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Document 32018D1540

Decisione (PESC) 2018/1540 del Consiglio, del 15 ottobre 2018, che modifica la decisione (PESC) 2016/1693, concernente misure restrittive nei confronti dell'ISIL (Dàesh) e di Al Qaeda e di persone, gruppi, imprese ed entità a essi associati

ST/12370/2018/INIT

GU L 257I del 15.10.2018, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/1540/oj

15.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

LI 257/3


DECISIONE (PESC) 2018/1540 DEL CONSIGLIO

del 15 ottobre 2018

che modifica la decisione (PESC) 2016/1693, concernente misure restrittive nei confronti dell'ISIL (Dàesh) e di Al Qaeda e di persone, gruppi, imprese ed entità a essi associati

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la decisione (PESC) 2016/1693 del Consiglio del 20 settembre 2016 concernente misure restrittive nei confronti dell'ISIL (Dàesh) e di Al Qaeda e di persone, gruppi, imprese ed entità a essi associati e che abroga la posizione comune 2002/402/PESC (1),

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 20 settembre 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/1693.

(2)

Le misure restrittive di cui all'articolo 2, paragrafo 2, e all'articolo 3, paragrafi 3 e 4, della decisione (PESC) 2016/1693 si applicano fino al 31 ottobre 2018. In base a un riesame di tale decisione, è opportuno prorogare le misure restrittive fino al 31 ottobre 2019.

(3)

È opportuno aggiungere una persona all'elenco delle persone, dei gruppi, delle imprese e delle entità di cui all'allegato della decisione (PESC) 2016/1693.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2016/1693,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 6, paragrafo 5 della decisione (PESC) 2016/1693 è sostituito dal seguente:

«5.   Le misure di cui all'articolo 2, paragrafo 2, e all'articolo 3, paragrafi 3 e 4, si applicano fino al 31 ottobre 2019.».

Articolo 2

L'allegato della decisione (PESC) 2016/1693 è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 2018

Per il Consiglio

La presidente

F. MOGHERINI


(1)  GU L 255 del 21.9.2016, pag. 25.


ALLEGATO

La persona seguente è aggiunta all'elenco di cui all'allegato della decisione (PESC) 2016/1693:

«3.

Hocine BOUGUETOF; data di nascita: 1o luglio 1959; luogo di nascita: Tebessa (Algeria); cittadinanza: algerina.»

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