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Document 32017R2056

    Regolamento delegato (UE) 2017/2056 della Commissione, del 22 agosto 2017, recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 522/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le norme dettagliate riguardo ai principi relativi alla selezione e alla gestione delle azioni innovative nel settore dello sviluppo urbano sostenibile che saranno sostenute dal Fondo europeo di sviluppo regionale

    C/2017/5716

    GU L 294 del 11.11.2017, p. 26–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/2056/oj

    11.11.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 294/26


    REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/2056 DELLA COMMISSIONE

    del 22 agosto 2017

    recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 522/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le norme dettagliate riguardo ai principi relativi alla selezione e alla gestione delle azioni innovative nel settore dello sviluppo urbano sostenibile che saranno sostenute dal Fondo europeo di sviluppo regionale

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento delegato (UE) n. 522/2014 della Commissione (2) dispone che le azioni innovative di sviluppo urbano siano realizzate entro il termine massimo di tre anni. Può però essere necessario un periodo più lungo affinché le autorità urbane abbiano modo di verificare pienamente tutti gli aspetti delle soluzioni innovative proposte, raccogliere i risultati e garantire la trasferibilità delle soluzioni alle altre autorità urbane nell'Unione europea.

    (2)

    Al fine di prevedere un tempo sufficiente per il completamento di soluzioni innovative complesse, così che le azioni innovative possano esplicare pienamente il proprio valore aggiunto, è pertanto opportuno prorogare di un anno il limite temporale previsto dal regolamento delegato (UE) n. 522/2014.

    (3)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) n. 522/2014.

    (4)

    Al fine di garantire che la modifica del regolamento delegato (UE) n. 522/2014 sia applicata nel contesto del prossimo invito a presentare proposte, previsto per dicembre 2017, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    All'articolo 2 del regolamento delegato (UE) n. 522/2014, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

    «6.   Ogni azione innovativa è realizzata entro un periodo massimo di quattro anni.»

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 22 agosto 2017

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 289.

    (2)  Regolamento delegato (UE) n. 522/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le norme dettagliate riguardo ai principi relativi alla selezione e alla gestione delle azioni innovative nel settore dello sviluppo urbano sostenibile che saranno sostenute dal Fondo europeo di sviluppo regionale (GU L 148 del 20.5.2014, pag. 1).


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