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Document 32018R0275
Council Regulation (EU) 2018/275 of 23 February 2018 amending Regulation (EC) No 765/2006 concerning restrictive measures in respect of Belarus
Regolamento (UE) 2018/275 del Consiglio, del 23 febbraio 2018, che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia
Regolamento (UE) 2018/275 del Consiglio, del 23 febbraio 2018, che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia
GU L 54 del 24.2.2018, p. 1–3
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32006R0765 | aggiunta | allegato V | 24/02/2018 | |
Modifies | 32006R0765 | aggiunta | articolo 1a paragrafo 5 | 24/02/2018 | |
Modifies | 32006R0765 | aggiunta | articolo 1a paragrafo 6 | 24/02/2018 | |
Modifies | 32006R0765 | aggiunta | articolo 1b paragrafo 5 | 24/02/2018 | |
Modifies | 32006R0765 | aggiunta | articolo 1b paragrafo 6 | 24/02/2018 |
24.2.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 54/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2018/275 DEL CONSIGLIO
del 23 febbraio 2018
che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,
vista la decisione 2012/642/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (1),
vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio (2) vieta l'esportazione di attrezzature che potrebbero essere utilizzate per la repressione interna a qualsiasi persona, entità o organismo in Bielorussia, o per un uso in Bielorussia, e di fornire assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria relativi a tali attrezzature. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 765/2006 attua le misure previste dalla decisione 2012/642/PESC. |
(3) |
La decisione (PESC) 2018/280 del Consiglio (3), che modifica la decisione 2012/642/PESC, prevede deroghe al divieto di esportare certi tipi di fucili sportivi di piccolo calibro, pistole sportive di piccolo calibro e munizioni di piccolo calibro e al divieto di assitenza o servizi correlati, pur riconoscendo che l'esportazione di tali attrezzature dovrebbe essere limitata. |
(4) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 765/2006. |
(5) |
Nessuna disposizione del presente regolamento incide sui requisiti per la concessione di una licenza di cui al regolamento (UE) n. 258/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). |
(6) |
Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 765/2006 è così modificato:
1) |
all'articolo 1 bis, sono aggiunti i seguenti paragrafi: «5. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri, elencate nell'allegato II, possono autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di fucili sportivi, pistole sportive e relative munizioni, elencati nell'allegato V e conformi alle specifiche di cui alla guida sul controllo delle attrezzature della Federazione internazionale di tiro, alle condizioni che tali autorità ritengono appropriate, se stabiliscono che tali attrezzature saranno utilizzate esclusivamente per eventi sportivi e addestramenti sportivi riconosciuti dalla Federazione internazionale di tiro. 6. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione della sua intenzione di concedere un'autorizzazione a norma del paragrafo 5 almeno dieci giorni prima del rilascio dell'autorizzazione, compresi il tipo e il quantitativo dell'attrezzatura interessata e lo scopo al quale è destinata.»; |
2) |
all'articolo 1 ter sono aggiunti i seguenti paragrafi: «5. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri, elencate nell'allegato II, possono autorizzare la fornitura, diretta o indiretta, di assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria pertinenti a fucili sportivi, pistole sportive e relative munizioni, elencati nell'allegato V e conformi alle specifiche di cui alla guida sul controllo delle attrezzature della Federazione internazionale di tiro, alle condizioni che tali autorità ritengono appropriate, se stabiliscono che tali attrezzature saranno utilizzate esclusivamente per eventi sportivi e addestramenti sportivi riconosciuti dalla Federazione internazionale di tiro. 6. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione della sua intenzione di concedere un'autorizzazione a norma del paragrafo 5 almeno dieci giorni prima del rilascio dell'autorizzazione, anche sulla natura dell'assistenza o dei servizi correlati.»; |
3) |
il testo che figura nell'allegato del presente regolamento è aggiunto come allegato V. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 2018
Per il Consiglio
Il presidente
E. ZAHARIEVA
(1) GU L 285 del 17.10.2012, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio, del 18 maggio 2006, concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 134 del 20.5.2006, pag. 1).
(3) Decisione (PESC) 2018/280 del Consiglio, del 23 febbraio 2018, relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (cfr. pag. 16 della presente Gazzetta ufficiale).
(4) Regolamento (UE) n. 258/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che attua l'articolo 10 del protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata (protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco), e dispone autorizzazioni all'esportazione, misure di importazione e transito per le armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni (GU L 94 del 30.3.2012, pag. 1).
ALLEGATO
ALLEGATO V
Fucili sportivi, pistole sportive e munizioni di cui all'articolo 1 bis, paragrafo 5, e all'articolo 1 ter, paragrafo 5, destinati esclusivamente ad essere utilizzati per eventi sportivi e addestramenti sportivi:
ex 9303 30 |
Fucili sportivi calibro.22 |
ex 9302 |
Pistole sportive calibro.22 |
ex 9306 30 10 |
Munizioni per pistole sportive calibro.22 |
ex 9306 30 90 |
Munizioni per fucili sportivi calibro.22 |