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Document 32017D0434

    Decisione (UE) 2017/434 del Consiglio, del 13 febbraio 2017, relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan, dall'altra

    GU L 67 del 14.3.2017, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/434/oj

    Related international agreement

    14.3.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 67/1


    DECISIONE (UE) 2017/434 DEL CONSIGLIO

    del 13 febbraio 2017

    relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan, dall'altra

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 37,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 207 e 209, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5, e l'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma,

    vista la proposta congiunta della Commissione europea e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Nel novembre 2011 il Consiglio ha autorizzato la Commissione e l'alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza ad avviare negoziati con la Repubblica islamica di Afghanistan in merito a un accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo («accordo»).

    (2)

    I negoziati in merito all'accordo si sono conclusi positivamente e l'accordo è stato siglato a Kabul il 2 luglio 2015.

    (3)

    L'articolo 59 dell'accordo prevede l'applicazione provvisoria dell'accordo prima della sua entrata in vigore.

    (4)

    È opportuno firmare l'accordo a nome dell'Unione e applicare talune disposizioni dell'accordo a titolo provvisorio, in attesa che siano terminate le procedure necessarie alla sua conclusione.

    (5)

    La firma dell'accordo a nome dell'Unione e l'applicazione provvisoria di parti dell'accordo tra l'Unione e la Repubblica islamica di Afghanistan fanno salva la ripartizione delle competenze tra l'Unione e i suoi Stati membri conformemente ai trattati,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    1.   È autorizzata, a nome dell'Unione, la firma dell'accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan, dall'altra, con riserva della conclusione di tale accordo.

    2.   Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

    Articolo 2

    Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.

    Articolo 3

    1.   A norma dell'articolo 59 dell'accordo e subordinatamente alle notifiche ivi previste, le seguenti parti dell'accordo sono applicate in via provvisoria tra l'Unione e la Repubblica islamica di Afghanistan, in attesa dell'entrata in vigore dell'accordo, ma solo nella misura in cui riguardano materie che rientrano nella competenza dell'Unione, incluse quelle per definire e attuare una politica estera e di sicurezza comune:

    a)

    Articolo 2 (Principi generali);

    b)

    Articolo 3 (Dialogo politico);

    c)

    Articolo 4 (Diritti umani);

    d)

    Articolo 5 (Parità uomo-donna);

    e)

    Titolo III (Cooperazione allo sviluppo);

    f)

    Titolo IV (Cooperazione in materia di scambi e investimenti);

    g)

    Articolo 28 (Cooperazione in materia di migrazione);

    h)

    Titolo VII (Cooperazione regionale);

    i)

    Titolo VIII (Quadro istituzionale) nella misura in cui le disposizioni di tale titolo siano limitate allo scopo di assicurare l'applicazione provvisoria dell'accordo;

    j)

    Titolo IX (Disposizioni finali) nella misura in cui le disposizioni di tale titolo siano limitate allo scopo di assicurare l'applicazione provvisoria dell'accordo.

    2.   La data a decorrere dalla quale le parti dell'accordo di cui al paragrafo 1 si applicano a titolo provvisorio è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.

    Articolo 4

    La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'adozione.

    Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 2017

    Per il Consiglio

    Il presidente

    L. GRECH


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