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Document 32017R1951

    Regolamento (UE) 2017/1951 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 99/2013 relativo al programma statistico europeo 2013-2017, prorogandolo al 2020 (Testo rilevante ai fini del SEE e per la Svizzera)

    GU L 284 del 31.10.2017, p. 1–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; abrog. impl. da 32021R0690

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1951/oj

    31.10.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 284/1


    REGOLAMENTO (UE) 2017/1951 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    del 25 ottobre 2017

    che modifica il regolamento (UE) n. 99/2013 relativo al programma statistico europeo 2013-2017, prorogandolo al 2020

    (Testo rilevante ai fini del SEE e per la Svizzera)

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 338, paragrafo 1,

    vista la proposta della Commissione europea,

    previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

    previa consultazione del Comitato delle regioni,

    deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Disporre prontamente e pubblicamente di prove attendibili pertinenti elaborate sulla base di statistiche europee, che possano essere utilizzate ai fini della definizione delle politiche, è assolutamente indispensabile per misurare i progressi e valutare l'efficacia delle politiche e dei programmi dell'Unione, in particolare nel contesto della strategia Europa 2020 stabilita dalla comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010 intitolata «Europa 2020: Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» (Europa 2020) e dell'agenda della Commissione per l'occupazione, la crescita, l'equità e il cambiamento democratico.

    (2)

    Le statistiche europee dovrebbero adottare un approccio globale in tutta l'Unione che fornisca dati accurati per contribuire ad approfondire i processi di integrazione nell'Unione.

    (3)

    La disponibilità di statistiche europee complete e affidabili costituisce un bene pubblico importante a beneficio dei responsabili delle decisioni, dei ricercatori e dei cittadini in generale.

    (4)

    Un buon equilibrio tra obiettivi economici e sociali nel semestre europeo riveste un'importanza particolare per la sostenibilità e la legittimità dell'Unione economica e monetaria. Conseguentemente gli obiettivi sociali e occupazionali sono diventati più rilevanti nell'ambito del semestre europeo, come si evince dal fatto che sia le relazioni per paese sia le raccomandazioni specifiche per paese valutano le sfide sociali e occupazionali e promuovono riforme politiche basate sulle migliori prassi. A tale fine, le statistiche sociali rivestono un'importanza particolare.

    (5)

    A norma del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), il programma statistico europeo («programma») definisce il quadro per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee di elevata qualità, nonché i principali settori e gli obiettivi delle iniziative previste per un periodo corrispondente a quello del quadro finanziario pluriennale. Il programma dovrebbe essere attuato mediante singole azioni statistiche in conformità dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 223/2009. I programmi di lavoro annuali dovrebbero essere basati sul programma.

    (6)

    Il regolamento (UE) n. 99/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) copre solamente il periodo dal 2013 al 2017, mentre l'attuale quadro finanziario pluriennale si estende fino al 2020. Tale regolamento dovrebbe pertanto essere modificato senza indugio per prorogare il programma fino al 2020 e colmare le lacune statistiche, in caso di necessità urgente.

    (7)

    Nel contesto dell'agenda della Commissione «Legiferare meglio», le politiche dell'Unione dovrebbero essere sempre più concepite e controllate in base a dati affidabili che abbiano solide basi statistiche. A questo riguardo le statistiche europee hanno un ruolo particolarmente importante e possono davvero fare la differenza, soprattutto nei settori in cui il valore analitico, basato su dati affidabili, e la reattività sono cruciali perché le politiche riescano a raggiungere gli obiettivi.

    (8)

    Per conseguire risultati migliori e contribuire a un'Europa migliore sono perciò essenziali delle statistiche di alta qualità. È opportuno impegnarsi di più per incentivare gli investimenti nelle statistiche ufficiali a livello sia europeo sia nazionale. Il programma dovrebbe anche fornire un ulteriore orientamento per i settori prioritari, per lo sviluppo di capacità e la ridefinizione delle priorità in corso. Inoltre, al fine di garantire un approccio armonizzato nel conseguimento degli obiettivi del presente regolamento, dovrebbe essere rafforzata la cooperazione con le organizzazioni internazionali.

    (9)

    È opportuno intervenire per affrontare le lacune statistiche più urgenti, per aumentare la tempestività e per sostenere le priorità politiche e il coordinamento delle politiche economiche durante il semestre europeo. La Commissione (Eurostat) dovrebbe anche fornire nuove proiezioni demografiche in stretta collaborazione con gli istituti nazionali di statistica, comprese quelle riguardanti i flussi migratori, per aggiornare l'analisi delle conseguenze sociali, economiche e di bilancio dell'invecchiamento della popolazione e delle disuguaglianze economiche.

    (10)

    Dovrebbero essere pubblicati prontamente indicatori per sostenere scelte efficienti di definizione delle politiche. In conformità dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 223/2009, la Commissione (Eurostat) dovrebbe comunicare pubblicamente riguardo alla tempestività, compresa la fornitura di informazioni pertinenti relative a ogni eventuale insufficiente tempestività che possa verificarsi in quanto aspetto della qualità statistica.

    (11)

    I conti degli ecosistemi elaborati in via sperimentale e le statistiche sul cambiamento climatico, comprese quelle relative all'adattamento ai cambiamenti climatici e alle «impronte», vanno sviluppati ulteriormente usando i dati esistenti. L'Unione europea dell'energia e il quadro 2030 per il clima e l'energia, che mirano a rendere l'economia e il sistema energetico dell'Unione più competitivi, efficienti, sicuri e sostenibili, richiederanno nuove statistiche su consumi di energia, efficienza energetica, fonti di energia rinnovabile, dipendenza energetica e sicurezza dell'approvvigionamento nonché nuove statistiche sull'economia circolare.

    (12)

    Statistiche di elevata qualità sviluppate, prodotte e diffuse nel quadro del programma, in particolare le statistiche sull'innovazione, la ricerca e lo sviluppo, le statistiche sociali e ambientali nonché quelle sull'energia e i trasporti, dovrebbero consentire il monitoraggio degli obiettivi generali e specifici dell'agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile che devono essere fissati a livello di Unione e di Stati membri e contribuire in tal modo al conseguimento di tali obiettivi generali e specifici.

    (13)

    È opportuno compiere progressi per migliorare le informazioni qualitative e quantitative che contribuiscano all'esaustività dei conti nazionali e consentire in tal modo di disporre di stime migliori sul divario e sull'elusione fiscali.

    (14)

    La proroga del programma costituisce un'occasione che dovrebbe essere colta per apportare adeguamenti e rispecchiare i nuovi orientamenti, in particolare in linea con la Visione 2020 del sistema statistico europeo (SSE), al fine di integrare gli obiettivi esistenti, la definizione delle priorità in corso nonché la disponibilità dei dati, in un contesto in cui l'Unione deve rispondere a sfide importanti in termini di sviluppo economico e di coesionesociale. Essa dovrebbe garantire una cooperazione continua tra la Commissione (Eurostat) e gli istituti nazionali di statistica e dovrebbe garantire dialoghi periodici con il comitato consultivo europeo di statistica istituito dalla decisione n. 234/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5). Essa dovrebbe altresì assicurare il coordinamento tra l'SSE e il sistema europeo di banche centrali. La Commissione (Eurostat) dovrebbe monitorare il rispetto del codice delle statistiche europee da parte degli Stati membri (codice).

    (15)

    È particolarmente importante misurare le sacche di disoccupazione elevata, compresa la disoccupazione giovanile nelle regioni transfrontaliere.

    (16)

    Un adeguato incremento del bilancio per le statistiche a livello di Unione dovrebbe sostenere le modifiche al programma e i lavori dell'SSE in corso nell'ambito dell'efficienza apportando un valore aggiunto e dei risultati significativi per il miglioramento della qualità dei dati per mezzo di grandi progetti, effetti di leva strutturali ed economie di scala che possono migliorare i sistemi statistici in tutti gli Stati membri.

    (17)

    Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per la proroga del programma a copertura del periodo dal 2018 al 2020, che costituisce l'importo di riferimento privilegiato ai sensi del punto 17 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (6), per il Parlamento europeo e il Consiglio nel corso della procedura annuale di bilancio.

    (18)

    Nella proroga del programma, la Commissione (Eurostat) dovrebbe prestare particolare attenzione alle conseguenze del recesso di uno Stato membro dall'Unione.

    (19)

    Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire la proroga del programma statistico europeo a copertura del periodo dal 2018 al 2020, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione, può essere conseguito meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

    (20)

    In conformità del regolamento (CE) n. 223/2009, il progetto di proposta per prorogare il programma a copertura del periodo dal 2018 al 2020 è stato presentato per esame preventivo al comitato del sistema statistico europeo (CSSE), al comitato consultivo europeo di statistica e al comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti istituito con la decisione 2006/856/CE del Consiglio (7).

    (21)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 99/2013,

    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (UE) n. 99/2013 è così modificato:

    1)

    all'articolo 1 è aggiunto il comma seguente:

    «Il programma è prorogato per coprire il periodo dal 2018 al 2020.»;

    2)

    l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 3

    Ambito di applicazione

    Il presente regolamento definisce il quadro di programmazione ai fini dello sviluppo, della produzione e della diffusione delle statistiche europee, i principali settori e gli obiettivi delle azioni previste per il periodo 2013-2020, conformemente agli articoli 13 e 14 del regolamento (CE) n. 223/2009.»;

    3)

    all'articolo 7, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

    «La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma per il periodo compreso fra il 2018 e il 2020 è pari a 218,1 milioni di EUR, coperti dal periodo di programmazione 2014-2020.»;

    4)

    l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 9

    Programmi di lavoro annuali

    Ai fini dell'attuazione del programma, la Commissione adotta programmi di lavoro annuali che soddisfano le prescrizioni di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 223/2009 e stabiliscono gli obiettivi perseguiti e i risultati previsti, conformemente agli obiettivi generali e specifici di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, del presente regolamento. La Commissione garantisce che l'opportuna enfasi sia posta sulle azioni miranti a promuovere la conformità al codice. Ciascun programma di lavoro annuale è trasmesso al Parlamento europeo per conoscenza.»;

    5)

    l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 13

    Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

    1.   La Commissione adotta i provvedimenti atti a garantire che, nella realizzazione delle attività finanziate ai sensi del presente regolamento, gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, sanzioni amministrative e finanziarie effettive, proporzionate e dissuasive.

    2.   La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei conti hanno il potere di revisione contabile, esercitabile sulla base di documenti e controlli sul posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, contraenti e subcontraenti che hanno ottenuto finanziamenti dell'Unione nell'ambito del programma.

    3.   L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare indagini, compresi controlli e verifiche sul posto, secondo le disposizioni e le procedure stabilite dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) e dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio (*2), per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a convenzioni o decisioni di sovvenzione o a contratti finanziati nell'ambito del programma.

    4.   Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, gli accordi di cooperazione con paesi terzi e con organizzazioni internazionali, i contratti, le convenzioni e le decisioni di sovvenzione conclusi in applicazione del presente regolamento contengono disposizioni che abilitano espressamente la Commissione, la Corte dei conti e l'OLAF a svolgere tali revisioni e indagini, conformemente alle loro rispettive competenze.

    5.   Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, qualora l'attuazione di un'azione sia esternalizzata o subdelegata, in tutto o in parte, o richieda l'aggiudicazione di un appalto o la concessione di un sostegno finanziario a terzi, il contratto, la convenzione o la decisione di sovvenzione includono l'obbligo per il contraente o il beneficiario di imporre a eventuali terze parti l'accettazione esplicita di tali poteri della Commissione, della Corte dei conti e dell'OLAF di cui sopra.

    (*1)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1)."

    (*2)  Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).»;"

    6)

    l'articolo 15 è così modificato:

    a)

    è inserito il paragrafo seguente:

    «2 bis.   Entro il 31 dicembre 2019, la Commissione (Eurostat) presenta una relazione sull'attuazione del programma al CSSE. La relazione illustra nel dettaglio il punto di vista della Commissione (Eurostat) sulle prospettive del programma nell'ambito del quadro finanziario pluriennale che inizierà nel 2021. Tale relazione è altresì presentata al Parlamento europeo e al Consiglio.»;

    b)

    il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

    «3.   Entro il 31 dicembre 2021 la Commissione, previa consultazione del CSSE e del comitato consultivo europeo di statistica, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione finale sull'attuazione del programma. La relazione valuta in particolare:

    a)

    l'esito della ridefinizione delle priorità e della valutazione dei costi dei prodotti statistici;

    b)

    le azioni intraprese dall'SSE per ridurre i costi di attuazione e produzione a carico degli Stati membri e per limitare l'onere complessivo derivante dai progetti e dagli ambiti statistici trattati dal programma;

    c)

    i progressi compiuti per rendere l'accesso alle statistiche ufficiali più semplice e intuitivo, compresi i dati forniti sul sito web di Eurostat; nonché

    d)

    i progressi nel miglioramento della disponibilità dei dati, in particolare quelli sulle attività socioeconomiche e sugli indicatori della strategia Europa 2020.»;

    7)

    l'allegato del regolamento (UE) n. 99/2013 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2018.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Strasburgo, il 25 ottobre 2017

    Per il Parlamento europeo

    Il presidente

    A. TAJANI

    Per il Consiglio

    Il presidente

    M. MAASIKAS


    (1)  GU C 75 del 10.3.2017, pag. 53.

    (2)  Posizione del Parlamento europeo del 14 settembre 2017 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 9 ottobre 2017.

    (3)  Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).

    (4)  Regolamento (UE) n. 99/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo al programma statistico europeo 2013-2017 (GU L 39 del 9.2.2013, pag. 12).

    (5)  Decisione n. 234/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2008 che istituisce il comitato consultivo europeo di statistica e che abroga la decisione 91/116/CEE del Consiglio (GU L 73 del 15.3.2008, pag. 13).

    (6)  GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

    (7)  Decisione 2006/856/CE del Consiglio, del 13 novembre 2006, che istituisce un comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti (GU L 332 del 30.11.2006, pag. 21).


    ALLEGATO

    L'allegato del regolamento (UE) n. 99/2013 è così modificato:

    1)

    il titolo dell'allegato è sostituito dal seguente:

    «Infrastruttura statistica e obiettivi del programma statistico europeo 2013-2020»;

    2)

    l'introduzione è così modificata:

    a)

    il primo e il secondo paragrafo sono sostituiti dai seguenti:

    «L'attuazione delle politiche dell'Unione richiede la disponibilità di informazioni statistiche di alta qualità, comparabili e attendibili relative alla situazione economica, sociale, territoriale e ambientale nell'Unione e ai suoi aspetti a livello nazionale e regionale. Le statistiche europee sono indispensabili anche per l'Unione, in quanto permettono al pubblico in generale e ai cittadini europei di capire e di partecipare al processo democratico e al dibattito sulla condizione presente e sul futuro dell'Unione.

    Il programma definisce il quadro legislativo in vista dello sviluppo, della produzione e della diffusione di statistiche europee nel periodo dal 2013 al 2020.»;

    b)

    il quarto paragrafo è sostituito dal seguente:

    «Le statistiche sviluppate, prodotte e diffuse nel quadro del programma contribuiscono all'attuazione delle politiche dell'Unione, come previsto dal TFUE, dalla strategia Europa 2020 e dalle relative iniziative di punta nonché da altre politiche incluse nelle priorità strategiche della Commissione.»;

    3)

    in Obiettivi, l'obiettivo 1 è sostituito dal seguente:

    «—

    obiettivo 1: fornire informazioni statistiche in tempo utile e in modo efficace sul piano dei costi senza una superflua duplicazione degli sforzi, al fine di promuovere lo sviluppo, il monitoraggio e la valutazione delle politiche dell'Unione, rispecchiando adeguatamente le priorità, mantenendo nel contempo un equilibrio tra l'aspetto economico, sociale, territoriale e ambientale e rispondendo alle esigenze della vasta gamma di utenti di statistiche europee, inclusi altri responsabili delle decisioni, ricercatori, imprese e cittadini europei in generale;»

    4)

    la parte I. «Risultati statistici» è così modificata:

    a)

    al punto 1.1. Europa 2020, il primo comma è sostituito dal seguente:

    «L'agenda strategica per le politiche nazionali e dell'Unione negli anni a venire è stata in larga misura determinata dalla strategia Europa 2020. Nell'ambito di detta agenda sono stati concordati vari obiettivi e iniziative per i quali l'SSE deve fornire indicatori statistici in diversi settori, quali: il miglioramento delle condizioni per l'innovazione; ricerca e sviluppo; promozione di posti di lavoro dignitosi; promozione della parità di genere; conseguimento degli obiettivi dell'Unione in relazione a energia e cambiamenti climatici; uso efficiente delle risorse; miglioramento dei livelli d'istruzione, compresa la riduzione dell'abbandono scolastico; incremento della formazione professionale lungo tutto l'arco della vita e della mobilità dell'apprendimento; invecchiamento attivo e in buona salute; promozione dell'inclusione sociale; riduzione della povertà. Se del caso, sono necessarie statistiche ripartite per genere al fine di comprendere i fenomeni di discriminazione legati al genere, con un'attenzione particolare per la violenza fondata sul genere.»;

    b)

    l'obiettivo 1.1.1 è così modificato:

    i)

    il primo comma è sostituito dal seguente:

    «Fornire informazioni statistiche di alta qualità, che devono essere rese disponibili in maniera tempestiva per il semestre europeo, per monitorare l'attuazione di Europa 2020. I nuovi indicatori si basano, per quanto possibile, sui dati statistici disponibili.»;

    ii)

    il quarto trattino del secondo comma è sostituito dal seguente:

    «—

    indicatori sull'occupazione che distinguano tra lavoro a tempo parziale e lavoro a tempo pieno e tra contratti a tempo determinato e contratti a tempo indeterminato, nonché indicatori sulla disoccupazione che tengano conto delle persone nelle politiche di attivazione, ad esempio la formazione. Tali indicatori dovrebbero altresì includere dati sui divari di genere.»;

    c)

    all'obiettivo 1.2.1, il secondo trattino del secondo comma è sostituito dai trattini seguenti:

    «—

    la messa a disposizione di input statistici per un patto di stabilità e di crescita rafforzato, segnatamente ai fini della produzione e fornitura di statistiche di elevata qualità sul disavanzo e il debito pubblici,

    la messa a disposizione di input statistici per un monitoraggio efficiente delle disuguaglianze economiche.»;

    d)

    l'obiettivo 1.3.1 è così modificato:

    i)

    il primo comma è sostituito dal seguente:

    «Migliorare gli indicatori e le informazioni statistiche sulla globalizzazione dell'economia e sulle catene globali del valore a disposizione dei responsabili delle decisioni dell'Unione e del pubblico. Le informazioni dovrebbero contribuire a migliorare la comprensione degli impatti economici, sociali e ambientali della globalizzazione.»;

    ii)

    il terzo trattino del secondo comma è sostituito dai trattini seguenti:

    «—

    la fornitura di dati che consentano l'analisi delle conseguenze positive e negative per il mercato dell'Unione, in particolare per il mercato del lavoro dell'Unione,

    l'analisi delle catene globali del valore, eventualmente tramite appropriate tabelle input/output, e delle statistiche sulle imprese e sul commercio estero, compreso il collegamento dei microdati, e il coordinamento dei risultati di tale analisi con le iniziative internazionali di interesse per l'Unione, e»;

    e)

    il punto 2. «Quadri contabili» è sostituito dal seguente:

    «2.   Quadri contabili

    La comunicazione della Commissione del 20 agosto 2009 dal titolo “Non solo PIL — Misurare il progresso in un mondo in cambiamento” (“Non solo PIL”) e la pubblicazione del rapporto Stiglitz-Sen-Fitoussi sulla misurazione della performance economica e del progresso sociale hanno dato nuovo vigore alla principale sfida che l'SSE è chiamato ad affrontare, vale a dire come migliorare la produzione di statistiche su questioni intrecciate tra loro e di statistiche più integrate per descrivere complessi fenomeni sociali, ambientali ed economici al di là della tradizionale misurazione della produzione economica. I lavori sul tema “Non solo PIL” all'interno dell'SSE sono incentrati su tre settori prioritari: statistiche sul settore delle famiglie e statistiche che misurano la distribuzione del reddito, dei consumi e della ricchezza; la misurazione multidimensionale della qualità della vita; la misurazione della sostenibilità ambientale. L'adozione a livello mondiale nel 2015 dei nuovi obiettivi di sviluppo sostenibile imprime un ulteriore impulso ai lavori. Il sistema europeo dei conti nazionali e regionali (SEC) fornisce un quadro coerente e integrato per tutte le statistiche economiche da integrare con altri indicatori al fine di fornire informazioni più complete per il processo decisionale e di elaborazione delle politiche. La piena attuazione del SEC 2010 sarà sostenuta da regolari valutazioni della qualità e della conformità, tenendo conto della progressiva scadenza delle deroghe fino al 2020, il che porterà a ulteriori miglioramenti della tempestività e della disponibilità degli indicatori.»;

    f)

    il punto «2.1. Prestazioni economiche e sociali» è sostituito dal seguente:

    «2.1.   Prestazioni economiche e sociali

    La crisi economica ha reso più impellente l'esigenza di disporre di indicatori macroeconomici di elevata qualità allo scopo di comprendere meglio e di analizzare le fluttuazioni economiche nonché di comprendere meglio e di analizzare l'evoluzione delle disuguaglianze economiche e i loro effetti sulla società, facilitando in tal modo il processo decisionale. Una produzione sempre più globalizzata rende necessario lo sviluppo di un quadro coerente che faciliti l'interpretazione e l'integrazione di statistiche di settori differenti.»;

    g)

    all'obiettivo 2.1.1 il secondo comma è così modificato:

    i)

    il secondo trattino è sostituito dal seguente:

    «—

    l'elaborazione di indicatori sulla distribuzione dei redditi, dei consumi e della ricchezza tra le famiglie, e l'uniformazione degli aggregati della contabilità nazionale con i dati relativi alle indagini sulle famiglie o i dati amministrativi,»;

    ii)

    il quarto trattino è sostituito dal seguente:

    «—

    il rafforzamento dei legami con i conti nazionali nei settori della protezione sociale, della salute e dell'istruzione,

    lo sviluppo di un quadro per la misurazione della qualità della vita, che rafforzi la prospettiva familiare nei conti nazionali,

    lo sviluppo di indicatori relativi all'azione “Non solo PIL” che misurino la sostenibilità ambientale e gli effetti esterni in una prospettiva di contabilità nazionale,»;

    iii)

    dopo il quinto trattino sono inseriti i trattini seguenti:

    «—

    l'ulteriore sviluppo di indicatori sociali tempestivi, comprese tecniche avanzate di previsione a breve termine e di stime rapide,

    il sostegno alla condivisione dei dati macroeconomici a livello internazionale al fine di ridurre gli oneri per i produttori di dati e di migliorare la disponibilità di dati coerenti e comparabili per gli utenti,

    l'elaborazione e il perfezionamento di indicatori aggregati delle diseguaglianze legate al reddito e ad alcuni aspetti della ricchezza,

    la misurazione e l'analisi della disparità di genere, ivi compreso il divario retributivo,»;

    h)

    all'obiettivo 2.1.2, l'ultimo trattino del secondo comma è sostituito dal seguente:

    «—

    la disponibilità e l'estensione per tutti gli Stati membri di statistiche armonizzate sul prezzo delle abitazioni.»;

    i)

    all'obiettivo 2.2.1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

    «L'obiettivo sarà attuato mediante:

    l'ulteriore sviluppo di un sistema coerente di conti ambientali come “conti satellite” dei principali conti nazionali, destinati a fornire informazioni sulle emissioni atmosferiche, sui consumi di energia, sui flussi di risorse naturali, sugli scambi di materie prime, sulla tassazione ambientale e sulla spesa per la tutela ambientale, eventualmente includendo la crescita verde/appalti verdi,

    l'ulteriore sviluppo di conti sperimentali sugli ecosistemi che consentano l'uso delle serie di dati esistenti, comprese quelle elaborate dalle istituzioni, dagli organi, dagli uffici e dalle agenzie dell'Unione, nell'ambito di un'iniziativa di integrazione dei dati a lungo termine,

    ulteriori attività di sviluppo per utilizzare più efficacemente le raccolte di dati esistenti per la produzione di statistiche relative ai cambiamenti climatici, e

    l'ulteriore sviluppo di indicatori per misurare le impronte ambientali sulla base di dati esistenti.»;

    j)

    l'obiettivo 3.1.1 è così modificato:

    i)

    il primo comma è sostituito dal seguente:

    «Accrescere l'efficienza e l'efficacia dei processi di produzione statistica. In linea con il programma Legiferare meglio, è necessario semplificare la normativa esistente relativa al pilastro delle statistiche sulle imprese. In questo contesto, si dovrebbe prestare la dovuta attenzione alle limitazioni delle risorse a disposizione dei produttori e all'onere complessivo per i rispondenti, in linea con il programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (REFIT) della Commissione. Fornire statistiche di elevata qualità su settori fondamentali in cui le imprese rappresentano il centro di interessi, quali le statistiche sulle imprese, gli indicatori congiunturali, gli investimenti delle imprese in capitale umano e in competenze, le transazioni internazionali, la globalizzazione, il monitoraggio del mercato interno, la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione, e il turismo. Un interesse particolare dovrebbe essere riservato alla disponibilità di dati in settori dell'industria e dei servizi ad elevato valore aggiunto, in particolare nei settori dell'economia verde, digitale, collaborativa, della sanità, dell'istruzione e sociale.»;

    ii)

    il primo trattino del secondo comma è sostituito dal seguente:

    «—

    il riutilizzo dei dati disponibili nel sistema statistico o nella società, l'istituzione di una base giuridica comune per le statistiche sulle imprese e la produzione di infrastrutture e di strumenti comuni,»;

    k)

    l'obiettivo 3.2.1 è così modificato:

    i)

    il primo comma è sostituito dal seguente:

    «Fornire statistiche sui principali settori della politica sociale in cui il cittadino rappresenta il centro di interessi, quali: il benessere; la sostenibilità; la coesione sociale; la povertà; le disuguaglianze; le sfide demografiche, in particolare l'invecchiamento della popolazione, lo spopolamento, la dispersione della popolazione e le migrazioni; il mercato del lavoro; l'istruzione e la formazione, compresa l'istruzione infantile, la formazione degli adulti, la formazione professionale e la mobilità dei giovani nel campo dell'apprendimento; la cultura, l'attività fisica; la qualità della vita; la sicurezza; la salute; la disabilità; i consumi; la libera circolazione e il mercato unico; la mobilità dei giovani; l'innovazione tecnologica e i nuovi stili di vita. Se del caso, tali statistiche sono disaggregate per genere, per i gruppi che rivestono un interesse particolare per i responsabili delle politiche sociali. Le priorità sono stabilite in conformità dell'articolo 6. In linea con il programma Legiferare meglio, è necessario semplificare la normativa esistente relativa al pilastro delle statistiche sociali. In questo contesto, si dovrebbe prestare la dovuta attenzione alle limitazioni delle risorse a disposizione dei produttori e all'onere complessivo per i rispondenti, in linea con il REFIT.»;

    ii)

    il quarto trattino del secondo comma è sostituito dal seguente:

    «—

    la produzione di statistiche sulle disuguaglianze di reddito, con indicatori quali l'indice di Gini e l'evoluzione dei decili superiori della distribuzione del reddito che forniscono un indicatore chiave nazionale comparabile nonché dati sulle disuguaglianze nell'accesso ai beni e ai servizi di base;»;

    iii)

    il settimo trattino del secondo comma è sostituito dal seguente:

    «—

    l'attuazione di iniziative del programma di lavoro sulla razionalizzazione delle statistiche sulle migrazioni che tengano conto delle nuove sfide, in particolare degli sviluppi internazionali,

    la fornitura di proiezioni demografiche e dei relativi aggiornamenti annuali,

    lo sviluppo di indicatori globali sulla situazione dei migranti nell'Unione;

    l'ulteriore cooperazione con agenzie e organizzazioni specializzate per quanto riguarda la situazione dei rifugiati,

    lo sviluppo di una metodologia per un'indagine sulla violenza di genere, in cooperazione con le istituzioni, gli organi, gli uffici e le agenzie europei che operano in tale ambito,

    l'istituzione di una base giuridica comune per le statistiche sociali e la produzione di infrastrutture e strumenti comuni.»;

    l)

    al punto 3.3. «Statistiche geospaziali, ambientali, agricole e altre statistiche settoriali», il terzo comma è sostituito dal seguente:

    «L'agricoltura resta un settore strategico importante dell'Unione. La politica agricola comune mette in evidenza l'esigenza di una produzione alimentare redditizia, di una gestione sostenibile delle risorse naturali,di un'azione per il clima e di uno sviluppo equilibrato del territorio, che sono i principali obiettivi di tale politica. L'attenzione sarà rivolta alle dimensioni sociali, economiche e ambientali e alle dimensioni connesse alla sicurezza, alla salute umana e all'ecosistema/biodiversità.»;

    m)

    l'obiettivo 3.3.1 è così modificato:

    i)

    il primo comma è sostituito dal seguente:

    «Sostenere l'elaborazione di politiche sulla base di dati fattuali mediante un ricorso maggiore e più flessibile alle informazioni territoriali combinate con informazioni statistiche sociali, territoriali, economiche e ambientali per regioni, tipo di regioni, città e grado di urbanizzazione.»;

    ii)

    al secondo paragrafo sono aggiunti i trattini seguenti:

    «—

    la realizzazione di statistiche sull'uso e la copertura del suolo,

    il coordinamento dei dati statistici per regioni, città e tipologie territoriali.»;

    n)

    l'obiettivo 3.3.3 è così modificato:

    i)

    dopo il primo comma è inserito il comma seguente:

    «In linea con la priorità della Commissione sull'Unione dell'energia e, nella massima misura possibile, sulla base dei dati esistenti, verrà rivolta un'attenzione particolare alle statistiche relative a consumi di energia, efficienza energetica, fonti di energia rinnovabile, dipendenza energetica, aspetti relativi alla povertà energetica e alla sicurezza dell'approvvigionamento ed economia circolare. Inoltre, le statistiche dell'energia dovranno sostenere il quadro 2030 per il clima e l'energia che mira a rendere l'economia e il sistema energetico dell'Unione più competitivi, sicuri e sostenibili.»;

    ii)

    al secondo comma è aggiunto il trattino seguente:

    «—

    dipendenza energetica e sicurezza dell'approvvigionamento,»;

    o)

    l'obiettivo 3.3.4 è così modificato:

    i)

    il primo comma è sostituito dal seguente:

    «Fornire statistiche nel settore dell'agricoltura, della pesca e della silvicoltura ai fini dello sviluppo e del monitoraggio della politica agricola comune e della politica della pesca, rispecchiando importanti obiettivi strategici dell'Unione connessi alla sostenibilità nonché allo sviluppo rurale, tramite attività regolari connesse allo sviluppo, alla produzione e alla diffusione delle statistiche. In linea con il programma Legiferare meglio, è necessario semplificare la normativa esistente relativa alle statistiche agricole. In questo contesto, si dovrebbe prestare la dovuta attenzione alle limitate risorse a disposizione dei produttori e all'onere complessivo per i rispondenti, in linea con il REFIT.»;

    ii)

    al secondo paragrafo sono aggiunti i trattini seguenti:

    «—

    la preparazione e la realizzazione del censimento agricolo previsto per il 2020,

    l'istituzione di una base giuridica comune per le statistiche inerenti all'agricoltura e la produzione di infrastrutture e strumenti comuni.»;

    5)

    la parte II. «Metodi di produzione delle statistiche europee» è così modificata:

    a)

    il paragrafo introduttivo è sostituito dal seguente:

    «L'SSE sta attualmente affrontando numerose sfide. Le aspettative sulla portata, la qualità e la comparabilità delle statistiche europee sono in aumento. Con la globalizzazione è emersa una realtà complessa che deve essere rispecchiata nelle statistiche ufficiali e che solleva problemi metodologici. La sempre crescente disponibilità di dati da parte di fornitori pubblici e privati offre potenzialità per migliorare la tempestività e la pertinenza delle statistiche ufficiali e per ridurre l'onere di risposta. Per far fronte a tali sfide, dovendo al contempo affrontare limitazioni in termini di risorse, l'SSE intende gradualmente attuare gli obiettivi strategici definiti nella Visione 2020 dell'SSE, basandosi su un approccio olistico per conseguire miglioramenti in termini di efficienza e di qualità:

    impegnarsi proattivamente in un dialogo regolare con gli utilizzatori per comprenderne più in profondità le esigenze, riconoscendo che gruppi di utenti diversi hanno esigenze diverse che devono essere affrontate correttamente,

    fornire prodotti e servizi di elevata qualità e applicare un approccio qualitativo alla gestione, all'organizzazione e alla governance dell'SSE,

    basare prodotti e servizi statistici sia sulle indagini tradizionali sia su altre fonti, fra cui dati amministrativi, statistiche geospaziali e, ove possibile, megadati,

    per avere accesso a nuove fonti di dati, creare metodi e trovare tecnologie adatte al fine di utilizzare tali fonti di dati per produrre statistiche europee in modo affidabile,

    migliorare l'efficienza della produzione statistica intensificando ulteriormente lo scambio di conoscenze, di esperienze e di metodiche, ma anche condividendo strumenti, dati, servizi e risorse, ove opportuno e debitamente giustificato. La collaborazione si baserà su standard concordati ed elementi comuni dell'infrastruttura tecnologica e statistica,

    attuare una strategia di diffusione e comunicazione delle statistiche europee sufficientemente flessibile da adattarsi alle nuove tecnologie, che fornisca orientamenti nel contesto della rivoluzione dei dati e costituisca un pilastro affidabile della democrazia.»;

    b)

    all'obiettivo 1.1, il primo trattino del terzo paragrafo è sostituito dal seguente:

    «—

    l'introduzione di un nuovo meccanismo di garanzia della qualità integrato, efficace e idoneo allo scopo sulla base del codice e del quadro di garanzia della qualità dell'SSE,

    la valutazione della conformità al codice,»;

    c)

    l'obiettivo 4.1 è così modificato:

    i)

    prima del primo comma è aggiunto il comma seguente:

    «I cittadini europei dovrebbero poter attingere agevolmente e senza impedimenti alle statistiche europee per potere utilizzare tali dati ai fini della propria istruzione e delle proprie decisioni. Tale obiettivo sarà perseguito mediante il miglioramento della facilità d'uso delle statistiche europee e dell'accesso ai dati. Un interesse particolare dovrebbe essere riservato alla facilità di reperimento e conversione dei dati statistici per uso pratico, anche attraverso grafici e mappe. Più cittadini dovrebbero beneficiare delle statistiche europee, così contribuendo efficacemente a incrementare la diffusione delle informazioni statistiche nella società.»;

    ii)

    al quinto paragrafo è aggiunto il trattino seguente:

    «—

    l'individuazione degli attuali e futuri bisogni di dati per offrire agli utenti finali prodotti e servizi multiscopo e personalizzati.»;

    d)

    all'obiettivo 5.1, dopo il terzo trattino del quarto comma è inserito il trattino seguente:

    «—

    l'analisi delle necessità di nuove competenze in relazione alla scienza dei dati e alla loro integrazione nei programmi di formazione,»;

    6)

    alla parte III. «Partenariato», i seguenti trattini sono inseriti dopo il terzo trattino del secondo comma dell'obiettivo 1.4:

    «—

    la sensibilizzazione dei cittadini europei all'importanza delle statistiche ufficiali e della comunicazione di tali statistiche a tutte le parti interessate mediante la celebrazione il 20 ottobre di ogni anno della Giornata europea delle statistiche,

    la diffusione di dati statistici pertinenti a sostenere la politica europea di vicinato e i rispettivi accordi di associazione,

    la promozione dei valori europei e di iniziative come il codice, il quadro di garanzia della qualità dell'SSE, e gli approcci di normazione e armonizzazione a paesi e regioni terzi,».


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