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Document 32018Q0208(02)

Regolamento delle commissioni permanenti dell’Assemblea parlamentare Euronest adottato dall’AP Euronest il 3 maggio 2011 e modificato il 29 maggio 2013 a Bruxelles, il 18 marzo 2015 a Yerevan, e il 1° novembre 2017 a Kiev

GU C 47 del 8.2.2018, p. 15–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.2.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 47/15


REGOLAMENTO

delle commissioni permanenti dell’Assemblea parlamentare Euronest adottato dall’AP Euronest il 3 maggio 2011 e modificato il 29 maggio 2013 a Bruxelles, il 18 marzo 2015 a Yerevan, e il 1o novembre 2017 a Kiev

(2018/C 047/02)

Ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 3, del regolamento dell’Assemblea parlamentare Euronest e tenendo conto della proposta dell’Ufficio di presidenza, l’Assemblea parlamentare Euronest adotta il presente regolamento delle commissioni permanenti.

Articolo 1

Campo di applicazione

1.   Il regolamento delle commissioni permanenti stabilisce i meccanismi comuni di funzionamento per tutte e quattro le commissioni permanenti dell’Assemblea parlamentare Euronest (in appresso: commissioni):

commissione per gli affari politici, i diritti dell’uomo e la democrazia;

commissione per l’integrazione economica, il ravvicinamento normativo e la convergenza con le politiche dell’Unione europea;

commissione per la sicurezza energetica;

commissione per gli affari sociali, l’occupazione, l’istruzione, la cultura e la società civile.

2.   Il regolamento dell’Assemblea parlamentare Euronest si applica, per analogia, alle riunioni di commissione fatto salvo il regolamento delle commissioni permanenti.

Articolo 2

Composizione

1.   Una commissione ha un massimo di 30 membri ed è composta da:

15 membri del Parlamento europeo;

15 membri dei parlamenti partecipanti dei partner dell’Europa orientale (1).

Essa riflette la composizione dell’Assemblea parlamentare Euronest.

2.   Ciascun membro dell’Assemblea parlamentare Euronest ha il diritto di essere membro di una delle commissioni permanenti. In casi eccezionali, un membro può appartenere a due commissioni permanenti.

3.   I membri sono nominati in conformità delle procedure stabilite da ciascun parlamento in modo tale da riflettere quanto più possibile la distribuzione dei vari gruppi politici e delle delegazioni rappresentate, rispettivamente, in seno al Parlamento europeo e alla componente dei partner dell’Europa orientale.

4.   La dimensione e la composizione delle commissioni sono approvate dall’Assemblea parlamentare Euronest su proposta dell’Ufficio di presidenza.

Articolo 3

Presidenza e Ufficio di presidenza

1.   Ogni commissione elegge, tra i suoi membri, un Ufficio di presidenza costituito da due copresidenti di pari status (uno per ogni componente) e quattro vicepresidenti (due per ogni componente): le procedure elettorali e i termini del mandato di tali cariche vengono decisi separatamente da ogni componente.

2.   I copresidenti decidono di comune accordo quale di loro presiede la riunione della commissione.

Articolo 4

Membri supplenti

1.   Ogni membro titolare che non sia in grado di partecipare ad una riunione della commissione può essere sostituito da un membro supplente della stessa componente dell’Assemblea, previo accordo dei due membri. Il presidente deve essere informato di eventuali sostituzioni prima dell’inizio della riunione.

2.   In seno alla commissione, il membro supplente ha gli stessi diritti ed è soggetto agli stessi obblighi del membro titolare.

Articolo 5

Riunioni

1.   Le commissioni si riuniscono, su convocazione dei loro copresidenti, al massimo due volte all’anno, una delle quali durante la sessione dell’Assemblea parlamentare Euronest.

2.   Su proposta dell’Ufficio di presidenza della commissione, i copresidenti elaborano e presentano il progetto di ordine del giorno di ciascuna riunione di commissione.

3.   Le riunioni delle commissioni si svolgono nelle lingue di lavoro dell’Assemblea parlamentare Euronest. A meno che i copresidenti non decidano altrimenti, tutte le riunioni sono pubbliche.

4.   Il presidente dirige i lavori, garantisce il rispetto del regolamento, mantiene l’ordine, concede la parola agli oratori, dichiara concluse le discussioni, pone le questioni in votazione e proclama il risultato delle votazioni.

5.   Nessun membro può parlare se non su invito del presidente. Un oratore non può essere interrotto se non per richiami al regolamento. Se un oratore si discosta dall’argomento, il presidente lo richiama all’ordine e può, nella seconda occasione, proibirgli di parlare per il resto della discussione sullo stesso argomento.

6.   Il presidente richiama all’ordine ogni membro della commissione che disturbi i lavori. In caso di recidiva, il presidente può espellerlo dalla sala per il resto della riunione.

7.   Due o più Commissioni possono, previo accordo tra i loro Uffici di presidenza, tenere riunioni congiunte su temi di interesse comune.

Articolo 6

Relazioni e temi urgenti

1.   Le commissioni possono nominare relatori incaricati di esaminare questioni specifiche di loro competenza ed elaborare relazioni da presentare all’Assemblea parlamentare Euronest o pareri da presentare ad altre commissioni, previa autorizzazione dell’Ufficio di presidenza. Il numero di tali relazioni è limitato, in linea di principio, ad una relazione per commissione per sessione. L’Ufficio di presidenza può decidere, su richiesta dei copresidenti delle commissioni, quante relazioni saranno votate per ogni sessione plenaria in base all’avanzamento dei lavori di preparazione.

2.   In via eccezionale, una commissione può proporre temi urgenti all’Assemblea parlamentare Euronest. Il numero di temi urgenti è limitato ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del regolamento dell’Assemblea parlamentare Euronest.

3.   Le commissioni possono, inoltre, discutere altri punti del loro ordine del giorno senza una relazione e possono comunicare per iscritto all’Ufficio di presidenza dell’Assemblea parlamentare Euronest che i punti in questione sono stati discussi.

4.   Le commissioni riferiscono all’Assemblea parlamentare Euronest in merito alla loro attività.

Articolo 7

Numero legale e votazioni

1.   Il numero legale di una commissione è raggiunto quando almeno un terzo dei membri di ciascuna componente è presente. In caso di riunioni congiunte delle commissioni, il numero legale è raggiunto quando almeno un quarto dei membri di ciascuna componente è presente.

2.   Tutte le votazioni sono valide a prescindere dal numero dei votanti. Ogni membro della commissione può, tuttavia, chiedere la verifica del numero legale prima di effettuare una votazione. Se, dopo una tale richiesta, il numero legale non viene raggiunto, la votazione è rinviata.

3.   La commissione o, in caso di riunione congiunta, le commissioni, adottano le proprie decisioni a maggioranza di due terzi dei partecipanti al voto. La commissione o, in caso di riunione congiunta, le commissioni, votano per alzata di mano e ogni membro dispone di un solo voto, personale e non cedibile.

4.   In caso di votazione per alzata di mano, lo spoglio dei voti è effettuato da un’apposita commissione, composta in parti eguali da rappresentanti dei segretariati di ciascuna componente dell’Assemblea parlamentare Euronest. La commissione addetta allo spoglio è designata dai copresidenti della commissione prima dell’inizio della riunione e comunica l’esito dello spoglio dei voti direttamente ai copresidenti.

5.   Ogni membro può presentare emendamenti all’esame della commissione o, in caso di riunione congiunta, delle commissioni, entro il termine annunciato dai copresidenti. Gli emendamenti devono riferirsi al testo che intendono modificare ed essere presentati per iscritto. Gli emendamenti orali possono essere accolti solo se hanno l’obiettivo di correggere errori concreti o linguistici. Non sarà accolto nessun altro emendamento orale.

6.   Se prima dell’inizio della votazione non meno di tre membri della commissione appartenenti ad almeno due gruppi politici del Parlamento europeo o a due delegazioni della componente dei partner dell’Europa orientale dell’Assemblea parlamentare Euronest hanno presentato una richiesta di votazione per componenti separate, i rappresentanti della componente dei partner dell’Europa orientale e i rappresentanti della componente del Parlamento europeo procedono alla votazione separatamente, seppur simultaneamente. Il testo in questione sarà approvato se ottiene la maggioranza di due terzi dei voti espressi separatamente in entrambe le componenti. La stessa disposizione si applica in caso di riunioni congiunte di commissione.

7.   Ove il testo da porre in votazione contenga due o più disposizioni o riferimenti a due o più argomenti o sia suscettibile di essere distinto in due o più parti aventi un proprio significato e/o un valore normativo, un gruppo politico del Parlamento europeo o almeno un membro dell’Assemblea parlamentare Euronest possono chiedere la votazione per parti separate. La richiesta viene presentata per iscritto ai copresidenti entro le ore 18.00 del giorno precedente la votazione, a meno che i copresidenti non abbiano fissato un termine diverso, e sarà, in linea di principio, considerata come accolta. La stessa disposizione si applica in caso di riunioni congiunte di commissione.

Articolo 8

Altre modalità

1.   Il parlamento che ospita una riunione della commissione è considerato responsabile delle modalità pratiche, dell’assistenza e delle spese relative all’organizzazione della riunione.

2.   Tuttavia, su proposta dell’Ufficio di presidenza, l’Assemblea parlamentare Euronest può raccomandare che altri parlamenti versino un contributo finanziario a copertura delle spese relative all’organizzazione di una riunione di una commissione.

Articolo 9

Interpretazione del regolamento

I copresidenti o, su loro richiesta, l’Ufficio di presidenza di una commissione, hanno il diritto di deliberare su tutte le questioni relative all’interpretazione del regolamento delle commissioni permanenti.

Articolo 10

Modifica del regolamento delle commissioni permanenti

1.   Le modifiche al regolamento delle commissioni permanenti sono approvate dall’Assemblea parlamentare Euronest su proposte dell’Ufficio di presidenza.

2.   Le modifiche sono approvate a maggioranza di due terzi dei membri che hanno preso parte alla votazione. Se prima dell’inizio della votazione non meno di un decimo dei membri appartenenti ad almeno due gruppi politici del Parlamento europeo o a due delegazioni della componente dei partner dell’Europa orientale dell’Assemblea parlamentare Euronest hanno presentato una richiesta di votazione per componenti separate, i rappresentanti della componente dei partner dell’Europa orientale e i rappresentanti della componente del Parlamento europeo procedono alla votazione separatamente. Il testo in questione si considera approvato se ottiene la maggioranza di due terzi dei voti espressi separatamente in entrambe le componenti.

3.   Salvo diversamente specificato al momento della votazione, le modifiche al regolamento delle commissioni permanenti entrano in vigore immediatamente dopo la loro adozione.


(1)  Al momento dell’adesione di un ulteriore partner dell’Europa orientale (Bielorussia), i seggi verrebbero ridistribuiti tra i partner dell’Europa orientale.


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