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Document 32017R1154
Commission Regulation (EU) 2017/1154 of 7 June 2017 amending Regulation (EU) 2017/1151 supplementing Regulation (EC) No 715/2007 of the European Parliament and of the Council on type-approval of motor vehicles with respect to emissions from light passenger and commercial vehicles (Euro 5 and Euro 6) and on access to vehicle repair and maintenance information, amending Directive 2007/46/EC of the European Parliament and of the Council, Commission Regulation (EC) No 692/2008 and Commission Regulation (EU) No 1230/2012 and repealing Regulation (EC) No 692/2008 and Directive 2007/46/EC of the European Parliament and of the Council as regards real-driving emissions from light passenger and commercial vehicles (Euro 6) (Text with EEA relevance)
Regolamento (UE) 2017/1154 della Commissione, del 7 giugno 2017, che modifica il regolamento (UE) 2017/1151, che integra il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, che modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, i regolamenti della Commissione (CE) n. 692/2008 e (UE) n. 1230/2012 e abroga il regolamento (CE) n. 692/2008 e la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le emissioni di guida reali dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 6) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento (UE) 2017/1154 della Commissione, del 7 giugno 2017, che modifica il regolamento (UE) 2017/1151, che integra il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, che modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, i regolamenti della Commissione (CE) n. 692/2008 e (UE) n. 1230/2012 e abroga il regolamento (CE) n. 692/2008 e la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le emissioni di guida reali dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 6) (Testo rilevante ai fini del SEE)
C/2017/3720
GU L 175 del 7.7.2017, p. 708–732
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32007L0046 | modifica | allegato IX pag. I | 27/07/2017 | |
Modifies | 32017R1151 | aggiunta | allegato I APP 3a | 27/07/2017 | |
Modifies | 32017R1151 | modifica | allegato IIIA APP 1 punto 3.2 TABL testo | 27/07/2017 | |
Modifies | 32017R1151 | sostituzione | allegato IIIA APP 1 punto 3.4.1 | 27/07/2017 | |
Modifies | 32017R1151 | sostituzione | allegato IIIA APP 1 punto 3.4.2 | 27/07/2017 | |
Modifies | 32017R1151 | sostituzione | allegato IIIA APP 1 punto 3.4.3 | 27/07/2017 | |
Modifies | 32017R1151 | sostituzione | allegato IIIA APP 1 punto 3.5 | 27/07/2017 | |
Modifies | 32017R1151 | sostituzione | allegato IIIA APP 1 punto 4.2 | 27/07/2017 | |
Modifies | 32017R1151 | sostituzione | allegato IIIA APP 1 punto 4.3 | 27/07/2017 | |
Modifies | 32017R1151 | modifica | allegato IIIA APP 1 punto 4.6 | 27/07/2017 | |
Modifies | 32017R1151 | sostituzione | allegato IIIA APP 1 punto 4.8 FR | 27/07/2017 | |
Modifies | 32017R1151 | sostituzione | allegato IIIA APP 1 punto 5.1 | 27/07/2017 | |
Modifies | 32017R1151 | sostituzione | allegato IIIA APP 1 punto 5.2 | 27/07/2017 | |
Modifies | 32017R1151 | sostituzione | allegato IIIA APP 1 punto 5.3 | 27/07/2017 | |
Modifies | 32017R1151 | sostituzione | allegato IIIA APP 1 punto 6.1 TABL 2 | 27/07/2017 | |
Modifies | 32017R1151 | sostituzione | allegato IIIA APP 1 punto 6.2 | 27/07/2017 | |
Modifies | 32017R1151 | aggiunta | allegato IIIA APP 2 punto 2 testo | 27/07/2017 | |
Modifies | 32017R1151 | sostituzione | allegato IIIA APP 2 punto 3.1 FR 1 | 27/07/2017 | |
Modifies | 32017R1151 | sostituzione | allegato IIIA APP 2 punto 3.2 TABL 1 | 27/07/2017 | |
Modifies | 32017R1151 | sostituzione | allegato IIIA APP 2 punto 3.3 | 27/07/2017 | |
Modifies | 32017R1151 | sostituzione | allegato IIIA APP 2 punto 4.2.6 TABL 2 | 27/07/2017 | |
Modifies | 32017R1151 | sostituzione | allegato IIIA APP 2 punto 6 | 27/07/2017 | |
Modifies | 32017R1151 | aggiunta | allegato IIIA APP 2 punto 6.1 | 27/07/2017 | |
Modifies | 32017R1151 | aggiunta | allegato IIIA APP 2 punto 6.2 | 27/07/2017 | |
Modifies | 32017R1151 | aggiunta | allegato IIIA APP 2 punto 6.3 | 27/07/2017 | |
Modifies | 32017R1151 | aggiunta | allegato IIIA APP 2 punto 6.4 | 27/07/2017 | |
Modifies | 32017R1151 | sostituzione | allegato IIIA APP 3 punto 3.3 TABL 1 | 27/07/2017 | |
Modifies | 32017R1151 | sostituzione | allegato IIIA APP 4 punto 1 testo | 27/07/2017 | |
Modifies | 32017R1151 | sostituzione | allegato IIIA APP 4 punto 12 | 27/07/2017 | |
Modifies | 32017R1151 | modifica | allegato IIIA APP 4 punto 3.1 FR | 27/07/2017 | |
Modifies | 32017R1151 | abrogazione | allegato IIIA APP 4 punto 3.1 paragrafo 2 TIRE 2 | 27/07/2017 | |
Modifies | 32017R1151 | abrogazione | allegato IIIA APP 4 punto 3.1 paragrafo 2 TIRE 4 | 27/07/2017 | |
Modifies | 32017R1151 | aggiunta | allegato IIIA APP 4 punto 3.2 paragrafo | 27/07/2017 | |
Modifies | 32017R1151 | sostituzione | allegato IIIA APP 4 punto 4 | 27/07/2017 | |
Modifies | 32017R1151 | sostituzione | allegato IIIA APP 4 punto 5 | 27/07/2017 | |
Modifies | 32017R1151 | aggiunta | allegato IIIA APP 4 punto 5 paragrafo | 27/07/2017 | |
Modifies | 32017R1151 | aggiunta | allegato IIIA APP 4 punto 5.3 paragrafo | 27/07/2017 | |
Modifies | 32017R1151 | aggiunta | allegato IIIA APP 4 punto 6.1 paragrafo | 27/07/2017 | |
Modifies | 32017R1151 | aggiunta | allegato IIIA APP 6 punto 3.1 paragrafo | 27/07/2017 | |
Modifies | 32017R1151 | sostituzione | allegato IIIA APP 6 punto 3.2 | 27/07/2017 | |
Modifies | 32017R1151 | sostituzione | allegato IIIA APP 6 punto 3.3 TABL 1-1 | 27/07/2017 | |
Modifies | 32017R1151 | sostituzione | allegato IIIA APP 6 punto 3.4.2 testo | 27/07/2017 | |
Modifies | 32017R1151 | abrogazione | allegato IIIA APP 6 punto 3.5 paragrafo 1 | 27/07/2017 | |
Modifies | 32017R1151 | sostituzione | allegato IIIA APP 6 punto 3.6 | 27/07/2017 | |
Modifies | 32017R1151 | sostituzione | allegato IIIA APP 6 punto 4 FIGURE 2 testo | 27/07/2017 | |
Modifies | 32017R1151 | sostituzione | allegato IIIA APP 7 punto 3 | 27/07/2017 | |
Modifies | 32017R1151 | sostituzione | allegato IIIA APP 7 punto 3.1 | 27/07/2017 | |
Modifies | 32017R1151 | sostituzione | allegato IIIA APP 7 punto 3.1.1 | 27/07/2017 | |
Modifies | 32017R1151 | sostituzione | allegato IIIA APP 7 punto 3.1.2 | 27/07/2017 | |
Modifies | 32017R1151 | sostituzione | allegato IIIA APP 7 punto 4.2.7 | 27/07/2017 | |
Modifies | 32017R1151 | aggiunta | allegato IIIA APP 7 punto 4.2.8 | 27/07/2017 | |
Modifies | 32017R1151 | aggiunta | allegato IIIA APP 7c | 27/07/2017 | |
Modifies | 32017R1151 | modifica | allegato IIIA APP 8 punto 3.1 | 27/07/2017 | |
Modifies | 32017R1151 | modifica | allegato IIIA APP 8 punto 3.3 paragrafo 2 FR 1 | 27/07/2017 | |
Modifies | 32017R1151 | sostituzione | allegato IIIA punto 1.2.12 | 27/07/2017 | |
Modifies | 32017R1151 | sostituzione | allegato IIIA punto 1.2.18 | 27/07/2017 | |
Modifies | 32017R1151 | sostituzione | allegato IIIA punto 1.2.25 | 27/07/2017 | |
Modifies | 32017R1151 | aggiunta | allegato IIIA punto 1.2.40 | 27/07/2017 | |
Modifies | 32017R1151 | aggiunta | allegato IIIA punto 1.2.41 | 27/07/2017 | |
Modifies | 32017R1151 | sostituzione | allegato IIIA punto 2.1.1 TABL testo | 27/07/2017 | |
Modifies | 32017R1151 | aggiunta | allegato IIIA punto 2.1.1 paragrafo | 27/07/2017 | |
Modifies | 32017R1151 | sostituzione | allegato IIIA punto 2.1.2 TABL testo | 27/07/2017 | |
Modifies | 32017R1151 | aggiunta | allegato IIIA punto 2.1.2 paragrafo | 27/07/2017 | |
Modifies | 32017R1151 | sostituzione | allegato IIIA punto 2.3 FR | 27/07/2017 | |
Modifies | 32017R1151 | sostituzione | allegato IIIA punto 3.1 | 27/07/2017 | |
Modifies | 32017R1151 | sostituzione | allegato IIIA punto 3.1.0 | 27/07/2017 | |
Modifies | 32017R1151 | aggiunta | allegato IIIA punto 3.1.0.3 | 27/07/2017 | |
Modifies | 32017R1151 | sostituzione | allegato IIIA punto 3.1.3.2 | 27/07/2017 | |
Modifies | 32017R1151 | sostituzione | allegato IIIA punto 3.1.3.2.1 | 27/07/2017 | |
Modifies | 32017R1151 | abrogazione | allegato IIIA punto 3.1.3.2.2 | 27/07/2017 | |
Modifies | 32017R1151 | sostituzione | allegato IIIA punto 4.2 | 27/07/2017 | |
Modifies | 32017R1151 | sostituzione | allegato IIIA punto 4.3 | 27/07/2017 | |
Modifies | 32017R1151 | aggiunta | allegato IIIA punto 4.5 | 27/07/2017 | |
Modifies | 32017R1151 | sostituzione | allegato IIIA punto 5.2.1 | 27/07/2017 | |
Modifies | 32017R1151 | sostituzione | allegato IIIA punto 5.2.4 | 27/07/2017 | |
Modifies | 32017R1151 | sostituzione | allegato IIIA punto 5.2.5 | 27/07/2017 | |
Modifies | 32017R1151 | sostituzione | allegato IIIA punto 5.2.6 | 27/07/2017 | |
Modifies | 32017R1151 | sostituzione | allegato IIIA punto 5.3 | 27/07/2017 | |
Modifies | 32017R1151 | sostituzione | allegato IIIA punto 5.4.2 | 27/07/2017 | |
Modifies | 32017R1151 | sostituzione | allegato IIIA punto 5.5.2 | 27/07/2017 | |
Modifies | 32017R1151 | sostituzione | allegato IIIA punto 5.5.2.1 | 27/07/2017 | |
Modifies | 32017R1151 | sostituzione | allegato IIIA punto 5.5.2.2 | 27/07/2017 | |
Modifies | 32017R1151 | sostituzione | allegato IIIA punto 5.5.2.3 | 27/07/2017 | |
Modifies | 32017R1151 | sostituzione | allegato IIIA punto 5.5.2.4 | 27/07/2017 | |
Modifies | 32017R1151 | aggiunta | allegato IIIA punto 5.5.2.5 | 27/07/2017 | |
Modifies | 32017R1151 | aggiunta | allegato IIIA punto 5.5.2.6 | 27/07/2017 | |
Modifies | 32017R1151 | sostituzione | allegato IIIA punto 6.11 | 27/07/2017 | |
Modifies | 32017R1151 | aggiunta | allegato IIIA punto 6.13 | 27/07/2017 | |
Modifies | 32017R1151 | sostituzione | allegato IIIA punto 6.2 | 27/07/2017 | |
Modifies | 32017R1151 | sostituzione | allegato IIIA punto 6.4 | 27/07/2017 | |
Modifies | 32017R1151 | sostituzione | allegato IIIA punto 6.5 | 27/07/2017 | |
Modifies | 32017R1151 | sostituzione | allegato IIIA punto 6.8 | 27/07/2017 | |
Modifies | 32017R1151 | sostituzione | allegato IIIA punto 6.9 | 27/07/2017 | |
Modifies | 32017R1151 | sostituzione | allegato IIIA punto 7.6 | 27/07/2017 | |
Modifies | 32017R1151 | sostituzione | allegato IIIA punto 9.4 | 27/07/2017 | |
Modifies | 32017R1151 | sostituzione | allegato IIIA punto 9.6 | 27/07/2017 | |
Modifies | 32017R1151 | aggiunta | articolo 15 paragrafo 4 L | 27/07/2017 | |
Modifies | 32017R1151 | sostituzione | articolo 15 paragrafo 4 punto (a) | 27/07/2017 | |
Modifies | 32017R1151 | aggiunta | articolo 15 paragrafo 7 | 27/07/2017 | |
Modifies | 32017R1151 | aggiunta | articolo 18a | 27/07/2017 | |
Modifies | 32017R1151 | sostituzione | articolo 2 punto 32 | 27/07/2017 | |
Modifies | 32017R1151 | aggiunta | articolo 2 punto 32a | 27/07/2017 | |
Modifies | 32017R1151 | aggiunta | articolo 2 punto 32b | 27/07/2017 | |
Modifies | 32017R1151 | aggiunta | articolo 2 punto 32c | 27/07/2017 | |
Modifies | 32017R1151 | aggiunta | articolo 3 paragrafo 11 L | 27/07/2017 | |
Modifies | 32017R1151 | sostituzione | articolo 5 paragrafo 11 | 27/07/2017 | |
Modifies | 32017R1151 | abrogazione | articolo 5 paragrafo 12 | 27/07/2017 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 32017R1154R(01) | ||||
Implicitly repealed by | 32018R0858 | abrogazione parziale | articolo 2 | 01/09/2020 | |
Implicitly repealed by | 32024R1257 | abrogazione parziale | articolo 1 | 01/07/2030 |
7.7.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 175/708 |
REGOLAMENTO (UE) 2017/1154 DELLA COMMISSIONE
del 7 giugno 2017
che modifica il regolamento (UE) 2017/1151, che integra il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, che modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, i regolamenti della Commissione (CE) n. 692/2008 e (UE) n. 1230/2012 e abroga il regolamento (CE) n. 692/2008 e la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le emissioni di guida reali dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 6)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 3,
vista la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli («direttiva quadro») (2), in particolare l’articolo 39, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 715/2007 è un atto normativo distinto nell’ambito della procedura di omologazione prevista dalla direttiva 2007/46/CE. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 715/2007 impone per i nuovi veicoli passeggeri e commerciali leggeri il rispetto di determinati limiti di emissione e stabilisce ulteriori prescrizioni in materia di accesso alle informazioni. Le disposizioni tecniche specifiche necessarie per l’attuazione di detto regolamento sono contenute nel regolamento (UE) n. 2017/1151 della Commissione (3). |
(3) |
La Commissione ha effettuato un’analisi dettagliata delle procedure, delle prove e delle prescrizioni relative all’omologazione stabilite dal regolamento (CE) n. 692/2008 in base a ricerche da essa condotte e ad informazioni esterne, constatando che le emissioni dai veicoli Euro 5 ed Euro 6 generate in condizioni di guida reali su strada superano ampiamente le emissioni misurate con il nuovo ciclo di guida europeo (New European Driving Cycle — NEDC) di regolamentazione, in particolare per quanto riguarda le emissioni di NOx dei veicoli diesel. |
(4) |
Le prescrizioni in materia di emissioni relative all’omologazione dei veicoli a motore sono diventate gradualmente molto più severe con l’introduzione e la successiva revisione delle norme Euro. Sebbene i veicoli in generale abbiano significativamente ridotto le emissioni di tutta la gamma di inquinanti disciplinati, le emissioni di NOx dai veicoli diesel passeggeri e commerciali leggeri hanno fatto eccezione. Sono dunque necessari interventi per correggere tale situazione. |
(5) |
Gli «impianti di manipolazione» che riducono il livello di controllo delle emissioni sono vietati dal regolamento (CE) n. 715/2007. Il fatto che sia emerso l’utilizzo di impianti di manipolazione in veicoli diesel e le successive indagini condotte a livello nazionale hanno evidenziato la necessità di rafforzare l’applicazione delle norme che li disciplinano. È pertanto opportuno prevedere, all’atto dell’omologazione, una migliore supervisione della strategia di controllo delle emissioni applicata ai veicoli, seguendo i principi già applicati ai veicoli pesanti dal regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e relative misure di attuazione. |
(6) |
È importante far fronte al problema delle emissioni di NOx dai veicoli diesel al fine di contribuire a ridurre gli attuali elevati livelli delle concentrazioni di NO2 nell’aria ambiente, che costituiscono un motivo di grande preoccupazione per la salute umana. |
(7) |
Nel gennaio 2011 la Commissione ha istituito un gruppo di lavoro, con il coinvolgimento di tutte le parti interessate, per sviluppare una procedura di prova delle emissioni di guida reali (RDE) che riflettesse meglio le emissioni misurate su strada. Il Centro comune di ricerca della Commissione ha pubblicato, nel 2011 e nel 2013, due studi sulla fattibilità delle prove su strada e di valutazione di altre opzioni tecniche. Dopo approfondite discussioni tecniche è stata sviluppata e attuata come procedura complementare di regolamentazione delle prove l’opzione proposta nel regolamento (CE) n. 715/2007, vale a dire l’uso di sistemi portatili di misura delle emissioni (Portable Emission Measuring Systems - PEMS) e l’introduzione di limiti da non superare (Not-To-Exceed - NTE). |
(8) |
Le prime due parti della procedura di prova RDE sono state introdotte dai regolamenti della Commissione (UE) 2016/427 (5) e (UE) 2016/646 (6). È ora necessario integrarle con le disposizioni che consentono di tenere conto dell’avviamento a freddo, introducono i necessari protocolli e limiti per la misurazione del numero di particelle emesse (PN), tengono in debito conto gli eventi di rigenerazione e garantiscono che siano previste disposizioni per i veicoli elettrici ibridi, i veicoli commerciali leggeri e i piccoli costruttori. |
(9) |
L’avviamento a freddo concorre in modo rilevante alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri, specialmente nelle aree urbane, in cui è più frequente. In particolare durante l’inverno l’avviamento a freddo costituisce un elemento sostanziale dell’inquinamento atmosferico nelle città e dovrebbe pertanto essere disciplinato in modo adeguato. Al fine di effettuare una valutazione esaustiva ed efficace delle RDE è pertanto necessario includere l’avviamento a freddo nella valutazione delle emissioni urbane e di quelle relative all’intero percorso, per NOx e PN, avvalendosi dei metodi di valutazione esistenti. |
(10) |
Nell’intento di ridurre la variabilità delle condizioni di prova, che potrebbe porre in secondo piano gli effetti dell’avviamento a freddo, dovrebbero inoltre essere stabilite disposizioni speciali per il precondizionamento del veicolo e per la guida durante la fase di avviamento a freddo. |
(11) |
Poiché da dati recenti è emerso che nell’UE sussistono ancora problemi connessi ad emissioni superiori al previsto in fase di avviamento a caldo dei veicoli, è necessario effettuare un determinato numero di prove avviando il veicolo a motore caldo. |
(12) |
Il regolamento (CE) n. 715/2007 fissa un limite Euro 6 temporaneo per le emissioni di PN da veicoli a benzina con motore a iniezione diretta, al fine di concedere un adeguato periodo di tempo per integrare tecnologie efficaci di controllo delle emissioni di PN, e stabilisce al contempo che, entro tre anni dai termini obbligatori per i limiti Euro 6, le emissioni di PN dovrebbero essere disciplinate anche in condizioni di guida reali |
(13) |
Nel 2013 la Commissione ha istituito a tale scopo un gruppo di lavoro sotto la guida del Centro comune di ricerca nell’intento di esaminare i componenti dei PEMS di recente sviluppo per la misurazione della massa di particolato e del numero di particelle, e di sviluppare un metodo di misurazione per le emissioni di PN in condizioni di guida reali che dovrebbe essere incluso nel presente atto. |
(14) |
L’apparecchiatura per la misurazione delle emissioni di PN si è rivelata affidabile ed efficace in un’ampia gamma di condizioni e si prevede che le sue prestazioni migliorino nel corso del tempo. I profili di emissione delle particelle ultrafini (sotto l’attuale soglia di misurazione di 23 nm) sono inoltre oggetto di esame da parte della Commissione al fine di garantire che i metodi di misurazione contemplino in modo adeguato le emissioni di PN in condizioni reali. |
(15) |
È opportuno stabilire disposizioni che consentano la valutazione anche dei veicoli elettrici ibridi. Per i veicoli ibridi ricaricabili la metodologia dovrebbe essere adattata al fine di garantire la praticità e la solidità delle disposizioni in materia di RDE e di elaborare un metodo di valutazione più completo, che possa fornire un quadro preciso delle emissioni RDE dei veicoli ibridi ricaricabili e che possa pertanto essere incluso, a livello locale o nazionale, nei regimi di incentivi concepiti per promuovere l’uso di tali veicoli. |
(16) |
La rigenerazione dovrebbe essere inclusa nella valutazione delle emissioni dei veicoli a norma della procedura RDE. Al fine di garantire la coerenza della procedura RDE con la procedura internazionale di prova per i veicoli leggeri (WLTP) è opportuno introdurre una metodologia che prescriva l’impiego di fattori Ki per le emissioni in eccesso dovute alla rigenerazione e un relativo sistema di valutazione. |
(17) |
Può essere richiesto un aggiornamento dei fattori Ki per riflettere i mutamenti nelle specifiche dei veicoli e il progresso tecnologico. Al fine di garantire che i fattori Ki rispecchino le condizioni reali e l’ampiezza degli eventi di rigenerazione possono essere necessarie revisioni. |
(18) |
Nell’intento di assicurare che anche i veicoli commerciali leggeri con una limitazione della velocità possano essere sottoposti a prova secondo la procedura RDE, per tali veicoli è opportuno includere disposizioni speciali relative ai limiti di velocità. |
(19) |
Al fine di consentire ai piccoli costruttori indipendenti, la cui produzione annua a livello mondiale non superi le 10 000 unità, di adattarsi alla procedura RDE, dovrebbe essere concesso loro un periodo di tempo supplementare per soddisfare pienamente i limiti NTE. È tuttavia opportuno chiedere loro di monitorare in tale lasso di tempo le emissioni di NOx. |
(20) |
I piccolissimi costruttori dovrebbero essere esentati dalle disposizioni relative alla procedura RDE. Con una quantità inferiore a 1 000 veicoli venduti all’anno nell’Unione essi concorrono solo marginalmente alle emissioni totali della flotta di veicoli passeggeri e commerciali leggeri. |
(21) |
L’articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/1151 prevede un esame delle disposizioni giuridiche della direttiva 2007/46/CE, da svolgersi a seguito dell’introduzione delle prove WLTP per garantire un trattamento equo relativamente ai veicoli omologati in precedenza sulla base delle prescrizioni di prova del nuovo ciclo di guida europeo (NEDC). |
(22) |
Tale esame indica che le prescrizioni del regolamento (UE) 2017/1151 dovrebbero essere applicabili ai veicoli recentemente immatricolati, compresi quelli omologati in precedenza sulla base delle prove NEDC previste dal regolamento (CE) n. 692/2008. In conformità al disposto dell’articolo 15 del regolamento (UE) 2017/1151 tutti i nuovi veicoli, sia quelli omologati in precedenza sulla base delle prove NEDC sia quelli omologati sulla base delle prove WLTP per la prima volta, devono soddisfare le prescrizioni di cui all’allegato IIIA di tale regolamento a decorrere dal 1o settembre 2019. Per i veicoli della categoria N1, classi II e III, e i veicoli della categoria N2 la data applicabile è il 1o settembre 2020. |
(23) |
Allo scopo di garantire che le autorità di omologazione siano pienamente informate in merito all’applicazione di tale norma, è opportuno che l’applicazione sia menzionata nella sezione II, punto 5, Eventuali osservazioni, della scheda di omologazione CE di cui all’allegato I, appendice 4, del regolamento (UE) 2017/1151. |
(24) |
Le disposizioni riguardanti l’obbligo per i costruttori di dichiarare le strategie ausiliarie di controllo delle emissioni (AES) sono chiaramente connesse al divieto di utilizzare impianti di manipolazione. Pertanto è necessario che sia indicato chiaramente, nella normativa, che l’autorità di omologazione deve prendere la sua decisione, in fase di omologazione, in base alla valutazione del rischio e degli effetti sulla salute e sull’ambiente delle AES. Il contenuto della documentazione ampliata dovrebbe consentire all’autorità di omologazione di prendere tale decisione. |
(25) |
Nell’intento di assicurare la trasparenza, di consentire il raffronto con i valori misurati nel corso delle prove indipendenti e lo sviluppo di regimi di incentivi da parte delle autorità locali o nazionali, è opportuno introdurre per il costruttore l’obbligo di dichiarare nel certificato di conformità di ciascun veicolo il valore massimo di emissioni di NOx e il valore massimo di PN rilevato nelle prove RDE. |
(26) |
La Commissione dovrebbe esaminare le disposizioni sulla procedura di prova RDE, adattarle per integrarvi le nuove tecnologie relative ai veicoli e/o alle misurazioni e garantirne l’efficacia. Analogamente, la Commissione dovrebbe verificare annualmente l’adeguatezza del livello dei fattori di conformità definitivi per gli inquinanti gassosi e il numero di particelle alla luce del progresso tecnico. In particolare, essa dovrebbe sottoporre a riesame i due metodi alternativi di valutazione dei dati relativi alle emissioni PEMS descritti nell’allegato IIIA, appendici 5 e 6, del regolamento (UE) 2017/1151 nell’ottica di sviluppare un metodo unico. |
(27) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2017/1151 e la direttiva 2007/46/CE. |
(28) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato tecnico - Veicoli a motore, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) 2017/1151 è così modificato:
1) |
l’articolo 2 è così modificato:
|
2) |
l’articolo 3 è così modificato: al paragrafo 11 è aggiunto il seguente comma: «Le prescrizioni di cui all’allegato IIIA non si applicano alle omologazioni relative alle emissioni, in conformità al regolamento (CE) n. 715/2007, rilasciate ai piccolissimi costruttori.»; |
3) |
l’articolo 5 è così modificato:
|
4) |
l’articolo 15 è così modificato:
|
5) |
È aggiunto il seguente articolo 18 ter: «Articolo 18 ter Veicoli ibridi e veicoli ibridi ricaricabili La Commissione opera al fine di elaborare una metodologia riveduta per includervi un metodo di valutazione solido e completo per i veicoli ibridi e i veicoli ibridi ricaricabili, nell’intento di garantire che i loro valori RDE siano direttamente comparabili a quelli dei veicoli convenzionali, con l’obiettivo di presentarlo in occasione della prossima modifica del regolamento.»; |
6) |
l’allegato I è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento; |
7) |
l’allegato IIIA è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento. |
Articolo 2
L’allegato IX della direttiva 2007/46/CE è modificato conformemente all’allegato III del presente regolamento.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 171 del 29.6.2007, pag. 1.
(2) GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1.
(3) Regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione, del 1o giugno 2017, che integra il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione e il regolamento (UE) n. 1230/2012 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 692/2008 (Cfr. page 1 della presente Gazzetta ufficiale).
(4) Regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, relativo all’omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (euro 6) e all’accesso alle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione del veicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 e la direttiva 2007/46/CE e che abroga le direttive 80/1269/CEE, 2005/55/CE e 2005/78/CE (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 1).
(5) Regolamento (UE) 2016/427 della Commissione, del 10 marzo 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 692/2008 riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 6) (GU L 82 del 31.3.2016, pag. 1).
(6) Regolamento (UE) 2016/646 della Commissione, del 20 aprile 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 692/2008 riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 6) (GU L 109 del 26.4.2016, pag. 1).
ALLEGATO I
Nell’allegato I del regolamento (UE) 2017/1151, è inserita la seguente appendice 3a:
«Appendice 3a
documentazione ampliata
La documentazione ampliata deve comprendere le seguenti informazioni su tutte le AES:
a) |
una dichiarazione del costruttore attestante che il veicolo è privo di impianti di manipolazione non rientranti in alcuna delle eccezioni di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 715/2007; |
b) |
una descrizione del motore, delle strategie di controllo delle emissioni e dei dispositivi utilizzati, sia software che hardware, nonché delle condizioni in cui le strategie e i dispositivi non funzioneranno come durante la prova per l’omologazione; |
c) |
una dichiarazione recante informazioni sulle versioni del software utilizzate per controllare le AES/BES, compresi i totali di controllo (checksum) pertinenti delle versioni del software e le relative istruzioni per le autorità su come leggerli; la dichiarazione deve essere aggiornata e trasmessa all’autorità di omologazione in possesso di tale documentazione ampliata ogni qualvolta vi sia una nuova versione del software che influisca sulle AES/BES; |
d) |
una motivazione tecnica dettagliata delle AES; comprese le motivazioni per cui si applica, se del caso, qualsiasi clausola di eccezione dal divieto di utilizzo di impianti di manipolazione di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 715/2007; compresi, se pertinenti, gli elementi dell’hardware che devono essere protetti dall’AES; e/o la prova di un danno improvviso e irreparabile al motore che non può essere evitato dalla manutenzione periodica e che si verificherebbe in assenza dell’AES, unitamente alla valutazione del rischio in presenza o in assenza dell’AES; una spiegazione motivata riguardo alla necessità di utilizzare un’AES per avviare il motore; |
e) |
una descrizione della logica di controllo del sistema di alimentazione, delle strategie di fasatura e dei punti di commutazione in tutte le modalità di funzionamento; |
f) |
una descrizione delle relazioni gerarchiche tra le AES (vale a dire quando più di una AES può essere attivata simultaneamente, un’indicazione di quale AES risponde per prima, il metodo in base a cui interagiscono le strategie, compresi i diagrammi di flusso dei dati e la logica di decisione nonché il modo in cui la gerarchia assicura che le emissioni siano mantenute al più basso livello ragionevolmente realizzabile da tutte le AES); |
g) |
un elenco dei parametri che sono misurati e/o calcolati dall’AES, unitamente allo scopo di ciascun parametro misurato e/o calcolato e il modo in cui ognuno di essi è collegato ai danni al motore; compreso il metodo di calcolo e l’efficacia con cui questi parametri calcolati sono correlati all’effettivo stato del parametro controllato e qualsiasi conseguente tolleranza o fattore di sicurezza integrato nell’analisi; |
h) |
un elenco dei parametri di controllo del motore/delle emissioni, che sono modulati in funzione del parametro(i) misurato o calcolato e il campo di modulazione per ciascun parametro di controllo del motore/delle emissioni; unitamente alla relazione tra i parametri di controllo del motore/delle emissioni e i parametri misurati o calcolati; |
i) |
una valutazione di come l’AES manterrà le emissioni di guida reali al più basso livello ragionevolmente realizzabile, compresa un’analisi dettagliata dell’aumento previsto di tutti gli inquinanti disciplinati e delle emissioni di CO2, utilizzando l’AES rispetto alla BES.». |
ALLEGATO II
L’allegato IIIA del regolamento (UE) 2017/1151 è così modificato:
1) |
il punto 1.2.12 è sostituito dal seguente:
|
2) |
il punto 1.2.18 è sostituito dal seguente:
|
3) |
il punto 1.2.25 è sostituito dal seguente:
|
4) |
sono inseriti i seguenti punti 1.2.40 e 1.2.41:
|
5) |
al punto 2.1.1, nella tabella, i termini «da definire» sono sostituiti da «1 + margin PN con margin PN = 0,5»; |
6) |
al punto 2.1.2, nella tabella, i termini «da definire» sono sostituiti da «1 + margin PN con margin PN = 0,5»; |
7) |
sotto le tabelle di cui ai punti 2.1.1 e 2.1.2, è aggiunta la seguente frase: «“margin PN”: è un parametro che tiene conto delle incertezze aggiuntive di misurazione introdotte dai componenti del PEMS PN, che devono essere sottoposti a revisione annuale e vanno riveduti a seguito del miglioramento della qualità della procedura PEMS PN o del progresso tecnico.»; |
8) |
l’ultima frase del punto 2.3 è così modificata: «Se la prova PEMS in questione non è richiesta dal presente regolamento, il costruttore può fatturare una spesa ragionevole analoga alla disposizione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 715/2007.»; |
9) |
il punto 3.1 è sostituito dal seguente:
|
10) |
il punto 3.1.0 è sostituito dal seguente:
|
11) |
è inserito il seguente punto 3.1.0.3:
|
12) |
i punti 3.1.3.2 e 3.1.3.2.1 sono sostituiti dai seguenti:
|
13) |
il punto 3.1.3.2.2 è soppresso; |
14) |
i punti 4.2 e 4.3 sono sostituiti dai seguenti:
|
15) |
è inserito il seguente punto 4.5:
|
16) |
il punto 5.2.1 è sostituito dal seguente:
|
17) |
il punto 5.2.4 è sostituito dal seguente:
|
18) |
il punto 5.2.5 è sostituito dal seguente:
|
19) |
il punto 5.2.6 è sostituito dal seguente:
|
20) |
il punto 5.3 è sostituito dal seguente: «5.3. Condizionamento del veicolo per le prove con avviamento a freddo del motore Prima delle prove RDE il veicolo deve essere precondizionato nel modo seguente: va condotto per almeno 30 minuti, parcheggiato con portiere e cofani chiusi e tenuto a motore spento, con altitudine e temperature moderate o estese in conformità ai punti da 5.2.2 a 5.2.6, per un periodo di tempo compreso fra 6 e 56 ore. Dovrebbe essere evitata l’esposizione a condizioni atmosferiche estreme (nevicate intense, tempeste, grandine) e a quantità eccessive di polvere. Prima di dare inizio alla prova occorre verificare che il veicolo e l’apparecchiatura non presentino danni e che non vi siano segnali di avvertimento indicanti un eventuale malfunzionamento.»; |
21) |
il punto 5.4.2. è sostituito dal seguente:
|
22) |
il punto 5.5.2 e i punti da 5.5.2.1 a 5.5.2.4 sono sostituiti dai seguenti: «5.5.2. Veicoli muniti di sistemi a rigenerazione periodica
|
23) |
sono inseriti i seguenti punti 5.5.2.5 e 5.5.2.6:
|
24) |
il punto 6.2 è sostituito dal seguente:
|
25) |
il punto 6.4 è sostituito dal seguente:
|
26) |
il punto 6.5 è sostituito dal seguente:
|
27) |
i punti 6.8 e 6.9 sono sostituiti dai seguenti:
|
28) |
il punto 6.11 è sostituito dal seguente:
|
29) |
è inserito il seguente punto 6.13:
|
30) |
il punto 7.6 è sostituito dal seguente:
|
31) |
il punto 9.4 è sostituito dal seguente:
|
32) |
il punto 9.6 è sostituito dal seguente:
|
33) |
l’appendice 1 è così modificata:
|
34) |
l’appendice 2 è così modificata:
|
35) |
nell’appendice 3, al punto 3.3, la tabella 1 è sostituita dalla seguente: «Tabella 1 Tolleranze ammissibili
|
36) |
l’appendice 4 è così modificata:
|
37) |
l’appendice 6 è così modificata:
|
38) |
l’appendice 7 è così modificata:
|
39) |
è inserita la seguente appendice 7c: «Appendice 7c Verifica delle condizioni del percorso e calcolo del risultato finale delle emissioni di guida reali (RDE) per i veicoli OVC-HEV 1. INTRODUZIONE La presente appendice descrive la verifica delle condizioni del percorso e il calcolo del risultato finale delle emissioni di guida reali (RDE) per i veicoli OVC-HEV. Il metodo proposto nell’appendice sarà sottoposto a revisione nell’intento di trovarne uno più completo. 2. SIMBOLI, PARAMETRI E UNITÀ DI MISURA
3. PRESCRIZIONI GENERALI Le emissioni gassose e di particelle inquinanti dei veicoli OVC-HEV devono essere valutate in due fasi. In primo luogo, le condizioni del percorso devono essere valutate in conformità al punto 4. In secondo luogo, il risultato finale delle emissioni di guida reali (RDE) è calcolato in conformità al punto 5. Si raccomanda di iniziare il percorso con la batteria in modalità «charge-sustaining» al fine di garantire il rispetto della terza prescrizione di cui al punto 4. La batteria non deve essere caricata esternamente durante il percorso. 4. VERIFICA DELLE CONDIZIONI DEL PERCORSO Le condizioni del percorso devono essere verificate mediante una semplice procedura in tre fasi:
Se almeno una delle prescrizioni non è soddisfatta, il percorso deve essere dichiarato nullo e ripetuto fino a quando le condizioni di percorso risultino valide. 5. CALCOLO DEL RISULTATO FINALE DELLE EMISSIONI DI GUIDA REALI (RDE) Affinché i percorsi siano validi, il risultato finale delle RDE deve essere calcolato in tre fasi in base a una semplice valutazione dei rapporti tra i gas cumulativi, le emissioni di particelle di inquinanti e le emissioni cumulative di CO2:
|
40) |
l’appendice 8 è così modificata:
|
(1) Se la deriva dello zero rientra nell’intervallo ammesso, è consentito azzerare l’analizzatore prima di verificare la deriva di calibrazione»;
(1) Parametro facoltativo per determinare la portata massica dei gas di scarico.
(2) Parametro facoltativo.
(3) La linearità deve essere verificata con il particolato carbonioso, come definito al punto 6.2
(4) Da aggiornare in base alla propagazione dell’errore e agli schemi di tracciabilità.»;
(5) Applicabile solo se la velocità del veicolo è determinata dall’ECU; per rispettare la tolleranza ammissibile è consentito regolare le misurazioni della velocità del veicolo effettuate dall’ECU in base all’esito della prova di convalida.
(6) Parametro obbligatorio solo se la misurazione è richiesta al punto 2.1 del presente allegato.»;
(*1) Sistema PMP.
(7) Non usata nella valutazione normativa effettiva della guida urbana.»;
(*2) NT va arrotondato al numero intero superiore più vicino.
(*3) Quando in una famiglia di prove PEMS c’è un solo tipo di veicolo (in funzione delle sue emissioni), esso deve essere sottoposto a prova con avviamento a caldo e a freddo.»;
ALLEGATO III
Nell’allegato IX della direttiva 2007/46/CE, la parte I è così modificata:
a) |
dopo il punto 48.1, alla pagina 2 del certificato di conformità (CoC) dei veicoli M1 è aggiunto il seguente nuovo punto 48.2:
|
b) |
dopo il punto 48.1, alla pagina 2 del certificato di conformità (CoC) dei veicoli M2 è aggiunto il seguente nuovo punto 48.2:
|
c) |
dopo il punto 48.1, alla pagina 2 del certificato di conformità (CoC) dei veicoli N1 è aggiunto il seguente nuovo punto 48.2:
|
d) |
dopo il punto 48.1, alla pagina 2 del certificato di conformità (CoC) dei veicoli N2 è aggiunto il seguente nuovo punto 48.2:
|