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Document 32018H0910(27)

Raccomandazione del Consiglio, del 13 luglio 2018, sul programma nazionale di riforma 2018 del Regno Unito e che formula un parere del Consiglio sul programma di convergenza 2018 del Regno Unito

ST/9453/2018/INIT

GU C 320 del 10.9.2018, p. 119–121 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.9.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 320/119


RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO

del 13 luglio 2018

sul programma nazionale di riforma 2018 del Regno Unito e che formula un parere del Consiglio sul programma di convergenza 2018 del Regno Unito

(2018/C 320/27)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 121, paragrafo 2, e l'articolo 148, paragrafo 4,

visto il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

viste le risoluzioni del Parlamento europeo,

viste le conclusioni del Consiglio europeo,

visto il parere del comitato per l'occupazione,

visto il parere del comitato economico e finanziario,

visto il parere del comitato per la protezione sociale,

visto il parere del comitato di politica economica,

considerando quanto segue:

(1)

Il 22 novembre 2017 la Commissione ha adottato l'analisi annuale della crescita, segnando l'inizio del semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche 2018. Essa ha tenuto debitamente conto del pilastro europeo dei diritti sociali, proclamato dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione il 17 novembre 2017. Il Consiglio europeo del 22 marzo 2018 ha approvato le priorità indicate nell'analisi annuale della crescita. Il 22 novembre 2017 la Commissione ha anche adottato, sulla base del regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), la relazione sul meccanismo di allerta, in cui il Regno Unito non è stato annoverato tra gli Stati membri da sottoporre a esame approfondito.

(2)

Il 7 marzo 2018 è stata pubblicata la relazione per paese relativa al Regno Unito 2018, nella quale sono valutati i progressi compiuti dal Regno Unito nel dar seguito alle raccomandazioni specifiche per paese adottate dal Consiglio l'11 luglio 2017 (3), il seguito dato alle raccomandazioni specifiche per paese adottate negli anni precedenti e i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi nazionali di Europa 2020.

(3)

Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato al Consiglio europeo l'intenzione di uscire dall'Unione. Salvo che un accordo di recesso ratificato preveda una data diversa o che, a norma dell'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, il Consiglio europeo all'unanimità decida, d'intesa con il Regno Unito, di posporre la cessazione dell'applicazione dei trattati, la totalità del diritto primario e derivato dell'Unione cesserà di applicarsi al Regno Unito il 30 marzo 2019 alle ore 00.00 (ora dell'Europa centrale). A partire da quel momento il Regno Unito sarà un paese terzo. Sono in corso negoziati finalizzati ad un recesso ordinato, anche in termini di un periodo transitorio sino alla fine del 2020, nel quale il diritto dell'Unione continui ad applicarsi nei confronti del Regno Unito e al suo interno.

(4)

Il 30 aprile 2018 il Regno Unito ha presentato il programma nazionale di riforma 2018 e il programma di convergenza 2018. I due programmi sono stati valutati contemporaneamente, onde tener conto delle loro correlazioni.

(5)

La programmazione dei Fondi strutturali e di investimento europei («fondi SIE») per il periodo 2014-2020 ha tenuto conto delle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese. In applicazione dell'articolo 23 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), ove necessario per sostenere l'attuazione delle raccomandazioni pertinenti del Consiglio la Commissione può chiedere a uno Stato membro di rivedere e proporre di modificare il suo contratto di partenariato e i programmi rilevanti. La Commissione ha precisato i modi in cui conta di valersi di tale possibilità negli orientamenti sull'applicazione delle misure per collegare l'efficacia dei fondi SIE a una sana gestione economica.

(6)

Il Regno Unito è attualmente nel braccio preventivo del patto di stabilità e crescita ed è soggetto alla regola transitoria del debito. Nel programma di convergenza 2017-2018 il governo prevede un calo del disavanzo nominale, che passerebbe dal 2,2 % del PIL nel 2017-2018 all'1,8 % del PIL nel 2018-2019 e quindi all'1,7 % del PIL nel 2019-2020. Il programma di convergenza non comprende un obiettivo di bilancio a medio termine. Secondo il programma di convergenza, il rapporto debito pubblico/PIL dovrebbe stabilizzarsi in linea di massima attorno all'85,5 % dal 2017-2018 al 2019-2020, per poi scendere all'84,8 % del PIL nel 2021-2022. Lo scenario macroeconomico su cui si fondano tali proiezioni di bilancio è plausibile. Benché le misure necessarie per sostenere gli obiettivi previsti in termini di disavanzo siano complessivamente ben specificate, le sempre maggiori pressioni che in vari settori gravano sulla spesa pubblica comportano un rischio per il conseguimento della riduzione del disavanzo programmata.

(7)

L'11 luglio 2017 il Consiglio ha raccomandato al Regno Unito di assicurare che il tasso di crescita nominale della spesa pubblica primaria netta (5) non superi l'1,8 % nel 2018-2019, corrispondente a un aggiustamento strutturale annuo dello 0,6 % del PIL. Il Consiglio ha altresì dichiarato che occorre tener presente l'obiettivo di conseguire una situazione di bilancio che contribuisca sia a rafforzare la ripresa in corso sia ad assicurare la sostenibilità delle finanze pubbliche del Regno Unito. Stando alle previsioni di primavera 2018 della Commissione, nel 2018-2019 vi è il rischio di una qualche deviazione dai requisiti del braccio preventivo.

(8)

Per il 2019-2020, in considerazione del rapporto debito pubblico/PIL del paese al di sopra del 60 % del PIL e del previsto divario tra prodotto effettivo e prodotto potenziale dello 0,4 %, in linea con l'aggiustamento strutturale annuo dello 0,6 % del PIL imposto dalla matrice comune di aggiustamento concordata nell'ambito del patto di stabilità e crescita, il tasso di crescita nominale della spesa pubblica primaria netta non dovrebbe essere superiore all'1,6 % del PIL. A politiche invariate, si prevede che il Regno Unito rispetterà il requisito nel 2019-2020. In considerazione dello scostamento annuale consentito dello 0,25 %, ad una prima analisi si prevede che il Regno Unito rispetterà la regola transitoria del debito nel 2018-2019 e nel 2019-2020. Nel complesso, il Consiglio è del parere che a partire dal 2018-2019 il Regno Unito debba essere pronto ad adottare ulteriori provvedimenti per conformarsi alle disposizioni del patto di stabilità e crescita.

(9)

L'offerta netta di abitazioni su base annua continua ad aumentare sullo sfondo delle varie iniziative avviate dal governo per stimolare il mercato immobiliare e di una ripresa ciclica. L'offerta resta tuttavia molto al di sotto della domanda stimata e la disponibilità di un numero sufficiente di alloggi continua a rappresentare una sfida impegnativa per il Regno Unito. Questo stato di cose è collegato all'alto grado di rigore e complessità della regolamentazione del mercato fondiario. La penuria di abitazioni e il loro costo elevato costituiscono un problema particolarmente acuto nelle zone in cui la domanda è forte ed in crescita, come nei centri urbani e aree contigue. Consapevole del problema, il governo si è dato obiettivi ambiziosi di aumento dell'offerta nei prossimi anni. Nel contempo ha ribadito l'impegno di limitare lo sviluppo attorno ai centri urbani. Il numero di abitazioni di proprietà è diminuito sensibilmente fra i giovani, alimentando le disparità tra le generazioni.

(10)

La produttività del lavoro è bassa e immobile. Grandi comparti dell'economia hanno risultati relativamente modesti nei principali fattori di stimolo della produttività: competenze, investimenti e efficienza dei processi. Anche la capacità delle reti di trasporto stradale, ferroviario e aereo del Regno Unito subisce pressioni forti e in aumento.

(11)

Sebbene i dati principali del mercato del lavoro restino positivi nella maggior parte dei parametri, la qualità dell'occupazione è preoccupante sotto alcuni aspetti. Si tratta di problemi che riguardano lo sviluppo delle competenze, talune forme di lavoro atipiche, la retribuzione, la produttività, la partecipazione al mercato del lavoro e la povertà in età lavorativa. Su tutti questi aspetti gli annunci e sviluppi politici sono stati notevoli. È essenziale garantire la coerenza nelle relative politiche. Per quanto riguarda le competenze, finora l'azione si è concentrata sugli apprendistati e sulle riforme dell'istruzione tecnica. Insistere nei due casi sull'aspetto qualitativo potrebbe generare un effetto moltiplicatore duraturo sia sulla società sia sull'economia. Poiché il Regno Unito è tra gli Stati membri che soddisfano già oltre due terzi delle bozze di criteri del quadro europeo per apprendistati efficaci e di qualità, risulta fattibile definire e monitorare obiettivi di qualità, ad esempio attraverso la tracciatura dei percorsi di carriera dopo la laurea. Occorre destinare alle possibilità di apprendimento permanente, soprattutto per le persone bloccate al livello occupazionale d'ingresso, risorse paragonabili a quelle stanziate per gli apprendistati e per i nuovi «T Levels» a favore dei giovani in abbandono scolastico.

(12)

In futuro occorrerà prestare attenzione anche ai temi della protezione e inclusione sociali. Sono in via di attuazione riforme dell'assistenza all'infanzia, ma potrà risultare necessario aumentare l'offerta, soprattutto per i bambini fino a tre anni. Non si sono ancora dispiegati tutti gli effetti di alcune riforme del sistema previdenziale e dei relativi tagli, specie per quanto riguarda le famiglie inserite nel mondo del lavoro.

(13)

Nell'ambito del semestre europeo 2018, la Commissione ha effettuato un'analisi completa della politica economica del Regno Unito, che ha pubblicato nella relazione per paese 2018. Ha altresì valutato il programma di convergenza 2018, il programma nazionale di riforma 2018 e il seguito dato alle raccomandazioni rivolte al Regno Unito negli anni precedenti. La Commissione ha tenuto conto non soltanto della loro pertinenza ai fini della sostenibilità della politica di bilancio e della politica socioeconomica del Regno Unito, ma anche della loro conformità alle norme e agli orientamenti dell'Unione, alla luce della necessità di rafforzare la governance economica dell'Unione nel suo insieme offrendo un contributo a livello dell'Unione alle future decisioni nazionali.

(14)

Alla luce della valutazione di cui sopra, il Consiglio ha esaminato il programma di convergenza 2018 e il suo parere (6) trova riscontro, in particolare, nella raccomandazione di cui al punto 1,

RACCOMANDA che il Regno Unito adotti provvedimenti nel 2018 e nel 2019 al fine di:

1.

Assicurare che il tasso di crescita nominale della spesa pubblica primaria netta non superi l'1,6 % nel 2019-2020, corrispondente a un aggiustamento strutturale annuo dello 0,6 % del PIL.

2.

Aumentare l'offerta di abitazioni, soprattutto nelle zone più richieste, anche tramite ulteriori riforme del sistema delle licenze edilizie.

3.

Soddisfare le esigenze di competenze e di progressione fissando obiettivi in termini di qualità ed efficacia degli apprendistati e investendo maggiormente nel miglioramento delle competenze delle persone già inserite nel mondo del lavoro.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2018

Per il Consiglio

Il presidente

H. LÖGER


(1)  GU L 209 del 2.8.1997, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici (GU L 306 del 23.11.2011, pag. 25).

(3)  GU C 261 del 9.8.2017, pag. 1.

(4)  Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

(5)  La spesa pubblica primaria netta si compone della spesa pubblica totale al netto della spesa per interessi, della spesa relativa a programmi dell'Unione interamente coperta da entrate provenienti da fondi dell'Unione e delle modifiche non discrezionali nella spesa per le indennità di disoccupazione. La formazione lorda di capitale fisso finanziata a livello nazionale è spalmata su un periodo di quattro anni. Rientrano nel calcolo le misure discrezionali in materia di entrate o gli aumenti delle entrate obbligatori per legge, mentre sono escluse le misure una tantum sia per quanto riguarda le entrate che per quanto riguarda la spesa.

(6)  A norma dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1466/97.


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