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Document 32018R1206

    Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1206 della Commissione, del 28 agosto 2018, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per le carni ovine e caprine e le carni ovine trasformate originarie dell'Islanda

    C/2018/5616

    GU L 219 del 29.8.2018, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1206/oj

    29.8.2018   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 219/1


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1206 DELLA COMMISSIONE

    del 28 agosto 2018

    recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per le carni ovine e caprine e le carni ovine trasformate originarie dell'Islanda

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (1), in particolare l'articolo 58, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1)

    È stato concluso un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e l'Islanda relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli (2) («l'accordo») sulla base dell'articolo 19 dell'accordo sullo Spazio economico europeo. L'accordo è stato approvato a nome dell'Unione con la decisione (UE) 2017/1913 del Consiglio (3).

    (2)

    Al fine di attuare l'allegato V dell'accordo, la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2018/562 (4) che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2011 (5). Tale modifica ha aumentato i quantitativi dei contingenti esenti da dazi esistenti per le carni ovine e caprine originarie dell'Islanda di cui alle voci tariffarie 0204 e 0210 e ha, inoltre, aperto un contingente tariffario annuo dell'Unione esente da dazi per le carni ovine trasformate classificate nella sottovoce 1602 90.

    (3)

    I quantitativi dei contingenti tariffari per le carni ovine e caprine gestiti nell'ambito del regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2011 sono espressi in tonnellate di equivalente peso carcassa, sebbene l'accordo stabilisca che i quantitativi dei contingenti tariffari per le merci originarie dell'Islanda siano espressi in tonnellate di prodotti. È quindi opportuno esprimere i quantitativi dei contingenti tariffari dell'Unione stabiliti nell'accordo in tonnellate di prodotti, anziché in tonnellate di equivalente peso carcassa, disponendone la gestione in un regolamento separato.

    (4)

    Occorre inoltre disporre che il contingente tariffario per le merci delle voci 0204 e 0210 sia gestito nell'ambito di un nuovo numero d'ordine del contingente tariffario e stabilire disposizioni per il passaggio a tale nuovo numero d'ordine. La soppressione dei contingenti tariffari corrispondenti ai prodotti originari dell'Islanda dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2011 è disposta dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1128 (6).

    (5)

    L'accordo specifica che i contingenti tariffari fissati all'allegato V si applicano annualmente e stabilisce l'aumento progressivo dei volumi dei contingenti tariffari per gli anni successivi alla propria entrata in vigore. L'allegato V dell'accordo stabilisce che durante il primo anno di applicazione i quantitativi siano calcolati proporzionalmente. Poiché l'accordo è applicabile a decorrere dal 1o maggio 2018, i quantitativi per il 2018 che sono calcolati proporzionalmente, come pure i quantitativi annuali per gli anni successivi, dovrebbero essere stabiliti conformemente all'allegato V dell'accordo.

    (6)

    I contingenti tariffari dovrebbero essere gestiti dalla Commissione sulla base dell'ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni doganali per l'immissione in libera pratica conformemente alle norme sulla gestione dei contingenti tariffari di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (7).

    (7)

    L'accordo stabilisce che le disposizioni di cui al protocollo n. 3 dell'accordo fra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa (8), modificato dalla decisione n. 2/2005 del Comitato misto CE-Islanda, si applicano ai prodotti che beneficiano dei contingenti tariffari.

    (8)

    Il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o settembre 2018, in modo da coincidere con la data di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1128, che dispone la soppressione dei contingenti tariffari stabiliti per i prodotti originari dell'Islanda dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2011.

    (9)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Sono aperti contingenti tariffari dell'Unione per le carni ovine e caprine e per le carni ovine trasformate originarie dell'Islanda che figurano nell'allegato.

    Articolo 2

    I contingenti tariffari di cui all'allegato sono gestiti in conformità agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

    Articolo 3

    Per beneficiare dei contingenti tariffari stabiliti dal presente regolamento, le merci elencate nell'allegato devono essere conformi mutatis mutandis alle norme di origine e alle altre disposizioni di cui al protocollo n. 3 dell'accordo fra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, modificato dalla decisione n. 2/2005 del Comitato misto CE-Islanda.

    Articolo 4

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o settembre 2018.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 28 agosto 2018

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.

    (2)  GU L 274 del 24.10.2017, pag. 58.

    (3)  Decisione (UE) 2017/1913 del Consiglio, del 9 ottobre 2017, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e l'Islanda relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli (GU L 274 del 24.10.2017, pag. 57).

    (4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/562 della Commissione, del 9 aprile 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2011 recante apertura di contingenti tariffari annui dell'Unione relativamente a ovini, caprini, carni ovine e carni caprine (GU L 94 del 12.4.2018, pag. 4).

    (5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2011 della Commissione, del 20 dicembre 2011, recante apertura di contingenti tariffari annui dell'Unione relativamente a ovini, caprini, carni ovine e carni caprine (GU L 338 del 21.12.2011, pag. 36).

    (6)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1128 della Commissione, del 9 agosto 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2011 recante apertura di contingenti tariffari annui dell'Unione relativamente a ovini, caprini, carni ovine e carni caprine (GU L 205, del 14/08/2018, pag. 1).

    (7)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 58).

    (8)  Decisione n. 2/2005 del Comitato misto CE-Islanda, del 22 dicembre 2005, che modifica il protocollo n. 3 dell'accordo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa (GU L 131 del 18.5.2006, pag. 1).


    ALLEGATO

    Fatte salve le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci ha valore puramente indicativo in quanto il campo di applicazione del regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC applicabili al momento dell'adozione del presente regolamento. Quando «ex» figura davanti al codice NC, il regime preferenziale risulta dalla combinazione del codice NC e della descrizione corrispondente.

    N. d'ordine

    Codice NC

    Suddivisione TARIC

    Designazione delle merci

    Periodo contingentale

    Volume del contingente (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)

    Aliquota del dazio contingentale (%)

    09.0833

    0204

     

    Carni ovine

    dall'1.9.2018 al 31.12.2018

    [2 117  (*1)]

    0

    0210 99 21

    0210 99 29

     

    dall'1.1.2019 al 31.12.2019

    2 783

    ex 0210 99 85

    10

    Per ogni anno civile dall'1.1.2020:

    3 050

    09.2118

    1602 90 91

     

    Carni ovine trasformate

    dall'1.9.2018 al 31.12.2018

    67

    0

    dall'1.1.2019 al 31.12.2019

    233

    Per ogni anno civile dall'1.1.2020:

    300


    (*1)  Il volume di questo contingente per il 2018 sarà ridotto degli importi utilizzati nell'ambito dei contingenti tariffari con i numeri d'ordine 09.2119, 09.2120 e 09.0790 per le dichiarazioni con data di accettazione nel periodo dall'1.1.2018 al 31.8.2018.


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