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Document 32018D1703

Decisione di esecuzione (UE) 2018/1703 della Commissione, del 12 novembre 2018, che conclude il riesame intermedio parziale relativo alle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia

C/2018/7366

GU L 285 del 13.11.2018, p. 97–102 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/1703/oj

13.11.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 285/97


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1703 DELLA COMMISSIONE

del 12 novembre 2018

che conclude il riesame intermedio parziale relativo alle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDURA

1.   Inchieste precedenti e misure antidumping in vigore

(1)

Il regolamento (CE) n. 2022/95 del Consiglio (2) ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia che rientra attualmente nei codici NC 3102 30 90 e 3102 40 90. Dal momento che un'inchiesta condotta successivamente ha accertato che il dazio veniva assorbito, le misure sono state modificate con il regolamento (CE) n. 663/98 (3). In seguito a un primo riesame in previsione della scadenza e a un primo riesame intermedio condotti a norma dell'articolo 11, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio (4), il Consiglio, con regolamento (CE) n. 658/2002 (5), ha istituito un dazio antidumping definitivo a livello nazionale di 47,07 EUR per tonnellata sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia di cui ai codici NC 3102 30 90 e 3102 40 90. La definizione del prodotto è stata successivamente oggetto di un riesame intermedio a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96 e, con regolamento (CE) n. 945/2005 del Consiglio (6), è stato istituito un dazio antidumping definitivo di importo compreso tra 41,42 EUR e 47,07 EUR per tonnellata sulle importazioni di concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all'80 % in peso, di cui attualmente ai codici NC 3102 30 90, 3102 40 90, ex 3102 29 00, ex 3102 60 00, ex 3102 90 00, ex 3105 10 00, ex 3105 20 10, ex 3105 51 00, ex 3105 59 00 ed ex 3105 90 20, originari della Russia.

(2)

In seguito a un secondo riesame in previsione della scadenza e a un secondo riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 384/96, il Consiglio ha mantenuto in vigore le misure con il regolamento (CE) n. 661/2008 (7). Il dazio è rimasto invariato, salvo per quanto riguarda il gruppo EuroChem, per il quale l'importo fisso del dazio è stato stabilito tra 28,88 EUR e 32,82 EUR per tonnellata.

(3)

Con decisione 2008/577/CE (8), la Commissione europea («la Commissione») ha accettato gli impegni con una soglia quantitativa offerti dai produttori russi JSC Acron e JSC Dorogobuzh, appartenenti alla Acron Holding, e dal gruppo EuroChem. Con decisione 2012/629/UE (9), la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno offerto dal gruppo EuroChem, a causa dell'impraticabilità di detto impegno.

(4)

Con sentenza del 10 settembre 2008 (10), interpretata dalla sentenza del 9 luglio 2009 (11), il Tribunale ha annullato il regolamento (CE) n. 945/2005 nella parte che riguarda la JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat, appartenente alla OJSC UCC UralChem. Con il regolamento (CE) n. 989/2009 (12), il Consiglio ha modificato di conseguenza il regolamento (CE) n. 661/2008. Pertanto, il dazio antidumping di 47,07 EUR per tonnellata applicabile alla società Kirovo riguarda solo le importazioni di nitrato di ammonio di cui attualmente ai codici NC 3102 30 90 e 3102 40 90.

(5)

In seguito a un terzo riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (13), la Commissione ha mantenuto in vigore le misure mediante il regolamento di esecuzione (UE) n. 999/2014 (14).

(6)

Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/415 (15), la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per la Acron Holding, a causa dell'impraticabilità di detto impegno.

(7)

La Acron Holding è attualmente soggetta all'aliquota del dazio antidumping a livello nazionale compresa tra 41,42 EUR e 47,07 EUR per tonnellata, a seconda del tipo di prodotto.

2.   Domanda di riesame intermedio parziale limitato al dumping

(8)

Nell'aprile 2016 la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base presentata da due produttori esportatori russi, PJSC Acron e PJSC Dorogobuzh, e dalla loro società commerciale affiliata Agronova Europe AG in Svizzera (denominati congiuntamente «il gruppo Acron» o «il richiedente» o il «produttore esportatore»). La domanda si limitava all'esame del dumping per quanto riguarda il gruppo Acron. Il gruppo Acron ha fornito elementi di prova sufficienti a dimostrare che il mantenimento della misura al livello attuale non è più necessario per compensare il dumping pregiudizievole.

3.   Apertura di un riesame intermedio parziale limitato al dumping

(9)

Avendo stabilito, dopo aver informato gli Stati membri, che esistevano elementi di prova sufficienti per l'apertura di un riesame intermedio parziale limitato all'esame del dumping per quanto riguarda il richiedente, il 17 agosto 2017 la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (16) («avviso di apertura»), l'apertura di un riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.

(10)

La Commissione ha informato ufficialmente il richiedente, le autorità del Paese esportatore e l'industria dell'Unione dell'apertura del riesame intermedio parziale. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni per iscritto e di essere sentite.

(11)

Nello stesso giorno, la Commissione ha annunciato con un avviso (17) l'apertura di un altro riesame parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia, limitato all'esame del pregiudizio, a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.

4.   Inchiesta

(12)

Per ottenere le informazioni necessarie ai fini dell'inchiesta la Commissione ha inviato questionari al gruppo Acron. Le risposte sono pervenute entro il termine fissato a tal fine.

(13)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione del dumping. Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi del gruppo Acron, in particolare presso PJSC Acron e PJSC Dorogobuzh e la loro società commerciale affiliata Agronova Europe AG in Svizzera. Dal 5 gennaio 2018 Agronova Europe AG ha modificato il proprio nome in Acron Switzerland AG.

5.   Periodo dell'inchiesta di riesame

(14)

L'inchiesta sul livello di dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1o luglio 2016 e il 30 giugno 2017 («il periodo dell'inchiesta di riesame»).

B.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1.   Prodotto in esame

(15)

Il prodotto oggetto del riesame è costituito da concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all'80 % in peso originari della Russia («il prodotto in esame»), attualmente classificabili ai codici NC 3102 30 90, 3102 40 90, ex 3102 29 00, ex 3102 60 00, ex 3102 90 00, ex 3105 10 00, ex 3105 20 10, ex 3105 51 00, ex 3105 59 00 ed ex 3105 90 20.

2.   Prodotto simile

(16)

Il prodotto in esame e il prodotto fabbricato e venduto dal gruppo Acron sul mercato interno, sul mercato dell'Unione e in altri mercati di esportazione hanno le medesime caratteristiche fisiche e chimiche di base.

(17)

La Commissione ha quindi concluso che questi prodotti sono simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

C.   CARATTERE DURATURO DEL MUTAMENTO DI CIRCOSTANZE

(18)

In conformità all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se le circostanze in base alle quali era stato determinato l'attuale margine di dumping fossero mutate e se tale mutamento fosse di carattere duraturo.

(19)

Il gas è la principale materia prima per il nitrato di ammonio e rappresenta oltre il 60 % dei costi totali di produzione. Analogamente a inchieste precedenti, la Commissione ha constatato che i prezzi del gas sul mercato interno russo sono regolamentati dallo Stato mediante leggi federali e non riflettono le normali condizioni di mercato, dove i prezzi sono determinati principalmente in base ai costi di produzione e alle aspettative di profitto.

(20)

La Commissione non può considerare le variazioni dei prezzi delle materie prime sul mercato interno di carattere duraturo, perché tali variazioni sono di norma il risultato di forze di mercato volatili. In ogni caso, la Commissione ha constatato che i prezzi del gas sul mercato russo erano regolamentati dallo Stato mediante leggi federali e non riflettevano le normali condizioni di mercato, dove i prezzi sono determinati principalmente in base ai costi di produzione e alle aspettative di profitto. I prezzi del gas stabiliti dallo Stato sono direttamente applicabili alle imprese di proprietà dello Stato, come Gazprom. Con una quota di mercato superiore al 50 %, Gazprom è il principale fornitore di gas del paese e determina dunque il livello dei prezzi. Su tale base la situazione è analoga a quella che caratterizzava precedenti inchieste. La Commissione ritiene pertanto che le circostanze riguardanti il mercato del gas in Russia non siano cambiate e che, di conseguenza, una modifica delle misure a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base non sia giustificata.

(21)

Nella domanda di riesame il richiedente ha presentato ulteriori osservazioni quali la revoca del suo impegno, la riorganizzazione interna al gruppo Acron, l'adesione della Russia all'OMC e le fluttuazioni del tasso di cambio della valuta. La pertinenza di tali osservazioni in relazione al margine di dumping o al presunto carattere duraturo delle circostanze non ha potuto tuttavia essere chiaramente accertata. In particolare il richiedente non è stato in grado di fornire elementi di prova sufficienti a dimostrare che il suo prezzo all'esportazione nell'Unione fosse cambiato a seguito della revoca dell'impegno. Analogamente, non sono stati forniti elementi di prova sufficienti a dimostrare che la riorganizzazione interna del gruppo Acron avesse comportato un mutamento del valore normale o dei prezzi di vendita sul mercato interno. Il richiedente non è stato inoltre in grado di dimostrare in che modo l'adesione della Russia all'OMC abbia influito sul margine di dumping. La Commissione ritiene infine che le fluttuazioni dei cambi valutari non costituiscano un mutamento di carattere duraturo, poiché sono influenzate da diverse forze di mercato e tendono a variare nel tempo.

(22)

A seguito della divulgazione delle informazioni, il richiedente ha inizialmente osservato che la Commissione non ha comunicato tutti gli elementi relativi al calcolo del margine di dumping del richiedente e che ciò costituirebbe una violazione dei suoi diritti di difesa.

(23)

A riguardo la Commissione osserva che il richiedente ha ricevuto il documento generale di divulgazione delle informazioni che precisa tutte le considerazioni in base alle quali ha deciso di chiudere l'inchiesta. Ciò ha consentito al richiedente di esercitare pienamente i propri diritti di difesa. Poiché la Commissione ha concluso che non vi sono stati mutamenti di circostanze a carattere duraturo tali da giustificare un ricalcolo del margine di dumping del richiedente, l'argomentazione di un eventuale calcolo errato del margine di dumping è diventata irrilevante. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(24)

In secondo luogo, il richiedente ha contestato le conclusioni della Commissione relative all'assenza di mutamenti di carattere duraturo che potrebbero avere un'incidenza sul margine di dumping.

(25)

Il richiedente ha affermato che l'ultimo calcolo del suo margine di dumping individuale risale al 2008, quando la Russia non era ancora membro dell'OMC. All'epoca, il margine di dumping era stato calcolato servendosi di una metodologia di adeguamento dei costi del gas giustificata dalla conclusione che i prezzi del gas naturale sul mercato interno russo erano regolamentati e non potevano essere considerati ragionevolmente rappresentativi di un prezzo normalmente pagabile in mercati esenti da distorsioni. Nel 2012, tuttavia, la Russia ha aderito all'OMC e ha assunto impegni per garantire che i produttori/distributori di gas naturale nella Federazione russa operassero, nell'ambito del pertinente quadro normativo, sulla base di normali considerazioni commerciali, in funzione del recupero dei costi e dei profitti. Tali impegni sono stati integrati nel protocollo di adesione della Federazione russa all'OMC del 17 dicembre 2011.

(26)

A riguardo, la Commissione osserva che lo scopo della presente inchiesta non è stabilire se l'attuale sistema di regolamentazione del gas naturale della Russia sia coerente con gli impegni assunti con l'OMC. La Commissione non prende posizione a riguardo. L'obiettivo di un'inchiesta ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base è piuttosto determinare l'esistenza di un mutamento duraturo delle circostanze che giustifichi il ricalcolo del dazio antidumping per il richiedente. Dopo aver valutato le condizioni del mercato del gas naturale in Russia durante il periodo dell'inchiesta di riesame, la Commissione ha tuttavia concluso, in base ai risultati di cui al considerando 20, che il mercato del gas naturale in Russia è ancora distorto.

(27)

Il fatto che la Russia abbia assunto una serie di impegni al momento dell'adesione all'OMC e che non siano state avviate risoluzioni di controversie dovute a eventuali inosservanze non cambia questa valutazione. La conclusione della Commissione si basava sulla sua inchiesta e sugli elementi di prova a disposizione. I membri dell'OMC dispongono della discrezionalità politica di portare o meno cause dinanzi all'OMC. L'assenza di cause riguardanti la Russia per violazione degli impegni assunti non può pertanto portare automaticamente alla conclusione che tali distorsioni non esistono.

(28)

In terzo luogo, il richiedente ha anche affermato che la Commissione non avrebbe tenuto conto del fatto che i prezzi del gas in Russia sarebbero aumentati in modo sostanziale e continuo negli ultimi 14 anni e più che raddoppiati dopo l'inchiesta di riesame intermedio, quando è stato ricalcolato per l'ultima volta il margine di dumping del gruppo Acron. È stato sostenuto che l'aumento dei prezzi del gas sul mercato interno non sarebbe mai stato considerato dalla Commissione. Il richiedente ha anche contestato l'asserzione secondo cui Gazprom determinerebbe il livello dei prezzi sul mercato interno russo.

(29)

Come ha osservato la Commissione al considerando 20, il prezzo del gas naturale praticato sul mercato interno è ancora distorto e il fatto che i prezzi siano aumentati negli ultimi 14 anni non è in contraddizione con tale valutazione. Quanto alla posizione di mercato di Gazprom, la Commissione ha rilevato che, data la sua quota di mercato e la sua posizione di forza, Gazprom determina di fatto i prezzi sul mercato interno russo del gas. Ciò è anche riconosciuto nella relazione annuale di Novatek, uno dei fornitori indipendenti di gas (18).

(30)

In quarto luogo, il richiedente ha affermato che la Commissione avrebbe ignorato gli elementi di prova presentati in merito a presunti mutamenti nella struttura dei costi dell'industria dell'Unione. La Commissione avrebbe in particolare ignorato l'effetto della tendenza all'allineamento dei prezzi del gas, a motivo della quale i prezzi del gas naturale fornito da Gazprom all'Unione sarebbero diminuiti a beneficio dei membri dell'industria dell'Unione.

(31)

Come stabilito al punto 1 dell'avviso di apertura, la presente inchiesta di riesame intermedio parziale si limitava alla valutazione del dumping riguardante il richiedente. Per tale motivo i mutamenti della struttura dei costi dell'industria dell'Unione non rientravano nell'ambito di applicazione del presente riesame e, di conseguenza, non sono stati valutati nel contesto della presente inchiesta. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(32)

In quinto luogo, il richiedente ha contestato il risultato secondo il quale la revoca del suo impegno non costituisce in sé un mutamento di carattere duraturo. A sostegno di tale argomentazione, il richiedente ha citato un caso in cui la Commissione ha presumibilmente concluso che la revoca dell'impegno costituisse un mutamento di circostanze di carattere sostanziale e duraturo ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base (19). Il richiedente ha anche affermato che la revoca dell'impegno riguardava anche i mutamenti della struttura delle vendite del gruppo Acron all'Unione e che la Commissione avrebbe erroneamente inteso che la revoca dell'impegno non avesse alcuna incidenza sul prezzo all'esportazione del richiedente.

(33)

Tali argomentazioni non possono essere accolte. In primo luogo, il fatto stesso che l'impegno di un produttore esportatore sia revocato volontariamente o con altre modalità non può essere considerato un mutamento di carattere duraturo ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base. L'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento di base stabilisce che in caso di revoca di un impegno, il dazio istituito dalla Commissione a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base si applica automaticamente. Il caso citato dal richiedente riguarda un riesame nel quale la Commissione ha esaminato gli effetti di un'inchiesta antiassorbimento come mutamento di circostanze di carattere duraturo al fine di ripristinare l'impegno. In secondo luogo, le circostanze di quel caso erano di fatto diverse da quelle del presente caso e inoltre la decisione cui si fa riferimento non contiene alcun elemento a sostegno dell'argomentazione del richiedente.

(34)

La Commissione non ha inoltre ritenuto che i mutamenti presentati dal richiedente potessero essere considerati di carattere duraturo ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base. Per esempio, canalizzare tutte le vendite nell'UE attraverso un operatore commerciale è un'operazione che può essere facilmente annullata. Analogamente la politica dei prezzi di una società può essere decisa in qualsiasi momento in funzione di svariate considerazioni. La Commissione ha pertanto concluso che non vi fossero elementi di prova sufficienti del fatto che il prezzo all'esportazione (e di conseguenza il margine di dumping) sarebbe cambiato e che tale presunto mutamento avrebbe avuto un carattere duraturo. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(35)

In sesto luogo, il richiedente ha contestato il fatto che le variazioni del cambio della valuta non fossero ritenute un mutamento di carattere duraturo. Secondo il richiedente, dopo un periodo di relativa stabilità iniziato nel 2009, il rublo è precipitato a metà del 2014 a causa dell'impatto delle sanzioni economiche dell'UE e non si è ancora ripreso. Tale mutamento del tasso di cambio avrebbe avuto un'incidenza nei calcoli del dumping.

(36)

Come indicato al considerando 21, è prassi costante della Commissione non considerare le variazioni del tasso di cambio valutario un mutamento di carattere duraturo, poiché tali variazioni sono influenzate da varie forze di mercato e tendono a fluttuare nel tempo. Il richiedente non ha presentato elementi di prova atti a mettere in dubbio tale interpretazione e a giustificare una modifica della prassi a riguardo. Di conseguenza, tale argomentazione è stata respinta.

(37)

In settimo e ultimo luogo, il richiedente ha affermato che la Commissione avrebbe dovuto tenere conto dei risultati del riesame intermedio parallelo limitato al pregiudizio riguardante lo stesso prodotto. Detto riesame aveva portato alla conclusione che la ristrutturazione dell'industria dell'Unione e i mutamenti globali intervenuti nel mercato del nitrato di ammonio dal 2002 avevano giustificato la revisione delle misure.

(38)

Come indicato al considerando 31, l'ambito di applicazione del presente riesame intermedio è limitato al dumping. Il richiedente non è stato in grado di dimostrare come i cambiamenti nel mercato globale del nitrato di ammonio e nel mercato dell'Unione avrebbero inciso sul suo margine di dumping, né come i risultati della Commissione relativi a un altro riesame avrebbero dovuto essere rilevanti per la conclusione della Commissione nel presente caso o si sarebbero posti in contraddizione con essa. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

D.   OFFERTA DI IMPEGNO

(39)

Il richiedente ha presentato un'offerta di impegno volontaria debitamente firmata a norma dell'articolo 8 del regolamento di base. La Commissione ha analizzato l'offerta di impegno e ha ritenuto che non potesse essere accettata. Il richiedente dispone di società collegate in due Stati membri. In base alle informazioni di cui dispone la Commissione, una di queste società collegate produce e vende il prodotto simile e altri prodotti (ossia fertilizzanti) sul mercato dell'Unione. Il richiedente vende anche altri prodotti agli acquirenti dell'Unione. Se la parte collegata nell'Unione e il richiedente vendono il prodotto in esame e altri prodotti agli stessi acquirenti nell'Unione, i prezzi di tali transazioni potrebbero essere fissati in modo da compensare il prezzo minimo all'importazione oggetto dell'impegno. Tale compensazione incrociata non sarebbe tuttavia individuabile nell'ambito delle attività di verifica, dato che la struttura dei prezzi della maggior parte dei prodotti fabbricati e venduti dalla società collegata nell'Unione non compare in alcuna fonte pubblicamente accessibile. È pertanto impossibile determinare se i prezzi pagati dagli acquirenti corrispondono al valore dei prodotti o inglobano uno sconto che compensa operazioni soggette all'impegno di rispettare un prezzo minimo all'importazione. Esiste pertanto un elevato rischio di compensazione incrociata nell'ambito delle vendite di nitrato di ammonio o altri prodotti agli stessi acquirenti.

(40)

Nell'offerta di impegno, il richiedente si è impegnato a non vendere prodotti direttamente o indirettamente al suo produttore collegato nell'Unione. Si è impegnato inoltre a non vendere i prodotti oggetto dell'impegno agli stessi acquirenti nell'Unione cui sono venduti altri prodotti. A riguardo la Commissione osserva che anche in presenza di tali intendimenti l'impegno rimarrebbe impraticabile e difficile da verificare. Il produttore avente sede nell'Unione europea non può essere sottoposto ad attività di verifica, non potendo impegnarsi dato che, a norma dell'articolo 8 del regolamento di base, un impegno può essere offerto solo da produttori esportatori. Inoltre, anche se il produttore collegato dell'Unione offrisse impegni analoghi, la verifica dell'impegno sarebbe impraticabile a causa della complessità della struttura del richiedente.

(41)

Il richiedente ha avuto la possibilità di presentare osservazioni su tale decisione.

CHIUSURA DELL'INCHIESTA

(42)

Le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali si intendeva chiudere l'inchiesta ed hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni. Sono state sentite le parti interessate che ne hanno fatto richiesta.

(43)

Per i motivi di cui sopra la Commissione conclude pertanto che il riesame intermedio parziale riguardante le importazioni del prodotto in esame originario della Russia debba essere concluso.

(44)

La presente decisione è conforme al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il riesame intermedio parziale limitato al dumping riguardante le importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia (attualmente classificati ai codici NC 3102 30 90, 3102 40 90, ex 3102 29 00, ex 3102 60 00, ex 3102 90 00, ex 3105 10 00, ex 3105 20 10, ex 3105 51 00, ex 3105 59 00 ed ex 3105 90 20) è concluso.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  Regolamento (CE) n. 2022/95 del Consiglio, del 16 agosto 1995, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia (GU L 198 del 23.8.1995, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 663/98 del Consiglio, del 23 marzo 1998, che modifica il regolamento (CE) n. 2022/95, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia (GU L 93 del 26.3.1998, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1)

(5)  Regolamento (CE) n. 658/2002 del Consiglio, del 15 aprile 2002, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia (GU L 102 del 18.4.2002, pag. 1).

(6)  Regolamento (CE) n. 945/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 658/2002 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia e il regolamento (CE) n. 132/2001 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario, fra l'altro, dell'Ucraina, in seguito a un riesame intermedio parziale ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96 (GU L 160 del 23.6.2005, pag. 1).

(7)  Regolamento (CE) n. 661/2008 del Consiglio, dell'8 luglio 2008, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia in seguito ad un riesame delle misure in previsione della scadenza ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, e un riesame intermedio parziale ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96 (GU L 185 del 12.7.2008, pag. 1).

(8)  Decisione 2008/577/CE della Commissione, del 4 luglio 2008, che accetta gli impegni offerti in relazione al procedimento antidumping riguardante le importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia e dell'Ucraina (GU L 185 del 12.7.2008, pag. 43).

(9)  Decisione 2012/629/UE della Commissione, del 10 ottobre 2012, che modifica la decisione 2008/577/CE che accetta gli impegni offerti in relazione al procedimento antidumping riguardante le importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia e dell'Ucraina (GU L 277 dell'11.10.2012, pag. 8).

(10)  Causa T-348/05.

(11)  Causa T-348/05 INTP.

(12)  Regolamento (CE) n. 989/2009 del Consiglio, del 19 ottobre 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 661/2008 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originarie della Russia (GU L 278 del 23.10.2009, pag. 1).

(13)  Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51).

(14)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 999/2014 della Commissione, del 23 settembre 2014, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia (GU L 280 del 24.9.2014, pag. 19).

(15)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/415 della Commissione, del 21 marzo 2016, che revoca l'accettazione dell'impegno per due produttori esportatori e che abroga la decisione 2008/577/CE che accetta un impegno offerto in relazione al procedimento antidumping riguardante le importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia (GU L 75 del 22.3.2016, pag. 10).

(16)  Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia (GU C 271 del 17.8.2017, pag. 9).

(17)  Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia (GU C 271 del 17.8.2017, pag. 15).

(18)  PAO Novatek, relazione annuale 2017, pag. 70. Reperibile all'indirizzo: https://s-trade-collab3.net1.cec.eu.int/sites/tdi/R669_R674_AN/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/Home.aspx?InitialTabId=Ribbon%2ERead&VisibilityContext=WSSTabPersistence.

(19)  Cfr. per esempio la decisione 2006/37/CE della Commissione del 5 dicembre 2005 (GU L 22 del 26.1.2006, pag. 52).


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