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Document 32018D0419

    Decisione di esecuzione (UE) 2018/419 della Commissione, del 16 marzo 2018, relativa ad alcuni provvedimenti cautelari contro la peste suina africana in Romania [notificata con il numero C(2018) 1707] (Testo rilevante ai fini del SEE. )

    C/2018/1707

    GU L 75 del 19.3.2018, p. 38–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2018

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/419/oj

    19.3.2018   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 75/38


    DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/419 DELLA COMMISSIONE

    del 16 marzo 2018

    relativa ad alcuni provvedimenti cautelari contro la peste suina africana in Romania

    [notificata con il numero C(2018) 1707]

    (Il testo in lingua rumena è il solo facente fede)

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

    vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La peste suina africana è una malattia infettiva virale che colpisce le popolazioni di suini domestici e selvatici e può avere conseguenze gravi sulla redditività della suinicoltura, perturbando gli scambi all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi.

    (2)

    In caso di comparsa di un focolaio di peste suina africana vi è il rischio che l'agente patogeno possa diffondersi ad altre aziende di suini e tra i suini selvatici. La malattia può di conseguenza diffondersi da uno Stato membro all'altro e in paesi terzi attraverso gli scambi di suini vivi o dei loro prodotti.

    (3)

    La direttiva 2002/60/CE del Consiglio (3) stabilisce misure minime di lotta contro la peste suina africana da applicare nell'Unione. L'articolo 9 della direttiva 2002/60/CE dispone che, in caso di comparsa di un focolaio di tale malattia, siano istituite zone di protezione e di sorveglianza nelle quali devono essere applicate le misure di cui agli articoli 10 e 11 di tale direttiva.

    (4)

    La decisione di esecuzione (UE) 2018/86 della Commissione (4) è stata adottata in seguito alla creazione di zone di protezione e di sorveglianza in Romania, in conformità all'articolo 9 della direttiva 2002/60/CE, dopo la comparsa di focolai di peste suina africana in tale Stato membro.

    (5)

    In seguito all'adozione della decisione di esecuzione (UE) 2018/86, la Romania ha comunicato alla Commissione la comparsa di un nuovo focolaio di peste suina africana in un allevamento domestico. La Romania ha anche debitamente adottato, in seguito alla comparsa di questo recente focolaio, le misure necessarie prescritte dalla direttiva 2002/60/CE, comprendenti la creazione di nuove zone di protezione e di sorveglianza in conformità all'articolo 9 della direttiva 2002/60/CE.

    (6)

    Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi è necessario descrivere, a livello di Unione, le aree ora istituite quali zone di protezione e di sorveglianza per la peste suina africana in Romania, in collaborazione con detto Stato membro.

    (7)

    Di conseguenza, le aree ora individuate quali zone di protezione e di sorveglianza in Romania dovrebbero essere indicate nell'allegato della presente decisione e si dovrebbe stabilire la durata di tale regionalizzazione.

    (8)

    La decisione di esecuzione (UE) 2018/86 dovrebbe inoltre essere abrogata e sostituita dalla presente decisione al fine di tenere conto dell'attuale situazione della malattia in Romania.

    (9)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La Romania provvede affinché le zone di protezione e di sorveglianza istituite in conformità all'articolo 9 della direttiva 2002/60/CE comprendano perlomeno le aree elencate quali zone di protezione e di sorveglianza nell'allegato della presente decisione.

    Articolo 2

    La decisione di esecuzione (UE) 2018/86 è abrogata.

    Articolo 3

    La presente decisione si applica fino al 30 giugno 2018.

    Articolo 4

    La Romania è destinataria della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 2018

    Per la Commissione

    Vytenis ANDRIUKAITIS

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

    (2)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

    (3)  Direttiva 2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana (GU L 192 del 20.7.2002, pag. 27).

    (4)  Decisione di esecuzione (UE) 2018/86 della Commissione, del 19 gennaio 2018, relativa ad alcuni provvedimenti cautelari contro la peste suina africana in Romania (GU L 16 del 20.1.2018, pag. 13).


    ALLEGATO

    Romania

    Aree di cui all'articolo 1

    Scadenza di applicazione

    Zona di protezione

    Distretto di Satu Mare con le seguenti località:

     

    Località Nisipeni, comune di Lazuri

     

    Località Bercu, comune di Lazuri

     

    Località Bercu Nou, comune di Micula

     

    Località Micula, comune di Micula

     

    Località MiculaNoua, comune di Micula

    30 giugno 2018

    Zona di sorveglianza

    Distretto di Satu Mare con le seguenti località:

     

    Località Cidreag, comune di Halmeu

     

    Località Porumbesti, comune di Halmeu

     

    Località Halmeu

     

    Località Dorobolt, comune di Halmeu

     

    Località Mesteacan, comune di Halmeu

     

    Località Turulung, comune di Turulung

     

    Località Draguseni, comune di Turulung

     

    Località Agris, comune di Agris

     

    Località Ciuperceni, comune di Agris

     

    Località Dumbrava, comune di Livada

     

    Località Vanatoresti, comune di Odoreu

     

    Località Botiz, comune di Odoreu

     

    Località Lazuri, comune di Lazuri

     

    Località Noroieni, comune di Lazuri

     

    Località Peles, comune di Lazuri

     

    Località Pelisor, comune di Lazuri

    30 giugno 2018


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