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Document 32018D1535

    Decisione (UE) 2018/1535 del Consiglio, del 28 settembre 2018, relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo sullo status tra l'Unione europea e l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia riguardante le azioni dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia

    ST/12027/2018/INIT

    GU L 257 del 15.10.2018, p. 23–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/1535/oj

    15.10.2018   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 257/23


    DECISIONE (UE) 2018/1535 DEL CONSIGLIO

    del 28 settembre 2018

    relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo sullo status tra l'Unione europea e l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia riguardante le azioni dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettere b) e d), e l'articolo 79, paragrafo 2, lettera c), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), nei casi in cui è previsto che le squadre della guardia costiera e di frontiera europea saranno utilizzate in un paese terzo in interventi nell'ambito dei quali i membri delle squadre disporranno di poteri esecutivi, o nel caso in cui altre attività in paesi terzi lo richiedano, l'Unione deve concludere con il paese terzo interessato un accordo sullo status. Tale accordo sullo status deve riguardare tutti gli aspetti necessari all'esecuzione delle attività.

    (2)

    Il 21 febbraio 2017 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia su un accordo sullo status riguardante le azioni dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia («accordo»).

    (3)

    I negoziati relativi all'accordo sono stati avviati il 15 settembre 2017 e si sono conclusi positivamente con la sigla dell'accordo il 18 luglio 2018.

    (4)

    La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio (2); il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato né è soggetto alla sua applicazione.

    (5)

    La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (3); l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

    (6)

    A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Dato che la presente decisione si basa sull'acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, entro un periodo di sei mesi dalla decisione del Consiglio sulla presente decisione, se intende recepirla nel proprio diritto interno.

    (7)

    È opportuno pertanto firmare l'accordo e approvare il testo delle dichiarazioni comuni allegate alla presente decisione,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    È autorizzata la firma, a nome dell'Unione, dell'accordo sullo status tra l'Unione europea e l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia riguardante le azioni dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia («accordo»), con riserva della conclusione di tale accordo (4).

    Articolo 2

    Il testo delle dichiarazioni comuni allegate alla presente decisione è approvato a nome dell'Unione.

    Articolo 3

    Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.

    Articolo 4

    La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

    Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2018

    Per il Consiglio

    La presidente

    M. SCHRAMBÖCK


    (1)  Regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea che modifica il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio e la decisione 2005/267/CE del Consiglio (GU L 251 del 16.9.2016, pag. 1).

    (2)  Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43).

    (3)  Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

    (4)  Il testo dell'accordo sarà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione.


    ALLEGATO

    DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ISLANDA, ALLA NORVEGIA, ALLA SVIZZERA E AL LIECHTENSTEIN

    Le parti contraenti prendono atto degli stretti legami che uniscono l'Unione europea alla Norvegia, all'Islanda, alla Svizzera e al Liechtenstein, segnatamente in virtù degli accordi del 18 maggio 1999 e del 26 ottobre 2004 sull'associazione di detti paesi all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

    Di conseguenza, è auspicabile che le autorità della Norvegia, dell'Islanda, della Svizzera e del Liechtenstein, da un lato, e le autorità dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, dall'altro, concludano quanto prima accordi bilaterali riguardanti le azioni dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia a condizioni analoghe a quelle del presente accordo.

    DICHIARAZIONE COMUNE

    Le due parti concordano che l'astenersi dall'adottare qualsiasi misura che possa compromettere l'eventuale successiva azione penale delle autorità competenti dello Stato ospitante nei confronti del membro della squadra include l'astenersi da attività che facilitino attivamente il rientro del membro della squadra in questione dai locali operativi della guardia di frontiera e costiera europea nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia al suo Stato membro di appartenenza, in attesa della certificazione del direttore esecutivo dell'Agenzia.


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