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Document 32017D0322
Commission Implementing Decision (EU) 2017/322 of 22 February 2017 concerning exemptions from the extended anti-dumping duty on certain bicycle parts originating in the People's Republic of China pursuant to Commission Regulation (EC) No 88/97 (notified under document C(2017) 1129)
Decisione di esecuzione (UE) 2017/322 della Commissione, del 22 febbraio 2017, relativa alle esenzioni dal dazio antidumping esteso su alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese a norma del regolamento (CE) n. 88/97 della Commissione [notificata con il numero C(2017) 1129]
Decisione di esecuzione (UE) 2017/322 della Commissione, del 22 febbraio 2017, relativa alle esenzioni dal dazio antidumping esteso su alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese a norma del regolamento (CE) n. 88/97 della Commissione [notificata con il numero C(2017) 1129]
C/2017/1129
GU L 47 del 24.2.2017, p. 13–19
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
24.2.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 47/13 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/322 DELLA COMMISSIONE
del 22 febbraio 2017
relativa alle esenzioni dal dazio antidumping esteso su alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese a norma del regolamento (CE) n. 88/97 della Commissione
[notificata con il numero C(2017) 1129]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 13, paragrafo 4,
visto il regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del 10 gennaio 1997, che estende l'applicazione del dazio antidumping definitivo imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 sulle importazioni nella Comunità di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese e che decide la riscossione del dazio su tali importazioni registrate a norma del regolamento (CE) n. 703/96 (2), in particolare l'articolo 3,
visto il regolamento (CE) n. 88/97 della Commissione, del 20 gennaio 1997, relativo all'autorizzazione all'esenzione delle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, dall'estensione in forza del regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio del dazio antidumping imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 (3), in particolare gli articoli dal 4 al 7,
dopo aver informato gli Stati membri,
considerando quanto segue:
(1) |
È attualmente in vigore un dazio antidumping sulle importazioni nell'Unione europea di parti essenziali di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese («il dazio esteso») in seguito all'estensione di cui al regolamento (CE) n. 71/97 («il regolamento di estensione») del dazio antidumping sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese («Cina»). |
(2) |
A norma dell'articolo 3 del regolamento di estensione è conferito alla Commissione europea («la Commissione») il potere di adottare le misure necessarie per autorizzare l'esenzione delle importazioni di parti essenziali di biciclette che non eludono il dazio antidumping. |
(3) |
Tali misure di attuazione sono stabilite nel regolamento (CE) n. 88/97 («il regolamento di esenzione»), che istituisce il sistema di esenzione specifico. |
(4) |
Su tale base la Commissione ha esentato dal dazio esteso diverse imprese di assemblaggio di biciclette («i soggetti esentati»). |
(5) |
Conformemente al disposto dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento di esenzione la Commissione ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea elenchi successivi dei soggetti esentati (4). |
(6) |
La più recente decisione di esecuzione della Commissione concernente le esenzioni, a norma del regolamento di esenzione, è stata adottata il 15 dicembre 2015 (5). |
1. DOMANDE DI ESENZIONE
(7) |
La Commissione ha ricevuto dai soggetti elencati nelle tabelle da 1 a 3 in appresso domande di esenzione corredate di tutte le informazioni necessarie per stabilirne l'ammissibilità a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di esenzione. |
(8) |
A tali soggetti è stata data la possibilità di presentare osservazioni sulle conclusioni della Commissione in merito all'ammissibilità delle domande. |
(9) |
A norma dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento di esenzione, in attesa di una decisione sul merito delle domande pervenute da tali soggetti, il pagamento del dazio esteso per quanto riguarda tutte le importazioni delle parti essenziali di biciclette dichiarate per l'immissione in libera pratica da tali soggetti è stato sospeso a decorrere dal giorno in cui la Commissione ha ricevuto le loro domande. |
2. AUTORIZZAZIONE DELLE ESENZIONI
(10) |
L'esame del merito delle domande presentate dai soggetti elencati nella tabella 1 è concluso. Tabella 1
|
(11) |
Durante l'esame la Commissione ha stabilito che il valore delle parti originarie della Cina era inferiore al 60 % del valore totale delle parti delle biciclette assemblate da tali soggetti. |
(12) |
Di conseguenza, le operazioni di assemblaggio non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036. |
(13) |
Per questo motivo e conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esenzione, i soggetti elencati nella tabella 1 dovrebbero essere esentati dal pagamento del dazio esteso. |
(14) |
A norma dell'articolo 7, paragrafo 2, gli effetti delle esenzioni dovrebbero iniziare a decorrere dalla data di ricezione delle domande; a partire dalla stessa data le loro obbligazioni doganali riguardo al dazio esteso dovrebbero inoltre essere considerate nulle. |
(15) |
Tali soggetti sono stati informati delle conclusioni della Commissione sul merito delle domande ed è stata data loro la possibilità di presentare osservazioni al riguardo. |
(16) |
Poiché le esenzioni si applicano soltanto ai soggetti indicati in maniera specifica nella tabella 1 con il rispettivo nome e indirizzo, è opportuno che i soggetti esentati notifichino immediatamente alla Commissione (6) ogni eventuale modifica di questi elementi (ad esempio, in seguito alla modifica del nome, della forma giuridica o dell'indirizzo o alla creazione di nuove entità di assemblaggio). |
(17) |
In tal caso è auspicabile che il soggetto interessato fornisca tutte le informazioni pertinenti, in particolare in merito a ogni eventuale modifica delle sue attività connesse alle operazioni di assemblaggio. Se del caso, la Commissione aggiornerà i dati relativi a tale soggetto. |
3. AGGIORNAMENTO DEI DATI RELATIVI AI SOGGETTI ESENTATI
(18) |
I soggetti esentati elencati nella tabella 2 hanno notificato alla Commissione le modifiche apportate ai rispettivi dati (nome, forma giuridica o indirizzo). Esaminate le informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che tali modifiche non incidono in alcun modo sulle operazioni di assemblaggio rispetto alle condizioni per l'esenzione stabilite nel regolamento di esenzione. |
(19) |
Sebbene l'esenzione di tali soggetti dal dazio esteso, autorizzata a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esenzione, resti inalterata, è opportuno aggiornare i dati relativi a tali soggetti. Tabella 2
|
4. SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI DEI DAZI PER I SOGGETTI SOTTO ESAME
(20) |
L'esame del merito delle domande presentate dai soggetti elencati nella tabella 3 è in corso. In attesa di una decisione sul merito delle domande da essi presentate, è sospeso il pagamento da parte di tali soggetti del dazio esteso. |
(21) |
Poiché le sospensioni si applicano soltanto ai soggetti indicati in maniera specifica nella tabella 3 con il rispettivo nome e indirizzo, è opportuno che tali soggetti notifichino immediatamente alla Commissione (7) ogni eventuale modifica di questi elementi (ad esempio, in seguito alla modifica del nome, della forma giuridica o dell'indirizzo o alla creazione di nuove entità di assemblaggio). |
(22) |
In tal caso è auspicabile che il soggetto interessato fornisca tutte le informazioni pertinenti, in particolare in merito a ogni eventuale modifica delle sue attività connesse alle operazioni di assemblaggio. Se del caso, la Commissione aggiornerà i dati relativi a tale soggetto. Tabella 3
|
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 88/97.
Articolo 2
I soggetti elencati nella tabella 1 in appresso sono esentati dall'estensione di cui al regolamento (CE) n. 71/97 del dazio antidumping definitivo sulle biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, istituito dal regolamento (CEE) n. 2474/93 del Consiglio (8), alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese.
A norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 88/97, gli effetti delle esenzioni decorrono dalle date di ricezione delle domande di tali soggetti. Tali date figurano nella colonna «Data di decorrenza».
Le esenzioni si applicano soltanto ai soggetti indicati in maniera specifica nella tabella 1 con il loro nome e indirizzo.
I soggetti esentati notificano immediatamente alla Commissione ogni eventuale modifica di questi elementi, fornendo tutte le informazioni pertinenti, in particolare in merito a ogni eventuale modifica delle loro attività connesse alle operazioni di assemblaggio riguardo alle condizioni di esenzione.
Tabella 1
Soggetti esentati
Codice addizionale TARIC |
Nome |
Indirizzo |
Data di decorrenza |
B960 |
In Cycles — Montagem e Comércio de Bicicletas Lda. |
Zona Industrial De Barrô Norte/Sul, N.o 976, Fracçao A/B e D, AP. 52, PT-3750-353 Barrô Águeda, Portogallo |
2.5.2014 |
B963 |
PANEX DINAMIC d.o.o. |
Dr. Tome Bratkovića 1, HR-40000 Čakovec, Croazia |
13.8.2014 |
C002 |
OLYMPIQUE SARL |
ZA Les Epalits, FR-42610 Saint-Romain-le-Puy, Francia |
28.10.2014 |
C001 |
CICLI EUROPA s.r.l. |
34 Via portella Bifuto, IT-93017 San Cataldo (CL), Italia |
10.11.2014 |
C021 |
Kuisle & Kuisle GmbH |
Füssener Straße 22 a, DE-87675 Stötten, Germania |
17.2.2015 |
C053 |
Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna «Trans-Rower» Roman Tylec |
Dąbie 47, PL-39-311 Zdziarzec, Polonia |
1.7.2015 |
Articolo 3
I dati aggiornati relativi ai soggetti esentati elencati nella tabella 2 in appresso sono indicati nella colonna «Nuovi dati». Tali modifiche decorrono a partire dalla data indicata nella colonna «Data di decorrenza».
I corrispondenti codici addizionali TARIC precedentemente attribuiti ai soggetti esentati, quali indicati nella colonna «Codice addizionale TARIC», restano invariati.
Tabella 2
Soggetti esentati per i quali sono aggiornati i dati
Codice addizionale TARIC |
Dati precedenti |
Nuovi dati |
Data di decorrenza |
||||||
A662 |
|
|
21.3.2016 |
||||||
A247 |
|
|
17.2.2016 |
||||||
A995 |
|
|
17.11.2016 |
||||||
8983 |
|
|
1.1.2017 |
||||||
A605 |
|
|
25.1.2017 |
||||||
A542 |
|
|
2.1.2017 |
Articolo 4
I soggetti elencati nella tabella 3 in appresso sono sotto esame a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 88/97.
La sospensione del pagamento del dazio antidumping esteso, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 88/97, decorre dalle date di ricezione delle domande di tali soggetti. Tali date figurano nella colonna «Data di decorrenza».
Tali sospensioni si applicano soltanto ai soggetti sotto esame indicati in maniera specifica nella tabella 3 con il loro nome e indirizzo.
I soggetti sotto esame notificano immediatamente alla Commissione ogni eventuale modifica di questi elementi, fornendo tutte le informazioni pertinenti, in particolare in merito a ogni eventuale modifica delle loro attività connesse alle operazioni di assemblaggio riguardo alle condizioni di sospensione.
Tabella 3
Soggetti sotto esame
Codice addizionale TARIC |
Nome |
Indirizzo |
Data di decorrenza |
C003 |
Interbike Spółka z o.o. |
ul. Śląska 6/5, PL-42-200 Częstochowa, Polonia |
18.12.2014 |
C049 |
Cycles Sport North Ltd |
363 Leach Place, Walton Summit Center, Preston, GB-PR5 8AS, Regno Unito |
27.4.2015 |
C102 |
Uno Bike B.V. |
Bovendijk 213, NL-3045 PD Rotterdam, Paesi Bassi |
24.11.2015 |
C170 |
Hermann Hartje KG |
Deichstrasse 120-122, DE-27318 Hoya, Germania |
29.9.2016 |
C128 |
VELOSPRINT S |
Trnavská 40, SK-949 01 Nitra, Slovacchia |
14.4.2016 |
C169 |
Pelago MFG oy |
Tyynenmerenkatu 6 L3, FI-00220 Helsinki, Finlandia |
23.9.2016 |
C202 |
VANMOOF B.V. |
Mauritskade 55, NL-1092 AD Amsterdam, Paesi Bassi |
19.12.2016 |
Articolo 5
Gli Stati membri e i soggetti elencati agli articoli 2, 3 e 4 sono destinatari della presente decisione. Essa è anche pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 2017
Per la Commissione
Cecilia MALMSTRÖM
Membro della Commissione
(1) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.
(2) GU L 16 del 18.1.1997, pag. 55.
(3) GU L 17 del 21.1.1997, pag. 17.
(4) GU C 45 del 13.2.1997, pag. 3, GU C 112 del 10.4.1997, pag. 9, GU C 220 del 19.7.1997, pag. 6, GU C 378 del 13.12.1997, pag. 2, GU C 217 dell'11.7.1998, pag. 9, GU C 37 dell'11.2.1999, pag. 3, GU C 186 del 2.7.1999, pag. 6, GU C 216 del 28.7.2000, pag. 8, GU C 170 del 14.6.2001, pag. 5, GU C 103 del 30.4.2002, pag. 2, GU C 35 del 14.2.2003, pag. 3, GU C 43 del 22.2.2003, pag. 5, GU C 54 del 2.3.2004, pag. 2, GU C 299 del 4.12.2004, pag. 4, GU L 17 del 21.1.2006, pag. 16 e GU L 313 del 14.11.2006, pag. 5, GU L 81 del 20.3.2008, pag. 73, GU C 310 del 5.12.2008, pag. 19, GU L 19 del 23.1.2009, pag. 62, GU L 314 dell'1.12.2009, pag. 106, GU L 136 del 24.5.2011, pag. 99, GU L 343 del 23.12.2011, pag. 86, GU L 119 del 23.4.2014, pag. 67, GU L 132 del 29.5.2015, pag. 32, GU L 331 del 17.12.2015, pag. 30.
(5) GU L 331 del 17.12.2015, pag. 30.
(6) I soggetti interessati sono invitati a utilizzare il seguente indirizzo di posta elettronica: TRADE-BICYCLE-PARTS@ec.europa.eu.
(7) I soggetti interessati sono invitati a utilizzare il seguente indirizzo di posta elettronica: TRADE-BICYCLE-PARTS@ec.europa.eu.
(8) Regolamento (CEE) n. 2474/93 del Consiglio, dell'8 settembre 1993, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nella Comunità di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese e che decide la riscossione definitiva del dazio antidumping provvisorio (GU L 228 del 9.9.1993, pag. 1).