre produttori di TSS. Uno di questi, Interpipe Group, ha collaborato all'inchiesta. Interpipe Group è di gran lunga il maggior produttore dell'Ucraina. Secondo le statistiche commerciali le sue esportazioni di TSS verso l'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame hanno rappresentato circa l'87 % delle importazioni totali dall'Ucraina in quel periodo (35), per un totale di 80 711 tonnellate o il 6 % dei consumi dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame. I dati presentati da Interpipe Group sono stati verificati in Ucraina in loco nonché presso gli operatori commerciali collegati in Svizzera e l'importatore collegato in Germania. Dopo la verifica, la Commissione ha rettificato taluni dati originariamente forniti da Interpipe, principalmente riguardanti i valori «spese generali, amministrative e di vendita» e cif.

(72)

Interpipe Group controlla integralmente due produttori esportatori, LLC Interpipe Niko Tube («Niko Tube») e OJSC Interpipe NTRP («Interpipe NTRP»). Secondo la prassi consueta della Commissione, per i due produttori esportatori è stato calcolato un margine di dumping comune. L'importo del dumping è stato dapprima calcolato per ogni singolo produttore esportatore ed è poi stata stabilita una media ponderata dei singoli margini di dumping a livello di Interpipe group.

(73)

In considerazione della quantità significativa di esportazioni nell'Unione da parte di Interpipe Group durante il periodo dell'inchiesta di riesame, l'analisi del persistere del dumping durante questo periodo si è basata principalmente sui dati verificati forniti da Interpipe Group.

3.2.1.2.   Valore normale

(74)

La Commissione ha esaminato innanzitutto se il volume totale delle vendite sul mercato interno di ciascun produttore esportatore che ha collaborato fosse rappresentativo, a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite sul mercato interno sono rappresentative se il volume totale di vendite sul mercato interno del prodotto simile ad acquirenti indipendenti sul mercato interno per produttore esportatore rappresenta almeno il 5 % del volume totale delle vendite all'esportazione del prodotto in esame nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Su questa base, l'esame ha stabilito che le vendite del prodotto simile sul mercato interno erano rappresentative per entrambi i produttori esportatori.

(75)

Successivamente la Commissione ha individuato i tipi di prodotto venduti sul mercato interno identici o comparabili ai tipi di prodotto venduti all'esportazione da Interpipe Group.

(76)

La Commissione ha quindi esaminato se le vendite di Interpipe Group sul mercato interno per ciascun tipo di prodotto identico o comparabile a un tipo di prodotto venduto all'esportazione fossero rappresentative, conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite sul mercato interno di un tipo di prodotto sono rappresentative se il volume totale delle vendite di quel tipo di prodotto effettuate ad acquirenti indipendenti sul mercato interno durante il periodo dell'inchiesta di riesame corrisponde ad almeno il 5 % del volume totale delle vendite del tipo di prodotto identico o comparabile esportato. La Commissione ha indicato che per la maggior parte dei tipi di prodotto, le vendite sul mercato interno sono state effettuate in quantità rappresentative.

(77)

La Commissione ha quindi definito la percentuale di vendite remunerative ad acquirenti indipendenti sul mercato interno per ciascun tipo di prodotto durante il periodo dell'inchiesta di riesame al fine di decidere se utilizzare le vendite effettivamente realizzate sul mercato interno per il calcolo del valore normale, conformemente all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base.

(78)

Il valore normale è stato determinato sulla base del prezzo effettivo praticato sul mercato interno per tipo di prodotto, indipendentemente dal fatto che le vendite fossero o no remunerative, se:

a)

il volume delle vendite del tipo di prodotto, venduto a un prezzo di vendita netto pari o superiore al costo di produzione calcolato rappresentava oltre l'80 % del volume di vendite totali per questo tipo di prodotto; e

b)

il prezzo di vendita medio ponderato di quel tipo di prodotto era pari o superiore al costo unitario di produzione.

Nel caso in esame, il valore normale è la media ponderata dei prezzi di tutte le vendite sul mercato interno di quel tipo di prodotto durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

(79)

Il valore normale è stato determinato sulla base del prezzo effettivo praticato sul mercato interno per tipo di prodotto delle sole vendite remunerative sul mercato interno di quei tipi di prodotto durante il periodo dell'inchiesta di riesame, se:

a)

il volume delle vendite remunerative del tipo di prodotto rappresenta l'80 % o meno del volume totale delle vendite di quel tipo; ovvero

b)

il prezzo medio ponderato di questo tipo di prodotto era inferiore al costo unitario di produzione.

(80)

Nei casi in cui non risultavano vendite del tipo di prodotto del prodotto simile nel corso di normali operazioni commerciali, oppure qualora un tipo di prodotto non era stato venduto in quantità rappresentative sul mercato interno, la Commissione ha calcolato il valore normale conformemente a quanto previsto all'articolo 2, paragrafi 3 e 6, del regolamento di base.

(81)

Il valore normale è stato calcolato aggiungendo al costo medio di produzione del prodotto simile di ciascun produttore esportatore che ha collaborato durante il periodo dell'inchiesta di riesame quanto indicato di seguito:

a)

le spese medie ponderate generali, amministrative e di vendita («SG&A») sostenute da ciascun produttore esportatore che ha collaborato sulle vendite del prodotto simile sul mercato interno, nell'ambito di normali operazioni commerciali, durante il periodo dell'inchiesta di riesame, e

b)

l'utile medio ponderato realizzato da ciascun produttore esportatore che ha collaborato sulle vendite del prodotto simile sul mercato interno, nell'ambito di normali operazioni commerciali, durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

(82)

Dopo la divulgazione delle conclusioni, Interpipe Group ha contestato gli elementi utilizzati dalla Commissione nel calcolo del valore normale. Le contestazioni riguardavano le seguenti questioni: i) il calcolo delle SG&A tra società collegate; ii) l'impiego dei costi finanziari dovuti a [riservato] (36); iii) plusvalenze/minusvalenze di cambio dovute a [riservato]; iv) l'opportunità di tenere conto di alcuni costi di credito.

(83)

Riguardo al primo elemento, la Commissione ha informato Interpipe Group, nel secondo documento aggiuntivo di divulgazione, di quale sarebbe stato l'impatto sul margine di dumping e sulle conseguenti conclusioni nel caso fosse stata accolta la contestazione. La Commissione ha fornito inoltre un calcolo provvisorio a tal fine, in base allo stesso approccio già seguito nel precedente riesame in vista della scadenza. In base all'analisi di tutti gli elementi, la Commissione ha accolto la contestazione di Interpipe Group relativamente a questo punto e pertanto il margine di dumping è stato ridotto di conseguenza (cfr. considerando 90). La Commissione ha respinto le argomentazioni ii) e iii). In virtù della natura riservata dei dati oggetto dell'analisi, la Commissione ha fornito a Interpipe una spiegazione individuale il giorno della pubblicazione del presente regolamento.

(84)

Riguardo alla contestazione che i costi del credito avrebbero dovuto essere presi in considerazione nel calcolo del dumping, la Commissione ha sostenuto (come spiegato nella comunicazione specifica del 13 luglio 2018) che la società non aveva fornito alla Commissione le prove richieste a sostegno di quanto affermato. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

3.2.1.3.   Prezzo all'esportazione

(85)

I produttori esportatori hanno esportato il prodotto in esame vendendolo ad acquirenti indipendenti dell'Unione europea tramite una serie di società commerciali collegate e/o importatori.

(86)

Nei casi in cui il produttore esportatore ha venduto il prodotto in esame ad acquirenti indipendenti dell'Unione tramite una società collegata che ha operato come trader (Interpipe Europe SA), il prezzo all'esportazione è stato stabilito sulla base dei prezzi realmente pagati o pagabili per il prodotto in questione venduto per l'esportazione nell'Unione, conformemente all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.

(87)

Nei casi in cui i produttori esportatori hanno venduto il prodotto in esame nell'Unione tramite una società collegata che operava come importatore (Interpipe Central Trade GmbH), il prezzo all'esportazione è stato costruito sulla base del prezzo a cui il prodotto importato era rivenduto per la prima volta ad acquirenti indipendenti nell'Unione, conformemente con l'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. Gli adeguamenti al prezzo all'esportazione di cui all'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base sono stati effettuati sulle transazioni concernenti l'importatore collegato in Germania. Il prezzo di vendita applicato dall'importatore collegato ad acquirenti indipendenti è stato soggetto ad un adeguamento retrospettivo per ottenere il prezzo franco fabbrica, deducendo le spese generali, amministrative e di vendita dell'importatore collegato, un congruo importo per l'utile ed altri importi, se del caso.

(88)

Dopo la divulgazione delle conclusioni, Interpipe Group ha obiettato che il prezzo cif di Interpipe Europe doveva essere riesaminato, a causa della discrepanza fra il calcolo e la parte discorsiva di dette conclusioni concernente tale specifica società.

In effetti, la Commissione ha osservato che la parte discorsiva della divulgazione specifica non rispecchiava adeguatamente il modo in cui il calcolo cif era stato effettivamente effettuato. La Commissione pertanto ha corretto la parte discorsiva della divulgazione specifica e confermato che il calcolo era stato effettuato sulla base delle constatazioni discusse con la società durante la visita di verifica.

3.2.1.4.   Confronto

(89)

I prezzi all'esportazione di Interpipe Group nell'Unione sono stati confrontati con il valore normale delle sue vendite sul mercato interno a livello franco fabbrica. Per garantire un confronto equo, si è tenuto conto delle differenze incidenti sulla comparabilità dei prezzi conformemente all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. A tal riguardo, sono stati dedotti importi per i costi di trasporto e le commissioni che incidono sul valore normale e sul prezzo all'esportazione.

3.2.1.5.   Dumping

(90)

Sulla base di quanto sopra, il margine di dumping riscontrato per Interpipe Group nel corso del periodo dell'inchiesta di riesame ammontava al 21,6 %. Dato che Interpipe Group è il maggior produttore ucraino e che rappresentava la maggior parte delle importazioni dall'Ucraina nel periodo dell'inchiesta di riesame, come illustrato nel considerando 71, la Commissione ha concluso che il dumping rilevato per Interpipe Group fosse rappresentativo dell'Ucraina a livello di paese.

(91)

La Commissione ha pertanto stabilito che il dumping dall'Ucraina era proseguito nel periodo dell'inchiesta di riesame.

3.2.2.   Rischio del persistere del dumping qualora le misure fossero abrogate

(92)

Come indicato in precedenza, è stato riscontrato il persistere del dumping da parte dell'Ucraina nel periodo dell'inchiesta di riesame. Le importazioni dall'Ucraina hanno toccato le 80 711 tonnellate nel periodo dell'inchiesta di riesame, che rappresentano il 6 % della quota di mercato nell'Unione (37). Successivamente a tali osservazioni, la Commissione ha analizzato l'eventuale rischio che l'Ucraina persistesse nelle pratiche di dumping, qualora le misure antidumping in vigore non fossero prorogate. Nel fare ciò, ha esaminato la produzione e la capacità inutilizzata dell'Ucraina, l'attrattività del mercato dell'Unione e il comportamento degli esportatori russi in altri mercati.

3.2.2.1.   Capacità inutilizzata

(93)

La capacità inutilizzata è stata calcolata come indicato di seguito. Per quanto riguarda Interpipe Group, la capacità inutilizzata è stata stabilita sulla base dei dati comunicati e debitamente verificati. Gli altri due produttori del prodotto in esame in Ucraina non hanno risposto al questionario. Nelle loro osservazioni scritte, essi hanno fornito soltanto talune informazioni sulla loro produzione e sulla capacità produttiva. Queste informazioni sono state analizzate e confrontate con le fonti di informazione relative al mercato, provenienti in particolare da Metal Expert. Di conseguenza, per l'Ucraina, la capacità inutilizzata è stata stimata essere almeno attorno alle 500 000 tonnellate, che rappresentano circa il 40 % del consumo dell'Unione (38).

(94)

Dopo la divulgazione delle conclusioni, Interpipe Group ha contestato il dato fornito dalla Commissione sulla capacità inutilizzata di cui sopra, inizialmente sostenendo che il valore corretto sarebbe [80 000 – 100 000 tonnellate]. A seguito delle osservazioni ricevute, la Commissione ha fornito spiegazioni dettagliate e chiarimenti nel suo primo documento aggiuntivo di divulgazione inviato a Interpipe Group, durante l'audizione con la società e anche nel secondo documento aggiuntivo di divulgazione inviato a Interpipe Group. Nelle sue osservazioni al primo documento aggiuntivo di divulgazione e in sede di audizione, Interpipe Group ha confermato di convenire sulla capacità inutilizzata calcolata dalla Commissione per quanto riguardava Interpipe Group, che era un dato notevolmente più elevato di quello indicato nelle sue osservazioni sul documento finale di divulgazione. Ciononostante, Interpipe Group ha continuato a contestare il calcolo della capacità rispetto agli altri due produttori ucraini.

(95)

A tal proposito, la Commissione ha rammentato a Interpipe Group il fatto che nessuna delle due società aveva collaborato appieno con la Commissione, poiché esse avevano presentato soltanto certe informazioni pertinenti alla produzione e/o alla capacità produttiva. Si è rammentato altresì che le informazioni fornite dalle suddette parti erano state comunque prese in considerazione dalla Commissione nella sua analisi, contrariamente a quanto affermato da Interpipe Group. In effetti, la Commissione ha effettuato un controllo incrociato fra le informazioni fornite in tali osservazioni e i dati accessibili al pubblico di Metal Expert.

(96)

Per una di queste parti, i dati di Metal Expert si potevano conciliare con quanto affermato dalla società sull'avvenuta massiccia riduzione nella capacità produttiva durante il periodo in esame. Per calcolare la capacità inutilizzata, la Commissione quindi si è basata sulla capacità produttiva ridotta come indicata da Metal Expert. Ciononostante, dopo questa comunicazione aggiuntiva, Interpipe Group ha continuato a contestare il dato sulla capacità inutilizzata così calcolato. La Commissione ha respinto tale contestazione per le ragioni indicate di seguito.

(97)

La società di cui trattasi, nelle proprie osservazioni, non ha fornito alcun dato relativo alla capacità produttiva, osservando unicamente che «l'occupazione è calata» (riduzione della forza lavoro compresa fra il 60 % e il 75 %) e che la produzione ammontava a [4 000 – 10 000] tonnellate metriche l'anno.» Inoltre, nelle sue osservazioni relative alla divulgazione aggiuntiva, Interpipe Group non ha fornito alcuna stima di sorta sulla capacità produttiva della società in questione.

(98)

Pertanto, dalle osservazioni di Interpipe Group come da quelle della società in questione si evince che alla Commissione non era stato fornito nemmeno un punto da cui partire per valutare la produzione e la capacità inutilizzata per questa società. Nonostante ciò la Commissione ha concluso che quanto affermato dalla società in questione era corroborato da dati accessibili al pubblico, in quanto la ridotta capacità produttiva si rifletteva nei dati sulla corrispondente capacità produttiva forniti da Metal Expert. La Commissione ha quindi deciso di calcolare la capacità inutilizzata sulla base dei dati sulla produzione forniti dalla società in questione e dei dati sulla capacità produttiva reperiti su Metal Expert.

(99)

Pertanto, l'argomentazione che la società avesse massicciamente ridotto la sua capacità produttiva è stata accolta dalla Commissione. L'argomentazione di Interpipe Group è quindi priva di fondamento.

(100)

Per quanto riguarda il terzo produttore, la Commissione ha osservato notevoli discrepanze fra i dati forniti da questo e quelli accessibili al pubblico. Per il calcolo della capacità inutilizzata, la Commissione si è quindi basata sulla capacità produttiva come indicata da Metal Expert. Interpipe Group ha sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto formulare delle ipotesi sulla base di una presunta verifica su quella società, effettuata nel quadro di un'altra inchiesta antidumping condotta più di dieci anni prima. La Commissione ritiene che utilizzare dati recenti costituisca una modalità più appropriata e affidabile per ottenere informazioni sulla produzione e sulla capacità produttiva inutilizzata nel quadro della presente inchiesta.

(101)

A tal proposito, la Commissione osserva che il produttore in questione ha confermato nelle diverse osservazioni presentate alla Commissione (39) che il numero di linee di produzione in essere non era cambiato negli ultimi anni (per quanto asseritamente alcune di queste non siano attualmente in attività). Pertanto, e in mancanza di una risposta ai questionari, la Commissione non ha potuto verificare se le affermazioni della società consentissero di accogliere quanto da questa sostenuto in merito alla minore capacità produttiva.

(102)

A seguito del documento aggiuntivo di divulgazione specifico, Interpipe Group ha presentato un documento che, a suo dire, invalidava tale calcolo per gli altri due produttori ucraini. Tuttavia, il documento era in contraddizione con le informazioni di mercato a disposizione della Commissione, che in effetti confermavano il calcolo della Commissione. Tali informazioni di mercato dimostravano che la capacità produttiva degli altri due produttori esportatori ucraini era significativamente superiore a quella indicata dai dati del documento presentato da Interpipe Group.

(103)

Pertanto, la Commissione ribadisce i valori da essa stimati relativamente alla capacità inutilizzata in Ucraina, come indicato al considerando 93.

3.2.2.2.   Attrattività del mercato dell'Unione

(104)

L'inchiesta ha confermato che il mercato dell'Unione è attraente per i produttori esportatori ucraini anche per le ragioni indicate di seguito.

(105)

In primo luogo, in termini di dimensioni il mercato dell'Unione (oltre 1,3 milioni di tonnellate di consumo nel periodo dell'inchiesta di riesame e 1,5 milioni di tonnellate nel 2014) può essere considerato come uno dei più grandi mercati di TSS al mondo.

(106)

In secondo luogo, in termini di prezzi, il livello di sottoquotazione nel periodo dell'inchiesta di riesame (cfr. il considerando 136) dimostra che il prezzo medio delle importazioni ucraine sul mercato dell'Unione è inferiore a quello dei produttori dell'Unione e pertanto è probabile che le esportazioni continuerebbero ad aumentare, se le misure fossero abrogate.

(107)

In terzo luogo, nonostante il dazio antidumping in vigore, le importazioni dall'Ucraina sono costantemente aumentate negli ultimi anni (da meno del 2 % della quota di mercato nel 2012 al 6 % nel periodo dell'inchiesta di riesame), a conferma del fatto che il mercato dell'Unione rimane un mercato attraente, nonostante i dazi in vigore.

(108)

In quarto luogo, dopo l'istituzione delle misure statunitensi «Section 232» del 25 % sui prodotti di acciaio (40), che riguardano anche il prodotto in esame, le esportazioni ucraine verso uno dei suoi principali mercati all'esportazione potrebbero essere limitate almeno in parte. Ciò a sua volta renderebbe ancora più interessante il mercato dell'Unione, creando così il rischio di una certa distorsione degli scambi in direzione dell'UE. Questo elemento va considerato unitamente all'esistenza di altri ostacoli al commercio sui mercati terzi (cfr. il considerando 116).

(109)

A seguito del documento finale di divulgazione, Interpipe Group ha contestato le conclusioni della Commissione rispetto all'attrattività del mercato dell'Unione.

(110)

In particolare, Interpipe Group ha rigettato la valutazione della Commissione in merito al potenziale impatto delle misure statunitensi «Section 232» e alle crescenti importazioni dall'Ucraina durante il periodo considerato.

(111)

Rispetto al primo punto, Interpipe Group contestava l'analisi della Commissione relativa al potenziale impatto che avrebbero sul mercato le misure statunitensi «Section 232». In particolare, Interpipe Group riteneva che non vi fosse rischio di distorsione degli scambi in direzione del mercato dell'Unione. Interpipe Group inoltre ha posto l'accento sulle misure provvisorie della Commissione nel contesto dell'inchiesta di salvaguardia sui prodotti dell'acciaio, per quanto concerne i TSS.

(112)

In primo luogo, come affermato al considerando 66 nelle misure provvisorie istituite nel contesto dell'inchiesta di salvaguardia, è stato effettivamente deciso di escludere i TSS dal campo di applicazione delle misure provvisorie. Tuttavia, tale esenzione temporanea non era dovuta all'assenza del rischio di distorsione del mercato, ma piuttosto al fatto che il livello di importazioni di questo prodotto non aveva evidenziato, nel complesso, un aumento nel periodo in esame.

(113)

In secondo luogo, Interpipe Group ha riconosciuto che talune delle sue esportazioni negli USA riguardano i tipi OCTG ma anche tubi d'impiego generale e condotte, che sono il tipo di prodotto maggiormente esportato nell'Unione. Interpipe Group inoltre ha sostenuto che fino al maggio 2018 (compreso), il livello delle esportazioni negli USA era aumentato.

(114)

La Commissione ribadisce l'esistenza del rischio che almeno parte delle quantità attualmente esportate negli USA dall'Ucraina possano essere dirette verso l'Unione, qualora le misure dovessero scadere. Il rischio riguarda in particolare i TSS standard. Si osserva che un dazio del 25 % negli USA sui TSS standard, a fronte dello 0 % nell'Unione se i dazi venissero a scadere, renderebbe chiaramente più interessante il mercato dell'Unione per i produttori esportatori ucraini rispetto alle attuali circostanze, ovvero in presenza di dazi in entrambi in mercati. Pertanto, le tendenze finora non sono indicative, tenuto conto del fatto che le misure dell'Unione restano in vigore e l'incentivo a passare da un mercato all'altro può essere meno rilevante di quanto lo sarebbe in assenza di misure nell'Unione. Inoltre, il fatto che in virtù delle misure statunitensi «Section 232» taluni paesi e/o specifiche società abbiano già beneficiato di esenzioni renderebbe più difficile per i produttori ucraini competere sul mercato statunitense (41).

(115)

Inoltre, la Commissione ritiene di non poter escludere il rischio di distorsione degli scambi e che tale rischio sarebbe indubbiamente più probabile se le misure in vigore non fossero prorogate.

(116)

Da ultimo, le misure statunitensi «Section 232» dovrebbero essere considerate anche in un contesto più ampio, per quanto concerne l'Ucraina, e segnatamente i numerosi ostacoli al commercio cui sono attualmente soggetti i produttori di TSS ucraini in taluni mercati terzi, e in particolare le misure antidumping applicate da Brasile, Canada, Messico e Russia.

(117)

Pertanto, alla luce di quanto suesposto, la Commissione ribadisce che il mercato dell'Unione diventerebbe ancora più attraente in assenza di dazi antidumping e pertanto sarebbe probabilmente destinatario di maggiori importazioni in dumping da parte dell'Ucraina.

3.2.2.3.   Ulteriori osservazioni dopo la divulgazione delle conclusioni

(118)

Interpipe Group ha sollevato una serie di obiezioni in relazione con gli sviluppi dei consumi nel mercato ucraino e con la diversificazione dei mercati di esportazione. Innanzitutto, Interpipe Group ha sostenuto che il suo livello di esportazioni e l'evoluzione della sua quota di mercato seguivano o erano comunque in linea con lo sviluppo dei consumi nell'Unione, e che lo sviluppo delle importazioni e la loro quota di mercato non potevano costituire alcun rischio per l'industria dell'Unione. Secondo, Interpipe Group sosteneva che alla luce di una crescita senza precedenti sul mercato ucraino, essa non avrebbe potuto aumentare le vendite di TSS nell'Unione. Interpipe Group concludeva affermando che la crescita della domanda interna sarebbe stata in grado di assorbire la produzione eccedentaria in Ucraina. Sulla scia di tali affermazioni, Interpipe Group ha anche evidenziato un portafoglio di esportazioni più diversificato per contestare la conclusione della Commissione sul rischio del persistere del dumping. La Commissione ha risposto a tali contestazioni nel secondo documento aggiuntivo di divulgazione inviato a Interpipe Group.

(119)

La Commissione ha tenuto conto di tali obiezioni, ma le ha ricusate. La prima parte di tale contestazione è errata in punto di fatto e la seconda è in contrasto con i fatti stabiliti dalla presente inchiesta.

(120)

Sulla prima parte, a titolo d'esempio, nel 2015 l'Ucraina ha aumentato le esportazioni del 20 % mentre i consumi nell'Unione hanno subito un calo del 9 %. Inoltre, in termini generali durante il periodo considerato l'Ucraina ha aumentato la sua quota di mercato nell'Unione del 27 % (con un aumento in punti percentuali pari all'1,3) mentre i consumi nell'Unione nello stesso periodo sono diminuiti del 10 %.

(121)

La Commissione ha pertanto ribadito che durante il periodo in esame, l'Ucraina ha significativamente aumentato il volume delle sue esportazioni nell'Unione (toccando una quota di mercato del 6 %) nel contesto di un calo dei consumi, e nonostante le misure in vigore. Come indicato dall'analisi effettuata in precedenza sulla probabilità del persistere del dumping, in assenza di misure la quota di importazioni in dumping dall'Ucraina potrebbe registrare un ulteriore aumento. L'obiezione di Interpipe Group è stata quindi respinta.

(122)

Rispetto alla seconda parte dell'obiezione citata al considerando 118, la Commissione ha ribadito che i fatti dimostravano incontrovertibilmente una diversa evoluzione nel comportamento dei produttori esportatori ucraini nel mercato dell'Unione, rispetto alle proiezioni fatte da Interpipe Group. La Commissione non ha contestato le tendenze dei consumi nazionali e di altri mercati di destinazione delle esportazioni come descritte da Interpipe Group. La Commissione ha piuttosto evidenziato come le conclusioni/previsioni tratte da Interpipe Group in base a tali tendenze (rispetto a come queste avrebbero influito sull'approccio dei produttori ucraini nei confronti del mercato dell'Unione) fossero in contrasto con i fatti, cioè con l'aumento delle importazioni nell'Unione anche con un dazio antidumping in vigore. Infine, nell'ambito di quanto affermato in merito alla diversificazione delle esportazioni, la Commissione fa riferimento al considerando 116, in cui si dimostra l'esistenza di svariate restrizioni agli scambi attualmente in vigore nei confronti dell'Ucraina in alcuni mercati terzi pertinenti. Pertanto, il presunto aumento dei mercati di destinazione delle esportazioni andrebbe considerato insieme con le suddette restrizioni agli scambi in altri mercati.

(123)

Di conseguenza, alla luce delle risultanze emerse rispetto all'attrattività del mercato dell'Unione, alla capacità inutilizzata e a certe restrizioni agli scambi in alcuni mercati terzi, la contestazione è stata respinta.

(124)

Infine, Interpipe Group ha contestato l'analisi della Commissione rispetto a un imminente accordo di joint venture con uno dei «maggiori produttori dell'UE». La Commissione ha illustrato la propria valutazione riguardo a tale questione nel secondo documento aggiuntivo di divulgazione inviato alla società. Innanzitutto, in base alle informazioni a disposizione della Commissione la futura joint venture non ha ancora ricevuto il nulla osta da tutte le autorità competenti in materia di concorrenza. Pertanto, non si può concludere in questa fase del procedimento quale potrebbe essere l'eventuale ripercussione di tale joint venture sulle esportazioni di TSS di Interpipe Group nell'Unione. Secondo, Interpipe ha confermato che la joint venture non è stata ancora costituita. Terzo, la Commissione fa riferimento alla sua valutazione nel secondo documento aggiuntivo di divulgazione inviato alla società, in cui sottolineava anche che, malgrado ne avesse fatto più volte richiesta, le è stato negato l'accesso ai dettagli dell'accordo di joint venture in questione, per cui non è stato possibile valutare gli effetti derivanti, ad esempio, da un'eventuale produzione futura. Di conseguenza, non si possono ancora trarre conclusioni, in questo dato momento, sulle ripercussioni che avrebbe tale joint venture. Ciononostante, la Commissione precisa peraltro che le obiezioni in merito al potenziale impatto della joint venture sul mercato dell'Unione e quelle di Interpipe Group sulla possibilità di persistenza del dumping sono in palese contraddizione reciproca per quanto concerne la capacità (ovvero la mancata capacità) di Interpipe di aumentare le proprie esportazioni nell'Unione (42).

3.3.   Conclusione sul rischio del persistere o della reiterazione del dumping qualora le misure fossero abrogate

(125)

Tenuto conto: i) del persistere delle pratiche di dumping nel periodo dell'inchiesta di riesame da parte di entrambi i paesi; ii) delle notevoli capacità inutilizzate disponibili (che insieme ammontano a circa 800 000 tonnellate) e iii) dell'attrattività del mercato dell'Unione, la Commissione ha concluso che esiste un rischio elevato che le importazioni in dumping dell'Ucraina e della Russia continuino, rispettivamente, ad aumentare e ripresentarsi in volumi ingenti, qualora le misure non siano prorogate.

4.   PRODUZIONE DELL'UNIONE E INDUSTRIA DELL'UNIONE

(126)

Nel periodo considerato, il prodotto simile è stato fabbricato da 18 produttori nell'Unione. Si ritiene che questi costituiscano l'industria dell'Unione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 e dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base e saranno di seguito denominati l'«industria dell'Unione».

(127)

Tutte le informazioni disponibili concernenti l'industria dell'Unione (come le informazioni fornite nella richiesta, i dati raccolti presso i produttori dell'Unione e il richiedente prima e dopo l'apertura della procedura e le risposte fornite al questionario dai produttori dell'Unione inclusi nel campione) sono state utilizzate per stabilire la produzione totale dell'Unione per il periodo dell'inchiesta di riesame.

(128)

Su questa base, la produzione totale dell'Unione è stata stimata attorno ai 2,25 milioni di tonnellate durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Questo dato comprende la produzione di tutti i produttori dell'Unione, sia quelli inclusi che quelli non inclusi nel campione, calcolata sulla base dei dati verificati presentati dal richiedente.

(129)

Come indicato ai considerando 17 e 18, è stato selezionato un campione definitivo di quattro dei dodici produttori dell'Unione che hanno fornito le informazioni richieste per la selezione del campione nella fase di preapertura.

(130)

I quattro produttori dell'UE inseriti nel campione rappresentavano il 30 % della produzione totale stimata dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame e il 37 % del totale delle vendite dell'industria dell'UE sul mercato dell'Unione. Pertanto, si ritiene che il campione sia rappresentativo di tutta l'industria dell'Unione.

5.   RISCHIO DEL PERSISTERE O DELLA REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO

5.1.   Consumi dell'Unione

(131)

I consumi dell'Unione sono stati calcolati in base ai volumi delle vendite dell'industria dell'Unione sul mercato dell'UE e delle importazioni totali. Nel complesso, i consumi dell'Unione sono diminuiti del 10 % durante il periodo in esame. Il valore più basso è stato raggiunto nel 2016, con un calo del 14 % rispetto al 2014. Nel corso del periodo dell'inchiesta di riesame, è stato osservato un moderato aumento dei consumi.

 

2014

2015

2016

PIR

Consumi (in tonnellate)

1 493 525

1 360 682

1 283 739

1 344 610

Indice

100

91

86

90

Fonte: base di dati a norma dell'articolo 14, paragrafo 6 del regolamento di base, richiesta, risposte al questionario.

5.2.   Importazioni dai paesi interessati

5.2.1.   Volume e quota di mercato delle importazioni in esame

(132)

Durante il periodo in esame, è stata osservata la seguente evoluzione delle importazioni nell'Unione dalla Russia e dall'Ucraina in termini di volumi e di quota di mercato:

 

2014

2015

2016

PIR

Russia

Volume (tonnellate)

10 073

6 450

8 178

8 663

Indice

100

64

81

86

Quota di mercato del consumo dell'Unione %

0,7

0,5

0,6

0,6

Indice

100

70

94

96

Ucraina

Volume (tonnellate)

70 608

77 314

77 550

80 711

Indice

100

109

110

114

Quota di mercato del consumo dell'Unione %

4,7

5,7

6,0

6,0

Indice

100

120

128

127

Entrambi i paesi in esame

Volume (tonnellate)

80 681

83 764

85 729

89 373

Indice

100

104

106

111

Quota di mercato del consumo dell'Unione %

5,4

6,2

6,7

6,6

Indice

100

114

124

123

Fonte: base di dati a norma dell'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di base, richiesta, risposte al questionario.

(133)

I volumi delle importazioni da entrambi i paesi in esame hanno registrato un aumento dell'11 % nel periodo in esame, nonostante le misure antidumping in vigore. L'aumento è derivato unicamente dalle importazioni dall'Ucraina, che sono aumentate del 14 % nel periodo in esame, mentre le importazioni dalla Russia hanno subito un calo del 14 %. Nello stesso periodo, la quota di mercato di entrambi è aumentata del 23 %, sempre in virtù dell'aumento delle importazioni dall'Ucraina, la cui quota di mercato è aumentata del 27 % durante il periodo considerato, fino a toccare il 6 % del consumo dell'Unione nel periodo dell'inchiesta di riesame, mentre la quota di mercato della Russia ha registrato un calo del 4 %, attestandosi sullo 0,6 % dei consumi dell'Unione nel periodo dell'inchiesta di riesame. Questo aspetto va considerato in un contesto di calo dei consumi.

5.2.2.   Prezzi delle importazioni e sottoquotazione

(134)

La tabella di seguito illustra il prezzo medio delle importazioni dalla Russia e dall'Ucraina. Occorre sottolineare che i prezzi di vendita delle importazioni da entrambi i paesi in esame non solo sono stati inferiori ai prezzi di vendita dell'industria dell'Unione nel periodo in esame, ma hanno anche presentato una forte tendenza alla riduzione in questo periodo.

 

2014

2015

2016

PIR

Prezzo medio in EUR/tonnellata delle importazioni russe

758

692

631

633

Indice

100

91

83

83

Prezzo medio in EUR/tonnellata delle importazioni ucraine

731

679

607

618

Indice

100

93

83

85

Fonte: base di dati a norma dell'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di base.

(135)

Data la mancata collaborazione da parte dei produttori esportatori della Russia, è stato necessario calcolare la sottoquotazione dei prezzi delle importazioni da questo paese basandosi sulle statistiche delle importazioni a livello di TARIC, tramite le informazioni raccolte a norma dell'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di base. La sottoquotazione dei prezzi delle importazioni dall'Ucraina è stata determinata sulla base dei prezzi all'esportazione del produttore esportatore ucraino che ha collaborato, dazio antidumping non compreso. I prezzi cif delle importazioni sono stati adeguati verso l'alto per tener conto dei costi sostenuti dopo l'importazione. L'adeguamento è stato pari a 2 EUR a tonnellata, come indicato dalle conclusioni del precedente riesame in previsione della scadenza. A causa della mancata collaborazione di importatori non collegati nell'attuale procedura non è stato possibile determinare una base per effettuare una nuova stima del livello di tale adeguamento. I prezzi di vendita dell'industria dell'Unione sono stati quelli praticati agli acquirenti indipendenti dalle società inserite nel campione, adeguati verso il basso per tener conto dei costi di consegna, degli sconti e delle commissioni fino ad ottenere il livello franco fabbrica.

(136)

Nel periodo dell'inchiesta di riesame, il margine di sottoquotazione per le importazioni di TSS per l'unico produttore esportatore ucraino che ha collaborato (che rappresentava circa il 90 % del volume di esportazioni ucraine nell'UE) è stato del 28,9 %.

(137)

Per quanto riguarda la Russia, è stato calcolato un margine di sottoquotazione del 20,3 % confrontando i prezzi medi. Inoltre, l'analisi dei prezzi all'esportazione russi verso altri mercati terzi ha dimostrato che la Russia praticava in alcuni dei suoi principali mercati di esportazione prezzi analoghi o in alcuni casi anche inferiori a quelli praticati all'Unione, corroborando in tal modo la conclusione che l'attuale livello dei prezzi russi è inferiore a quello dei prezzi di vendita dell'industria dell'Unione sul mercato dell'UE.

(138)

Dopo la divulgazione delle conclusioni, i due produttori esportatori russi hanno obiettato che questo margine di sottoquotazione non era rappresentativo, in quanto le loro esportazioni nell'Unione erano costituite asseritamente da prodotti di fascia bassa mentre le vendite nazionali dell'industria dell'Unione comprendevano una quota sostanziale di prodotti di fascia alta, e segnatamente gli OCTG. Secondo le società, i calcoli della sottoquotazione avrebbero prodotto un margine completamente diverso, se fossero stati messi a confronto i prezzi di tipi di prodotto simili.

(139)

A tal riguardo, si osserva che la Commissione non ha potuto effettuare un confronto dei prezzi per ciascun tipo di prodotto, dato che i produttori esportatori russi in questione avevano deciso di non collaborare all'inchiesta e non avevano fornito le risposte al questionario che avrebbero consentito alla Commissione di effettuare i calcoli sulla sottoquotazione tenendo conto dell'asserita diversa gamma di prodotti in esportazione russi e delle vendite dell'industria dell'Unione.

5.3.   Altro paese interessato dalle misure antidumping

(140)

Secondo i dati di Eurostat, il volume delle importazioni di TSS originari della Repubblica popolare cinese, secondo la definizione dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 926/2009 del Consiglio (43), è diminuito del 34 % durante il periodo in esame.

(141)

La quota di mercato delle importazioni cinesi è diminuita, passando dal 5,7 % nel 2014 al 4,2 % nel PIR.

5.4.   Situazione economica dell'industria dell'Unione

5.4.1.   Osservazioni preliminari

(142)

Conformemente all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato tutti i fattori e gli indici economici pertinenti che influiscono sulla situazione dell'industria dell'Unione.

(143)

Come indicato al considerando 129, si è proceduto al campionamento per valutare l'eventuale pregiudizio arrecato all'industria dell'Unione.

(144)

Ai fini della suddetta analisi, la Commissione ha operato una distinzione fra gli indicatori del pregiudizio a livello macroeconomico e micro economico. A tal riguardo, la situazione economica dell'industria dell'Unione è valutata sulla base di a) indicatori macroeconomici, e segnatamente produzione, capacità produttiva, utilizzo della capacità produttiva, volume delle vendite, quota di mercato e crescita, occupazione, produttività, entità dell'effettivo margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping, in base a dati raccolti a livello dell'intera industria dell'Unione, e sulla base di b) indicatori macroeconomici, segnatamente prezzi medi unitari, costo unitario, redditività, flussi di cassa, investimenti, ritorno sugli investimenti e capacità di reperire capitali, scorte e costo del lavoro, in base a dati raccolti a livello dei produttori dell'Unione inseriti nel campione.

(145)

Tutte le informazioni disponibili relative all'industria dell'Unione, comprese le informazioni fornite nella richiesta, i dati raccolti dai produttori dell'Unione prima e dopo l'apertura dell'inchiesta e le risposte al questionario fornite dai produttori dell'Unione inseriti nel campione sono state usate per stabilire gli indicatori macroeconomici e in particolare i dati relativi ai produttori dell'UE non inseriti nel campione.

(146)

Gli indicatori microeconomici sono stati stabiliti in base alle informazioni fornite dai produttori dell'Unione inseriti nel campione con le risposte al questionario.

5.4.2.   Indicatori macroeconomici

a)   Produzione, capacità produttiva e utilizzo della capacità produttiva

(147)

L'andamento della produzione, della capacità produttiva e dell'utilizzo della capacità produttiva dell'Unione si è sviluppato come segue durante il periodo in esame:

 

2014

2015

2016

PIR

Volume della produzione (in tonnellate)

2 925 290

2 125 668

1 921 743

2 247 474

Indice

100

73

66

77

Capacità produttiva (in tonnellate)

4 658 456

4 658 456

4 540 036

4 541 932

Indice

100

100

97

97

Utilizzo della capacità produttiva %

63

46

42

49

Indice

100

73

67

79

Fonte: base di dati a norma dell'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di base, richiesta, risposte al questionario.

(148)

Il volume della produzione dell'Unione è diminuito del 23 % durante il periodo considerato. Tenendo conto del fatto che la capacità produttiva è rimasta quasi costante (con un lieve calo del 3 %) nel periodo, la minor produzione ha causato una notevole riduzione dell'utilizzo della capacità produttiva di 14 punti percentuali, passando dal 63 % nel 2014 al 49 % nel periodo dell'inchiesta di riesame. L'utilizzo della capacità produttiva ha raggiunto livelli minimi record negli anni 2015 e 2016 (46 % e 42 % rispettivamente). Nel periodo dell'inchiesta di riesame, la produzione e quindi il tasso di utilizzo della capacità produttiva sono aumentati, ma il secondo resta ancora al di sotto del 50 %.

b)   Volume delle vendite, quota di mercato e crescita

(149)

Le vendite dei produttori dell'Unione comprendono le vendite effettuate tramite le società commerciali collegate. Le vendite tramite le società collegate hanno rappresentato, nel periodo in esame, circa il 17 % dei consumi dell'UE. Tuttavia, se tali volumi di vendita sono in seguito rivenduti ad acquirenti indipendenti sul mercato dell'UE, essi sono comunque considerati facenti parte delle vendite ai fini della definizione dell'andamento dei volumi delle vendite, della quota di mercato e della crescita dell'industria dell'Unione.

(150)

Durante il periodo in esame, le tendenze registrate da volumi delle vendite, quota di mercato e crescita si sono sviluppate come segue:

 

2014

2015

2016

PIR

Volume delle vendite (in tonnellate)

1 213 764

1 096 745

1 038 252

1 095 231

Indice

100

90

86

90

Quota di mercato %

81,3

80,6

80,9

81,5

Indice

100

99

100

100

Fonte: base di dati a norma dell'articolo 14, paragrafo 6 del regolamento di base, richiesta, risposte al questionario

(151)

Il volume delle vendite effettuate dall'industria dell'Unione è diminuito del 10 % nel periodo in esame. Questa tendenza ha seguito quella dei consumi, per cui l'industria dell'Unione è riuscita a mantenere la sua quota di mercato pari a circa l'81 % per tutto il periodo considerato. Tuttavia, tale risultato è stato ottenuto con una drastica riduzione dei prezzi di vendita e ha portato al deterioramento degli indicatori finanziari, come illustrato di seguito.

c)   Occupazione e produttività

(152)

In linea con il calo della produzione e delle vendite, è stata riscontrata anche una diminuzione dei livelli occupazionali nell'industria dell'Unione pari al 18 % fra il 2014 e il periodo dell'inchiesta di riesame. Tuttavia, la riduzione dell'occupazione non ha portato a un aumento della produttività, misurata in termini di produzione annua per dipendente, in quanto la diminuzione dei volumi di produzione nel periodo in esame è stata più pronunciata della riduzione dei livelli occupazionali. Si è registrato un aumento dell'indicatore della produttività soltanto nel periodo dell'inchiesta di riesame, in relazione all'aumento della produzione rispetto al 2016, mentre i livelli di occupazione, dopo il calo del 2015, sono rimasti invariati.

 

2014

2015

2016

PIR

Numero di dipendenti

15 830

14 209

12 928

12 941

Indice

100

90

82

82

Produttività (tonnellate/dipendente)

184,8

149,6

148,6

173,7

Indice

100

81

80

94

Fonte: richiesta, risposte al questionario

d)   Entità del margine di dumping effettivo e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

(153)

Il margine di dumping rilevato per le importazioni dall'Ucraina è notevole (cfr. il considerando 90). Dati il volume, la quota di mercato e i prezzi delle importazioni oggetto di dumping dall'Ucraina, come sopra illustrato, l'incidenza sull'industria dell'Unione del margine di dumping effettivo non può essere ritenersi trascurabile. A causa delle ripetute pratiche tariffarie sleali da parte degli esportatori ucraini, inoltre, l'industria dell'Unione non ha potuto riprendersi dagli effetti di precedenti pratiche di dumping.

5.4.3.   Indicatori microeconomici

a)   Prezzi medi unitari di vendita sul mercato dell'Unione e costo unitario di produzione

(154)

I prezzi medi di vendita praticati dai produttori dell'Unione inseriti nel campione ad acquirenti indipendenti nell'Unione hanno subito un calo del 19 % tra il 2014 e il periodo dell'inchiesta di riesame. La diminuzione dei prezzi riflette una tendenza generale al ribasso nel costo delle materie prime principali, nonché i tentativi di ristrutturazione dei costi che hanno portato a una riduzione degli stessi da parte dei produttori dell'Unione. Tuttavia, a causa dell'ulteriore effetto depressivo sui prezzi esercitato nel periodo in esame dagli esportatori russi e ucraini, i quali hanno praticato regolarmente prezzi inferiori a quelli dell'industria dell'Unione, i produttori dell'Unione non hanno potuto beneficiare della riduzione dei costi, poiché per mantenere la propria quota di mercato hanno dovuto diminuire i prezzi di vendita in misura maggiore di quanto lo permettesse la riduzione dei costi.

(155)

Nel periodo in esame, i costi dell'industria dell'Unione sono diminuiti del 9 %, percentuale di molto inferiore alla diminuzione dei prezzi. Di conseguenza, nel periodo in esame la redditività dell'industria dell'Unione ha subito un deterioramento significativo.

 

2014

2015

2016

PIR

Prezzo medio unitario di vendita nell'Unione praticato ad acquirenti indipendenti (EUR/tonnellata)

1 024

977

844

832

Indice

100

95

82

81

Costo unitario delle merci vendute (EUR/tonnellata)

944

1 037

932

858

Indice

100

110

99

91

Fonte: risposte ai questionari

b)   Redditività, flusso di cassa, investimenti, ritorno sugli investimenti e capacità di reperire capitali

(156)

Nel corso del periodo considerato l'evoluzione del flusso di cassa, degli investimenti, del ritorno sugli investimenti e della capacità di reperire capitali dei produttori dell'Unione è stata la seguente:

 

2014

2015

2016

PIR

Redditività delle vendite nell'Unione ad acquirenti indipendenti (% del volume d'affari)

6,2

– 4,0

– 8,2

– 6,0

Flusso di cassa (EUR)

33 622 691

20 584 055

– 5 190 651

– 5 153 970

Indice

100

61

– 15

– 15

Investimenti (EUR)

70 668 341

49 594 481

31 073 864

25 325 867

Indice

100

70

44

36

Ritorno sugli investimenti %

5,5

– 2,9

– 5,3

– 4,1

Fonte: risposte ai questionari

(157)

La redditività dei produttori dell'Unione inseriti nel campione è espressa come l'utile netto prima delle imposte ricavato dalle vendite di prodotti simili ad acquirenti indipendenti nell'Unione come percentuale del volume d'affari di tali vendite. Come illustrato al considerando 155, i produttori dell'Unione inseriti nel campione hanno conseguito utili nel 2014, ma dal 2015 hanno subito perdite. Su tutto il periodo considerato, la redditività dei produttori dell'Unione inseriti nel campione è passata dal 6 % di profitti al 6 % di perdite.

(158)

Il flusso di cassa, che è la capacità dell'industria di autofinanziare le proprie attività, è stato positivo negli anni 2014-2015 ma, a seguito della tendenza al ribasso della redditività, il dato ha acquisito il segno negativo nel 2016 e nel periodo dell'inchiesta di riesame.

(159)

La capacità d'investimento dei produttori dell'Unione si è mantenuta per tutto il periodo in esame, ma l'evoluzione della redditività e del flusso di cassa ha inciso negativamente anche sul livello degli investimenti, che sono diminuiti del 64 % nel periodo in esame. Inoltre, il ritorno sugli investimenti evidenzia un segno negativo a partire dal 2015, sulla scorta della tendenza della redditività.

(160)

Alla luce di quanto precede, si può concludere che i risultati finanziari dei produttori dell'Unione inseriti nel campione sono stati negativi durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

c)   Scorte

(161)

Il livello delle scorte dei produttori inclusi nel campione è diminuito del 21 % durante il periodo in esame. Tuttavia, il rapporto scorte/volume della produzione resta stabile nel periodo considerato (attorno al 3 %). La tendenza del livello delle scorte segue quella della produzione. In questo caso, tuttavia, questo indicatore non è considerato di grande rilevanza per la valutazione della situazione economica dei produttori dell'Unione in quanto, di solito, i TSS vengono prodotti su ordinazione.

 

2014

2015

2016

PIR

Scorte finali (in tonnellate)

87 502

51 661

53 858

68 982

Indice

100

59

62

79

Fonte: risposte ai questionari

d)   Costo del lavoro

(162)

Il costo del lavoro medio sostenuto dai produttori dell'Unione inseriti nel campione è lievemente calato durante il periodo in esame, nel quadro del tentativo dell'industria dell'Unione di ristrutturare i propri costi. Questo indicatore è particolarmente importante, in quanto il costo del lavoro rappresenta oltre il 25 % dei costi di produzione dei TSS.

 

2014

2015

2016

PIR

Costo del lavoro medio per dipendente (EUR)

53 628

58 653

51 161

50 437

Indice

100

109

95

94

Fonte: risposte ai questionari

5.5.   Conclusione sul rischio della persistenza o della reiterazione del pregiudizio

(163)

Alla luce dei considerando da 131 a 162, si conclude che i produttori dell'Unione erano in una situazione meno favorevole durante il periodo dell'inchiesta di riesame rispetto al 2014 e che l'industria dell'Unione ha subito un grave pregiudizio ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

(164)

L'inchiesta ha evidenziato il deterioramento della maggior parte degli indicatori del pregiudizio durante il periodo in esame. I volumi delle vendite sono diminuiti del 10 %, il volume della produzione del 23 % e il tasso di utilizzo della capacità produttiva è sceso dal 63 % al 49 %. Per quanto l'industria dell'Unione sia riuscita a mantenere il suo livello di quota di mercato attorno all'81 %, ciò è andato a discapito della redditività; infatti, i prezzi delle vendite nell'UE sono diminuiti in modo significativo (-19 %). Nonostante gli sforzi per ridurre i costi di produzione (riduzione del 9 %), l'industria dell'Unione ha cominciato a registrare perdite a partire dal 2015. Fra il 2014 (utile del 6,2 %) e il periodo dell'inchiesta di riesame (perdita del 6,0 %) la redditività è calata di 12,2 punti percentuali. Anche gli indicatori finanziari come il flusso di cassa e il ritorno sugli investimenti sono passati da un segno positivo nel 2014 a un segno negativo negli anni successivi e durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Nello stesso periodo, gli investimenti sono calati del 64 %.

(165)

Il persistere del pregiudizio emerge da svariati fattori, quali la diminuzione dei consumi dell'Unione e il calo delle esportazioni. Oltre a ciò, i prezzi dell'Unione sono stati compressi a causa delle importazioni in dumping. Infatti l'Ucraina ha aumentato del 14 % il volume delle esportazioni a prezzi bassi e in dumping nell'UE ed ha acquisito una quota di mercato del 27 % nel periodo in esame. L'unico esportatore ucraino ha praticato prezzi inferiori a quelli dell'UE di quasi il 30 %. In questa industria ad alta intensità di capitali, una diminuzione del volume della produzione insieme con una compressione dei prezzi ha avuto conseguenze negative sulla redditività.

(166)

Dopo la divulgazione delle conclusioni, il governo ucraino e due produttori esportatori russi hanno elencato svariati fattori che avrebbero dovuto essere presi in considerazione per l'analisi del nesso causale fra la situazione pregiudizievole dell'industria dell'Unione e le importazioni dai paesi interessati. Tali fattori sarebbero stati il calo dei consumi nell'Unione, la concorrenza interna fra i produttori dell'Unione, i risultati insoddisfacenti delle esportazioni dei produttori dell'Unione, l'eccesso di capacità e gli alti costi fissi delle società dell'Unione e le importazioni dalla Bielorussia.

(167)

Come riconosciuto al considerando 165, il persistere del pregiudizio emerge da svariati fattori. Oltre ai minori consumi, al calo delle vendite all'esportazione e alle importazioni oggetto di dumping, altri fattori non hanno svolto un ruolo significativo. In effetti, il modesto tasso di capacità utilizzata riflette una diminuzione della produzione piuttosto che una situazione di eccesso di capacità, e le importazioni da altri paesi terzi sono nel complesso diminuite. Anche le quote di mercato dell'industria dell'Unione sono rimaste relativamente stabili durante il periodo dell'inchiesta di riesame. L'obiezione concernente la concorrenza fra i produttori dell'Unione non è stata suffragata da elementi di prova. Essa si fonda unicamente sul fatto che il campione di produttori dell'Unione rappresentava solo il 30 % della produzione dell'UE e che pertanto occorrerebbe esaminare la concorrenza fra i produttori inseriti nel campione e quelli che non sono stati inseriti. Tale obiezione deve essere respinta, in quanto in contraddizione con il costrutto logico del ricorso al campionamento. La Commissione ha in effetti esaminato la situazione di tutti i produttori dell'Unione ma - dato il gran numero di produttori - ha circoscritto il proprio esame di taluni fattori a un campione rappresentativo del complesso dell'industria dell'Unione. Pertanto, non è necessario esaminare l'effetto dei produttori non inseriti nel campione sulle società selezionate nel campione.

(168)

Ad ogni modo, come illustrato di seguito, la conclusione sul pregiudizio in questo caso si è incentrata soprattutto sulla probabile situazione dell'industria dell'Unione nel caso venissero abrogate le misure.

(169)

Dopo la divulgazione delle conclusioni, il governo ucraino e uno dei produttori esportatori ucraini hanno eccepito che la quota di mercato delle esportazioni ucraine nei consumi dell'Unione ammontava soltanto al 6 % e non si prevede che aumenti in futuro a causa dei consumi interni dell'Ucraina e della notevole diversificazione delle esportazioni ucraine che hanno acquisito nuovi mercati.

(170)

In risposta a questa obiezione, occorre evidenziare che l'attuale quota di mercato del 6 % rappresenta già un pregiudizio per l'industria dell'Unione, soprattutto se si tiene conto della significativa sottoquotazione dei prezzi operata. Si osserva altresì che l'aumento delle importazioni ucraine in termini di volumi rispetto al periodo in esame si è verificato nonostante i dazi antidumping in vigore.

(171)

Uno dei produttori esportatori dell'Ucraina, sostenuto in parte dalle osservazioni del governo ucraino, ha affermato inoltre che la Commissione avrebbe dovuto tener conto nella propria analisi della reiterazione del pregiudizio dell'accordo di joint venture stipulato fra il produttore esportatore ucraino in questione e uno dei maggiori produttori dell'Unione per quanto concerne il prodotto in esame. Stando al produttore ucraino, tale accordo di joint venture eserciterà una notevole influenza sul volume delle esportazioni future della società nell'UE, sui canali di distribuzione e sulla determinazione dei prezzi.

(172)

La Commissione rimanda alla sua confutazione al considerando 124.

(173)

La Russia ha esportato verso l'UE solo volumi contenuti, ma i prezzi praticati sono risultati anch'essi al di sotto dei prezzi dell'UE. È stata effettuata un'analisi prospettica dei probabili volumi delle esportazioni per questo paese in caso di abrogazione delle misure, come descritto ai considerando da 50 a 68. Dall'analisi è emerso che le importazioni dalla Russia tenderebbero ad aumentare, arrivando a livelli notevolmente superiori a quelli raggiunti nel periodo dell'inchiesta di riesame.

(174)

Come illustrato ai considerando 53 e 93, entrambi i paesi hanno una capacità inutilizzata considerevole e potrebbero aumentare le importazioni a basso prezzo nel caso le misure fossero abrogate, data l'attrattività del mercato dell'UE in termini di volume e prezzi. L'attrattività del mercato dell'Unione, come indicato ai considerando 56 e 108, potrebbe aumentare a causa del dazio del 25 % istituito nel marzo 2018 dagli USA sulle importazioni dei prodotti di acciaio, inclusi i TSS. Gli USA sono uno dei maggiori mercati all'esportazione per la Russia e l'Ucraina e il mercato dell'Unione è una destinazione probabile, quanto meno per una parte delle quantità che potrebbero non essere più vendute negli USA.

(175)

L'industria dell'Unione si trova ancora in una posizione vulnerabile e la sua situazione potrebbe diventare ancora più difficile se le misure fossero abrogate. Le importazioni in dumping dell'Ucraina vendute a basso prezzo continuerebbero ad aumentare e le importazioni in dumping russe potrebbero ripresentarsi in quantità ingenti, causando un'ulteriore contrazione dei prezzi e il calo delle vendite sui mercati dell'UE.

6.   INTERESSE DELL'UNIONE

6.1.   Introduzione

(176)

A norma dell'articolo 21 del regolamento di base, si è valutato se il mantenimento delle misure antidumping attualmente in vigore nei confronti della Russia e dell'Ucraina fosse contrario all'interesse generale dell'Unione. L'interesse dell'Unione è stato determinato in base a una valutazione degli interessi di tutte le parti in causa. Va ricordato che nelle precedenti inchieste si era ritenuto che l'adozione di misure non fosse contraria all'interesse dell'Unione. Inoltre, il fatto che la presente inchiesta si svolga nel quadro di un riesame e analizzi pertanto una situazione in cui sono già state istituite misure antidumping, consente di individuare qualsiasi effetto negativo indebito sulle parti interessate delle misure antidumping in vigore.

(177)

Si è pertanto esaminato se, a prescindere dalle conclusioni sul rischio di reiterazione del dumping pregiudizievole, esistevano valide ragioni per concludere che, in questo caso particolare, il mantenimento delle misure nei confronti delle importazioni originarie della Russia e dell'Ucraina non fosse nell'interesse dell'Unione.

6.2.   Interesse dell'industria dell'Unione

(178)

Per quanto riguarda l'interesse dell'Unione, è chiaro che se le misure fossero abrogate la già fragile situazione economica dell'industria dell'Unione, che attualmente rappresenta 13 000 posti di lavoro nel settore dell'acciaio in relazione al prodotto in esame, subirebbe un ulteriore deterioramento.

6.3.   Interesse degli importatori e degli utilizzatori

(179)

Non vi è stata collaborazione da parte degli importatori e degli utilizzatori, per quanto tutti gli importatori e gli utilizzatori conosciuti (oltre 70 società) siano stati informati dell'apertura della procedura e della possibilità di collaborare in quanto parti interessate.

(180)

Sulla base delle conclusioni del precedente riesame in previsione della scadenza, gli importatori si riforniscono presso vari fornitori di molti paesi diversi e pertanto l'impatto del mantenimento delle misure sulle importazioni dalla Russia e dall'Ucraina è limitato. All'epoca era poi emerso che, anche se le misure erano in vigore da svariati anni, gli importatori avevano potuto mantenere la loro redditività.

(181)

Per quanto riguarda gli utilizzatori, sulla base delle conclusioni del precedente riesame in previsione della scadenza e delle informazioni disponibili, sembrerebbe che la quota di TSS sui loro costi di produzione sia assai bassa. In generale i TSS vengono usati nel quadro di progetti più vasti (caldaie, condotte, lavori di costruzione) di cui costituiscono solo una parte limitata. L'eventuale impatto del mantenimento delle misure sugli utilizzatori potrebbe pertanto non essere significativo.

(182)

A causa della mancanza di collaborazione da parte delle società in questione, non vi sono dati né informazioni verificabili che dimostrino che la situazione generale sia cambiata.

6.4.   Conclusioni relative all'interesse dell'Unione

(183)

In base a quanto precede, si conclude che non esistono motivi validi contrari al mantenimento delle attuali misure antidumping.

(184)

Dopo la divulgazione delle conclusioni, due produttori esportatori russi hanno affermato che il mantenimento in vigore delle misure avrebbe avuto un impatto negativo su diversi consumatori (utilizzatori) dell'Unione e avrebbe limitato la concorrenza nell'Unione. Pertanto, le parti interessate in questione hanno invitato la Commissione a considerare la proroga delle misure per un periodo non superiore ai due anni.

(185)

La Commissione ha esaminato la proposta di proroga limitata delle misure nell'interesse dell'Unione. A tal riguardo, si ricorda che l'esame dell'interesse dell'Unione ai fini delle inchieste antidumping costituisce un procedimento rigoroso che comporta l'equilibro degli interessi in esame, fra cui gli interessi dell'industria e degli utilizzatori e consumatori dell'Unione, nonché la valutazione di complessi fattori giuridici, economici e politici (44). La Commissione ha ricordato che la valutazione degli Interessi dell'Unione in relazione all'industria dell'Unione ha dimostrato che qualora le misure fossero abrogate, la già fragile situazione economica dell'industria dell'Unione potrebbe subire un ulteriore deterioramento. La Commissione ha altresì ricordato che non vi è stata collaborazione da parte degli importatori e degli utilizzatori per indicare che sarebbero stati danneggiati dalla proroga delle attuali misure in vigore. Di conseguenza, non vi sono prove agli atti che dimostrino che una limitazione a due anni dell'applicazione delle misure sarebbe nell'interesse dell'Unione in misura maggiore rispetto all'applicazione delle misure per tutto il periodo di tempo di cinque anni previsto dall'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento di base. Su tale base, la Commissione ha respinto l'argomentazione presentata da due produttori esportatori russi.

7.   MISURE ANTIDUMPING

(186)

Da quanto precede si desume, conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, che è opportuno mantenere le misure antidumping sulle importazioni di TSS originarie della Russia e dell'Ucraina.

(187)

Le parti interessate sono state informate dei fatti essenziali e delle considerazioni in base alle quali la Commissione ha ritenuto opportuno introdurre le misure antidumping in questione e hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni. Le osservazioni pervenute non sono state di natura tale da modificare le sopraccitate conclusioni.

(188)

Il comitato istituito a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036 non ha espresso un parere,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, a sezione circolare, con un diametro esterno non superiore a 406,4 mm e un valore equivalente di carbonio (Carbon Equivalent Value, CEV) non superiore a 0,86 secondo la formula e l'analisi chimica dell'Istituto internazionale della saldatura (International Institute of Welding - IIW) (45), attualmente classificati ai codici NC ex 7304 11 00, ex 7304 19 10, ex 7304 19 30, ex 7304 22 00, ex 7304 23 00, ex 7304 24 00, ex 7304 29 10, ex 7304 29 30, ex 7304 31 80, ex 7304 39 58, ex 7304 39 92, ex 7304 39 93, ex 7304 51 89, ex 7304 59 92 ed ex 7304 59 93 (46) (codici TARIC 7304110010, 7304191020, 7304193020, 7304220020, 7304230020, 7304240020, 7304291020, 7304293020, 7304318030, 7304395830, 7304399230, 7304399320, 7304518930, 7304599230 e 7304599320) originari della Russia e dell'Ucraina.

2.   L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto nel paragrafo 1 e fabbricato dalle società in appresso elencate è la seguente:

Paese

Società

Dazio antidumping

(%)

Codice addizionale TARIC

Russia

Joint Stock Company Chelyabinsk Tube Rolling Plant e Joint Stock Company Pervouralsky Novotrubny Works

24,1

A741

OAO Volzhsky Pipe Plant, OAO Taganrog Metallurgical Works, OAO Sinarsky Pipe

Plant e OAO Seversky Tube Works

28,7

A859

Tutte le altre società

35,8

A999

Ucraina

OJSC Dnepropetrovsk Tube Works

12,3

A742

LLC Interpipe Niko Tube e OJSC Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant (Interpipe NTRP)

13,8

A743

CJSC Nikopol Steel Pipe Plant Yutist

25,7

A744

Tutte le altre società

25,7

A999

3.   Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o ottobre 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  Regolamento (CE) n. 2320/97 del Consiglio, del 17 novembre 1997 che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati, originari dell'Ungheria, della Polonia, della Russia, della Repubblica ceca, della Romania e della Repubblica slovacca, che abroga il regolamento (CEE) n. 1189/93 e chiude il procedimento nei confronti di tali importazioni originarie della Repubblica di Croazia (GU L 322 del 25.11.1997, pag. 1).

(3)  Decisione della Commissione, del 22 dicembre 1999, che accetta un impegno offerto in relazione al riesame intermedio del dazio antidumping applicabile alle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati originari, fra l'altro, della Russia (GU L 23 del 28.1.2000, pag. 78).

(4)  Regolamento (CE) n. 348/2000 del Consiglio, del 14 febbraio 2000, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati, originari della Croazia e dell'Ucraina e recante riscossione definitiva del dazio provvisorio (GU L 45 del 17.2.2000, pag. 1).

(5)  Regolamento (CE) n. 1322/2004 del Consiglio, del 16 luglio 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 2320/97 che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati, originari, tra l'altro, della Russia e della Romania (GU L 246 del 20.7.2004, pag. 10).

(6)  Regolamento (CE) n. 258/2005 del Consiglio, del 14 febbraio 2005, che modifica le misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 348/2000 sulle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati, originari della Croazia e dell'Ucraina (GU L 46 del 17.2.2005, pag. 7).

(7)  Decisione della Commissione, del 16 febbraio 2005, recante sospensione parziale dei dazi antidumping definitivi istituiti dal regolamento (CE) n. 258/2005 sulle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati, originari della Croazia e dell'Ucraina (GU L 46 del 17.2.2005, pag. 46).

(8)  Regolamento (CE) n. 1866/2005 del Consiglio, dell'8 novembre 2005, che proroga la sospensione parziale dei dazi antidumping definitivi istituiti dal regolamento (CE) n. 258/2005 sulle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati, originari della Croazia e dell'Ucraina (GU L 300 del 17.11.2005, pag. 1).

(9)  Regolamento (CE) n. 954/2006 del Consiglio, del 27 giugno 2006, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, della Croazia, della Romania, della Russia e dell'Ucraina, abroga i regolamenti (CE) n. 2320/97 e (CE) n. 348/2000 del Consiglio, chiude il riesame intermedio delle misure antidumping applicabili alle importazioni di taluni tubi di ferro o di acciai non legati, originari, tra l'altro, della Russia e della Romania e chiude il riesame intermedio delle misure antidumping applicabili alle importazioni di taluni tubi senza saldature, di ferro o di acciai non legati, originari della Croazia e dell'Ucraina (GU L 175 del 29.6.2006, pag. 4).

(10)  C-191/09 P - Consiglio e Commissione/Interpipe Niko Tube e Interpipe NTRP.

(11)  T-249/06 - Interpipe Niko Tube e Interpipe NTRP/Consiglio.

(12)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2012 del Consiglio, del 21 giugno 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 954/2006 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Croazia, della Romania, della Russia e dell'Ucraina (GU L 165 del 26.6.2012, pag. 1).

(13)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 585/2012 del Consiglio, del 26 giugno 2012, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Russia e dell'Ucraina in seguito al riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 e che chiude il procedimento di riesame in previsione della scadenza riguardante le importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Croazia (GU L 174 del 4.7.2012, pag. 5).

(14)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 795/2012 del Consiglio, del 28 agosto 2012, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 585/2012 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Russia e dell'Ucraina, in seguito a un riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GU L 238 del 4.9.2012, pag. 1).

(15)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1269/2012 del Consiglio, del 21 dicembre 2012, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 585/2012 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari, tra l'altro, della Russia in seguito a un riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GU L 357 del 28.12.2012, pag. 1).

(16)  Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Russia e dell'Ucraina (GU C 214 del 4.7.2017, pag. 9).

(17)  Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di determinati tubi senza saldature originari, fra l'altro, dell'Ucraina (GU C 159 del 7.5.2018, pag. 18).

(18)  Il CEV va determinato secondo le norme di cui alla relazione tecnica, 1967, IIW doc. IX-555-67, pubblicata dall'Istituto internazionale della saldatura (International Institute of Welding - IIW).

(19)  Come attualmente definito nel regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925 della Commissione, del 12 ottobre 2017, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 282 del 31.10.2017, pag. 1).

(20)  Banca dati del Servizio doganale federale sul commercio estero http://stat.customs.ru/apex/ (dati accessibili al pubblico forniti dai produttori esportatori russi. Allegato 2 delle osservazioni del 21 agosto 2017 e del 30 luglio 2018).

(21)  Metal Expert LLC: www.metalexpert-group.com.

(22)  Disponibile nella versione non riservata della richiesta.

(23)  Unione europea – Misure antidumping sul biodiesel dall'Argentina, WT/DS473/AB.

(24)  Ad es., una decisione che possa contemplare la fine dell'inchiesta per un produttore esportatore anche se le misure dovessero essere mantenute a livello di paese.

(25)  Nella comunicazione del 27 luglio 2018, i produttori esportatori russi sono stati inequivocabilmente informati del fatto che, in mancanza di una risposta al questionario, la Commissione avrebbe applicato l'articolo 18 del regolamento di base.

(26)  Cfr. le proclamazioni presidenziali sull'adeguamento delle importazioni di acciaio e alluminio negli Stati Uniti, Registro federale, 83 FR 11619 e 83 FR 11625, 15 marzo 2018; le proclamazioni presidenziali del 22 marzo 2018 sull'adeguamento delle importazioni di acciaio e alluminio negli Stati Uniti, 83 FR 13355 e 83 FR 13361, 28 marzo 2018; le proclamazioni del 30 aprile 2018 sull'adeguamento delle importazioni di acciaio e alluminio negli Stati Uniti 83 FR 20683 e 83 FR 20677, del 7 maggio 2018, e le proclamazioni del 31 maggio 2018 sull'adeguamento delle importazioni di acciaio e alluminio negli Stati Uniti.

(27)  Originariamente presentata il 21 agosto 2017, allegato 2. Gli stessi dati con lievi variazioni sono stati presentati anche nelle osservazioni al documento di divulgazione generale e nelle osservazioni successive all'audizione del 10 agosto 2018.

(28)  Allegato 2 delle osservazioni del 30 luglio 2018 e allegato 2 delle osservazioni del 21 agosto 2017. Questi dati dimostrano che i prezzi all'esportazione dei TSS in svariati paesi terzi, incluse le destinazioni all'esportazione più importanti (che rappresentano oltre il 50 % delle esportazioni totali di TSS del paese) sono perfino inferiori ai prezzi all'esportazione oggetto di dumping nell'Unione. Ad esempio, i prezzi all'esportazione verso gli USA (1o posto), la Turchia (4o posto), l'India e gli EAU (5o e 6o posto) sono inferiori ai prezzi all'esportazione nell'Unione.

(29)  Paragrafo 32 delle osservazioni del 21 agosto 2017, nonché paragrafo 25 delle osservazioni del 30 luglio 2018.

(30)  Allegato 2 delle osservazioni di cui sopra.

(31)  Si rileva inoltre che, ad esempio nel caso della Turchia, i prezzi nei confronti dell'Unione sono sempre stati più alti, a prescindere dall'anno del periodo in esame considerato (non è specificato nelle osservazioni quale sia il periodo a cui si riferiscono).

(32)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2013 della Commissione del 17 luglio 2018 che istituisce misure di salvaguardia provvisorie in relazione alle importazioni di determinati prodotti di acciaio (GU L 181 del 18.7.2018, pag. 39).

(33)  Ibid. considerando 24.

(34)  Allegato 3 delle osservazioni del 30 luglio 2018.

(35)  Fonte: banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6.

(36)  I riferimenti a dati riservati delle imprese sono indicati come [riservato] nel presente regolamento.

(37)  Fonte: banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6, e informazioni verificate di Interpipe Group.

(38)  Fonte: dati verificati di Interpipe Group e Metal Expert per gli altri due produttori in Ucraina.

(39)  Osservazioni del 27 luglio 2017 (t17.009159), dell'8 agosto 2017 (t17.009653), del 1o febbraio 2018 (t18.000894) e del 31 maggio (t18.006325), e del 1o giugno 2018 (t18.006324)

(40)  Cfr. le proclamazioni presidenziali sull'adeguamento delle importazioni di acciaio e alluminio negli Stati Uniti, Registro federale, 83 FR 11619 e 83 FR 11625, 15 marzo 2018; le proclamazioni presidenziali del 22 marzo 2018 sull'adeguamento delle importazioni di acciaio e alluminio negli Stati Uniti, 83 FR 13355 e 83 FR 13361, 28 marzo 2018; le proclamazioni del 30 aprile 2018 sull'adeguamento delle importazioni di acciaio e alluminio negli Stati Uniti, 83 FR 20683 e 83 FR 20677, del 7 maggio 2018, e le proclamazioni del 31 maggio 2018 sull'adeguamento delle importazioni di acciaio e alluminio negli Stati Uniti.

(41)  Né le autorità ucraine né Interpipe Group hanno informato individualmente la Commissione di eventuali esenzioni concesse loro nell'ambito delle misure statunitensi «Section 232».

(42)  A causa della natura riservata delle informazioni, l'analisi integrale della Commissione non è stata inserita nel presente regolamento. Ulteriori chiarimenti sono stati forniti a Interpipe Group con un documento separato il giorno della pubblicazione del presente regolamento.

(43)  Regolamento (CE) n. 926/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati tubi senza saldatura, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese (GU L 262 del 6.10.2009, pag. 19).

(44)  Sentenza della Corte del 15 giugno 2017 nella causa C-349/16 T.KUP, ECLI:EU:C:2017:469, punto 44. Cfr. anche la sentenza del Tribunale dell'8 luglio 2003 nella causa T-132/01 Euroalliages et al./Commissione, ECLI:EU:T:2003:189, punto 40.

(45)  Il CEV va determinato secondo le norme di cui alla relazione tecnica, 1967, IIW doc. IX-555-67, pubblicata dall'Istituto internazionale della saldatura (International Institute of Welding - IIW).

(46)  Come attualmente definiti nel regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925 della Commissione, del 12 ottobre 2017, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 282 del 31.10.2017, pag. 1). Il prodotto interessato è determinato combinando la descrizione del prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e la corrispondente designazione del prodotto dei codici NC.


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