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Document 32018R0208
Commission Regulation (EU) 2018/208 of 12 February 2018 amending Regulation (EU) No 389/2013 establishing a Union Registry (Text with EEA relevance. )
Regolamento (UE) 2018/208 della Commissione, del 12 febbraio 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 389/2013 che istituisce un registro dell'Unione (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Regolamento (UE) 2018/208 della Commissione, del 12 febbraio 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 389/2013 che istituisce un registro dell'Unione (Testo rilevante ai fini del SEE. )
C/2018/0714
GU L 39 del 13.2.2018, p. 3–4
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32013R0389 | aggiunta | articolo 41 paragrafo 4 | 01/01/2018 | |
Modifies | 32013R0389 | aggiunta | articolo 67 paragrafo 4 | 01/01/2018 | |
Modifies | 32013R0389 | aggiunta | articolo 99 paragrafo 4 | 01/01/2018 | |
Modifies | 32013R0389 | aggiunta | articolo 99 paragrafo 5 | 01/01/2018 | |
Modifies | 32013R0389 | sostituzione | allegato XIV punto 4 punto (c) | 01/01/2018 | |
Modifies | 32013R0389 | sostituzione | allegato XIV punto 5 punto (a) | 01/01/2018 |
13.2.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 39/3 |
REGOLAMENTO (UE) 2018/208 DELLA COMMISSIONE
del 12 febbraio 2018
che modifica il regolamento (UE) n. 389/2013 che istituisce un registro dell'Unione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (1), in particolare gli articoli 12 e 19,
considerando quanto segue:
(1) |
Il sistema dei registri garantisce un'accurata contabilizzazione delle operazioni nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'UE (sistema ETS dell'UE) istituito dalla direttiva 2003/87/CE, del protocollo di Kyoto e della decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2). Si tratta di un sistema standardizzato e sicuro di registri sotto forma di banche di dati elettroniche contenenti elementi di dati comuni che consentono di controllare il rilascio, la detenzione, il trasferimento e la cancellazione delle quote di emissioni, nonché di assicurare l'accesso al pubblico e la riservatezza, ove necessario, e di garantire che ogni trasferimento sia compatibile con gli obblighi. |
(2) |
Se del caso e per il tempo necessario al fine di tutelare l'integrità ambientale del sistema ETS dell'UE, gli operatori del trasporto aereo e gli altri operatori che rientrano nel sistema ETS dell'UE non possono utilizzare le quote rilasciate da uno Stato membro che abbia notificato al Consiglio europeo l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea («TUE»). In considerazione dei negoziati previsti dall'articolo 50 del TUE, e a norma dell'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, la Commissione dovrebbe valutare regolarmente se è ancora necessario vietare l'utilizzo delle quote, in particolare nei casi in cui il diritto dell'Unione non cessa ancora di applicarsi nello Stato membro interessato o se è sufficientemente garantito che la restituzione delle quote avvenga in modo legalmente opponibile prima che i trattati cessino di applicarsi. |
(3) |
Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza e applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2018 affinché le misure diventino effettive per le quote da assegnare a titolo gratuito, ricevute in cambio di crediti internazionali o messe all'asta nel 2018. Le disposizioni ivi contenute lasciano impregiudicato qualsiasi futuro accordo con detto Stato membro. |
(4) |
Dovrebbero essere messe in atto opportune misure tecniche per assicurare l'efficacia del presente regolamento al momento della sua applicazione. |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento n. 389/2013 della Commissione (3) è così modificato:
1. |
all'articolo 41 è aggiunto il paragrafo 4 seguente: «4. Le quote create a partire dal 1o gennaio 2018 secondo la tabella nazionale di assegnazione o la tabella dei crediti ammissibili internazionali di uno Stato membro che ha notificato al Consiglio europeo l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea, o destinate alla messa all'asta tramite una piattaforma d'asta designata da detto Stato membro, sono identificate da un codice paese e sono distinguibili in base all'anno di creazione. Le quote create per il 2018 non sono identificate con un codice paese se il diritto dell'Unione non cessa ancora di applicarsi a detto Stato membro entro il 30 aprile 2019 o se è sufficientemente garantito che la restituzione delle quote avvenga entro il 15 marzo 2019 in modo legalmente opponibile prima che i trattati cessino di applicarsi nello Stato membro interessato. Subito dopo il 15 marzo 2019 lo Stato membro interessato presenta una relazione sulla conformità agli Stati membri e alla Commissione.»; |
2. |
all'articolo 67 è aggiunto il paragrafo 4 seguente: «4. Le quote designate da un codice paese a norma dell'articolo 41, paragrafo 4, non possono essere restituite.»; |
3. |
all'articolo 99 sono aggiunti i seguenti punti 4 e 5: «4. La Commissione può ordinare all'amministratore centrale di sospendere temporaneamente l'accettazione, da parte dell'EUTL, delle pertinenti procedure ETS a partire dal 1o gennaio 2018 fino all'applicazione delle misure previste all'articolo 41, al punto 4, all'articolo 67, paragrafo 4, e all'allegato XIV, paragrafo 4, lettera c), e paragrafo 5, lettera a). 5. Su richiesta di uno Stato membro che abbia notificato al Consiglio europeo l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del TUE, la Commissione può ordinare all'amministratore centrale di sospendere temporaneamente l'accettazione, da parte dell'EUTL, delle procedure pertinenti per detto Stato membro in materia di assegnazione a titolo gratuito, vendita all'asta e scambio di crediti internazionali.»; |
4. |
all'allegato XIV, al punto 4, lettera c), è sostituito dal seguente:
|
5. |
all'allegato XIV, al punto 5, lettera a), è sostituito dal seguente:
|
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2018.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 2018
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.
(2) Decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020 (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 136).
(3) Regolamento (UE) n. 389/2013 della Commissione, del 2 maggio 2013, che istituisce un registro dell'Unione conformemente alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, alle decisioni n. 280/2004/CE e n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (UE) n. 920/2010 e n. 1193/2011 della Commissione (GU L 122 del 3.5.2013, pag. 1).