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Document 32016R2337

    Regolamento (UE) 2016/2337 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, che abroga il regolamento (CEE) n. 1192/69 del Consiglio relativo alle norme comuni per la normalizzazione dei conti delle aziende ferroviarie (Testo rilevante ai fini del SEE )

    GU L 354 del 23.12.2016, p. 20–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2017

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/2337/oj

    23.12.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 354/20


    REGOLAMENTO (UE) 2016/2337 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    del 14 dicembre 2016

    che abroga il regolamento (CEE) n. 1192/69 del Consiglio relativo alle norme comuni per la normalizzazione dei conti delle aziende ferroviarie

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 91 e 109,

    vista la proposta della Commissione europea,

    previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

    visto il parere del Comitato delle regioni (2),

    deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CEE) n. 1192/69 del Consiglio (4) permette agli Stati membri di compensare 40 imprese ferroviarie che figurano in un elenco per il pagamento di obblighi che le imprese operanti in altri settori di trasporto non devono sostenere. L'applicazione corretta delle regole per la normalizzazione dei conti risulta in un'esenzione degli Stati membri dagli obblighi di notifica degli aiuti di Stato.

    (2)

    È stata adottata una serie di atti giuridici dell'Unione che ha aperto alla concorrenza i mercati ferroviari del trasporto di merci e del trasporto internazionale di passeggeri e ha stabilito, nel caso della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5), determinati principi fondamentali che prevedono, fra l'altro, che: le imprese ferroviarie debbano essere gestite secondo i principi validi per le società commerciali; le entità responsabili dell'assegnazione della capacità e dell'imposizione di diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria debbano essere separate dalle entità che gestiscono i servizi ferroviari e che vi sia una separazione contabile; qualsiasi impresa ferroviaria titolare di licenza in conformità dei criteri dell'Unione debba poter accedere all'infrastruttura ferroviaria su basi eque e non discriminatorie; e i gestori dell'infrastruttura possano beneficiare di finanziamenti statali.

    (3)

    Il regolamento (CEE) n. 1192/69 è incoerente e incompatibile con le misure legislative attualmente in vigore. In particolare, nel contesto di un mercato liberalizzato in cui le imprese ferroviarie competono direttamente con le imprese ferroviarie figuranti nell'elenco, non è più corretto trattare tali due gruppi di imprese in modo differenziato.

    (4)

    Per eliminare le incoerenze presenti nell'ordinamento giuridico dell'Unione e contribuire alla semplificazione eliminando un atto giuridico ormai obsoleto, è di conseguenza opportuno abrogare il regolamento (CEE) n. 1192/69.

    (5)

    Gli Stati membri possono pagare la compensazione per le spese relative agli impianti di incrocio in base all'articolo 8 della direttiva 2012/34/UE. Essi possono tuttavia necessitare di tempo per modificare le disposizioni legislative o amministrative nazionali al fine di tener conto dell'abrogazione del regolamento (CEE) n. 1192/69. Tale abrogazione non dovrebbe pertanto avere effetto immediato per i casi contemplati dall'allegato IV del regolamento (CEE) n. 1192/69,

    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CEE) n. 1192/69 è abrogato, a eccezione delle norme di tale regolamento che si applicano alla normalizzazione dei conti per i casi della Categoria IV, contemplati dall'allegato IV di tale regolamento. Tali norme continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2017.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Strasburgo, il 14 dicembre 2016

    Per il Parlamento europeo

    Il presidente

    M. SCHULZ

    Per il Consiglio

    Il presidente

    I. KORČOK


    (1)  GU C 327 del 12.11.2013, pag. 122.

    (2)  GU C 356 del 5.12.2013, pag. 92.

    (3)  Posizione del Parlamento europeo del 26 febbraio 2014 (non ancora pubblicata della Gazzetta ufficiale) e posizione del Consiglio in prima lettura del 17 ottobre 2016 (GU C 430 del 22.11.2016, pag. 1). Posizione del Parlamento europeo del 14 dicembre 2016 (non ancora pubblicata della Gazzetta ufficiale).

    (4)  Regolamento (CEE) n. 1192/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, relativo alle norme comuni per la normalizzazione dei conti delle aziende ferroviarie (GU L 156 del 28.6.1969, pag. 8).

    (5)  Direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 32).


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