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Document 32017R0481

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/481 della Commissione, del 20 marzo 2017, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa agli Stati Uniti nell'elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui determinati prodotti a base di pollame possono essere importati o transitare nell'Unione in relazione all'influenza aviaria ad alta patogenicità (Testo rilevante ai fini del SEE. )

C/2017/1934

GU L 75 del 21.3.2017, p. 15–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. impl. da 32020R0692

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/481/oj

21.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 75/15


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/481 DELLA COMMISSIONE

del 20 marzo 2017

che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa agli Stati Uniti nell'elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui determinati prodotti a base di pollame possono essere importati o transitare nell'Unione in relazione all'influenza aviaria ad alta patogenicità

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l'articolo 8, frase introduttiva, l'articolo 8, punto 1), primo comma, l'articolo 8, punto 4), e l'articolo 9, paragrafo 4, lettera c),

vista la direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (2), in particolare l'articolo 23, paragrafo 1, l'articolo 24, paragrafo 2, e l'articolo 25, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione (3) stabilisce le condizioni in materia di certificazione veterinaria per le importazioni e il transito nell'Unione, compreso lo stoccaggio durante il transito, di pollame e prodotti a base di pollame («i prodotti in questione»). Esso dispone che i prodotti in questione possono essere importati e transitare nell'Unione soltanto dai paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti elencati alle colonne 1 e 3 della tabella di cui all'allegato I, parte 1.

(2)

Il regolamento (CE) n. 798/2008 stabilisce anche le condizioni che un paese terzo, un suo territorio, zona o compartimento devono soddisfare per poter essere considerati indenni dall'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI).

(3)

Gli Stati Uniti figurano nell'elenco dell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 in quanto paese terzo dal quale le importazioni e il transito nell'Unione dei prodotti in questione non sono soggetti a restrizioni per la presenza di HPAI.

(4)

Un accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America in merito a misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale («l'accordo») (4), approvato con la decisione 98/258/CE del Consiglio (5), prevede un rapido riconoscimento reciproco delle misure di regionalizzazione in caso di comparsa di focolai di una malattia nell'Unione o negli Stati Uniti.

(5)

Il 4 marzo 2017 gli Stati Uniti hanno confermato la presenza di HPAI del sottotipo H7N9 in un'azienda avicola ubicata nella contea di Lincoln nello Stato del Tennessee. Di conseguenza l'intero territorio di tale paese terzo non può più essere considerato indenne dalla malattia.

(6)

Le autorità veterinarie degli Stati Uniti hanno istituito una zona di controllo di 10 km attorno all'azienda interessata, comprendente parti delle contee di Lincoln, Franklin e Moore nello Stato del Tennessee e delle contee di Madison e Jackson nello Stato dell'Alabama. Le autorità veterinarie degli Stati Uniti hanno immediatamente sospeso il rilascio di certificati veterinari riguardanti le partite di prodotti in questione destinate all'esportazione da tali contee nell'Unione e hanno attuato una politica di abbattimento totale per lottare contro la HPAI e limitarne la diffusione.

(7)

Gli Stati Uniti hanno trasmesso informazioni sulla situazione epidemiologica nel loro territorio e sulle misure adottate per prevenire l'ulteriore diffusione della HPAI e dette informazioni sono state valutate dalla Commissione. Sulla base di tale valutazione, nonché degli impegni stabiliti nell'accordo e delle garanzie fornite dagli Stati Uniti, al fine di tutelare l'Unione dai rischi per la sanità animale associati all'introduzione nell'Unione dei prodotti in questione provenienti dagli Stati Uniti, è opportuno sottoporre a restrizioni l'introduzione nell'Unione dei prodotti in questione dalle contee degli Stati del Tennessee e dell'Alabama colpite dalla HPAI. La voce relativa agli Stati Uniti nell'elenco di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 dovrebbe essere quindi modificata per tenere conto della regionalizzazione di tale paese terzo a causa del focolaio di HPAI in corso.

(8)

L'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 è modificato in conformità dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

(2)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 74.

(3)  Regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell'8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1).

(4)  GU L 118 del 21.4.1998, pag. 3.

(5)  GU L 118 del 21.4.1998, pag. 1.


ALLEGATO

Nell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 le seguenti voci relative agli Stati Uniti sono inserite in ordine numerico:

Codice ISO e nome del paese terzo o suo territorio

Codice del paese terzo, suo territorio, zona o compartimento

Descrizione del paese terzo, suo territorio, zona o compartimento

Certificato veterinario

Condizioni specifiche

Condizioni specifiche

Qualifica relativa alla sorveglianza dell'influenza aviaria

Qualifica relativa alla vaccinazione contro l'influenza aviaria

Qualifica relativa alla lotta contro la salmonella (6)

Modelli

Garanzie complementari

Data di chiusura (1)

Data di apertura (2)

1

2

3

4

5

6

6 A

6B

7

8

9

«US — Stati Uniti

US-2.23

Stato del Tennessee:

 

Contea di Lincoln

 

Contea di Franklin

 

Contea di Moore

WGM

VIII

P2

4.3.2017

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

A

 

S3, ST1

US-2.24

Stato dell'Alabama:

 

Contea di Madison

 

Contea di Jackson

WGM

VIII

P2

4.3.2017

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

A

 

S3, ST1»


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