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Document 32017R1410

    Regolamento (UE) 2017/1410 della Commissione, del 2 agosto 2017, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici (Testo rilevante ai fini del SEE. )

    C/2017/5339

    GU L 202 del 3.8.2017, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1410/oj

    3.8.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 202/1


    REGOLAMENTO (UE) 2017/1410 DELLA COMMISSIONE

    del 2 agosto 2017

    che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Nel suo parere del 26 e 27 giugno 2012 (2) il comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (CSSC) ha concluso che la 3 e 4-(4-idrossi-4-metilpentil)cicloes-3-ene-1-carbaldeide (HICC), con la denominazione INCI di Hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde, la 2,6-diidrossi-4-metil-benzaldeide (atranolo) e la 3-cloro-2,6-diidrossi-4-metil-benzaldeide (cloratranolo) non dovrebbero essere utilizzate nei prodotti cosmetici, in quanto sono le fragranze allergizzanti che hanno causato il maggior numero di casi di allergie da contatto negli ultimi anni.

    (2)

    Di conseguenza, vi è un rischio potenziale per la salute umana ed è quindi opportuno vietare tali sostanze nei prodotti cosmetici.

    (3)

    La HICC è disciplinata alla voce 79 dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1223/2009, che stabilisce che la sua presenza deve essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera g), di detto regolamento se la sua concentrazione supera lo 0,001 % nei prodotti da non sciacquare e lo 0,01 % nei prodotti da sciacquare. Poiché la HICC dovrebbe essere vietata nei prodotti cosmetici, è necessario sopprimere tale voce.

    (4)

    Nel suo parere del 26 e 27 giugno 2012 il CSSC ha indicato che l'atranolo e il cloratranolo sono componenti naturali dell'estratto di Evernia prunastri e dell'estratto di Evernia furfuracea, disciplinati rispettivamente alle voci 91 e 92 dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1223/2009.

    (5)

    È opportuno prevedere periodi di tempo ragionevoli per consentire al settore di adeguarsi ai nuovi divieti e, di conseguenza, non immettere più sul mercato o non mettere più a disposizione sul mercato i prodotti che contengono una o più delle sostanze vietate. Nel determinare tali periodi, è altresì opportuno tenere debitamente conto del rischio potenziale di tali prodotti per la salute umana. La restrizione applicabile alla HICC, stabilita alla voce 79 dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1223/2009, dovrebbe continuare ad applicarsi finché non sarà più consentita la messa a disposizione di prodotti contenenti tale sostanza. La soppressione di tale voce dovrebbe pertanto essere differita.

    (6)

    In particolare, considerata la procedura eccezionalmente lunga e complessa per la riformulazione delle fragranze e le preoccupazioni dei consumatori riguardo al cambiamento delle caratteristiche olfattive di queste ultime si dovrebbe accordare al settore un termine più lungo di quello consueto per l'adeguamento dei prodotti. Le manifestazioni delle allergie da contatto alle fragranze si limitano di solito alla pelle. I consumatori con allergie da contatto alle fragranze allergizzanti sono spesso consapevoli della loro intolleranza cutanea ai prodotti profumati e possono pertanto evitarli.

    (7)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1223/2009.

    (8)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti cosmetici,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1223/2009 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    A decorrere dal 23 agosto 2019 non sono immessi sul mercato dell'Unione i prodotti cosmetici contenenti una o più delle sostanze vietate dal presente regolamento.

    A decorrere dal 23 agosto 2021 non sono messi a disposizione sul mercato dell'Unione i prodotti cosmetici contenenti una o più delle sostanze vietate dal presente regolamento.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il punto 2) dell'allegato si applica a decorrere dal 23 agosto 2021.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 2017

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 342 del 22.12.2009, pag. 59.

    (2)  SCCS/1459/11.


    ALLEGATO

    Gli allegati II e III al regolamento (CE) n. 1223/2009 sono così modificati:

    1)

    Nell'allegato II, nella tabella, sono aggiunte le seguenti tre voci:

    Numero d'ordine

    Identificazione della sostanza

    Denominazione chimica/INN

    Numero CAS

    Numero CE

    a

    b

    c

    d

    «1380

    3 e 4-(4-idrossi-4-metilpentil)cicloes-3-ene-1-carbaldeide (HICC) (*1)

    51414-25-6/

    31906-04-4/

    257-187-9/

    250-863-4/

    1381

    2,6-diidrossi-4-metil-benzaldeide (atranolo) (*1)

    526-37-4

    1382

    3-cloro-2,6-diidrossi-4-metil-benzaldeide (cloratranolo) (*1)

    57074-21-2

    2)

    Nell'allegato III, nella tabella, la voce 79 è soppressa.


    (*1)  Dal 23 agosto 2019 non sono immessi sul mercato dell'Unione i prodotti cosmetici contenenti tale sostanza. Dal 23 agosto 2021 non sono messi a disposizione sul mercato dell'Unione i prodotti cosmetici contenenti tale sostanza.»


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