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Document 32017R0170
Commission Regulation (EU) 2017/170 of 30 January 2017 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for bifenthrin, carbetamide, cinidon-ethyl, fenpropimorph and triflusulfuron in or on certain products (Text with EEA relevance. )
Regolamento (UE) 2017/170 della Commissione, del 30 gennaio 2017, che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di bifentrin, carbetamide, cinidon etile, fenpropimorf e triflusulfuron in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Regolamento (UE) 2017/170 della Commissione, del 30 gennaio 2017, che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di bifentrin, carbetamide, cinidon etile, fenpropimorf e triflusulfuron in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE. )
C/2017/0387
GU L 30 del 3.2.2017, p. 1–44
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32005R0396 | abrogazione | allegato II testo | 23/08/2017 | |
Modifies | 32005R0396 | aggiunta | allegato II testo | 23/08/2017 | |
Modifies | 32005R0396 | sostituzione | allegato II testo | 23/08/2017 | |
Modifies | 32005R0396 | abrogazione | allegato III testo | 23/08/2017 | |
Modifies | 32005R0396 | aggiunta | allegato V testo | 23/08/2017 |
3.2.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 30/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2017/170 DELLA COMMISSIONE
del 30 gennaio 2017
che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di bifentrin, carbetamide, cinidon etile, fenpropimorf e triflusulfuron in o su determinati prodotti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), l'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), e l'articolo 49, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Per le sostanze carbetamide e triflusulfuron i livelli massimi di residui (LMR) sono stati fissati nell'allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005. Per le sostanze bifentrin, cinidon etile e fenpropimorf gli LMR sono stati fissati nell'allegato II e nell'allegato III, parte B, di detto regolamento. |
(2) |
Per il bifentrin, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità») ha presentato un parere motivato sugli LMR attuali, in conformità all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (2). Per quanto riguarda l'LMR per i cavoli cinesi, essa ha constatato un rischio per i consumatori. È pertanto opportuno ridurre tale LMR. L'Autorità ha proposto di modificare la definizione del residuo e ha raccomandato di ridurre gli LMR per papaya, cavoletti di Bruxelles, cavoli cappucci, semi di colza, orzo in chicchi, mais in chicchi, frutta, spezie da radici e rizomi, muscolo di suini, bovini, ovini e caprini, e fegato di pollame. Per altri prodotti ha raccomandato di aumentare o mantenere gli LMR attuali. Per quanto concerne gli LMR per agrumi, ciliegie, pesche, prugne, fragole, more di rovo, more selvatiche, lamponi e uova di volatili, essa ha concluso che alcune informazioni non erano disponibili e che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione del rischio. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello attuale o a quello indicato dall'Autorità. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. Per quanto concerne gli LMR per mele, pere, ribes a grappoli, aglio, cetrioli, zucchine, meloni, cocomeri/angurie, fagioli (con baccello), fagioli (senza baccello), piselli (con baccello), piselli (senza baccello), l'Autorità ha concluso che non era disponibile alcuna informazione e che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione del rischio. Per tali prodotti gli LMR dovrebbero essere fissati allo specifico limite di determinazione. Tenendo conto delle osservazioni formulate dalle associazioni di parti interessate europee e dai partner commerciali, data l'assenza di rischi per i consumatori, è opportuno fissare gli LMR per le infusioni di erbe, nell'allegato II del regolamento (CE) N. 396/2005, al livello attuale. |
(3) |
Per il carbetamide l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR attuali, in conformità all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (3). Essa ha proposto di modificare la definizione del residuo e ha raccomandato di ridurre gli LMR per semi di girasole e semi di colza. Per quanto concerne gli LMR per mele, pere, cotogne, drupacee, uve da tavola e da vino, lattughe, scarola, cicoria Witloof, lenticchie (secche), piselli (secchi), radici di cicoria e latte di bovini, ovini e caprini, l'Autorità ha concluso che alcune informazioni non erano disponibili e che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione del rischio. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello attuale o a quello indicato dall'Autorità. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. Per quanto concerne gli LMR per salsefrica, cavoli ricci, erba cipollina, foglie di sedano, prezzemolo, dragoncello, fagioli (secchi), semi di cartamo, infusioni di erbe (essiccate, da fiori), infusioni di erbe (essiccate, di radici), spezie (frutta e bacche), barbabietole da zucchero (radice), muscolo, grasso, fegato e reni di suini, bovini, ovini e caprini, l'Autorità ha concluso che non era disponibile alcuna informazione e che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione del rischio. Per tali prodotti gli LMR dovrebbero essere fissati allo specifico limite di determinazione. |
(4) |
Per il cinidon etile l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR attuali, in conformità all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (4). L'approvazione del cinidon etile non è rinnovata a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 1134/2011 della Commissione (5). Considerando che l'uso del cinidon etile non è più autorizzato all'interno dell'Unione e che non sono stati notificati usi autorizzati in paesi terzi, non dovrebbero essere presenti residui di cinidon etile in nessun prodotto di origine animale o vegetale. L'Autorità ritiene tuttavia opportuno fissare gli LMR per il cinidon etile allo specifico limite di determinazione o all'LMR di base di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(5) |
Per il fenpropimorf l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR attuali, in conformità all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (6). Per quanto riguarda gli LMR per fragole, more di rovo e porri l'Autorità ha rilevato un rischio per i consumatori. È pertanto opportuno ridurre tali LMR. L'Autorità ha proposto di modificare la definizione del residuo e ha raccomandato di ridurre gli LMR per banane, carote, barbaforte/rafano/cren, pastinaca, prezzemolo a grossa radice, salsefrica, orzo, avena, segale e frumento. Per altri prodotti ha raccomandato di aumentare o mantenere gli LMR attuali. Per quanto concerne gli LMR per more selvatiche, lamponi, mirtilli, mirtilli giganti americani, ribes a grappoli, uva spina/grossularia e luppolo, l'Autorità ha concluso che non era disponibile nessuna informazione e che erano necessari ulteriori esami da parte dei responsabili della gestione del rischio. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello attuale o a quello indicato dall'Autorità. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. Per quanto concerne gli LMR per le barbabietole da zucchero (radice), l'Autorità ha concluso che alcune informazioni non erano disponibili e che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione del rischio. Per tale prodotto gli LMR dovrebbero essere fissati allo specifico limite di determinazione. |
(6) |
Per il triflusulfuron l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR attuali, in conformità all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (7). Essa ha proposto di modificare la definizione del residuo e ha raccomandato di ridurre gli LMR per barbabietola rossa, cicoria Witloof, barbabietola da zucchero (radice) e radici di cicoria. |
(7) |
Per quanto riguarda i prodotti sui quali l'impiego del prodotto fitosanitario in questione non è autorizzato e per i quali non esistono tolleranze all'importazione o limiti massimi di residui del Codex (CXL), gli LMR dovrebbero essere fissati allo specifico limite di determinazione oppure dovrebbe valere l'LMR di base, conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(8) |
La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell'Unione europea per i residui di antiparassitari in merito alla necessità di adeguare alcuni limiti di determinazione. Per quanto concerne varie sostanze, tali laboratori sono giunti alla conclusione che, per alcuni prodotti di base, l'evoluzione tecnica richiede la fissazione di specifici limiti di determinazione. |
(9) |
In base ai pareri motivati dell'Autorità e in considerazione dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche degli LMR sono conformi alle prescrizioni dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(10) |
I partner commerciali dell'Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR tramite l'Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione. |
(11) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005. |
(12) |
Per consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti, il presente regolamento dovrebbe stabilire disposizioni transitorie per i prodotti ottenuti prima della modifica degli LMR e per i quali le informazioni dimostrano il mantenimento di un elevato livello di protezione dei consumatori. Poiché non è possibile escludere rischi per i consumatori con gli LMR attuali, il limite di 0,01 mg/kg per il bifentrin per i cavoli cinesi e il limite di 0,01 mg/kg per il fenpropimorf per fragole, more di rovo e porri dovrebbero essere applicati a tutti i prodotti a partire dalla data di applicazione del presente regolamento. |
(13) |
Prima dell'applicazione degli LMR modificati dovrebbe essere concesso un periodo di tempo ragionevole per consentire agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori del settore alimentare di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dalla modifica degli LMR. |
(14) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Per quanto riguarda le sostanze attive carbetamide, cinidon etile e triflusulfuron in e su tutti i prodotti, il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione anteriore alle modifiche introdotte dal presente regolamento, continua ad applicarsi ai prodotti che sono stati ottenuti prima del 23 agosto 2017.
Per quanto riguarda le sostanze attive bifentrin in e su tutti i prodotti, eccetto il cavolo cinese, e fenpropimorf in e su tutti i prodotti, eccetto fragole, more di rovo e porri, il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione anteriore alle modifiche introdotte dal presente regolamento, continua ad applicarsi ai prodotti che sono stati ottenuti prima del 23 agosto 2017.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 23 agosto 2017.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.
(2) Autorità europea per la sicurezza alimentare; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for bifenthrin according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [Parere motivato sul riesame degli attuali livelli massimi di residui (LMR) per il bifentrin in conformità all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. EFSA Journal 2015;13(4):4081.
(3) Autorità europea per la sicurezza alimentare; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for carbetamide according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [Parere motivato sul riesame degli attuali livelli massimi di residui (LMR) per il carbetamide in conformità all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. EFSA Journal 2015;13(7):4192.
(4) Autorità europea per la sicurezza alimentare; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for cinidon-ethyl according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [Parere motivato sul riesame degli attuali livelli massimi di residui (LMR) per il cinidon etile in conformità all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. EFSA Journal 2015;13(7):4166.
(5) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1134/2011 della Commissione, del 9 novembre 2011, concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva cinidon etile conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 292 del 10.11.2011, pag. 1).
(6) Autorità europea per la sicurezza alimentare; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for fenpropimorph according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [Parere motivato sul riesame degli attuali livelli massimi di residui (LMR) per il fenpropimorf in conformità all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. EFSA Journal 2015;13(3):4050.
(7) Autorità europea per la sicurezza alimentare; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for triflusulfuron according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [Parere motivato sul riesame degli attuali livelli massimi di residui (LMR) per il triflusulfuron in conformità all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. EFSA Journal 2015;13(7):4190.
ALLEGATO
Gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono così modificati:
1) |
l'allegato II è così modificato:
|
2) |
nell'allegato III sono soppresse le colonne relative alle sostanze bifentrin, carbetamide, fenpropimorf e triflusulfuron; |
3) |
nell'allegato V è aggiunta la colonna seguente relativa alla sostanza cinidon etile: «Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari
|
(*1) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
(**) |
Combinazione di antiparassitario e codice alla quale si applica l'LMR fissato nell'allegato III, parte B. |
(F) |
= |
Liposolubile |
Bifentrin (somma di isomeri) (F)
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità al magazzinaggio. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 3 febbraio 2019,o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
|
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
|
(+) |
I dati sulle occorrenze mostrano che una riduzione dell'LMR al di sotto di 0,1 mg/kg non è attualmente realizzabile. Sono necessari ulteriori dati per monitorare questo livello nel corso del tempo, in previsione di una sua eventuale riduzione. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni se saranno presentate entro il 3 febbraio 2020,o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
|
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 3 febbraio 2019,o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
|
Fenpropimorf (somma di isomeri) (F)
(R) |
= |
La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitari e numeri di codice: Fenpropimorf — codice 1000000: Acido carbossilico fenpropimorf (BF 421-2) espresso come fenpropimorf |
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità al magazzinaggio e alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 3 febbraio 2019,o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
|
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
|
(*2) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
(**) |
Combinazione di antiparassitario e codice alla quale si applica l'LMR fissato nell'allegato III, parte B. |
(F) |
= |
Liposolubile |
Carbetamide (somma di carbetamide e del suo isomero S)
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative al metabolismo delle colture e alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 3 febbraio 2019 o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
|
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative al metabolismo delle colture, alle sperimentazioni sui residui e alla stabilità al magazzinaggio. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 3 febbraio 2019 o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
|
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative al metabolismo delle colture e alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 3 febbraio 2019 o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
|
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative al metabolismo delle colture. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 3 febbraio 2019 o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
|
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità al magazzinaggio. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 3 febbraio 2019 o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
|
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
|
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative al metabolismo delle colture. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 3 febbraio 2019 o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
|
Triflusulfuron (6-(2,2,2-trifluoroetossi)-1,3,5-triazina-2,4-diammina (IN-M7222) (A)
(A) |
= |
I laboratori di riferimento dell'UE hanno rilevato che la norma di riferimento per il metabolita 6-(2,2,2-trifluoroetossi)-1,3,5-triazina-2,4-diammina (IN-M7222) non è disponibile sul mercato. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto della disponibilità sul mercato della norma di riferimento di cui alla prima frase 3 febbraio 2018 o, qualora tale norma di riferimento non sia disponibile sul mercato entro tale termine, della mancanza della stessa. |
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
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(*3) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
(1) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.
Cinidon etile
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
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