EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0328

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/328 della Commissione, del 5 marzo 2018, relativo all'autorizzazione del preparato di Bacillus subtilis DSM 29784 come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso e pollastre allevate per la produzione di uova (titolare dell'autorizzazione ADISSEO France SAS) (Testo rilevante ai fini del SEE. )

C/2018/1224

GU L 63 del 6.3.2018, p. 10–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/328/oj

6.3.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 63/10


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/328 DELLA COMMISSIONE

del 5 marzo 2018

relativo all'autorizzazione del preparato di Bacillus subtilis DSM 29784 come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso e pollastre allevate per la produzione di uova (titolare dell'autorizzazione ADISSEO France SAS)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

(2)

In conformità all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione di un preparato di Bacillus subtilis DSM 29784. Tale domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)

La domanda riguarda l'autorizzazione di un preparato di Bacillus subtilis DSM 29784 come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso e pollastre allevate per la produzione di uova, da classificare nella categoria «additivi zootecnici».

(4)

Nel parere del 4 luglio 2017 (2) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni d'uso proposte, il preparato di Bacillus subtilis DSM 29784 non ha un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente. L'Autorità ha inoltre concluso che il preparato in questione può migliorare il rendimento zootecnico dei polli da ingrasso. Tale conclusione può essere estesa alle pollastre allevate per la produzione di uova, quando viene usato lo stesso dosaggio. L'Autorità non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(5)

La valutazione del preparato di Bacillus subtilis DSM 29784 dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È quindi opportuno autorizzare l'utilizzo di tale preparato come specificato nell'allegato del presente regolamento.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato specificato nell'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «stabilizzatori della flora intestinale», è autorizzato come additivo nell'alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  EFSA Journal 2017; 15(7):4933.


ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo

Nome del titolare dell'autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

UFC/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi zootecnici. Gruppo funzionale: stabilizzatori della flora intestinale

4b1829

Adisseo France SAS

Bacillus subtilis DSM 29784

Composizione dell'additivo

Preparato di Bacillus subtilis DSM 29784 contenente almeno 1 × 1010 UFC/g di additivo.

Forma solida

Caratterizzazione della sostanza attiva

Spore vitali di Bacillus subtilis DSM 29784

Metodo di analisi  (1)

Per il conteggio di Bacillus subtilis DSM 29784 nell'additivo, nelle premiscele e negli alimenti per animali:

metodo di diffusione su piastra EN 15784.

Per l'identificazione di Bacillus subtilis DSM 29784:

elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE).

Polli da ingrasso

Pollastre allevate per la produzione di uova

1 × 108

1.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

2.

L'uso è consentito nei mangimi contenenti i seguenti coccidiostatici autorizzati: monensin sodico, narasina/nicarbazina, salinomicina sodica, lasalocid A sodico, diclazuril, narasina, maduramicina ammonio, cloridrato di robenidina o decochinato.

3.

Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell'apparato respiratorio, della pelle e degli occhi.

26.3.2028


(1)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


Top