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Document 32017R1524
Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1524 of 5 September 2017 withdrawing the acceptance of the undertaking for two exporting producers under Implementing Decision 2013/707/EU confirming the acceptance of an undertaking offered in connection with the anti-dumping and anti-subsidy proceedings concerning imports of crystalline silicon photovoltaic modules and key components (i.e. cells) originating in or consigned from the People's Republic of China for the period of application of definitive measures
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1524 della Commissione, del 5 settembre 2017, che revoca l'accettazione dell'impegno per due produttori esportatori a norma della decisione di esecuzione 2013/707/UE della Commissione relativa alla conferma dell'accettazione di un impegno offerto in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni relativi alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese per il periodo di applicazione di misure definitive
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1524 della Commissione, del 5 settembre 2017, che revoca l'accettazione dell'impegno per due produttori esportatori a norma della decisione di esecuzione 2013/707/UE della Commissione relativa alla conferma dell'accettazione di un impegno offerto in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni relativi alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese per il periodo di applicazione di misure definitive
C/2017/5972
GU L 230 del 6.9.2017, p. 11–27
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
6.9.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 230/11 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1524 DELLA COMMISSIONE
del 5 settembre 2017
che revoca l'accettazione dell'impegno per due produttori esportatori a norma della decisione di esecuzione 2013/707/UE della Commissione relativa alla conferma dell'accettazione di un impegno offerto in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni relativi alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese per il periodo di applicazione di misure definitive
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea («il trattato»),
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1) («il regolamento antidumping di base»), in particolare l'articolo 8,
visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea (2) («il regolamento antisovvenzioni di base»), in particolare l'articolo 13,
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (3), in particolare l'articolo 3,
visto il regolamento di esecuzione (UE) 2017/367 della Commissione, del 1o marzo 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio e che chiude il riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del medesimo regolamento (4), in particolare l'articolo 2,
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (5), in particolare l'articolo 2,
visto il regolamento di esecuzione (UE) 2017/366 della Commissione, del 1o marzo 2017, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio e che chiude il riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, del medesimo regolamento (6), in particolare l'articolo 2,
informando gli Stati membri,
considerando quanto segue:
A. IMPEGNO E ALTRE MISURE IN VIGORE
(1) |
Con il regolamento (UE) n. 513/2013 (7) la Commissione europea («la Commissione») ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nell'Unione europea («l'Unione») di moduli fotovoltaici in silicio cristallino («moduli») e delle relative componenti essenziali (celle e wafer) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese («la RPC»). |
(2) |
Su mandato di un gruppo di produttori esportatori, la Camera di commercio cinese per l'importazione e l'esportazione di macchinari e prodotti elettronici («CCCME») ha presentato alla Commissione un impegno sui prezzi per loro conto. Dalle condizioni di tale impegno sui prezzi risulta chiaramente che esso costituisce un insieme di impegni individuali sui prezzi per ciascun produttore esportatore, coordinato dalla CCCME per motivi di praticità amministrativa. |
(3) |
Con la decisione 2013/423/UE (8) la Commissione ha accettato il suddetto impegno sui prezzi in relazione al dazio antidumping provvisorio. Con il regolamento (UE) n. 748/2013 (9) la Commissione ha modificato il regolamento (UE) n. 513/2013 al fine di apportare le modifiche tecniche rese necessarie dall'accettazione dell'impegno in relazione al dazio antidumping provvisorio. |
(4) |
Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nell'Unione di moduli e celle originari o provenienti dalla RPC («i prodotti in esame»). Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 il Consiglio ha istituito anche un dazio compensativo definitivo sulle importazioni nell'Unione dei prodotti in esame. |
(5) |
In seguito alla notifica di una versione modificata dell'impegno sui prezzi da parte di un gruppo di produttori esportatori («i produttori esportatori») e della CCCME, la Commissione ha confermato, con la decisione di esecuzione 2013/707/UE (10), l'accettazione dell'impegno sui prezzi modificato («l'impegno») per il periodo di applicazione delle misure definitive. L'allegato di detta decisione elenca i produttori esportatori per cui è stato accettato l'impegno, tra i quali figurano:
|
(6) |
Con la decisione di esecuzione 2014/657/UE (11) la Commissione ha accettato la proposta, presentata dai produttori esportatori e dalla CCCME, di alcuni chiarimenti riguardanti l'attuazione dell'impegno per i prodotti in esame oggetto dello stesso, cioè i moduli e le celle originari o provenienti dalla RPC attualmente classificati con i codici NC ex 8541 40 90 (codici TARIC 8541409021, 8541409029, 8541409031 e 8541409039), fabbricati dai produttori esportatori («il prodotto oggetto dell'impegno»). Il dazio antidumping e il dazio compensativo di cui al considerando 4, unitamente all'impegno, sono in seguito denominati congiuntamente «le misure». |
(7) |
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/866 (12) la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per tre produttori esportatori. |
(8) |
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1403 (13) la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per un altro produttore esportatore. |
(9) |
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2018 (14) la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per due produttori esportatori. |
(10) |
La Commissione ha aperto un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping con un avviso di apertura pubblicato il 5 dicembre 2015 nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (15). |
(11) |
La Commissione ha aperto un'inchiesta di riesame in previsione della scadenza delle misure compensative con un avviso di apertura pubblicato il 5 dicembre 2015 nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (16). |
(12) |
La Commissione ha inoltre aperto un riesame intermedio parziale delle misure antidumping e compensative con un avviso di apertura pubblicato il 5 dicembre 2015 nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (17). |
(13) |
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/115 (18) la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per un altro produttore esportatore. |
(14) |
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/185 (19) la Commissione ha esteso il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 del Consiglio sulle importazioni dei prodotti in esame originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese alle importazioni dei prodotti in esame provenienti dalla Malaysia e da Taiwan, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia e di Taiwan. |
(15) |
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/184 (20) la Commissione ha esteso il dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 del Consiglio sulle importazioni dei prodotti in esame originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese alle importazioni dei prodotti in esame provenienti dalla Malaysia e da Taiwan, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia e di Taiwan. |
(16) |
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1045 (21) la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per un altro produttore esportatore. |
(17) |
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1382 (22) la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per altri cinque produttori esportatori. |
(18) |
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1402 (23) la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per altri tre produttori esportatori. |
(19) |
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1998 (24) la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per altri cinque produttori esportatori. |
(20) |
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2146 (25) la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per altri due produttori esportatori. |
(21) |
In seguito al riesame in previsione della scadenza e al riesame intermedio di cui ai considerando da 10 a 12 la Commissione ha confermato le misure in vigore con i regolamento di esecuzione (UE) 2017/366 e (UE) 2017/367. |
(22) |
La Commissione ha inoltre aperto un riesame intermedio parziale della forma delle misure con un avviso di apertura pubblicato il 3 marzo 2017 nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (26). |
(23) |
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/454 (27) la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per quattro produttori esportatori. |
(24) |
Con la decisione di esecuzione (UE) 2017/615 (28) la Commissione ha accettato una proposta presentata da un gruppo di produttori esportatori e dalla CCCME riguardante l'attuazione dell'impegno. |
(25) |
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/941 (29) la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per due produttori esportatori. |
(26) |
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1408 (30) la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per altri due produttori esportatori. |
(27) |
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1497 (31) la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per un produttore esportatore. |
B. CONDIZIONI DELL'IMPEGNO
(28) |
I produttori esportatori hanno accettato tra l'altro di non vendere i prodotti oggetto dell'impegno al primo acquirente indipendente nell'Unione a prezzi inferiori a un determinato prezzo minimo all'importazione («il PMI») nei limiti del livello annuale delle importazioni nell'Unione («livello annuale») corrispondente, stabilito nell'impegno. Il PMI è fissato sulla base di un equivalente in contanti. Se la condizione di pagamento è diversa dalla base equivalente in contanti, al valore della fattura si applica una determinata deduzione nel momento in cui viene verificata la conformità al PMI. |
(29) |
I produttori esportatori hanno altresì accettato di vendere i prodotti oggetto dell'impegno solo tramite vendite dirette. Ai fini dell'impegno si definisce come «vendita diretta» una vendita effettuata al primo acquirente indipendente nell'Unione oppure tramite una parte collegata nell'Unione indicata nell'impegno. |
(30) |
L'impegno chiarisce inoltre, in un elenco non esaustivo, i casi che costituiscono una violazione dell'impegno. Tale elenco include, in particolare, la stipula di accordi di compensazione con gli acquirenti e la partecipazione ad un meccanismo commerciale che comporta un rischio di elusione. Nell'elenco figurano anche le vendite indirette all'Unione effettuate da società diverse da quelle indicate nell'impegno. Costituisce inoltre violazione anche la fornitura di descrizioni fuorvianti relative alle caratteristiche dei moduli. |
(31) |
L'impegno vincola poi i produttori a fornire alla Commissione a cadenza trimestrale informazioni particolareggiate su tutte le loro vendite all'esportazione e rivendite all'Unione («le relazioni trimestrali»). Ne consegue che i dati presentati in tali relazioni trimestrali devono essere completi ed esatti e che le transazioni comunicate devono rispettare pienamente le condizioni dell'impegno. La comunicazione delle rivendite nell'Unione costituisce un obbligo specifico nei casi in cui il prodotto oggetto dell'impegno è venduto al primo acquirente indipendente tramite un importatore collegato. Solo tali comunicazioni permettono alla Commissione di verificare se il prezzo di rivendita applicato dall'importatore collegato al primo acquirente indipendente rispetta il PMI. |
(32) |
Il produttore esportatore è responsabile delle violazioni compiute da qualsiasi parte collegata elencata o no nell'impegno. |
(33) |
I produttori esportatori si sono inoltre impegnati a consultare la Commissione in caso di difficoltà o di dubbi, di ordine tecnico o di altro tipo, che possano presentarsi durante l'attuazione dell'impegno. |
C. CONTROLLO DEI PRODUTTORI ESPORTATORI
(34) |
Nel controllare il rispetto dell'impegno, la Commissione ha verificato le informazioni inerenti all'impegno presentate da AE Solar and Wuxi Saijing; essa ha inoltre esaminato le informazioni di dominio pubblico in merito alla struttura societaria di AE Solar. |
(35) |
La Commissione ha anche chiesto assistenza e ricevuto elementi di prova dalle autorità doganali di uno Stato membro in base all'articolo 8, paragrafo 9, e all'articolo 14, paragrafo 7, del regolamento antidumping di base e all'articolo 13, paragrafo 9, e all'articolo 24, paragrafo 7, del regolamento antisovvenzioni di base. |
(36) |
Le conclusioni esposte nei considerando da 37 a 42 illustrano i problemi individuati in merito a AE Solar e Wuxi Saijing che impongono alla Commissione di revocare l'accettazione dell'impegno relativamente a tali due produttori esportatori. |
D. MOTIVI DELLA REVOCA DELL'ACCETTAZIONE DELL'IMPEGNO
a) AE Solar
(37) |
Nelle proprie relazioni trimestrali AE Solar ha comunicato diverse transazioni di vendita del prodotto oggetto dell'impegno ad un importatore nell'Unione, asseritamente non collegato, e ha emesso fatture inerenti all'impegno. Sulla scorta delle informazioni a disposizione della Commissione l'importatore partecipante a tali transazioni risulta però collegato a AE Solar. Il nome dell'importatore nell'Unione asseritamente non collegato è quasi identico al nome della società AE Solar e le società hanno indirizzi web di struttura identica e condividono lo stesso logo. Inoltre la pagina web dell'importatore asseritamente non collegato fa menzione del sito di produzione in Asia. Il modulo di contatto web del responsabile delle vendite di AE Solar reindirizza automaticamente sul sito web dell'importatore nell'Unione asseritamente non collegato, il che induce a ritenere che quest'ultimo sia collegato a AE Solar a norma dell'articolo 127, paragrafo 1, lettera a) del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (32) («atto di esecuzione del codice doganale dell'Unione»). Oltre a ciò, nelle relazioni trimestrali AE Solar ha utilizzato il numero di acquirente assegnato al suddetto importatore asseritamente non collegato per indicare le vendite a un diverso acquirente nell'Unione, cosa che ha suscitato dubbi sulla correttezza delle relazioni come indicato nel considerando 30. Per di più, informazioni di dominio pubblico suggeriscono che anche tale acquirente nell'Unione sarebbe una parte collegata a AE Solar. Il nome della persona di contatto per le vendite di tale acquirente nell'Unione è identico a quello del responsabile delle vendite di AE Solar e quindi esiste un collegamento con AE Solar a norma dell'articolo 127, paragrafo 1, lettera a) dell'atto di esecuzione del codice doganale dell'Unione. Poiché nessuno di tali importatori figura nell'impegno a titolo di parte collegata, AE Solar ha violato le condizioni dell'impegno descritte nei considerando da 28 a 30. |
(38) |
Nessuna delle operazioni di rivendita effettuate dagli importatori collegati è stata comunicata alla Commissione. AE Solar ha pertanto violato anche le condizioni dell'impegno descritte nei considerando 31 e 32. |
b) Wuxi Saijing
(39) |
Stando agli elementi di prova forniti dalle autorità doganali, Wuxi Saijing aveva messo in atto un meccanismo commerciale con un importatore non collegato per vendere moduli solari ad un prezzo inferiore al PMI successivamente all'entrata in vigore dell'impegno. Wuxi Saijing ha emesso a tale acquirente fatture inerenti all'impegno che rispettavano il PMI e l'acquirente ha in un primo tempo pagato a Wuxi Saijing il valore nominale dovuto per tali transazioni. |
(40) |
Wuxi Saijing e il suo acquirente non collegato, di cui al considerando 39, tenevano però una contabilità parallela di tali vendite, annotando la differenza tra il valore nominale dei prezzi delle fatture inerenti all'impegno e i prezzi di vendita effettivi, che erano sistematicamente inferiori al PMI. Wuxi Saijing ha compensato l'acquirente non collegato per la differenza tra il valore nominale e i prezzi di vendita effettivi col pagamento di fatture private. Tale meccanismo costituisce una violazione dell'impegno, come indicato ai considerando 28 e 30. |
(41) |
Wuxi Saijing ha inoltre violato l'obbligo di informazione, come indicato al considerando 31, in quanto non ha comunicato i suddetti vantaggi economici concessi all'acquirente non collegato. |
(42) |
Da ultimo, stando alle informazioni pervenute dalle autorità doganali, Wuxi Saijing ha emesso diverse fatture inerenti all'impegno per moduli sui quali erano montati dispositivi denominati «ottimizzatori». Tali prodotti sono classificabili con il codice NC ex 8501 31 00 e non sono inclusi nell'impegno. Wuxi Saijing aveva dichiarato tali prodotti come pannelli solari con il codice NC ex 8541 40 90, ottenendo certificati d'impegno per l'esportazione per tali prodotti. Anche tale prassi costituisce una violazione dell'impegno, come descritto al considerando 30, in quanto le caratteristiche dei prodotti sono state descritte in modo fuorviante. |
E. ANNULLAMENTO DELLE FATTURE INERENTI ALL'IMPEGNO
(43) |
Le transazioni di vendita indiretta effettuate da AE Solar sono relative alle seguenti fatture inerenti all'impegno:
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(44) |
Le transazioni di vendita effettuate da Wuxi Saijing all'acquirente non collegato di cui al considerando 39 sono relative alle seguenti fatture inerenti all'impegno:
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(45) |
A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 e dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013, tali fatture sono pertanto dichiarate nulle. L'obbligazione doganale sorta all'atto dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica dovrebbe essere riscossa dalle autorità doganali nazionali a norma dell'articolo 105, paragrafi da 3 a 6, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (33), quando entra in vigore la revoca dell'impegno in relazione ai due produttori esportatori. Le autorità doganali nazionali responsabili della riscossione dei dazi saranno informate di conseguenza. |
(46) |
In questo contesto la Commissione ricorda che a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con l'allegato III, punto 7, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013, dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con l'allegato III, punto 7, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/367, dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con l'allegato 2, punto 7, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013, e dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), in combinato disposto con l'allegato 2, punto 7, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/366, le importazioni sono esenti da dazi solo se la fattura indica il prezzo del prodotto oggetto dell'impegno e le eventuali riduzioni. Qualora tali condizioni non vengano rispettate, i dazi dovranno essere riscossi anche nel caso in cui la fattura commerciale che accompagna le merci non sia stata annullata dalla Commissione. |
F. VALUTAZIONE DELLA PRATICABILITÀ DELL'IMPEGNO NEL SUO INSIEME
(47) |
L'impegno prevede che una violazione da parte di un singolo produttore esportatore non comporti automaticamente la revoca dell'accettazione dell'impegno per tutti i produttori esportatori. In tal caso la Commissione dovrebbe valutare l'impatto di questa specifica violazione sulla praticabilità dell'impegno per tutti i produttori esportatori e la CCCME. |
(48) |
La Commissione ha pertanto valutato l'impatto delle violazioni commesse da AE Solar e Wuxi Saijing sulla praticabilità dell'impegno e l'effetto per tutti i produttori esportatori e la CCCME. |
(49) |
La responsabilità delle violazioni è da attribuire esclusivamente ai produttori esportatori in questione; i controlli non hanno rivelato violazioni sistematiche commesse da un gran numero di produttori esportatori o dalla CCCME. |
(50) |
La Commissione conclude pertanto che il funzionamento globale dell'impegno non risulta inficiato e che non vi sono motivi per revocare l'accettazione dell'impegno per tutti i produttori esportatori e la CCCME. |
G. OSSERVAZIONI SCRITTE E AUDIZIONI
(51) |
Le parti interessate hanno avuto la possibilità di essere sentite e di presentare osservazioni in conformità all'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento antidumping di base e all'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento antisovvenzioni di base. Entrambi i produttori esportatori e due importatori hanno presentato osservazioni. |
(52) |
Per quanto riguarda AE Solar, l'importatore nell'Unione asseritamente non collegato ha confermato il rapporto tra le due società; ha però affermato di non aver mai venduto moduli o celle a prezzo inferiore al PMI al primo acquirente indipendente nell'Unione. La Commissione ritiene che l'esistenza di un rapporto sia sufficiente a configurare una violazione dell'impegno e che le fatture relative alle vendite indirette a tale importatore non siano state redatte e indicate nelle relazioni in conformità all'impegno. La Commissione respinge pertanto tale argomentazione. La Commissione osserva inoltre che le fatture presentare da AE Solar non provano che il PMI è stato rispettato nelle suddette transazioni, in quanto le fatture di rivendita comprendevano sia pannelli solari sia altri prodotti. |
(53) |
La società Wuxi Sajing ha dichiarato di non aver mai effettuato compensazioni a favore dell'importatore dell'Unione non collegato e ha presentato una dichiarazione generale in tal senso redatta da un revisore dei conti. La Commissione non può accettare tale dichiarazione generale che non contiene nessun ulteriore elemento di prova dell'assenza di compensazioni a favore dell'importatore non collegato ed è volta in particolare a confutare le argomentazioni e le prove delle compensazioni comunicate a Wuxi Saijing. La Commissione respinge pertanto l'argomentazione. |
(54) |
Sia Wuxi Sajing sia l'importatore dell'Unione non collegato hanno affermato che i prodotti indicati nel considerando 42 dovrebbero essere classificati con il codice NC ex 8541 40 90 e hanno fatto riferimento a diverse specifiche tecniche. La Commissione respinge tale argomentazione in quanto la classificazione dei prodotti avviene in base alla dichiarazione dell'importatore e ricade nella responsabilità delle autorità doganali nazionali, che avevano classificato i prodotti con il codice NC ex 8501 31 00. Eventuali contestazioni sulla classificazione dei prodotti dovrebbero quindi essere presentate direttamente alle autorità doganali nazionali. |
(55) |
L'importatore non collegato di Wuxi Sajing ha chiesto l'accesso alle informazioni riservate che erano state comunicate a Wuxi Sajing. La Commissione respinge tale richiesta di divulgazione poiché l'importatore non collegato non figura fra le parti dell'impegno e la comunicazione contiene informazioni commerciali riservate di Wuxi Saijing. |
H. REVOCA DELL'ACCETTAZIONE DELL'IMPEGNO E ISTITUZIONE DI DAZI DEFINITIVI
(56) |
In conformità all'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento antidumping di base, dell'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento antisovvenzioni di base e conformemente alle condizioni dell'impegno, la Commissione ha pertanto concluso che è opportuno revocare l'accettazione dell'impegno per AE Solar e Wuxi Saijing. |
(57) |
Di conseguenza, a norma dell'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento antidumping di base e dell'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento antisovvenzioni di base, il dazio antidumping definitivo istituito dall'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/367 e il dazio compensativo definitivo istituito dall'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 e ribadito dall'articolo 1 del regolamento (UE) 2017/366 si applicano automaticamente alle importazioni originarie o provenienti dalla RPC del prodotto in esame fabbricato dalle società AE Solar e Wuxi Saijing a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. |
(58) |
La Commissione ricorda anche che, se le autorità doganali degli Stati membri dispongono di informazioni che indicano che il prezzo figurante in una fattura inerente all'impegno non corrisponde al prezzo effettivamente pagato, esse dovrebbero verificare se sia stato violato l'obbligo di includere eventuali riduzioni nelle fatture o se non sia stato rispettato il PMI. Se le autorità doganali degli Stati membri concludono che è stata commessa tale violazione o che il PMI non è stato rispettato, esse dovrebbero riscuotere i dazi di conseguenza. Allo scopo di agevolare il lavoro delle autorità doganali degli Stati membri, in base all'articolo 4, paragrafo 3, del trattato, in tali situazioni la Commissione dovrebbe condividere il testo riservato e altre informazioni dell'impegno ai soli fini dei procedimenti nazionali. |
(59) |
A titolo informativo la tabella dell'allegato II del presente regolamento elenca i produttori esportatori per i quali l'accettazione dell'impegno stabilita dalla decisione di esecuzione 2013/707/UE rimane invariata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
È revocata l'accettazione dell'impegno in relazione alle seguenti società:
Nome della società |
Codice addizionale TARIC |
Alternative Energy (AE) Solar Co. Ltd |
B799 |
Wuxi Saijing Solar Co. Ltd |
B890 |
Articolo 2
1. Le fatture inerenti all'impegno elencate nell'allegato I del presente regolamento sono dichiarate nulle.
2. I dazi antidumping e compensativi dovuti al momento dell'accettazione della dichiarazione doganale di immissione in libera pratica, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 e dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013, sono riscossi.
Articolo 3
1. Se le autorità doganali dispongono di informazioni che indicano che il prezzo figurante in una fattura inerente all'impegno, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013, dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/367, dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 e dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) del regolamento di esecuzione (UE) 2017/366, emessa da una delle società il cui impegno è stato inizialmente accettato con la decisione di esecuzione 2013/707/UE, non corrisponde al prezzo pagato e che, di conseguenza, tali società possono aver violato l'impegno, le autorità doganali possono, se necessario ai fini dei procedimenti nazionali, chiedere alla Commissione una copia dell'impegno e altre informazioni per verificare il prezzo minimo all'importazione («PMI») applicabile il giorno di emissione della fattura inerente all'impegno.
2. Qualora dalla verifica emerga che il prezzo pagato è inferiore al PMI, si riscuotono i dazi dovuti di conseguenza a norma dell'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2016/1036 e dell'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2016/1037.
Qualora dalla verifica emerga che nella fattura commerciale non sono stati inclusi sconti e riduzioni, si riscuotono i dazi dovuti di conseguenza, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013, dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a) del regolamento di esecuzione (UE) 2017/367, dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 e dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a) del regolamento di esecuzione (UE) 2017/366.
3. Le informazioni di cui al paragrafo 1 possono essere utilizzate al solo fine di esigere i dazi dovuti a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013, dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a) del regolamento di esecuzione (UE) 2017/367, dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 e dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a) del regolamento di esecuzione (UE) 2017/366. In tale contesto le autorità doganali degli Stati membri possono fornire dette informazioni ai soggetti passivi di tali dazi al solo scopo di salvaguardare il loro diritto alla difesa. Tali informazioni non possono in alcun caso essere comunicate a terzi.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 settembre 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.
(2) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55.
(3) GU L 325 del 5.12.2013, pag. 1.
(4) GU L 56 del 3.3.2017, pag. 131.
(5) GU L 325 del 5.12.2013, pag. 66.
(6) GU L 56 del 3.3.2017, pag. 1.
(7) GU L 152 del 5.6.2013, pag. 5.
(8) GU L 209 del 3.8.2013, pag. 26.
(9) GU L 209 del 3.8.2013, pag. 1.
(10) GU L 325 del 5.12.2013, pag. 214.
(11) GU L 270 dell'11.9.2014, pag. 6.
(12) GU L 139 del 5.6.2015, pag. 30.
(13) GU L 218 del 19.8.2015, pag. 1.
(14) GU L 295 del 12.11.2015, pag. 23.
(15) GU C 405 del 5.12.2015, pag. 8.
(16) GU C 405 del 5.12.2015, pag. 20.
(17) GU C 405 del 5.12.2015, pag. 33.
(18) GU L 23 del 29.1.2016, pag. 47.
(19) GU L 37 del 12.2.2016, pag. 76.
(20) GU L 37 del 12.2.2016, pag. 56.
(21) GU L 170 del 29.6.2016, pag. 5.
(22) GU L 222 del 17.8.2016, pag. 10.
(23) GU L 228 del 23.8.2016, pag. 16.
(24) GU L 308 del 16.11.2016, pag. 8.
(25) GU L 333 dell'8.12.2016, pag. 4.
(26) GU C 67 del 3.3.2017, pag. 16.
(27) GU L 71 del 16.3.2017, pag. 5.
(28) GU L 86 del 31.3.2017, pag. 14.
(29) GU L 142 del 2.6.2017, pag. 43.
(30) GU L 201 del 2.8.2017, pag. 3.
(31) GU L 218 del 24.8.2017, pag. 10.
(32) GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558.
(33) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.
ALLEGATO I
Elenco delle fatture inerenti all'impegno emesse da Alternative Energy (AE) Solar Co. Ltd che sono dichiarate nulle:
Numero della fattura commerciale accompagnante le merci oggetto di un impegno |
Data |
AE-20150703-AE |
20.7.2015 |
AE-20151026-AE |
14.11.2015 |
PRAF02316001-1 |
31.3.2016 |
AE-20160513-AE |
1.6.2016 |
AE-20160530-AE |
15.6.2016 |
PRAF02316001-2 |
22.4.2016 |
AE2017051002 |
15.5.2017 |
Elenco delle fatture inerenti all'impegno emesse da Wuxi Saijing Solar Co. Ltd che sono dichiarate nulle:
Numero della fattura commerciale accompagnante le merci oggetto di un impegno |
Data |
PI-EC130821KR |
21.8.2013 |
PI-EC130924KR |
24.9.2013 |
PI-EC130909KR-1 |
9.9.2013 |
PI-EC130909KR-2 |
9.9.2013 |
PI-EC130930KR |
24.10.2013 |
PI-EC131008KR |
4.11.2013 |
PI-EC140222KR |
4.3.2014 |
PI-EC140114KR |
22.1.2014 |
PI-EC140207KR |
4.3.2014 |
PI-EC140513KR |
18.6.2014 |
PI-EC140416KR |
24.4.2014 |
PI-EC140919KR |
23.9.2014 |
PI-EC140623KR |
8.7.2014 |
PI-EC140821KR |
8.9.2014 |
PI-EC140714KR |
23.7.2014 |
PI-EC140804KR |
25.8.2014 |
PI-EC140919KR-M |
30.10.2014 |
PI-EC140925KR |
11.10.2014 |
PI-EC150319KR-1 |
24.3.2015 |
PI-EC150113KR-55 |
30.1.2015 |
PI-EC150326KR |
26.3.2015 |
PI-EC150319KR-2R |
24.3.2015 |
PI-EC150109KR |
16.1.2015 |
PI-EC150113KR-57 |
16.3.2015 |
PI-EC150429KR-1 |
2.6.2015 |
PI-EC150429KR-2 |
2.6.2015 |
PI-EC150113KR-57R |
26.5.2015 |
PI-EC150617KR |
7.8.2015 |
PI-EC15813KR |
6.9.2015 |
PI-EC150907KR |
11.11.2015 |
PI-EC15831KR |
12.10.2015 |
PI-EC151013KR |
11.11.2015 |
PI-EC150906KR |
1.11.2015 |
PI-EC150918KR |
11.11.2015 |
PI-EC150930KR |
1.11.2015 |
PI-EC151025KR |
23.12.2015 |
PI-EC160113KR |
28.1.2016 |
PI-EC151224KR4 |
18.1.2016 |
PI-EC160111KR |
16.2.2016 |
PI-EC160112KR |
16.2.2016 |
PI-EC151224KR3 |
18.1.2016 |
PI-EC151224KR2 |
13.1.2016 |
PI-EC160115KR |
28.1.2016 |
PI-EC160114KR |
16.2.2016 |
PI-EC160202KR |
28.3.2016 |
PI-EC151224KR1 |
13.1.2016 |
PI-EC160316KR-R |
12.4.2016 |
PI-EC160320KR |
27.4.2016 |
PI-EC160317KR-R |
14.4.2016 |
PI-EC160401KR2 |
12.5.2016 |
PI-EC160408KR-R |
4.5.2016 |
PI-EC160318KR-R |
22.4.2016 |
PI-EC160401KR1 |
12.5.2016 |
PI-EC160407KR-R |
4.5.2016 |
PI-EC160409KR |
31.5.2016 |
PI-EC160410KR |
7.6.2016 |
PI-EC160319KR |
25.4.2016 |
PI-EC160428KR-1 |
18.7.2016 |
ALLEGATO II
Elenco delle società:
Nome della società |
Codice addizionale TARIC |
Jiangsu Aide Solar Energy Technology Co. Ltd |
B798 |
Anhui Chaoqun Power Co. Ltd |
B800 |
Anji DaSol Solar Energy Science Technology Co. Ltd |
B802 |
Anhui Schutten Solar Energy Co. Ltd Quanjiao Jingkun Trade Co. Ltd |
B801 |
Anhui Titan PV Co. Ltd |
B803 |
Xìan SunOasis (Prime) Company Limited TBEA SOLAR CO. LTD XINJIANG SANG'O SOLAR EQUIPMENT |
B804 |
Changzhou NESL Solartech Co. Ltd |
B806 |
Changzhou Shangyou Lianyi Electronic Co. Ltd |
B807 |
CHINALAND SOLAR ENERGY CO. LTD |
B808 |
ChangZhou EGing Photovoltaic Technology Co. Ltd |
B811 |
CIXI CITY RIXING ELECTRONICS CO. LTD ANHUI RINENG ZHONGTIAN SEMICONDUCTOR DEVELOPMENT CO. LTD HUOSHAN KEBO ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD |
B812 |
CSG PVtech Co. Ltd |
B814 |
China Sunergy (Nanjing) Co. Ltd CEEG Nanjing Renewable Energy Co. Ltd CEEG (Shanghai) Solar Science Technology Co. Ltd China Sunergy (Yangzhou) Co. Ltd China Sunergy (Shanghai) Co. Ltd |
B809 |
Dongfang Electric (Yixing) MAGI Solar Power Technology Co. Ltd |
B816 |
EOPLLY New Energy Technology Co. Ltd SHANGHAI EBEST SOLAR ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD JIANGSU EOPLLY IMPORT EXPORT CO. LTD |
B817 |
Zheijiang Era Solar Co. Ltd |
B818 |
GD Solar Co. Ltd |
B820 |
Greenway Solar-Tech (Shanghai) Co. Ltd Greenway Solar-Tech (Huaian) Co. Ltd |
B821 |
Guodian Jintech Solar Energy Co. Ltd |
B822 |
Hangzhou Bluesun New Material Co. Ltd |
B824 |
Hanwha SolarOne (Qidong) Co. Ltd |
B826 |
Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. Ltd |
B827 |
HENGJI PV-TECH ENERGY CO. LTD |
B828 |
Himin Clean Energy Holdings Co. Ltd |
B829 |
Jiangsu Green Power PV Co. Ltd |
B831 |
Jiangsu Hosun Solar Power Co. Ltd |
B832 |
Jiangsu Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd |
B833 |
Jiangsu Runda PV Co. Ltd |
B834 |
Jiangsu Sainty Photovoltaic Systems Co. Ltd Jiangsu Sainty Machinery Imp. And Exp. Corp. Ltd |
B835 |
Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Technology Co. Ltd Changzhou Shunfeng Photovoltaic Materials Co. Ltd Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Electronic Power Co. Ltd |
B837 |
Jiangsu Sinski PV Co. Ltd |
B838 |
Jiangsu Sunlink PV Technology Co. Ltd |
B839 |
Jiangsu Zhongchao Solar Technology Co. Ltd |
B840 |
Jiangxi Risun Solar Energy Co. Ltd |
B841 |
Jiangxi LDK Solar Hi-Tech Co. Ltd LDK Solar Hi-Tech (Nanchang) Co. Ltd LDK Solar Hi-Tech (Suzhou) Co. Ltd |
B793 |
Jiangyin Shine Science and Technology Co. Ltd |
B843 |
Jinzhou Yangguang Energy Co. Ltd Jinzhou Huachang Photovoltaic Technology Co. Ltd Jinzhou Jinmao Photovoltaic Technology Co. Ltd Jinzhou Rixin Silicon Materials Co. Ltd Jinzhou Youhua Silicon Materials Co. Ltd |
B795 |
Juli New Energy Co. Ltd |
B846 |
Jumao Photonic (Xiamen) Co. Ltd |
B847 |
King-PV Technology Co. Ltd |
B848 |
Kinve Solar Power Co. Ltd (Maanshan) |
B849 |
Lightway Green New Energy Co. Ltd Lightway Green New Energy(Zhuozhou) Co. Ltd |
B851 |
Nanjing Daqo New Energy Co. Ltd |
B853 |
NICE SUN PV CO. LTD LEVO SOLAR TECHNOLOGY CO. LTD |
B854 |
Ningbo Jinshi Solar Electrical Science Technology Co. Ltd |
B857 |
Ningbo Komaes Solar Technology Co. Ltd |
B858 |
Ningbo South New Energy Technology Co. Ltd |
B861 |
Ningbo Sunbe Electric Ind Co. Ltd |
B862 |
Ningbo Ulica Solar Science Technology Co. Ltd |
B863 |
Perfectenergy (Shanghai) Co. Ltd |
B864 |
Perlight Solar Co. Ltd |
B865 |
SHANGHAI ALEX SOLAR ENERGY Science TECHNOLOGY CO. LTD SHANGHAI ALEX NEW ENERGY CO. LTD |
B870 |
Shanghai Chaori Solar Energy Science Technology Co. Ltd |
B872 |
Propsolar (Zhejiang) New Energy Technology Co. Ltd Shanghai Propsolar New Energy Co. Ltd |
B873 |
SHANGHAI SHANGHONG ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD |
B874 |
Shanghai ST Solar Co. Ltd Jiangsu ST Solar Co. Ltd |
B876 |
Shenzhen Sacred Industry Co. Ltd |
B878 |
Sopray Energy Co. Ltd Shanghai Sopray New Energy Co. Ltd |
B881 |
SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD NINGBO SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD Ningbo Sun Earth Solar Energy Co. Ltd |
B882 |
SUZHOU SHENGLONG PV-TECH CO. LTD |
B883 |
TDG Holding Co. Ltd |
B884 |
Tianwei New Energy Holdings Co. Ltd Tianwei New Energy (Chengdu) PV Module Co. Ltd Tianwei New Energy (Yangzhou) Co. Ltd |
B885 |
Wenzhou Jingri Electrical and Mechanical Co. Ltd |
B886 |
Shanghai Topsolar Green Energy Co. Ltd |
B877 |
Shenzhen Sungold Solar Co. Ltd |
B879 |
Wuhu Zhongfu PV Co. Ltd |
B889 |
Wuxi Shangpin Solar Energy Science and Technology Co. Ltd |
B891 |
Wuxi Solar Innova PV Co. Ltd |
B892 |
Wuxi Taichang Electronic Co. Ltd China Machinery Engineering Wuxi Co. Ltd Wuxi Taichen Machinery Equipment Co. Ltd |
B893 |
Xìan Huanghe Photovoltaic Technology Co. Ltd State-run Huanghe Machine-Building Factory Import and Export Corporation Shanghai Huanghe Fengjia Photovoltaic Technology Co. Ltd |
B896 |
Yuhuan Sinosola Science Technology Co. Ltd |
B900 |
Zhangjiagang City SEG PV Co. Ltd |
B902 |
Zhejiang Fengsheng Electrical Co. Ltd |
B903 |
Zhejiang Global Photovoltaic Technology Co. Ltd |
B904 |
Zhejiang Heda Solar Technology Co. Ltd |
B905 |
Zhejiang Jiutai New Energy Co. Ltd Zhejiang Topoint Photovoltaic Co. Ltd |
B906 |
Zhejiang Kingdom Solar Energy Technic Co. Ltd |
B907 |
Zhejiang Koly Energy Co. Ltd |
B908 |
Zhejiang Mega Solar Energy Co. Ltd Zhejiang Fortune Photovoltaic Co. Ltd |
B910 |
Zhejiang Shuqimeng Photovoltaic Technology Co. Ltd |
B911 |
Zhejiang Shinew Photoelectronic Technology Co. Ltd |
B912 |
Zhejiang Sunflower Light Energy Science Technology Limited Liability Company Zhejiang Yauchong Light Energy Science Technology Co. Ltd |
B914 |
Zhejiang Sunrupu New Energy Co. Ltd |
B915 |
Zhejiang Tianming Solar Technology Co. Ltd |
B916 |
Zhejiang Trunsun Solar Co. Ltd Zhejiang Beyondsun PV Co. Ltd |
B917 |
Zhejiang Wanxiang Solar Co. Ltd WANXIANG IMPORT EXPORT CO. LTD |
B918 |
ZHEJIANG YUANZHONG SOLAR CO. LTD |
B920 |