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Document 32018R0916

    Regolamento di esecuzione (UE) 2018/916 della Commissione, del 27 giugno 2018, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 181/2014 della Commissione per quanto riguarda determinate disposizioni relative a controlli, comunicazioni e relazioni annuali nonché alle modifiche al programma per le isole minori del Mar Egeo

    C/2018/3973

    GU L 163 del 28.6.2018, p. 6–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/916/oj

    28.6.2018   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 163/6


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/916 DELLA COMMISSIONE

    del 27 giugno 2018

    recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 181/2014 della Commissione per quanto riguarda determinate disposizioni relative a controlli, comunicazioni e relazioni annuali nonché alle modifiche al programma per le isole minori del Mar Egeo

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, l'articolo 7, secondo comma, l'articolo 11, paragrafo 3, e l'articolo 13, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L'esperienza acquisita nell'applicazione del regolamento di esecuzione (UE) n 181/2014 della Commissione (2) ha dimostrato che alcune disposizioni relative a controlli, comunicazioni e relazioni annuali devono essere chiarite e semplificate.

    (2)

    L'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 181/2014 stabilisce le disposizioni relative ai titoli di aiuto e ai pagamenti relativi ai prodotti provenienti dall'Unione. L'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 della Commissione (3) ha reso obbligatorio l'uso del numero di registrazione e identificazione degli operatori economici («numero EORI») per i titoli di importazione. È opportuno fissare lo stesso requisito per i titoli di aiuto di cui all'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 181/2014.

    (3)

    L'articolo 13 del regolamento di esecuzione (UE) n. 181/2014 stabilisce le norme per i controlli amministrativi e fisici all'introduzione, all'esportazione e alla spedizione dei prodotti agricoli. È opportuno distinguere la tipologia di controlli fisici all'introduzione da quella dei controlli fisici all'esportazione e alla spedizione. La formulazione di tale articolo dovrebbe prevedere esplicitamente l'obbligo di prendere in esame un campione significativo all'atto dei controlli sulle operazioni di esportazione e di spedizione, di cui alla sezione 3 del citato regolamento.

    (4)

    L'articolo 20 del regolamento di esecuzione (UE) n. 181/2014 fissa i principi generali per i controlli in relazione alle domande di aiuto per le misure a favore dei prodotti agricoli locali. Tenendo conto dell'eterogeneità e dei diversi livelli di complessità delle azioni nell'ambito delle misure, e allo scopo di garantire ulteriormente che tutti i settori di spesa siano presi in conto e rappresentati nel campione, è necessario specificare che le autorità competenti sono tenute ad eseguire controlli in loco per ciascuna azione su un campione di almeno il 5 % delle domande di aiuto. Il campione dovrebbe inoltre rappresentare almeno il 5 % degli importi oggetto dell'aiuto per ciascuna azione.

    (5)

    L'articolo 22 del regolamento di esecuzione (UE) n. 181/2014 stabilisce le norme per la selezione dei richiedenti aiuto da sottoporre ai controlli in loco. Poiché nelle isole minori del Mar Egeo il numero di richiedenti potrebbe essere esiguo, la Grecia dovrebbe avere la possibilità di selezionare un solo richiedente.

    (6)

    L'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 181/2014 prevede che alcuni dati relativi al saldo del regime specifico di approvvigionamento siano comunicati entro la fine di ogni trimestre. Tale periodicità è onerosa, mentre una notifica con cadenza annuale è considerata sufficiente.

    (7)

    L'articolo 31 del regolamento di esecuzione (UE) n. 181/2014 stabilisce gli elementi da includere nella relazione annuale sull'attuazione delle misure. Nella sua relazione del 15 dicembre 2016 (4) la Commissione ha concluso che il contenuto della relazione annuale dovrebbe essere chiarito e semplificato per agevolare il processo di rendicontazione. Essendo pertanto opportuno modificare gli obblighi di rendicontazione e fornire una nuova struttura per la relazione annuale, le pertinenti informazioni dovrebbero essere specificate in un nuovo allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 181/2014.

    (8)

    L'articolo 32 del regolamento di esecuzione (UE) n. 181/2014 stabilisce le procedure di modifica del programma. Tenendo conto dell'esperienza maturata in fase di attuazione, è necessario semplificare tali procedure al fine di garantire una maggiore flessibilità e un migliore adattamento dei programmi alle condizioni effettive previste dai regimi di approvvigionamento e alle condizioni agricole locali. Pertanto è opportuno esigere che le modifiche previste dall'articolo 32, paragrafi 1 e 2, del citato regolamento siano presentate contemporaneamente entro il 31 luglio.

    (9)

    In generale le modifiche del programma non necessitano l'approvazione formale della Commissione. È opportuno rivedere il testo dell'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 181/2014 per formulare in modo più esplicito tale principio.

    (10)

    Tuttavia, le modifiche «di maggiore portata» del programma, di cui all'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 181/2014 necessitano dell'approvazione formale della Commissione. Sulla base dell'esperienza maturata con tale procedura, è necessario prorogare il termine ultimo per l'approvazione portandolo a cinque mesi dopo la notifica della modifica. Inoltre, al fine di semplificare la procedura, l'approvazione formale della Commissione dovrebbe limitarsi al primo caso di cui alla disposizione in parola.

    (11)

    L'articolo 32, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 181/2014 riguarda modifiche «di minore portata». Per facilitare la procedura di rettifica finanziaria all'interno dello Stato membro, è opportuno prorogare fino al 31 maggio il termine ultimo per la notifica degli adeguamenti fino al 20 % della dotazione finanziaria.

    (12)

    Infine, dovrebbe essere semplificata la definizione di «misura» di cui all'articolo 32, paragrafo 5, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 181/2014.

    (13)

    Diversi regolamenti della Commissione sono stati abrogati e sostituiti da regolamenti delegati e di esecuzione. Per motivi di chiarezza e di certezza del diritto è opportuno aggiornare i riferimenti a tali regolamenti. In particolare, per quanto riguarda il sistema dei titoli di importazione e di esportazione, i riferimenti al regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione (5) dovrebbero essere sostituiti da riferimenti al regolamento delegato (UE) 2016/1237 della Commissione (6) e al regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 della Commissione.

    (14)

    Per quanto riguarda le comunicazioni alla Commissione, i riferimenti al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (7) dovrebbero essere sostituiti da riferimenti al regolamento delegato (UE) 2017/1183 della Commissione (8) e al regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione (9).

    (15)

    Per quanto riguarda le norme basate sul regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (10), i riferimenti al regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione (11) dovrebbero essere sostituiti da riferimenti al regolamento delegato (UE) 640/2014 della Commissione (12) e al regolamento di esecuzione (UE) 809/2014 della Commissione (13).

    (16)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 181/2014.

    (17)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per i pagamenti diretti,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento di esecuzione (UE) n. 181/2014 è così modificato:

    (1)

    all'articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «2.   Il titolo di aiuto è compilato secondo il modello del titolo d'importazione riprodotto nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 della Commissione (*1).

    Ferme restando le disposizioni del presente regolamento, si applicano, mutatis mutandis, l'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2016/1237 della Commissione (*2) e gli articoli 2, 3, 4, paragrafo 1, 5, 7 e da 13 a 16 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239.

    Si applica, mutatis mutandis, la tolleranza negativa di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2016/1237 e all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239.

    (*1)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 della Commissione, del 18 maggio 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il regime di titoli di importazione e di esportazione (GU L 206 del 30.7.2016, pag. 44)."

    (*2)  Regolamento delegato (UE) 2016/1237 della Commissione, del 18 maggio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità di applicazione del regime di titoli di importazione e di esportazione e che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative allo svincolo e all'incameramento di cauzioni costituite per tali titoli e modifica i regolamenti (CE) n. 2535/2001, (CE) n. 1342/2003, (CE) n. 2336/2003, (CE) n. 951/2006, (CE) n. 341/2007 e (CE) n. 382/2008 e abroga i regolamenti (CE) n. 2390/98, (CE) n. 1345/2005, (CE) n. 376/2008 e (CE) n. 507/2008 (GU L 206 del 30.7.2016, pag. 1).»;"

    (2)

    all'articolo 10, il terzo comma è sostituito dal seguente:

    «La comunicazione di cui al presente articolo è effettuata conformemente al regolamento delegato (UE) 2017/1183 della Commissione (*3) e del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione (*4).

    (*3)  Regolamento delegato (UE) 2017/1183 della Commissione, del 20 aprile 2017, che integra i regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti (GU L 171 del 4.7.2017, pag. 100)."

    (*4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione, del 20 aprile 2017, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti e che modifica e abroga alcuni regolamenti della Commissione (GU L 171 del 4.7.2017, pag. 113).»;"

    (3)

    all'articolo 13, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «2.   I controlli fisici effettuati nelle isole minori del Mar Egeo all'atto dell'introduzione dei prodotti agricoli riguardano un campione rappresentativo pari almeno al 5 % dei titoli presentati a norma dell'articolo 7.

    I controlli fisici effettuati nelle isole minori del Mar Egeo all'atto dell'esportazione e della spedizione di cui alla sezione 3 riguardano un campione rappresentativo pari almeno al 5 % delle operazioni sulla base dei profili di rischio stabiliti dalla Grecia.

    Ai suddetti controlli fisici si applica mutatis mutandis il regolamento (CE) n. 1276/2008 della Commissione (*5).

    Inoltre, ove ricorrano circostanze particolari, la Commissione può chiedere l'applicazione di percentuali di controllo più elevate.

    (*5)  Regolamento (CE) n. 1276/2008 della Commissione, del 17 dicembre 2008, relativo al controllo mediante controlli fisici delle esportazioni di prodotti agricoli che beneficiano di una restituzione o di altri importi (GU L 339 del 18.12.2008, pag. 53).»;"

    (4)

    all'articolo 20, il terzo comma è sostituito dal seguente:

    «Sulla base di un'analisi dei rischi a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, del presente regolamento, le autorità competenti effettuano controlli in loco a campione, per ciascuna azione, su almeno il 5 % delle domande di aiuto. Il campione deve inoltre rappresentare almeno il 5 % degli importi oggetto dell'aiuto per ciascuna azione.»;

    (5)

    all'articolo 22, paragrafo 1, secondo comma, è aggiunta la frase seguente:

    «Quando il numero minimo di richiedenti da sottoporre ai controlli in loco è inferiore a 12, la Grecia seleziona in modo casuale almeno un richiedente.»;

    (6)

    gli articoli 26 e 27 sono sostituiti dai seguenti:

    «Articolo 26

    Recupero dell'indebito e sanzioni

    1.   In caso di pagamento indebito si applica, mutatis mutandis, l'articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione (*6).

    2.   Quando il pagamento indebito avviene in conseguenza di false dichiarazioni o della presentazione di documenti falsi o per negligenza grave del richiedente, si applica inoltre una sanzione di importo pari all'indebito maggiorato di un interesse calcolato a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014.

    Articolo 27

    Forza maggiore e circostanze eccezionali

    Nei casi di forza maggiore o circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, si applica mutatis mutandis l'articolo 4 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione (*7).

    (*6)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità (GU L 227 del 31.7.2014, pag. 69)."

    (*7)  Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità (GU L 181 del 20.6.2014, pag. 48).»;"

    (7)

    l'articolo 30 è così modificato:

    (a)

    il paragrafo 1 è così modificato:

    i)

    al primo comma, la frase introduttiva è sostituita dal testo seguente:

    «1.   Per quanto riguarda il regime specifico di approvvigionamento, le autorità competenti comunicano alla Commissione, entro il 31 maggio di ogni anno, i seguenti dati relativi alle operazioni svolte nell'anno precedente con riguardo al bilancio di approvvigionamento dell'anno civile di riferimento, ripartendoli per prodotto, per codice della nomenclatura combinata ed eventualmente per destinazione particolare:»;

    ii)

    nel secondo comma, la seconda frase è soppressa;

    (b)

    i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

    «3.   Le comunicazioni di cui al presente articolo sono effettuate conformemente al regolamento delegato (UE) 2017/1183 e al regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185.

    4.   Le comunicazioni di cui all'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 229/2013 sono altresì effettuate conformemente al regolamento delegato (UE) 2017/1183 e al regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185.»;

    (8)

    l'articolo 31 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 31

    Relazione annuale

    1.   La struttura e il contenuto della relazione annuale di cui all'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 229/2013 sono stabiliti nell'allegato III del presente regolamento.

    2.   La relazione di cui al paragrafo 1 è trasmessa alla Commissione conformemente al regolamento delegato (UE) 2017/1183 e al regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185.»;

    (9)

    l'articolo 32 è così modificato:

    a)

    i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

    «1.   Le modifiche del programma di sostegno di cui al capo II del regolamento (UE) n. 229/2013 sono presentate alla Commissione una volta per anno civile, salvo nei casi di forza maggiore o circostanze eccezionali. Esse sono trasmesse alla Commissione entro il 31 luglio dell'anno precedente la loro applicazione. Le modifiche sono debitamente giustificate fornendo le seguenti informazioni:

    a)

    i motivi delle eventuali difficoltà di attuazione che giustificano la modifica del programma;

    b)

    gli effetti previsti della modifica;

    c)

    le conseguenze dal punto di vista del finanziamento e le condizioni di ammissibilità.

    La Commissione informa la Grecia qualora ritenga che le modifiche non siano conformi alla legislazione dell'Unione, in particolare all'articolo 4 del regolamento (UE) n 229/2013, fatti salvi gli articoli 51 e 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

    Le modifiche si applicano a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo alla loro notifica. Qualora sia ritenuta necessaria un'applicazione anticipata, le modifiche possono essere applicate anticipatamente, salvo obiezioni da parte della Commissione.

    2.   In deroga al paragrafo 1, la Commissione valuta separatamente le modifiche proposte dalla Grecia relativamente all'introduzione nel programma generale di nuovi gruppi di prodotti che beneficiano del regime specifico di approvvigionamento o di nuove misure a favore della produzione agricola locale. La Commissione decide in merito alla loro approvazione entro cinque mesi dalla data di presentazione, secondo la procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 229/2013.

    Le modifiche in tal modo approvate si applicano a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stata fatta la proposta di modifica o dalla data espressamente indicata nella decisione di approvazione.»;

    b)

    al paragrafo 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

    «b)

    con riguardo a tutte le misure, adeguamenti fino al 20 % della dotazione finanziaria di ogni singola misura, fatti salvi i massimali previsti all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 229/2013, a condizione che tali adeguamenti siano comunicati entro il 31 maggio dell'anno successivo all'anno civile a cui si riferisce la dotazione finanziaria modificata;»;

    c)

    al paragrafo 5, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

    «a)

    “misura”, l'insieme delle azioni necessarie al conseguimento di uno o più degli obiettivi previsti dal programma, corrispondente a una linea per la quale è definita una dotazione finanziaria nel prospetto finanziario di cui all'articolo 5, lettera a), del regolamento (UE) n. 229/2013;»;

    d)

    il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

    «6.   Le comunicazioni di cui al presente articolo sono effettuate conformemente al regolamento delegato (UE) 2017/1183 e al regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185.»;

    (10)

    è aggiunto l'allegato III il cui testo figura in allegato al presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2018

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 78 del 20.3.2013, pag. 41.

    (2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 181/2014 della Commissione, del 20 febbraio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo (GU L 63 del 4.3.2014, pag. 53).

    (3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 della Commissione, del 18 maggio 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il regime di titoli di importazione e di esportazione (GU L 206 del 30.7.2016, pag. 44).

    (4)  Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del regime di misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo (SAI) (COM(2016)796 final).

    (5)  Regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione, del 23 aprile 2008, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (GU L 114 del 26.4.2008, pag. 3).

    (6)  Regolamento delegato (UE) 2016/1237 della Commissione, del 18 maggio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità di applicazione del regime di titoli di importazione e di esportazione e che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative allo svincolo e all'incameramento di cauzioni costituite per tali titoli e modifica i regolamenti (CE) n. 2535/2001, (CE) n. 1342/2003, (CE) n. 2336/2003, (CE) n. 951/2006, (CE) n. 341/2007 e (CE) n. 382/2008 e abroga i regolamenti (CE) n. 2390/98, (CE) n. 1345/2005, (CE) n. 376/2008 e (CE) n. 507/2008 (GU L 206 del 30.7.2016, pag. 1).

    (7)  Regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione, del 31 agosto 2009, che stabilisce le modalità con le quali gli Stati membri notificano alla Commissione le informazioni e i documenti necessari nell'ambito dell'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati, del regime dei pagamenti diretti, della promozione dei prodotti agricoli e dei regimi applicabili alle regioni ultraperiferiche e alle isole minori del Mar Egeo (GU L 228 dell'1.9.2009, pag. 3).

    (8)  Regolamento delegato (UE) 2017/1183 della Commissione, del 20 aprile 2017, che integra i regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti (GU L 171 del 4.7.2017, pag. 100).

    (9)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione, del 20 aprile 2017, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti e che modifica e abroga alcuni regolamenti della Commissione (GU L 171 del 4.7.2017, pag. 113).

    (10)  Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).

    (11)  Regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell'ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo (GU L 316 del 2.12.2009, pag. 65).

    (12)  Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità (GU L 181 del 20.6.2014, pag. 48).

    (13)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità (GU L 227 del 31.7.2014, pag. 69).


    ALLEGATO

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    ALLEGATO III

    Struttura e contenuto della relazione annuale di cui all'articolo 31

    Di seguito sono illustrati la struttura e il contenuto della relazione annuale relativa all'anno precedente:

    1.   CONTESTO GENERALE NELL'ANNO PRECEDENTE

    1.1.   Contesto socioeconomico.

    1.2.   Situazione del settore agricolo e relativi sviluppi.

    2.   ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE MISURE E AZIONI

    2.1.   Tabella generale con i dati finanziari relativi al sostegno alla produzione locale e al regime specifico di approvvigionamento, compresa la dotazione iniziale per misura ed azione come pure la spesa effettiva e, se pertinente, eventuali aiuti di Stato erogati in conformità all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 229/2013.

    2.2.   Descrizione dettagliata dell'attuazione fisica e finanziaria per ciascuna misura e azione comprese nel programma, inclusa l'assistenza tecnica:

    a)

    per il regime specifico di approvvigionamento: dati e analisi del bilancio annuale di approvvigionamento delle isole minori del Mar Egeo;

    b)

    per il sostegno alla produzione locale: dati e analisi dell'attuazione fisica e finanziaria di ciascuna misura e azione comprese nel programma, tra cui il numero di beneficiari, il numero di animali interessati dal pagamento, la superficie ammissibile e/o il numero di aziende interessate. Se necessario, i dati devono essere corredati di una presentazione e analisi del settore cui si riferisce la misura.

    3.   EFFICACIA DEL PROGRAMMA NELL'ANNO PRECEDENTE

    3.1.   Progressi delle misure e azioni verso il conseguimento delle priorità e degli obiettivi specifici del programma e degli obiettivi generali di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 229/2013:

    a)

    andamento e analisi degli indicatori nazionali che quantificano gli obiettivi specifici del programma e valutazione relativa al conseguimento degli obiettivi specifici attinenti a ciascuna delle misure contenute nel programma;

    b)

    per il regime specifico di approvvigionamento, informazioni sulle ripercussioni del vantaggio in tal modo concesso, nonché sulle misure adottate e i controlli effettuati per garantire tale ripercussione a norma dell'articolo 4 del presente regolamento;

    c)

    per il regime specifico di approvvigionamento, un'analisi della proporzionalità dell'aiuto in rapporto ai costi aggiuntivi per il trasporto nelle isole minori del Mar Egeo e, nel caso di prodotti destinati alla trasformazione e dei fattori di produzione agricola, ai costi aggiuntivi dovuti all'insularità e alla distanza;

    d)

    dati annuali relativi agli indicatori comuni di prestazione di cui all'articolo 29 del presente regolamento e analisi degli stessi, con particolare riguardo al conseguimento degli obiettivi generali di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 229/2013.

    3.2.   Conclusioni delle analisi sull'adeguatezza della strategia basata sulle misure e sulle eventuali migliorie da apportare per conseguire gli obiettivi del programma.

    4.   GESTIONE DEL PROGRAMMA

    4.1.   Breve panoramica dei principali problemi incontrati nella gestione e attuazione delle misure nel corso dell'anno in questione.

    4.2.   Statistiche relative ai controlli effettuati dalle autorità competenti e alle sanzioni eventualmente irrogate. Eventuali informazioni supplementari che potrebbero essere utili per la comprensione dei dati trasmessi.

    5.   MODIFICHE

    Breve sommario delle modifiche eventualmente apportate al programma e presentate durante l'anno in questione e le relative motivazioni.

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