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Document 32018R0302

Regolamento (UE) 2018/302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2018, recante misure volte a impedire i blocchi geografici ingiustificati e altre forme di discriminazione basate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti nell'ambito del mercato interno e che modifica i regolamenti (CE) n. 2006/2004 e (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE (Testo rilevante ai fini del SEE. )

OJ L 60I, 2.3.2018, p. 1–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/302/oj

2.3.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

LI 60/1


REGOLAMENTO (UE) 2018/302 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 28 febbraio 2018

recante misure volte a impedire i blocchi geografici ingiustificati e altre forme di discriminazione basate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti nell'ambito del mercato interno e che modifica i regolamenti (CE) n. 2006/2004 e (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di realizzare il pieno potenziale del mercato interno come spazio senza frontiere interne, in cui sia garantita la libera circolazione, tra l'altro, di beni e servizi, non è sufficiente eliminare, fra gli Stati membri, i soli ostacoli eretti a livello nazionale. Tale eliminazione può essere compromessa da privati che introducano ostacoli incompatibili con le libertà del mercato interno. Ciò si verifica quando i professionisti operanti in uno Stato membro bloccano o limitano l'accesso alle loro interfacce online, come i siti Internet e le applicazioni, a clienti di altri Stati membri che desiderano effettuare transazioni transfrontaliere (una prassi nota come «blocco geografico»). Altrettanto avviene quando alcuni professionisti applicano condizioni generali diverse di accesso ai propri beni e servizi ai clienti di altri Stati membri, sia online che offline. Sebbene in alcuni casi tale disparità di trattamento possa essere giustificata da fattori oggettivi, in altri le pratiche di taluni professionisti negano o limitano l'accesso a beni o servizi a clienti che desiderano effettuare transazioni transfrontaliere, mentre alcuni professionisti applicano a tali situazioni condizioni generali di accesso diverse, che non sono oggettivamente giustificate.

(2)

Vi sono diversi motivi per cui le società, in particolare le microimprese e le piccole e medie imprese (PMI), applicano diverse condizioni generali di accesso. In molti casi la divergenza dei sistemi giuridici, l'incertezza del diritto, i relativi rischi per quanto concerne le leggi applicabili in materia di protezione dei consumatori, le leggi in materia di ambiente o di etichettatura, la tassazione e i regimi fiscali, i costi di consegna o i requisiti linguistici contribuiscono ad aumentare la reticenza dei professionisti a stabilire rapporti commerciali con i clienti di altri Stati membri. In altri casi i professionisti segmentano artificialmente il mercato interno lungo le frontiere interne e ostacolano la libera circolazione delle merci e dei servizi, limitando così i diritti dei clienti e impedendo loro di beneficiare di una scelta più ampia e di condizioni ottimali. Queste pratiche discriminatorie sono un fattore importante, che contribuisce ai livelli relativamente bassi di transazioni transfrontaliere all'interno dell'Unione, anche nel settore del commercio elettronico, il che impedisce di sviluppare appieno il potenziale di crescita del mercato interno. Pertanto, il presente regolamento dovrebbe chiarire le circostanze nelle quali un trattamento diverso di questo tipo non sia in alcun modo giustificabile, offrendo chiarezza e certezza del diritto a tutti coloro che partecipano alle transazioni transfrontaliere e garantendo che le regole di non discriminazione siano efficacemente applicate e fatte rispettare in tutto il mercato interno. La rimozione dei blocchi geografici ingiustificati e di altre forme di discriminazione basate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti potrebbe promuovere la crescita e ampliare la scelta dei consumatori in tutto il mercato interno.

(3)

Il presente regolamento mira a impedire i blocchi geografici ingiustificati, eliminando taluni ostacoli al funzionamento del mercato interno. Tuttavia, è necessario tenere in considerazione il fatto che molte differenze esistenti tra le legislazioni degli Stati membri - ad esempio, quelle che causano divergenze tra le norme nazionali o la mancanza di riconoscimento reciproco o di armonizzazione a livello dell'Unione - costituiscono tuttora ostacoli importanti al commercio transfrontaliero. Tali ostacoli continuano a causare la frammentazione del mercato interno, spesso inducendo i professionisti a ricorrere a pratiche di blocco geografico. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione dovrebbero, pertanto, continuare a rimuovere tali ostacoli, al fine di ridurre la frammentazione del mercato e di completare il mercato interno.

(4)

A norma dell'articolo 20 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), gli Stati membri sono tenuti a garantire che i prestatori di servizi stabiliti nell'Unione non trattino in modo diverso i destinatari dei servizi sulla base della loro nazionalità o del loro luogo di residenza. Tuttavia, tale disposizione non è stata pienamente efficace nella lotta alla discriminazione e non ha sufficientemente ridotto l'incertezza giuridica. Il presente regolamento mira a chiarire ulteriormente l'articolo 20 della direttiva 2006/123/CE tramite la definizione di alcune situazioni in cui un diverso trattamento basato sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento non può essere giustificato a norma di tale disposizione. Tuttavia, ove il presente regolamento sia in conflitto con le disposizioni della direttiva 2006/123/CE, esso dovrebbe prevalere. Inoltre, i blocchi geografici ingiustificati e le altre forme di discriminazione basate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento possono verificarsi anche in conseguenza di azioni poste in essere da parte di professionisti stabiliti in paesi terzi, che non rientrano nell'ambito di applicazione di tale direttiva.

(5)

Pertanto, al fine di garantire il buon funzionamento del mercato interno e promuovere l'accesso a beni e servizi, nonché la libera circolazione degli stessi, in tutta l'Unione, senza discriminazioni basate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento, è necessario adottare le misure specifiche previste dal presente regolamento, che prevede una serie chiara, uniforme ed efficace di regole su alcuni aspetti in particolare. Tali misure dovrebbero essere intese ad ampliare la scelta dei clienti e l'accesso a beni e servizi, tenendo al tempo stesso in debito conto la libertà dei professionisti di organizzare la loro politica commerciale in conformità del diritto dell'Unione e del diritto nazionale.

(6)

Il presente regolamento mira a evitare la discriminazione basata sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti, anche attraverso i blocchi geografici ingiustificati, nell'ambito delle transazioni transfrontaliere tra un professionista e un cliente relative alla vendita di beni e alla fornitura di servizi all'interno dell'Unione. Esso si prefigge di contrastare sia la discriminazione diretta sia quella indiretta. Si propone, quindi, di combattere altresì le disparità di trattamento ingiustificate basate su altri criteri di differenziazione che producono lo stesso risultato, come l'applicazione di criteri basati direttamente sulla nazionalità, sul luogo di stabilimento o sul luogo di residenza dei clienti, indipendentemente dal fatto che il cliente interessato si trovi permanentemente o temporaneamente in un altro Stato membro. Tali altri criteri possono essere applicati, in particolare, sulla base di informazioni indicanti l'ubicazione fisica dei clienti, come l'indirizzo IP utilizzato per accedere a un'interfaccia online, l'indirizzo indicato per la consegna delle merci, la scelta della lingua effettuata o lo Stato membro in cui è stato emesso lo strumento di pagamento del cliente.

(7)

Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi a situazioni puramente interne a uno Stato membro, nelle quali tutti gli elementi rilevanti della transazione, in particolare la nazionalità, il luogo di residenza o il luogo di stabilimento del cliente o del professionista, il luogo di esecuzione, i mezzi di pagamento impiegati nella transazione o nell'offerta, nonché l'utilizzo di un'interfaccia online, siano limitati a un solo Stato membro.

(8)

Taluni ostacoli normativi e amministrativi per i professionisti sono stati eliminati in tutta l'Unione in alcuni settori dei servizi a seguito dell'attuazione della direttiva 2006/123/CE. Pertanto, per quanto riguarda l'ambito di applicazione materiale, è opportuno garantire la coerenza tra il presente regolamento e la direttiva 2006/123/CE. Di conseguenza, il presente regolamento dovrebbe applicarsi, inter alia, anche ai servizi non audiovisivi forniti mediante mezzi elettronici, la cui principale caratteristica consiste nel dare accesso a opere tutelate dal diritto d'autore o altri beni protetti e permetterne l'uso, fatta salva, tuttavia, l'esclusione specifica e la successiva valutazione di tale esclusione, di cui al presente regolamento. I servizi audiovisivi, compresi quelli il cui principale obiettivo consiste nel fornire accesso alla trasmissione di eventi sportivi, e che sono forniti sulla base di licenze territoriali esclusive, sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento. L'accesso ai servizi finanziari al dettaglio, compresi i servizi di pagamento, dovrebbe dunque essere parimenti escluso, in deroga alle disposizioni del presente regolamento concernenti la non discriminazione in materia di pagamenti.

(9)

La discriminazione può interessare anche i servizi nel settore dei trasporti, in particolare per quanto riguarda le vendite di biglietti per il trasporto di passeggeri. Tuttavia, a tale proposito i regolamenti (CE) n. 1008/2008 (4), (UE) n. 1177/2010 (5) e (UE) n. 181/2011 (6) del Parlamento europeo e del Consiglio contengono già ampi divieti di discriminazione riguardanti tutte le pratiche discriminatorie a cui il presente regolamento intende porre rimedio. Inoltre, si prevede che il regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) sarà prossimamente modificato in tal senso. Pertanto, e al fine di garantire la coerenza con l'ambito di applicazione della direttiva 2006/123/CE, i servizi nel settore dei trasporti dovrebbero rimanere al di fuori dell'ambito di applicazione del presente regolamento.

(10)

Qualora un professionista offra un pacchetto di vari servizi combinati tra loro o un pacchetto di beni combinati con servizi, e uno o più di tali servizi, se offerto su base individuale, rientri nell'ambito di applicazione del presente regolamento, mentre un altro servizio o altri servizi non vi rientrino, tale professionista dovrebbe rispettare i divieti stabiliti dal presente regolamento per quanto riguarda il pacchetto nel suo insieme, o almeno fornire su base individuale servizi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento, se tali servizi sono offerti ai clienti da parte dello stesso professionista su base individuale. Il professionista che fornisca un servizio o un bene su base individuale al di fuori di un pacchetto dovrebbe rimanere libero di decidere il prezzo da applicare a tale servizio o bene al di fuori del pacchetto, purché non applichi prezzi differenti per motivi connessi alla nazionalità, al luogo di residenza o al luogo di stabilimento.

(11)

Il presente regolamento dovrebbe far salve le norme applicabili in materia fiscale, dato che il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede una base specifica per intervenire a livello dell'Unione in tale ambito.

(12)

A norma del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), la scelta della legge applicabile ai contratti stipulati tra un consumatore e un professionista che svolga le sue attività commerciali o professionali nel paese in cui il consumatore ha la residenza abituale o diriga tali attività, con qualsiasi mezzo, verso tale paese o vari paesi tra cui quest'ultimo, non può avere il risultato di privare il consumatore della protezione assicurata dalle disposizioni alle quali non è permesso derogare convenzionalmente ai sensi della legge del paese della residenza abituale del consumatore. A norma del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (9), nelle questioni connesse a un contratto tra un consumatore e una persona le cui attività commerciali o professionali si svolgono nello Stato membro in cui è domiciliato il consumatore o sono dirette, con qualsiasi mezzo, verso tale Stato membro o verso una pluralità di Stati che comprende tale Stato membro, il consumatore può proporre un'azione contro l'altra parte del contratto davanti alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui egli è domiciliato e l'azione dell'altra parte del contratto contro il consumatore può essere proposta solo davanti a tali autorità giurisdizionali.

(13)

Il presente regolamento dovrebbe far salvo il diritto dell'Unione riguardante la cooperazione giudiziaria in materia civile, in particolare le disposizioni sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali e sulla competenza giurisdizionale, di cui ai regolamenti (CE) n. 593/2008 e (UE) n. 1215/2012. In particolare, il semplice fatto che un professionista ottemperi al presente regolamento non dovrebbe essere inteso nel senso che lo stesso diriga le attività verso lo Stato membro del consumatore ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 593/2008 e dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1215/2012. Pertanto, il semplice fatto che il professionista non blocchi né limiti l'accesso dei clienti di un altro Stato membro a un'interfaccia online, non applichi condizioni generali di accesso diverse nei casi previsti dal presente regolamento oppure non applichi condizioni diverse per le operazioni di pagamento nell'ambito delle possibilità di pagamento accettate non dovrebbe essere considerato, di per sé, equivalente al fatto di «dirigere le attività del professionista verso lo Stato membro del consumatore», ai fini della determinazione della legge applicabile e della competenza giurisdizionale. Ugualmente, non si dovrebbe ritenere che un professionista, solo per le ragioni elencate, diriga le attività verso lo Stato membro della residenza abituale o del domicilio del consumatore, qualora fornisca informazioni e assistenza al consumatore dopo che il contratto è stato stipulato in conformità agli obblighi che incombono sul professionista in virtù del presente regolamento.

(14)

Per quanto riguarda il significato e l'applicazione del concetto di «servizi prestati tramite mezzi elettronici», come definiti nel presente regolamento, è importante garantire la certezza del diritto e assicurare la coerenza con il diritto dell'Unione in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA), che consente al professionista di dichiarare e pagare l'IVA in modo semplificato, mediante un mini sportello unico per l'IVA (MOSS), conformemente alle norme relative al regime speciale per i soggetti passivi non stabiliti, di cui alla direttiva 2006/112/CE del Consiglio (10) e al regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio (11). In considerazione della rapida evoluzione tecnologica e commerciale, i servizi prestati tramite mezzi elettronici dovrebbero essere definiti in modo neutro dal punto di vista tecnologico, con riferimento alle principali caratteristiche di tali servizi, coerentemente con la definizione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011. Pertanto, in sede di interpretazione e applicazione di tale definizione, si dovrebbero tenere in debito conto le ulteriori specificazioni che figurano nell'allegato II della direttiva 2006/112/CE, nonché all'articolo 7, paragrafi 2 e 3, e nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011, nella misura in cui i servizi elencati in tali disposizioni rientrino nell'ambito di applicazione del presente regolamento.

(15)

Le pratiche discriminatorie che il presente regolamento intende impedire sono messe in atto di solito attraverso termini, condizioni e altri strumenti di informazione stabiliti e applicati dal professionista interessato o per conto di quest'ultimo come presupposto per ottenere l'accesso ai beni o servizi in questione, messi a disposizione del pubblico in via generale. Tali condizioni generali di accesso comprendono, tra l'altro, prezzi, condizioni di pagamento e condizioni di consegna. Esse possono essere messe a disposizione del pubblico in via generale dal professionista o per conto di quest'ultimo attraverso diversi mezzi, come le informazioni divulgate dalla pubblicità o da siti Internet o contenute nella documentazione precontrattuale o contrattuale. Tali condizioni generali di accesso si applicano in assenza di un diverso accordo negoziato individualmente e concluso direttamente tra il professionista e il cliente. Termini e condizioni negoziati individualmente tra il professionista e i clienti non dovrebbero essere considerati condizioni generali di accesso ai fini del presente regolamento.

(16)

All'atto dell'acquisto di beni o servizi in qualità di utenti finali sottoposti a condizioni generali di accesso, i consumatori e le imprese, in particolare le microimprese e le PMI, si trovano spesso in una posizione simile. Pertanto, sia i consumatori che le imprese dovrebbero essere protetti contro la discriminazione per motivi legati alla nazionalità, al luogo di residenza o al luogo di stabilimento quando agiscono come clienti ai fini del presente regolamento. Tuttavia, tale protezione non dovrebbe estendersi ai clienti che acquistano un bene o un servizio per la rivendita, la trasformazione, il trattamento, la locazione o il subappalto successivi, poiché ciò inciderebbe su sistemi di distribuzione ampiamente utilizzati dalle aziende nelle relazioni tra imprese, che sono spesso negoziati in via bilaterale e direttamente connessi alle strategie commerciali a valle e a monte. Esempi di tali sistemi includono la distribuzione esclusiva e la distribuzione selettiva, che in genere consentono ai fabbricanti di scegliere i propri rivenditori al dettaglio, nel rispetto delle regole di concorrenza. Pertanto, il presente regolamento dovrebbe far salve le pratiche non discriminatorie dei professionisti che limitano le transazioni, o le transazioni ripetitive, al fine di impedire alle imprese di acquistare quantitativi che eccedono le loro necessità interne, purché i professionisti tengano debitamente conto delle dimensioni delle imprese, in modo da determinare se l'acquisto sia destinato solamente all'uso finale.

(17)

Le conseguenze per i clienti e per il mercato interno del trattamento discriminatorio con riferimento alle transazioni relative alla vendita di beni o alla fornitura di servizi nell'Unione sono le stesse, indipendentemente dal fatto che il professionista sia stabilito in uno Stato membro o in un paese terzo. Di conseguenza, e al fine di garantire che i professionisti concorrenti siano soggetti agli stessi obblighi al riguardo, il presente regolamento dovrebbe applicarsi in ugual misura a tutti i professionisti che svolgono attività nell'Unione, compresi i mercati online.

(18)

Per incrementare le possibilità per i clienti di accedere alle informazioni relative alle vendite di beni e alla prestazione di servizi nel mercato interno e aumentare la trasparenza, anche per quanto riguarda i prezzi, i professionisti non dovrebbero impedire ai clienti, attraverso l'uso di strumenti tecnologici o di altro tipo, di avere pieno e pari accesso alle interfacce online, anche sotto forma di applicazioni mobili, in base alla nazionalità, al luogo di residenza o al luogo di stabilimento. Gli strumenti tecnologici per impedire tale accesso possono comprendere, in particolare, le tecnologie utilizzate per determinare l'ubicazione fisica del cliente, compresa la tracciabilità di tale ubicazione attraverso un indirizzo IP o le coordinate ottenute tramite un sistema globale di navigazione satellitare. Tuttavia, il divieto di discriminazione per quanto riguarda l'accesso alle interfacce online non dovrebbe essere inteso come un obbligo da parte del professionista di effettuare transazioni con i clienti.

(19)

Al fine di garantire la parità di trattamento dei clienti ed evitare discriminazioni, come previsto dal presente regolamento, i professionisti non dovrebbero progettare le loro interfacce online, o utilizzare strumenti tecnologici, in modo da impedire, all'atto pratico, ai clienti di altri Stati membri di completare agevolmente i loro ordini.

(20)

Alcuni professionisti usano diverse versioni delle loro interfacce online per rivolgersi a clienti provenienti da Stati membri diversi. Ciò dovrebbe continuare ad essere possibile, mentre reindirizzare clienti da una versione dell'interfaccia online a un'altra senza il loro consenso esplicito dovrebbe essere vietato. I professionisti non dovrebbero avere l'obbligo di chiedere un consenso esplicito del cliente ogni volta che il medesimo visiti la stessa interfaccia online. Una volta che il cliente abbia fornito il suo consenso esplicito, anche esprimendo una preferenza che si applica a un account personale, esso dovrebbe essere ritenuto valido per tutte le visite successive dello stesso cliente alla stessa interfaccia online. Il cliente dovrebbe poter revocare tale consenso in qualsiasi momento. Tutte le versioni dell'interfaccia online dovrebbero restare facilmente accessibili al cliente in ogni momento.

(21)

In alcuni casi, il blocco, la limitazione dell'accesso o il reindirizzamento senza il consenso esplicito del cliente ad una versione alternativa di un'interfaccia online per motivi legati alla nazionalità, al luogo di residenza o al luogo di stabilimento del cliente potrebbero essere necessari per garantire il rispetto di un requisito giuridico previsto dal diritto dell'Unione o dalle leggi di uno Stato membro in conformità del diritto dell'Unione, a cui il professionista è soggetto per effetto dello svolgimento di un'attività nello Stato membro interessato. Tali leggi possono limitare l'accesso dei clienti a determinati beni o servizi, ad esempio vietando la visualizzazione di contenuti specifici in alcuni Stati membri. Non si dovrebbe impedire ai professionisti di rispettare tali requisiti e, pertanto, di bloccare o limitare l'accesso a determinati clienti o a clienti in determinati territori, o di reindirizzarli verso un'interfaccia online, nella misura in cui ciò sia necessario per le ragioni suddette. Il presente regolamento non è in alcun modo inteso a limitare la libertà di espressione, la libertà e il pluralismo dei mezzi di comunicazione, compresa la libertà di stampa, nella misura in cui siano garantiti nell'Unione e negli Stati membri, e in particolare a norma dell'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta»).

(22)

In una serie di casi specifici, eventuali disparità nel trattamento dei clienti attraverso l'applicazione di condizioni generali di accesso – compreso il puro e semplice rifiuto di vendere beni o prestare servizi per motivi connessi alla nazionalità, al luogo di residenza o di stabilimento dei clienti – non possono essere oggettivamente giustificate. In tali situazioni ogni discriminazione di questo tipo dovrebbe essere vietata e i clienti dovrebbero perciò avere il diritto, alle condizioni specifiche previste dal presente regolamento, di effettuare transazioni alle stesse condizioni di un cliente locale e dovrebbero accedere pienamente e in modo paritario ai diversi beni o servizi offerti, a prescindere dalla loro nazionalità, luogo di residenza o luogo di stabilimento. Ove necessario, i professionisti dovrebbero, pertanto, adottare misure volte a garantire il rispetto di tale divieto di discriminazione, qualora la loro mancata adozione impedisse ai clienti interessati tale accesso pieno e paritario.

(23)

La prima di queste situazioni è quella in cui il professionista vende beni che sono consegnati in uno Stato membro ove il professionista ne offre la consegna ai sensi delle condizioni generali di accesso del medesimo o che sono ritirati presso un luogo concordato tra il professionista e il cliente in uno Stato membro in cui le predette condizioni generali di accesso offrono tale opzione. In tale situazione il cliente dovrebbe poter acquistare beni esattamente alle stesse condizioni, inclusi il prezzo e le condizioni relative alla consegna dei beni, di cui godrebbero analoghi clienti residenti o stabiliti nello Stato membro in cui i beni sono consegnati o ritirati. Ciò potrebbe significare che i clienti stranieri debbano ritirare i beni in tale Stato membro o in un altro Stato membro in cui il professionista ne effettui la consegna oppure provvedere alla consegna transfrontaliera dei beni con i loro mezzi privati. In questo caso, in conformità della direttiva 2006/112/CE, non occorre effettuare l'iscrizione al registro IVA nello Stato membro del cliente.

(24)

La seconda situazione riguarda la fornitura, da parte del professionista, di servizi tramite mezzi elettronici. In questo caso non è richiesta alcuna consegna fisica, poiché i servizi sono forniti per via elettronica. Il professionista può dichiarare e pagare l'IVA in modo semplificato, in conformità delle norme applicabili al MOSS per l'IVA previste dal regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011. I servizi prestati tramite mezzi elettronici comprendono, ad esempio, i servizi di cloud computing, l'archiviazione dei dati, l'hosting di siti Internet e l'installazione di firewall, l'utilizzo di motori di ricerca e di elenchi su Internet.

(25)

Infine, l'applicazione di condizioni generali di accesso diverse per motivi connessi alla nazionalità, al luogo di residenza o al luogo di stabilimento del cliente non sarebbe consentita neppure nel caso in cui il professionista offra la fornitura di servizi, e il cliente li riceva, in un luogo fisico, quale la sede del professionista o un altro luogo specifico in cui il professionista offra di fornire servizi, all'interno del territorio in cui egli svolge la sua attività. Tali situazioni riguardano la prestazione di servizi diversi da quelli prestati tramite mezzi elettronici, quali l'alloggio in alberghi, le manifestazioni sportive, il noleggio auto e la vendita di biglietti d'ingresso per festival musicali o parchi divertimento. In tali circostanze, il professionista non è tenuto a iscriversi al registro dell'IVA in un altro Stato membro né a effettuare la consegna transfrontaliera dei beni.

(26)

In tutti questi casi, in virtù delle disposizioni sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali e sulla competenza giurisdizionale, di cui ai regolamenti (CE) n. 593/2008 e (UE) n. 1215/2012, se il professionista non svolge le attività nello Stato membro del consumatore né ivi le dirige, il rispetto del presente regolamento non comporta per il professionista costi aggiuntivi associati alla giurisdizione o a differenze nella legge applicabile. Se, al contrario, il professionista svolge le attività nello Stato membro del consumatore o ivi le dirige, il professionista ha manifestato l'intenzione di stabilire rapporti commerciali con i consumatori di tale Stato membro e quindi ha potuto tener conto dei costi connessi.

(27)

Il divieto di discriminazione dei clienti, di cui al presente regolamento, non dovrebbe essere inteso in modo da precludere ai professionisti di offrire beni o servizi in Stati membri diversi o a determinati gruppi di clienti ricorrendo a offerte mirate e a condizioni generali di accesso diverse, anche predisponendo interfacce online specifiche per paese. Tuttavia, in tali situazioni i professionisti dovrebbero sempre trattare i clienti in modo non discriminatorio, indipendentemente dalla nazionalità, dal luogo di residenza o dal luogo di stabilimento, quando un cliente desideri beneficiare di tali offerte e condizioni generali di accesso. Tale divieto non dovrebbe essere inteso in modo da impedire l'applicazione di condizioni generali di accesso che sono diverse per altri motivi, quali, ad esempio, l'appartenenza a una determinata associazione o i contributi versati al professionista, laddove essi non siano correlati alla nazionalità, al luogo di residenza o al luogo di stabilimento. Detto divieto non dovrebbe neppure essere inteso in modo da precludere ai professionisti la facoltà di offrire, su base non discriminatoria, condizioni diverse, inclusi prezzi differenti, in punti vendita diversi, quali negozi e siti Internet, o di fare offerte specifiche solo in un determinato territorio di uno Stato membro.

(28)

Inoltre, tale divieto non dovrebbe incidere sull'applicazione di limitazioni territoriali o di altro tipo all'assistenza postvendita o ai servizi postvendita che il professionista offre al cliente. Pertanto, il presente regolamento non dovrebbe essere inteso in modo da imporre l'obbligo di effettuare una consegna transfrontaliera di beni in un altro Stato membro in cui il professionista non offrirebbe altrimenti ai clienti tale possibilità di consegna. Esso non dovrebbe nemmeno essere inteso nel senso di imporre un obbligo supplementare di sostenere i costi di spedizione, di trasporto, di montaggio e di smontaggio al di là di quanto è stato convenuto per contratto conformemente al diritto nazionale e dell'Unione. L'applicazione del presente regolamento dovrebbe far salve le direttive 1999/44/CE (12) e 2011/83/UE (13) del Parlamento europeo e del Consiglio.

(29)

La mera conformità al presente regolamento non dovrebbe implicare di per sé l'obbligo per il professionista di rispettare i requisiti giuridici nazionali di carattere non contrattuale relativi ai rispettivi beni e servizi dello Stato membro del cliente, come i requisiti di etichettatura o quelli specifici di settore, o di informare i clienti in merito a tali requisiti.

(30)

I professionisti che rientrano nel regime speciale di cui al titolo XII, capo 1, della direttiva 2006/112/CE non sono tenuti al pagamento dell'IVA nello Stato membro in cui sono stabiliti. Per tali professionisti, quando prestano servizi mediante mezzi elettronici, il divieto di applicare condizioni generali di accesso diverse per motivi legati alla nazionalità, al luogo di residenza o al luogo di stabilimento del cliente comporterebbe l'obbligo di iscriversi per tenere conto dell'IVA di altri Stati membri e potrebbe comportare costi aggiuntivi, cosa che rappresenterebbe un onere sproporzionato, considerando le dimensioni e le caratteristiche dei professionisti interessati. Pertanto, questi professionisti dovrebbero essere esentati da tale divieto finché è applicabile il suddetto regime.

(31)

In ognuna di tali situazioni ai professionisti, in alcuni casi, può essere impedito di vendere beni o prestare servizi a determinati clienti, o a clienti in determinati territori, per motivi legati alla nazionalità, al luogo di residenza o al luogo di stabilimento, in virtù di uno specifico divieto o di un requisito stabilito dal diritto dell'Unione o da leggi degli Stati membri conformi al diritto dell'Unione. Le leggi degli Stati membri possono inoltre richiedere, conformemente al diritto dell'Unione, ai professionisti di rispettare determinate norme per la fissazione del prezzo dei libri. Ai professionisti non dovrebbe essere impedito di osservare tali leggi, ove necessario.

(32)

Ai sensi del diritto dell'Unione, i professionisti sono liberi, in linea di principio, di decidere quali mezzi di pagamento accettare. A norma del regolamento (UE) n. 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio (14) e della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio (15), i professionisti che accettano uno strumento di pagamento basato su carta di un marchio e di una categoria specifici non sono obbligati ad accettare carte della stessa categoria, ma di marchi diversi, di strumenti di pagamento basati su carta, oppure altre categorie di carte dello stesso marchio. Pertanto, i professionisti che accettano una carta di debito di un determinato marchio non hanno l'obbligo di accettare una carta di credito di tale marchio o, se accettano carte di credito a uso dei consumatori di un certo marchio, non hanno l'obbligo di accettare anche carte di credito aziendali dello stesso marchio. Allo stesso modo, un professionista che utilizza servizi di disposizione di ordine di pagamento, quali definiti nella direttiva (UE) 2015/2366, non ha l'obbligo di accettare il pagamento, se ciò implica la sottoscrizione di un contratto nuovo o modificato con un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento. Tuttavia, una volta effettuata la scelta, i professionisti non dovrebbero discriminare fra clienti all'interno dell'Unione, rifiutando di effettuare alcune transazioni o applicando a tali transazioni condizioni di pagamento diverse per motivi legati alla nazionalità, al luogo di residenza o al luogo di stabilimento del cliente. In tale particolare contesto, l'ingiustificata disparità di trattamento per motivi legati all'ubicazione del conto di pagamento, al luogo di stabilimento del prestatore dei servizi di pagamento o al luogo di emissione dello strumento di pagamento all'interno dell'Unione dovrebbe essere allo stesso modo espressamente vietata. È opportuno inoltre ricordare che il regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (16) vieta già a tutti i beneficiari, compresi i professionisti, di esigere che i conti bancari siano ubicati in un determinato Stato membro per accettare un pagamento in euro. Il professionista dovrebbe mantenere la facoltà di addebitare spese non discriminatorie per l'uso di uno strumento di pagamento, a norma del diritto dell'Unione. Tale diritto è soggetto, inoltre, alle restrizioni introdotte dagli Stati membri a norma dell'articolo 62, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2015/2366.

(33)

La direttiva (UE) 2015/2366 ha introdotto rigorosi requisiti di sicurezza relativamente agli ordini e al trattamento dei pagamenti elettronici. Tali requisiti riducono il rischio di frode per tutti i nuovi mezzi di pagamento e per quelli più tradizionali, in particolare per i pagamenti online. I prestatori di servizi di pagamento sono tenuti ad applicare la cosiddetta autenticazione forte del cliente, un processo di autenticazione che convalida l'identità dell'utente di un servizio di pagamento o di un'operazione di pagamento. Per le operazioni a distanza, come i pagamenti online, i requisiti di sicurezza sono ancora più rigorosi e richiedono un collegamento dinamico all'importo della transazione e al conto del beneficiario per proteggere l'utente, riducendo al minimo i rischi in caso di errori o attacchi fraudolenti. In virtù di tali requisiti, il rischio di frode nei pagamenti per acquisti sul territorio nazionale e oltrefrontiera è stato notevolmente ridotto. Tuttavia, i professionisti, nei casi in cui non abbiano altri mezzi a disposizione per ridurre il rischio di insolvenza del cliente – comprese, in particolare, le difficoltà connesse alla valutazione della sua affidabilità creditizia – dovrebbero essere autorizzati a sospendere la consegna dei beni o la fornitura del servizio fino alla ricezione della conferma che l'operazione di pagamento sia stata correttamente avviata. In caso di addebito diretto, i professionisti dovrebbero essere autorizzati a richiedere il pagamento anticipato mediante bonifico prima di spedire i beni o prestare il servizio. Un trattamento diverso, peraltro, dovrebbe basarsi solo su motivi oggettivi e debitamente giustificati.

(34)

Il presente regolamento non dovrebbe incidere sull'applicazione delle norme sulla concorrenza, in particolare degli articoli 101 e 102 TFUE. Segnatamente, il presente regolamento, e nello specifico le disposizioni relative all'accesso a beni o servizi, dovrebbe far salvi gli accordi che limitano le vendite attive ai sensi del regolamento (UE) n. 330/2010 della Commissione (17). Gli accordi che impongono ai professionisti l'obbligo di non praticare vendite passive in relazione a determinati clienti o a gruppi di clienti in determinati territori sono generalmente considerati restrittivi della concorrenza e non possono, di norma, essere esentati dal divieto di cui all'articolo 101, paragrafo 1, TFUE. Tuttavia, nei casi in cui si applica tale deroga, o in cui le restrizioni contrattuali non sono coperte dall'articolo 101 TFUE, sussiste il rischio che tali restrizioni siano sfruttate per eludere le disposizioni del presente regolamento. Le pertinenti disposizioni di tali accordi dovrebbero pertanto essere nulle di diritto, qualora impongano ai professionisti l'obbligo di agire in violazione dei divieti stabiliti nel presente regolamento con riferimento all'accesso alle interfacce online, nonché all'accesso ai beni o servizi e ai pagamenti. Tali disposizioni concernono, ad esempio, le restrizioni contrattuali che impediscono a un professionista di rispondere agli ordini non sollecitati di singoli clienti per la vendita di beni, senza consegna, al di fuori del territorio assegnato al professionista dal contratto, per motivi legati alla nazionalità, al luogo di residenza o al luogo di stabilimento del cliente.

(35)

Gli Stati membri dovrebbero designare uno o più organismi incaricati di adottare misure efficaci per garantire il rispetto del presente regolamento. È opportuno che tali organismi, che potrebbero comprendere le autorità giurisdizionali o amministrative, abbiano i poteri necessari a ordinare al professionista di conformarsi al presente regolamento. Gli Stati membri dovrebbero inoltre garantire l'adozione di misure efficaci, proporzionate e dissuasive nei confronti dei professionisti in caso di violazione del presente regolamento.

(36)

I consumatori dovrebbero poter ricevere assistenza da parte delle autorità competenti, allo scopo di facilitare la risoluzione delle controversie con i professionisti derivanti dall'applicazione del presente regolamento, compresi, se del caso, gli organismi istituiti a norma del regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (18).

(37)

Il presente regolamento dovrebbe essere sottoposto periodicamente a valutazione, al fine di proporre le modifiche eventualmente necessarie. Tali valutazioni dovrebbero tenere conto dell'impatto complessivo del presente regolamento sul mercato interno e sul commercio elettronico transfrontaliero. La prima valutazione dovrebbe concentrarsi sull'esame dell'eventuale estensione del divieto di diverse condizioni generali di accesso ai servizi prestati tramite mezzi elettronici, compresi quelli la cui principale caratteristica consiste nel fornire l'accesso a opere tutelate dal diritto d'autore o altri beni protetti, e nel permetterne l'uso, a condizione che il professionista abbia i necessari diritti per i territori interessati. La prima valutazione dovrebbe inoltre esaminare se l'ambito di applicazione del presente regolamento debba essere ampliato per includervi i servizi che non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2006/123/CE, tenendo debitamente conto della particolarità di ciascuno di essi.

(38)

Al fine di agevolare l'efficace applicazione delle norme stabilite nel presente regolamento, dovrebbe essere possibile ricorrere ai meccanismi per garantire la cooperazione transfrontaliera tra autorità competenti stabiliti dal regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (19) anche in relazione a tali norme. Tuttavia, poiché il regolamento (CE) n. 2006/2004 si applica solo riguardo alle leggi che tutelano gli interessi dei consumatori, si dovrebbe poter ricorrere a tali meccanismi solo nei casi in cui il cliente è un consumatore. È opportuno, pertanto modificare, di conseguenza il regolamento (CE) n. 2006/2004. Poiché il regolamento (CE) n. 2006/2004 è abrogato dal regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio (20) a decorrere dal 17 gennaio 2020, è opportuno che anche detto regolamento sia modificato, al fine di salvaguardare gli interessi dei consumatori.

(39)

Al fine di consentire la proposizione di ricorsi per l'emissione di provvedimenti inibitori volti a tutelare gli interessi collettivi dei consumatori rispetto ad atti che violino il presente regolamento, conformemente alla direttiva 2009/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (21), tale direttiva dovrebbe a sua volta essere modificata, in modo da includere, nell'allegato I, un riferimento al presente regolamento. I consumatori dovrebbero altresì essere incoraggiati a utilizzare in maniera adeguata i meccanismi per la risoluzione stragiudiziale delle controversie concernenti le obbligazioni contrattuali derivanti da contratti di vendita o di servizi online, ai sensi del regolamento (UE) n. 524/2013.

(40)

I professionisti, le autorità pubbliche e le altre parti interessate dovrebbero avere un tempo sufficiente per adeguarsi alle disposizioni del presente regolamento e garantirne il rispetto.

(41)

Al fine di conseguire l'obiettivo di contrastare efficacemente la discriminazione diretta e indiretta in base alla nazionalità, al luogo di residenza o al luogo di stabilimento dei clienti, è opportuno adottare un regolamento direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Ciò è necessario per garantire che le norme antidiscriminatorie siano applicate in modo uniforme in tutta l'Unione ed entrino in vigore simultaneamente. Solo un regolamento garantisce il grado di chiarezza, uniformità e certezza del diritto necessario per consentire ai clienti di beneficiare pienamente di tali norme.

(42)

Poiché l'obiettivo del presente regolamento – ovvero impedire la discriminazione diretta e indiretta in base alla nazionalità, al luogo di residenza o al luogo di stabilimento dei clienti, compreso il blocco geografico ingiustificato, nelle transazioni con i professionisti all'interno dell'Unione – non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, a causa della natura transfrontaliera del problema e dell'insufficiente chiarezza del quadro giuridico vigente, ma, data la portata del problema e i suoi potenziali effetti sugli scambi nel mercato interno, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(43)

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e i principi sanciti dalla Carta. In particolare, il presente regolamento intende assicurare il pieno rispetto dei suoi articoli 11, 16, 17 e 38,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Obiettivo e ambito d'applicazione

1.   Il presente regolamento mira a contribuire al buon funzionamento del mercato interno, impedendo i blocchi geografici ingiustificati e altre forme di discriminazione basate, direttamente o indirettamente, sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti, nonché chiarendo ulteriormente talune situazioni in cui un trattamento diverso non può essere giustificato a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 2006/123/CE.

2.   Il presente regolamento non si applica a situazioni puramente interne, nelle quali tutti gli elementi rilevanti della transazione siano limitati ad un solo Stato membro.

3.   Il presente regolamento non si applica alle attività di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2006/123/CE.

4.   Il presente regolamento fa salve le norme applicabili in materia fiscale.

5.   Il presente regolamento fa salve le norme applicabili al settore del diritto d'autore e dei diritti connessi, segnatamente le norme di cui alla direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (22).

6.   Il presente regolamento fa salvo il diritto dell'Unione riguardante la cooperazione giudiziaria in materia civile. La conformità al presente regolamento non implica che un professionista diriga le attività verso lo Stato membro della residenza abituale o del domicilio del consumatore ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 593/2008 e dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), del 1regolamento (UE) n. 1215/2012. In particolare, non si considera che un professionista diriga le attività verso lo Stato membro in cui il consumatore ha la residenza abituale o il domicilio per il solo fatto che, agendo a norma degli articoli 3, 4 e 5 del presente regolamento, non blocchi né limiti l'accesso dei consumatori a un'interfaccia online, non reindirizzi i consumatori, sulla base della loro nazionalità o del loro luogo di residenza, a una versione di un'interfaccia online diversa da quella cui i consumatori desideravano accedere inizialmente, non applichi condizioni generali di accesso diverse al momento della vendita di beni o della prestazione di servizi nelle situazioni di cui al presente regolamento oppure accetti strumenti di pagamento emessi in un altro Stato membro su base non discriminatoria. Inoltre, non si considera che un professionista, per le sole ragioni sopra indicate, diriga le attività verso lo Stato membro in cui il consumatore ha la residenza abituale o il domicilio, qualora il professionista fornisca informazioni e assistenza al consumatore dopo che il contratto è stato stipulato in conformità agli obblighi che incombono sul professionista in virtù del presente regolamento.

7.   L'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 2006/123/CE si applica nella misura in cui il presente regolamento non contenga disposizioni più specifiche.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1)   «servizi prestati tramite mezzi elettronici»: i servizi forniti attraverso Internet o una rete elettronica e la cui natura rende la loro prestazione essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell'informazione;

2)   «commissione interbancaria»: la commissione interbancaria di cui all'articolo 2, punto 10, del regolamento (UE) n. 2015/751;

3)   «strumento di pagamento basato su carta»: lo strumento di pagamento basato su carta di cui all'articolo 2, punto 20, del regolamento (UE) n. 2015/751;

4)   «marchio di pagamento»: il marchio di pagamento di cui all'articolo 2, punto 30, del regolamento (UE) n. 2015/751;

5)   «operazione di pagamento»: l'operazione di pagamento di cui all'articolo 4, punto 5, della direttiva (UE) 2015/2366;

6)   «servizi di pagamento»: i servizi di pagamento di cui all'articolo 4, punto 3, della direttiva (UE) 2015/2366;

7)   «prestatore di servizi di pagamento»: il prestatore di servizi di pagamento di cui all'articolo 4, punto 11, della direttiva (UE) 2015/2366;

8)   «conto di pagamento»: il conto di pagamento di cui all'articolo 4, punto 12, della direttiva (UE) 2015/2366;

9)   «strumento di pagamento»: lo strumento di pagamento di cui all'articolo 4, punto 14, della direttiva (UE) 2015/2366;

10)   «addebito diretto»: l'addebito diretto di cui all'articolo 4, punto 23, della direttiva (UE) 2015/2366;

11)   «bonifico»: il bonifico di cui all'articolo 4, punto 24, della direttiva (UE) 2015/2366;

12)   «consumatore»: qualsiasi persona fisica che agisca per fini che non rientrano nell'ambito della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale;

13)   «cliente»: un consumatore che ha la cittadinanza o la propria residenza in uno Stato membro o un'impresa che ha il proprio luogo di stabilimento in uno Stato membro e che riceve un servizio o acquista un bene, o intende farlo, all'interno dell'Unione al fine esclusivo dell'uso finale;

14)   «condizioni generali di accesso»: tutti i termini, le condizioni e le altre informazioni, compresi i prezzi di vendita netti, che regolano l'accesso dei clienti ai beni o servizi offerti in vendita da un professionista, stabiliti, applicati e resi disponibili al pubblico dal professionista, o per conto di quest'ultimo, e che si applicano in assenza di un accordo negoziato individualmente tra il professionista e il cliente;

15)   «bene»: qualsiasi bene mobile materiale, ad esclusione dei beni oggetto di vendita forzata o comunque imposta dall'autorità giudiziaria;

16)   «interfaccia online»: qualsiasi software, compresi siti Internet o parte di essi e applicazioni, tra cui le applicazioni mobili, gestito da un professionista, o per conto di quest'ultimo, che serve a fornire ai clienti l'accesso a beni o servizi del professionista, al fine di effettuare una transazione avente ad oggetto tali beni o servizi;

17)   «servizio»: qualsiasi attività economica non salariata, di cui all'articolo 57 TFUE, fornita normalmente dietro retribuzione;

18)   «professionista»: qualsiasi persona fisica o giuridica che, indipendentemente dal fatto che si tratti di un soggetto pubblico o privato, agisca nel quadro dell'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, anche tramite qualsiasi altra persona che agisca in suo nome o per suo conto.

Articolo 3

Accesso alle interfacce online

1.   Un professionista non può bloccare o limitare, attraverso l'uso di strumenti tecnologici o in altro modo, l'accesso di un cliente alla sua interfaccia online per motivi legati alla nazionalità, al luogo di residenza o al luogo di stabilimento del cliente.

2.   Un professionista non può, per motivi legati alla nazionalità, al luogo di residenza o al luogo di stabilimento di un cliente, reindirizzare tale cliente ad una versione della sua interfaccia online diversa da quella cui il cliente desiderava accedere inizialmente, per via della sua struttura, della lingua usata o di altre caratteristiche che la rendono specificamente destinata ai clienti con una particolare nazionalità, luogo di residenza o luogo di stabilimento, a meno che il cliente non vi abbia esplicitamente acconsentito.

In caso di reindirizzamento con l'esplicito consenso del cliente, la versione dell'interfaccia online del professionista cui il cliente desiderava accedere inizialmente deve restare facilmente accessibile al cliente in questione.

3.   I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano qualora il blocco o la limitazione dell'accesso o il reindirizzamento siano necessari al fine di garantire il rispetto di un requisito giuridico previsto dal diritto dell'Unione o dalle leggi degli Stati membri in conformità del diritto dell'Unione cui sono soggette le attività del professionista.

In tali casi, il professionista è tenuto a fornire ai clienti una spiegazione chiara e specifica dei motivi per cui il blocco, la limitazione dell'accesso o il reindirizzamento è necessario al fine di garantire il rispetto del requisito giuridico in questione. Tale spiegazione è fornita nella lingua dell'interfaccia online cui il cliente desiderava inizialmente accedere.

Articolo 4

Accesso a beni o servizi

1.   Un professionista non può applicare diverse condizioni generali di accesso a beni o servizi per motivi legati alla nazionalità, al luogo di residenza o al luogo di stabilimento del cliente nelle situazioni in cui quest'ultimo intende:

a)

acquistare da un professionista beni che sono consegnati in un luogo di uno Stato membro ove il professionista ne offre la consegna ai sensi delle sue condizioni generali di accesso o che sono ritirati presso un luogo concordato tra il professionista e il cliente in uno Stato membro in cui le predette condizioni generali di accesso offrono tale opzione;

b)

ricevere da un professionista servizi tramite mezzi elettronici diversi dai servizi che consistono principalmente nel fornire l'accesso a opere tutelate dal diritto d'autore o altri beni protetti, compresa la vendita di opere tutelate dal diritto d'autore o altri beni immateriali protetti, e nel permetterne l'uso;

c)

ricevere da un professionista servizi diversi da quelli prestati tramite mezzi elettronici in un luogo fisico nel territorio di uno Stato membro in cui il professionista esercita la sua attività.

2.   Il divieto di cui al paragrafo 1 non impedisce ai professionisti di offrire condizioni generali di accesso, ivi compresi prezzi di vendita netti, che siano diverse tra Stati membri o all'interno di uno Stato membro e che siano offerte ai clienti in un territorio specifico o a gruppi specifici di clienti su base non discriminatoria.

3.   La mera conformità al divieto di cui al paragrafo 1 non implica di per sé che il professionista sia tenuto a rispettare i requisiti giuridici nazionali di carattere non contrattuale relativi ai rispettivi beni e servizi dello Stato membro del cliente o di informare i clienti in merito a tali requisiti.

4.   Il divieto di cui al paragrafo 1, lettera b), non si applica ai professionisti esentati dall'IVA in base alle disposizioni del titolo XII, capo 1, della direttiva 2006/112/CE.

5.   Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica quando una disposizione specifica prevista dal diritto dell'Unione o dalle leggi degli Stati membri conformi al diritto dell'Unione impedisce al professionista di vendere beni o fornire servizi a determinati clienti o a clienti in determinati territori.

Per quanto riguarda la vendita di libri, il divieto di cui al paragrafo 1 non impedisce al professionista di applicare prezzi diversi ai clienti in determinati territori, qualora sia tenuto a farlo in base a leggi degli Stati membri conformi al diritto dell'Unione.

Articolo 5

Non discriminazione per motivi legati al pagamento

1.   Un professionista non può, nell'ambito dei mezzi di pagamento dallo stesso accettati, applicare condizioni diverse a un'operazione di pagamento per motivi connessi alla nazionalità, al luogo di residenza o al luogo di stabilimento di un cliente, all'ubicazione del conto di pagamento, al luogo di stabilimento del prestatore dei servizi di pagamento o al luogo di emissione dello strumento di pagamento all'interno dell'Unione, se:

a)

l'operazione di pagamento è effettuata tramite una transazione elettronica mediante bonifico, addebito diretto o uno strumento di pagamento basato su carta avente lo stesso marchio di pagamento e appartenente alla stessa categoria;

b)

i requisiti di autenticazione sono soddisfatti a norma della direttiva (UE) 2015/2366; e

c)

le operazioni di pagamento sono effettuate in una valuta accettata dal professionista.

2.   Ove giustificato da motivi oggettivi, il divieto di cui al paragrafo 1 non preclude al professionista di sospendere la consegna dei beni o la fornitura del servizio finché non avrà ricevuto la conferma del fatto che l'operazione di pagamento sia stata correttamente avviata.

3.   Il divieto di cui al paragrafo 1 non preclude al professionista di addebitare spese per l'utilizzo di strumenti di pagamento basati su carta le cui commissioni interbancarie non sono oggetto del capo II del regolamento (UE) 2015/751 e per i servizi di pagamento ai quali non si applica il regolamento (UE) n. 260/2012, a meno che nel diritto dello Stato membro a cui è soggetta l'attività del professionista non siano stati introdotti il divieto o la limitazione del diritto di imporre spese per l'utilizzo di strumenti di pagamento a norma dell'articolo 62, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2015/2366. Le spese addebitate non superano i costi diretti sostenuti dal professionista per l'utilizzo dello strumento di pagamento.

Articolo 6

Accordi sulle vendite passive

1.   Fatti salvi il regolamento (UE) n. 330/2010 e l'articolo 101 TFUE, il presente regolamento non concerne né gli accordi che limitano le vendite passive ai sensi del regolamento (UE) n. 330/2010 – che riguardano le operazioni non rientranti nell'ambito di applicazione dei divieti di cui agli articoli 3, 4 e 5 del presente regolamento – né gli accordi che limitano le vendite attive ai sensi del regolamento (UE) n. 330/2010.

2.   Le disposizioni degli accordi che, per quanto riguarda le vendite passive ai sensi del regolamento (UE) n. 330/2010, impongono ai professionisti l'obbligo di agire in violazione dei divieti di cui agli articoli 3, 4 e 5 del presente regolamento sono nulle di diritto.

Articolo 7

Esecuzione

1.   Ogni Stato membro designa uno o più organismi responsabili dell'adeguata ed efficace applicazione del presente regolamento.

2.   Gli Stati membri stabiliscono le norme che prevedono le misure applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e ne garantiscono l'attuazione. Le misure previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

3.   Le misure di cui al paragrafo 2 sono comunicate alla Commissione e pubblicate sul sito Internet di quest'ultima.

Articolo 8

Assistenza ai consumatori

Ogni Stato membro designa uno o più organismi cui compete fornire assistenza pratica ai consumatori in caso di controversia tra un consumatore e un professionista derivante dall'applicazione del presente regolamento.

Articolo 9

Clausola di revisione

1.   Entro il 23 marzo 2020 e successivamente ogni cinque anni, la Commissione riferisce sulla valutazione del presente regolamento al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo. Nel fare questo, la Commissione prende in considerazione l'impatto complessivo del regolamento sul mercato interno e sul commercio elettronico transfrontaliero, compreso, in particolare, l'onere amministrativo e finanziario supplementare che potrebbe gravare sui professionisti a causa dell'esistenza di regimi diversi di regolamentazione applicabili in materia di diritto contrattuale dei consumatori. Tale relazione, ove necessario, è accompagnata da una proposta di modifica del presente regolamento, alla luce degli sviluppi giuridici, tecnici ed economici.

2.   La prima valutazione di cui al paragrafo 1 è effettuata, in particolare, allo scopo di valutare l'ambito di applicazione del presente regolamento, così come la portata del divieto di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), nonché di stabilire se il presente regolamento debba applicarsi anche ai servizi prestati tramite mezzi elettronici, la cui principale caratteristica consiste nel fornire accesso a opere tutelate dal diritto d'autore o altri beni protetti, inclusa la vendita di opere tutelate dal diritto d'autore o altri beni immateriali protetti, e nel permetterne l'uso, a condizione che il professionista abbia i necessari diritti per i territori interessati.

Articolo 10

Modifiche dei regolamenti (CE) n. 2006/2004 e (UE) 2017/2394 e della direttiva 2009/22/UE

1.   All'allegato del regolamento (CE) n. 2006/2004 è aggiunto il punto seguente:

«22.

Il regolamento (UE) 2018/302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2018, recante misure volte a impedire i blocchi geografici ingiustificati e altre forme di discriminazione basate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti nell'ambito del mercato interno e che modifica i regolamenti (CE) n. 2006/2004 e (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE (GU L 60 I del 2.3.2018, pag. 1), solo nel caso in cui il cliente è un consumatore ai sensi dell'articolo 2, punto 12, di tale regolamento.».

2.   All'allegato del regolamento (UE) 2017/2394 è aggiunto il punto seguente:

«27.

Il regolamento (UE) 2018/302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2018, recante misure volte a impedire i blocchi geografici ingiustificati e altre forme di discriminazione basate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti nell'ambito del mercato interno e che modifica i regolamenti (CE) n. 2006/2004 e (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE (GU L 60 I del 2.3.2018, pag. 1, solo nel caso in cui il cliente è un consumatore ai sensi dell'articolo 2, punto 12, di tale regolamento.».

3.   All'allegato I della direttiva 2009/22/CE è aggiunto il punto seguente:

«16.

Il regolamento (UE) 2018/302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2018, recante misure volte a impedire i blocchi geografici ingiustificati e altre forme di discriminazione basate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti nell'ambito del mercato interno e che modifica i regolamenti (CE) n. 2006/2004 e (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE (GU L 60 I del 2.3.2018, pag. 1».

Articolo 11

Disposizioni finali

1.   Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 3 dicembre 2018.

2.   Tuttavia, l'articolo 6 si applica alle disposizioni degli accordi conclusi prima del 2 marzo 2018, che sono conformi all'articolo 101 TFUE e a qualsiasi altra norma equivalente di diritto nazionale della concorrenza, a decorrere dal 23 marzo 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2018

Per il Parlamento europeo

La presidente

L. PAVLOVA

Per il Consiglio

Il presidente

A. TAJANI


(1)  GU C 34 del 2.2.2017, pag. 93.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 6 febbraio 2018 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 27 febbraio 2018.

(3)  Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36).

(4)  Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3).

(5)  Regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 1).

(6)  Regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 1).

(7)  Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 14).

(8)  Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6).

(9)  Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1).

(10)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).

(11)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto (GU L 77 del 23.3.2011, pag. 1).

(12)  Direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo (GU L 171 del 7.7.1999, pag. 12).

(13)  Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64).

(14)  Regolamento (UE) 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 1).

(15)  Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).

(16)  Regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 (GU L 94 del 30.3.2012, pag. 22).

(17)  Regolamento (UE) n. 330/2010 della Commissione, del 20 aprile 2010, relativo all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a categorie di accordi verticali e pratiche concordate (GU L 102 del 23.4.2010, pag. 1).

(18)  Regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (regolamento sull'ODR per i consumatori) (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 1).

(19)  Regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori («Regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori») (GU L 364 del 9.12.2004, pag. 1).

(20)  Regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 345 del 27.12.2017, pag. 1).

(21)  Direttiva 2009/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori (GU L 110 dell'1.5.2009, pag. 30).

(22)  Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 167 del 22.6.2001, pag. 10).


Dichiarazione della Commissione

La Commissione prende atto del testo dell'articolo 9 concordato dal Parlamento europeo e dal Consiglio.

Fatto salvo il suo diritto di iniziativa sancito dal trattato, la Commissione indica, nel presente contesto, che, a norma dell'articolo 9, nella prima valutazione del regolamento in questione, da effettuare entro due anni dall'entrata in vigore dello stesso, valuterà attentamente l'attuazione del regolamento e il suo contributo all'efficace funzionamento del mercato interno. A tal fine, terrà conto delle crescenti aspettative dei consumatori, in particolare di coloro che non hanno accesso ai servizi protetti dal diritto d'autore.

Nell'ambito della valutazione, la Commissione eseguirà anche un'analisi sostanziale della fattibilità e dei potenziali costi e benefici derivanti da eventuali modifiche all'ambito di applicazione del regolamento, in particolare la possibilità di sopprimere dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), l'esclusione dei servizi prestati tramite mezzi elettronici la cui principale caratteristica consiste nel fornire accesso a opere tutelate dal diritto d'autore o altri beni protetti e nel permetterne l'uso, a condizione che il professionista abbia i necessari diritti per i territori interessati, tenendo debitamente conto delle probabili conseguenze che un'estensione dell'ambito di applicazione del regolamento avrebbe sui consumatori, sulle imprese e sui settori interessati, in tutta l'Unione europea. La Commissione analizzerà attentamente anche se in altri settori, compresi quelli non trattati dalla direttiva 2006/123/CE che non rientrano neanche nell'ambito di applicazione del regolamento a norma del suo articolo 1, paragrafo 3, come i servizi nel settore dei trasporti e i servizi audiovisivi, debbano essere eliminate eventuali restrizioni ingiustificate rimanenti basate sulla nazionalità, il luogo di residenza o il luogo di stabilimento.

Qualora la valutazione giunga alla conclusione che l'ambito di applicazione del regolamento debba essere modificato, la Commissione la correderà conseguentemente di una proposta legislativa.


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