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Document 32018R0523
Commission Implementing Regulation (EU) 2018/523 of 28 March 2018 amending Regulation (EU) No 37/2010 to classify the substance fluazuron as regards its maximum residue limit (Text with EEA relevance. )
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/523 della Commissione, del 28 marzo 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 37/2010 al fine di classificare la sostanza fluazurone per quanto riguarda il suo limite massimo di residui (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/523 della Commissione, del 28 marzo 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 37/2010 al fine di classificare la sostanza fluazurone per quanto riguarda il suo limite massimo di residui (Testo rilevante ai fini del SEE. )
C/2018/1839
GU L 88 del 4.4.2018, p. 1–3
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32010R0037 | sostituzione | allegato TABL 1 testo | 03/06/2018 |
4.4.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 88/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/523 DELLA COMMISSIONE
del 28 marzo 2018
che modifica il regolamento (UE) n. 37/2010 al fine di classificare la sostanza fluazurone per quanto riguarda il suo limite massimo di residui
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14, in combinato disposto con l'articolo 17,
visto il parere dell'Agenzia europea per i medicinali formulato dal comitato per i medicinali veterinari,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 470/2009 il limite massimo di residui («LMR») per le sostanze farmacologicamente attive destinate all'utilizzo nell'Unione in medicinali veterinari per animali destinati alla produzione di alimenti o in biocidi impiegati nel settore zootecnico è stabilito in un regolamento. |
(2) |
Nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione (2) sono riportate le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda gli LMR negli alimenti di origine animale. |
(3) |
Il fluazurone figura già in detta tabella come sostanza consentita per la specie bovina, in rapporto a muscolo, grasso, fegato e rene, tranne che per gli animali che producono latte destinato al consumo umano. |
(4) |
L'Agenzia europea per i medicinali («EMA») ha ricevuto una domanda di estensione ai pesci della voce esistente per il fluazurone. |
(5) |
Sulla base del parere del comitato per i medicinali veterinari, l'EMA ha raccomandato di determinare un LMR per il fluazurone nei pesci. |
(6) |
A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 470/2009, l'EMA è tenuta a prendere in considerazione la possibilità di applicare gli LMR fissati per una sostanza farmacologicamente attiva in un particolare prodotto alimentare a un altro prodotto alimentare ottenuto dalla stessa specie o gli LMR fissati per una sostanza farmacologicamente attiva in una o più specie ad altre specie. |
(7) |
L'EMA ha ritenuto appropriato estrapolare la voce relativa al fluazurone ai tessuti di tutti i ruminanti, eccetto gli ovini, e al latte bovino. |
(8) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 37/2010. |
(9) |
È opportuno concedere alle parti interessate un periodo di tempo ragionevole per adottare le misure eventualmente necessarie per conformarsi al nuovo LMR. |
(10) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 3 giugno 2018.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 2018
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11.
(2) Regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (GU L 15 del 20.1.2010, pag. 1).
ALLEGATO
Nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 la voce relativa alla sostanza «fluazurone» è sostituita dalla seguente:
Sostanze farmacologicamente attive |
Residuo marcatore |
Specie animale |
LMR |
Tessuti campione |
Altre disposizioni [conformemente all'articolo 14, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 470/2009] |
Classificazione terapeutica |
«Fluazurone |
Fluazurone |
Tutti i ruminanti eccetto i bovini e gli ovini |
200 μg/kg |
Muscolo |
Da non utilizzare in animali che producono latte destinato al consumo umano |
Agenti antiparassitari/Agenti attivi contro gli ectoparassiti» |
7 000 μg/kg |
Grasso |
|||||
500 μg/kg |
Fegato |
|||||
500 μg/kg |
Rene |
|||||
|
Bovini |
200 μg/kg |
Muscolo |
NESSUNA |
||
7 000 μg/kg |
Grasso |
|||||
500 μg/kg |
Fegato |
|||||
500 μg/kg |
Rene |
|||||
200 μg/kg |
Latte |
|||||
|
Pesce |
200 μg/kg |
Muscolo e pelle in proporzioni naturali |
NESSUNA |