Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D1674

Decisione (UE) 2018/1674 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, che modifica la decisione 2003/17/CE del Consiglio per quanto riguarda l'equivalenza delle ispezioni in campo effettuate nella Repubblica federativa del Brasile sulle colture di sementi di piante foraggere e di cereali e l'equivalenza delle sementi di piante foraggere e di cereali prodotte nella Repubblica federativa del Brasile, e per quanto riguarda l'equivalenza delle ispezioni in campo effettuate nella Repubblica di Moldova sulle colture di sementi di piante di cereali, di ortaggi e di piante oleaginose e da fibra e l'equivalenza delle sementi di piante di cereali, di ortaggi e di piante oleaginose e da fibra prodotte nella Repubblica di Moldova

PE/32/2018/REV/1

GU L 284 del 12.11.2018, p. 31–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/1674/oj

12.11.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 284/31


DECISIONE (UE) 2018/1674 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 23 ottobre 2018

che modifica la decisione 2003/17/CE del Consiglio per quanto riguarda l'equivalenza delle ispezioni in campo effettuate nella Repubblica federativa del Brasile sulle colture di sementi di piante foraggere e di cereali e l'equivalenza delle sementi di piante foraggere e di cereali prodotte nella Repubblica federativa del Brasile, e per quanto riguarda l'equivalenza delle ispezioni in campo effettuate nella Repubblica di Moldova sulle colture di sementi di piante di cereali, di ortaggi e di piante oleaginose e da fibra e l'equivalenza delle sementi di piante di cereali, di ortaggi e di piante oleaginose e da fibra prodotte nella Repubblica di Moldova

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2003/17/CE del Consiglio (3) prevede che, a determinate condizioni, le ispezioni in campo effettuate nei paesi terzi elencati su determinate colture di sementi debbano essere considerate equivalenti alle ispezioni in campo effettuate in conformità del diritto dell'Unione e che, a determinate condizioni, le sementi di determinate specie di piante foraggere, di cereali, di barbabietole e di piante oleaginose e da fibra prodotte in tali paesi debbano essere considerate equivalenti alle sementi prodotte in conformità del diritto dell'Unione.

(2)

La Repubblica federativa del Brasile («Brasile») ha presentato una richiesta alla Commissione affinché sia concessa l'equivalenza al suo sistema di ispezioni in campo delle colture di sementi di piante foraggere e delle colture di sementi di cereali, nonché alle sementi di piante foraggere e alle sementi di cereali prodotte e certificate in Brasile.

(3)

Dopo aver esaminato la normativa pertinente del Brasile, e sulla base di un audit realizzato nel 2016 riguardante il sistema di controlli ufficiali e di certificazione delle sementi di piante foraggere e di cereali in Brasile, e la sua equivalenza ai requisiti dell'Unione, la Commissione ha pubblicato i risultati in una relazione intitolata: «Relazione finale dell'audit effettuato in Brasile dall'11 aprile 2016 al 19 aprile 2016 al fine di valutare il sistema di controlli ufficiali e di certificazione delle sementi e la sua equivalenza ai requisiti dell'Unione europea».

(4)

A seguito dell'audit è stato concluso che le ispezioni in campo delle colture di sementi, il campionamento, le prove e i controlli ufficiali a posteriori delle sementi di piante foraggere e di cereali sono effettuati in modo appropriato e soddisfano le condizioni di cui all'allegato II della decisione 2003/17/CE e le rispettive prescrizioni di cui alle direttive 66/401/CEE (4) e 66/402/CEE (5) del Consiglio. È stato inoltre concluso che le autorità nazionali responsabili dell'attuazione della certificazione delle sementi in Brasile sono competenti e operano in modo appropriato.

(5)

La Repubblica di Moldova ha presentato una richiesta alla Commissione affinché sia concessa l'equivalenza al suo sistema di ispezioni in campo delle colture di sementi di cereali, delle colture di sementi di ortaggi e delle colture di sementi di piante oleaginose e da fibra, nonché alle sementi di cereali, alle sementi di ortaggi e alle sementi di piante oleaginose e da fibra prodotte e certificate nella Repubblica di Moldova.

(6)

Dopo aver esaminato la normativa pertinente della Repubblica di Moldova, e sulla base di un audit effettuato nel 2016 riguardante il sistema di controlli ufficiali e di certificazione delle sementi di cereali, di ortaggi e di piante oleaginose e da fibra nella Repubblica di Moldova, e la sua equivalenza ai requisiti dell'Unione, la Commissione ha pubblicato i risultati in una relazione intitolata: «Relazione finale dell'audit effettuato nella Repubblica di Moldova dal 14 giugno al 21 giugno 2016 al fine di valutare il sistema di controlli ufficiali e di certificazione delle sementi e la sua equivalenza ai requisiti dell'Unione europea».

(7)

A seguito dell'audit è stato concluso che le ispezioni in campo delle colture di sementi, il campionamento, le prove e i controlli ufficiali a posteriori delle sementi di cereali, di ortaggi e di piante oleaginose e da fibra sono effettuati in modo appropriato e soddisfano le condizioni di cui all'allegato II della decisione 2003/17/CE e le rispettive prescrizioni di cui alle direttive 66/402/CEE, 2002/55/CE (6) e 2002/57/CE (7) del Consiglio. È stato inoltre concluso che le autorità nazionali responsabili dell'attuazione della certificazione delle sementi nella Repubblica di Moldova sono competenti e operano in modo appropriato.

(8)

È pertanto opportuno concedere l'equivalenza per quanto riguarda le ispezioni in campo effettuate sulle colture di sementi di piante foraggere e sulle colture di sementi di cereali in Brasile e per quanto riguarda le sementi di piante foraggere e le sementi di cereali prodotte in Brasile e ufficialmente certificate dalle autorità di tale paese.

(9)

È altrettanto opportuno concedere l'equivalenza per quanto riguarda le ispezioni in campo effettuate sulle colture di sementi di cereali, sulle colture di sementi di ortaggi e sulle colture di sementi di piante oleaginose e da fibra nella Repubblica di Moldova e per quanto riguarda le sementi di cereali, le sementi di ortaggi e le sementi di piante oleaginose e da fibra prodotte nella Repubblica di Moldova e ufficialmente certificate dalle autorità di tale paese.

(10)

Esiste nell'Unione una domanda di importazione di sementi di ortaggi provenienti da paesi terzi, tra cui la Repubblica di Moldova. La decisione 2003/17/CE dovrebbe pertanto applicarsi alle sementi di ortaggi ufficialmente certificate di cui alla direttiva 2002/55/CE, al fine di far fronte alla domanda di tali sementi originarie della Repubblica di Moldova, come pure di altri paesi terzi in futuro.

(11)

Tenuto conto delle norme applicabili dell'Associazione internazionale per l'analisi delle sementi (International Seed Testing Association — ISTA), è opportuno che il paese terzo interessato fornisca un'attestazione ufficiale secondo cui le sementi sono state sottoposte a campionamento e analizzate in conformità delle disposizioni contenute nelle norme internazionali per l'analisi delle sementi definite dall'ISTA («norme dell'ISTA») in relazione ai certificati internazionali color arancio per le partite di sementi, e che le partite di sementi siano corredate di tale certificato.

(12)

In vista della scadenza dell'«esperimento derogatorio relativo al campionamento e all'analisi delle sementi» di cui all'allegato V, sezione A, della decisione adottata il 28 settembre 2000 dal Consiglio dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) relativa ai sistemi OCSE per la certificazione varietale delle sementi destinate al commercio internazionale, qualsiasi riferimento a detto esperimento dovrebbe essere soppresso.

(13)

Qualsiasi riferimento alla Croazia come paese terzo dovrebbe essere soppresso, considerata la sua adesione all'Unione nel 2013.

(14)

La decisione 2003/17/CE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifiche della decisione 2003/17/CE

La decisione 2003/17/CE è così modificata:

1)

all'articolo 1, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Le ispezioni in campo delle colture destinate alla produzione di sementi delle specie indicate nell'allegato I della presente decisione, effettuate nei paesi terzi figuranti in tale allegato, sono considerate equivalenti alle ispezioni in campo effettuate in conformità delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE e 2002/57/CE e direttiva 2002/55/CE del Consiglio (*1), purché:

(*1)  Direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33)»;"

2)

l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Le sementi delle specie indicate nell'allegato I della presente decisione, prodotte nei paesi terzi figuranti in tale allegato e ufficialmente certificate dalle autorità indicate nello stesso, sono considerate equivalenti alle sementi conformi alle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE, purché soddisfino le condizioni previste nell'allegato II, sezione B, della presente decisione.»;

3)

l'articolo 3 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Qualora sementi equivalenti siano “rietichettate e richiuse” nella Comunità, in conformità dei sistemi OCSE per la certificazione varietale delle sementi destinate al commercio internazionale, si applicano per analogia le disposizioni delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE relative alla richiusura degli imballaggi prodotti nella Comunità.

Il primo comma lascia impregiudicate le norme dell'OCSE applicabili a tali operazioni.»;

b)

al paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

se si tratta di piccoli imballaggi CE, quali definiti nelle direttive 66/401/CEE, 2002/54/CE o 2002/55/CE.»;

4)

gli allegati della decisione 2003/17/CE sono modificati conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 3

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Strasburgo, il 23 ottobre 2018

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

K. EDTSTADLER


(1)  GU C 227 del 28.6.2018, pag. 76.

(2)  Posizione del Parlamento europeo dell'11 settembre 2018 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 9 ottobre 2018.

(3)  Decisione 2003/17/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa all'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate in paesi terzi e all'equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi (GU L 8 del 14.1.2003, pag. 10).

(4)  Direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2298/66).

(5)  Direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2309/66).

(6)  Direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33).

(7)  Direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74).


ALLEGATO

Gli allegati I e II della decisione 2003/17/CE sono così modificati:

1)

l'allegato I è così modificato:

a)

nella tabella sono inserite le seguenti voci, in ordine alfabetico:

«BR

Ministry of Agriculture, Livestock and Food Supply

Esplanada dos Ministérios, bloco D

70.043-900 Brasilia-DF

66/401/EEC

66/402/EEC»

«MD

National Agency for Food Safety (ANSA)

str. Mihail Kogălniceanu 63,

MD-2009, Chisinau

66/402/EEC

2002/55/EC

2002/57/EC»;

b)

nella nota della tabella di cui alla lettera a) sono inseriti i seguenti termini, in ordine alfabetico: «BR — Brasile,», «MD — Repubblica di Moldova,»;

c)

nella nota della tabella, il termine «HR — Croazia» è soppresso;

2)

l'allegato II è così modificato:

a)

nella parte A, punto 1, è aggiunto il trattino seguente:

«—

le sementi di ortaggi, nel caso delle sementi delle specie di cui alla direttiva 2002/55/CE.»;

b)

la parte B è così modificata:

i)

al punto 1, primo comma, è aggiunto il trattino seguente:

«—

le sementi di ortaggi, nel caso delle sementi delle specie di cui alla direttiva 2002/55/CE.»;

ii)

al punto 2.1, dopo il terzo trattino è inserito il trattino seguente:

«—

direttiva 2002/55/CE, allegato II,»;

iii)

il punto 2.2 è sostituito dal seguente:

«2.2.

Ai fini dell'esame destinato a verificare il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 2.1, i campioni devono essere ufficialmente o sotto controllo ufficiale prelevati in conformità delle norme dell'ISTA e il loro peso deve essere conforme al peso previsto da tali metodi, tenuto conto dei pesi specificati nelle seguenti direttive:

direttiva 66/401/CEE, allegato III, colonne 3 e 4,

direttiva 66/402/CEE, allegato III, colonne 3 e 4,

direttiva 2002/54/CE, allegato II, seconda riga,

direttiva 2002/55/CE, allegato III,

direttiva 2002/57/CE, allegato III, colonne 3 e 4.»;

iv)

il punto 2.3 è sostituito dal seguente:

«2.3.

L'esame è effettuato ufficialmente o sotto controllo ufficiale conformemente alle norme dell'ISTA.»;

v)

il punto 2.4 è soppresso;

vi)

al punto 3.1, il secondo trattino è sostituito dal seguente:

«—

attestazione che le sementi sono state sottoposte a campionamento e analizzate in conformità dei metodi internazionali in uso: “campionamento e analisi effettuati, in conformità delle disposizioni contenute nelle norme internazionali per l'analisi delle sementi definite dall'ISTA in relazione ai certificati internazionali color arancio per le partite di sementi, da … (nome o codice membro della stazione ISTA di analisi delle sementi)”,»;

vii)

il punto 4 è sostituito dal seguente:

«4.

Le partite di sementi sono corredate di un certificato internazionale ISTA color arancio per partite di sementi recante le informazioni relative alle condizioni di cui al punto 2.»


Top