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Document 32016R1800

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1800 della Commissione, dell'11 ottobre 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda l'associazione tra le valutazioni del merito di credito delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito e una scala obiettiva di classi di merito di credito ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2016/6436

GU L 275 del 12.10.2016, p. 19–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 22/07/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1800/oj

12.10.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 275/19


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1800 DELLA COMMISSIONE

dell'11 ottobre 2016

che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda l'associazione tra le valutazioni del merito di credito delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito e una scala obiettiva di classi di merito di credito ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (1), in particolare l'articolo 109 bis, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all'articolo 111, paragrafo 1, lettera n), della direttiva 2009/138/CE, l'associazione tra le valutazioni del merito di credito delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito (ECAI) e una scala obiettiva di classi di merito di credito ai fini del calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità (nel seguito «l'associazione») deve essere coerente con l'utilizzo delle valutazioni esterne del merito di credito delle ECAI nel calcolo dei requisiti patrimoniali per gli enti creditizi e gli enti finanziari quali definiti nel regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(2)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1799 della Commissione (3) stabilisce la metodologia di associazione ai fini dell'utilizzo delle valutazioni esterne del merito di credito delle ECAI nel calcolo dei requisiti di capitale per gli enti creditizi e gli enti finanziari, in particolare le regole in materia di corrispondenza tra le pertinenti valutazioni del merito di credito e le sei classi di merito di credito di cui al regolamento (UE) n. 575/2013.

(3)

Ai fini del calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità, l'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione (4) stabilisce che la scala delle classi di merito di credito cui vanno associate le valutazioni del merito di credito include sette classi di merito di credito invece delle sei classi di merito di credito previste dal regolamento (UE) n. 575/2013 e utilizzate per la metodologia di associazione per gli enti creditizi e gli enti finanziari.

(4)

Al fine di conseguire la coerenza richiesta dall'articolo 111, paragrafo 1, lettera n), della direttiva 2009/138/CE, l'associazione si basa sulla metodologia applicata per gli enti creditizi e gli enti finanziari fatte salve modifiche, se necessarie, tenuto conto dell'ulteriore classe prevista dal sistema di qualità creditizia di pertinenza ai fini del calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità.

(5)

Il presente regolamento istituisce un meccanismo di associazione, tenendo conto di fattori quantitativi e qualitativi. Al fine di conciliare le preoccupazioni prudenziali con le esigenze del mercato, è necessario evitare indebiti e significativi svantaggi per le ECAI che a causa del loro ingresso più recente sul mercato dispongono di scarse informazioni quantitative. Pertanto, se vi sono scarse informazioni quantitative, la rilevanza dei fattori quantitativi per determinare l'associazione dovrebbe essere attenuata. L'associazione dovrebbe essere aggiornata ogniqualvolta ciò risulti necessario al fine di tener conto di informazioni quantitative raccolte dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

(6)

Le modalità di associazione si applicano alle valutazioni del merito di credito delle ECAI, che sono agenzie di rating del credito registrate o certificate in conformità al regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) oppure banche centrali che emettono rating del credito esenti dall'applicazione dello stesso regolamento, nonché alle valutazioni del merito di credito avallate dalle ECAI conformemente al regolamento (CE) n. 1060/2009.

(7)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione presentati alla Commissione dalle autorità europee di vigilanza (Autorità bancaria europea, Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati).

(8)

Il 29 marzo 2016 la Commissione ha notificato al Comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza la sua intenzione di approvare il progetto di norme tecniche di attuazione con modifiche volte a garantire un equilibrio tra, da una parte, un solido approccio prudenziale e, dall'altra, la necessità di evitare un'ulteriore concentrazione nel mercato già molto concentrato dei rating del credito, dominato da tre grandi ECAI che detengono una quota di mercato combinata di circa il 90 %. Nella sua notifica la Commissione ha sottolineato in particolare la necessità di evitare l'applicazione automatica, dopo tre anni, di maggiore prudenza nell'associazione per tutte le ECAI che non hanno emesso un numero sufficiente di rating, indipendentemente dalla loro qualità, poiché tale approccio rischierebbe di creare una barriera normativa all'ingresso nel mercato e di pregiudicare la posizione concorrenziale delle ECAI più piccole o più recenti semplicemente perché non producono lo stesso numero di rating delle grandi imprese ben avviate. Nel suo parere formale del 12 maggio 2016 il Comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza ha confermato la sua posizione iniziale e non ha ripresentato norme tecniche di attuazione modificate in maniera conforme alle modifiche proposte dalla Commissione.

(9)

Al fine di garantire un equilibrio tra, da una parte, un solido approccio prudenziale e, dall'altra, la concorrenza nel mercato dei rating del credito, il progetto di norme tecniche di attuazione dovrebbe essere modificato per quanto riguarda le disposizioni che possono causare indebiti e significativi svantaggi per le ECAI più piccole o più recenti a causa del loro più recente ingresso nel mercato, in particolare le disposizioni riguardanti l'applicazione di un trattamento più prudente in caso di scarsità di dati, l'entrata in vigore automatica della nuova associazione a decorrere dal 2019, la disposizione relativa al riesame dell'associazione e delle tabelle di associazione a decorrere dal 2019.

(10)

Le autorità europee di vigilanza hanno condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, hanno analizzato i potenziali costi e benefici collegati e hanno chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito in conformità all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), del gruppo delle parti interessate nel settore dell'assicurazione e della riassicurazione istituito in conformità all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), nonché del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito in conformità all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (8),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La corrispondenza tra le valutazioni del merito di credito delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito e una scala obiettiva di classi di merito di credito figura nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 ottobre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1799 della Commissione, del 7 ottobre 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda l'associazione tra le valutazioni del merito di credito delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito e le classi di merito di credito per il rischio di credito in conformità all'articolo 136, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (cfr. pag. 3 della presente Gazzetta ufficiale).

(4)  Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II) (GU L 12 del 17.1.2015, pag. 1).

(5)  Regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 1).

(6)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

(7)  Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).

(8)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).


ALLEGATO

Corrispondenza tra le valutazioni del merito di credito delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito e una scala obiettiva di classi di merito di credito

Classe di merito di credito

0

1

2

3

4

5

6

AM Best Europe-Rating Services Ltd.

Scala di rating del credito per emittenti a lungo termine

aaa

aa+, aa, aa-

a+, a, a-

bbb+, bbb, bbb-

bb+, bb, bb-

b+, b, b-

ccc+, ccc, ccc-, cc, c, rs

Scala di rating per debito a lungo termine

aaa

aa+, aa, aa-

a+, a, a-

bbb+, bbb, bbb-

bb+, bb, bb-

b+, b, b-

ccc+, ccc, ccc-, cc, c, d

Scala di rating riguardante la solidità finanziaria

 

A++, A+

A, A-

B++, B+

B, B-

C++, C+

C, C-, D, E, F, S

Scala di rating per il breve termine

 

AMB-1+

AMB-1-

AMB-2, AMB-3

AMB- 4

 

 

ARC Ratings SA.

Scala di rating per emittenti a medio e lungo termine

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Scala di rating per emissioni a medio e lungo termine

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Scala di rating per emittenti a breve termine

 

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

Scala di rating per emissioni a breve termine

 

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH

Scala di rating del credito per il lungo termine

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC/C, D

Scala di rating per corporate a breve termine

 

A++

A

 

B, C, D

 

 

Axesor SA

Scala di rating globale

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D, E

BCRA — Credit Rating Agency AD

Scala di rating per il lungo termine banche

AAA

AA

A

BBB

BB

B

C, D

Scala di rating per il lungo termine assicurazioni

iAAA

iAA

iA

iBBB

iBB

iB

iC, iD

Scala di rating per il lungo termine corporate

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Scala di rating per il lungo termine amministrazioni comunali (municipality)

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Scala di rating per il lungo termine emissioni

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Scala di rating per il breve termine banche

 

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

Scala di rating per il breve termine corporate

 

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

Scala di rating per il breve termine amministrazioni comunali (municipality)

 

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

Scala di rating per il breve termine emissioni

 

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

Banque de France

Scala di rating del credito per emittenti a lungo termine globale

 

3++

3+, 3

4+

4, 5+

5, 6

7, 8, 9, P

Capital Intelligence

Scala di rating per emittenti a lungo termine internazionale

AAA

AA

A

BBB

BB

B

C, RS, SD, D

Scala di rating per emissioni a lungo termine internazionale

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Scala di rating per emittenti a breve termine internazionale

 

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

Scala di rating per emissioni a breve termine internazionale

 

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

Cerved Rating Agency SpA.

Scala di rating per il lungo termine corporate

A1.1

A1.2, A1.3

A2.1, A2.2, A3.1

B1.1, B1.2

B2.1, B2.2

C1.1

C1.2, C2.1

Creditreform Ratings AG

Scala di rating per il lungo termine

AAA

AA

A

BBB

BB

B

C, D

CRIF SpA.

Scala di rating per il lungo termine globale

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, D1, D2

Dagong Europe Credit Rating

Scala di rating del credito per il lungo termine

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Scala di rating del credito per il breve termine

 

A-1

 

A-2, A-3

B, C, D

 

 

DBRS Ratings Limited

Scala di rating per obbligazioni a lungo termine

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Scala di rating per debito a breve termine e commercial paper

 

R-1 H, R-1 M

R-1 L

R-2, R-3

R-4, R-5, D

 

 

Scala di rating riguardante la capacità di indennizzare i sinistri

 

IC-1

IC-2

IC-3

IC-4

IC-5

D

European Rating Agency

Scala di rating per il lungo termine

 

 

AAA, AA, A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Scala di rating per il breve termine

 

 

S1

S2

S3, S4, NS

 

 

EuroRating Sp. z o.o.

Scala di rating per il lungo termine globale

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Euler Hermes Rating

Scala di rating per il lungo termine globale

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, SD, D

FERI EuroRating Services AG

Scala di rating Feri EuroRating

AAA

AA

A

 

BBB, BB

B

CCC, CC, D

Fitch France S.A.S., Fitch Deutschland GmbH, Fitch Italia SpA, Fitch Polska SA, Fitch Ratings España S.A.U., Fitch Ratings Limited UK, Fitch Ratings CIS Limited

Scala di rating del credito per emittenti a lungo termine

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, RD, D

Obbligazioni di Corporate Finance — Scala di rating per il lungo termine

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C

Scala di rating IFS internazionale per il lungo termine

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C

Scala di rating per il breve termine

 

F1+

F1

F2, F3

B, C, RD, D

 

 

Scala di rating IFS per il breve termine

 

F1+

F1

F2, F3

B, C

 

 

GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH

Scala di rating per il lungo termine globale

AAA

AA

 

A, BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

ICAP Group S.A

Scala di rating per il lungo termine globale

 

 

AA, A

BB, B

C, D

E, F

G, H

Japan Credit Rating Agency Ltd

Scala di rating per emittenti a lungo termine

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, LD, D

Scala di rating per emissioni a lungo termine

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Scala di rating per emittenti a breve termine

 

J-1+

J-1

J-2

J-3, NJ, LD, D

 

 

Scala di rating del credito per emissioni a breve termine

 

J-1+

J-1

J-2

J-3, NJ, D

 

 

Kroll Bond Rating Agency

Scala di rating del credito per il lungo termine

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Scala di rating del credito per il breve termine

 

K1+

K1

K2, K3

B, C, D

 

 

Moody's Investors Service Cyprus Ltd, Moody's France S.A.S., Moody's Deutschland GmbH, Moody's Italia S.r.l., Moody's Investors Service España SA, Moody's Investors Service Ltd

Scala di rating per il lungo termine globale

Aaa

Aa

A

Baa

Ba

B

Caa, Ca, C

Scala di rating per fondi obbligazionari

Aaa-bf

Aa-bf

A-bf

Baa-bf

Ba-bf

B-bf

Caa-bf, Ca-bf, C-bf

Scala di rating per il breve termine globale

 

P-1

P-2

P-3

NP

 

 

Standard & Poor's Credit Market Services France S.A.S., Standard & Poor's Credit Market Services Italy S.r.l., Standard & Poor's Credit Market Services Europe Limited

Scala di rating del credito per emittenti a lungo termine

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, R, SD/D

Scala di rating del credito per emissioni a lungo termine

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Scala di rating riguardante la solidità finanziaria degli assicuratori

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, SD/D, R

Scala di rating riguardante la qualità creditizia dei fondi

AAAf

AAf

Af

BBBf

BBf

Bf

CCCf

Scala di rating riguardante la valutazione mid market

 

 

MM1

MM2

MM3, MM4

MM5, MM6

MM7, MM8, MMD

Scala di rating del credito per emittenti a breve termine

 

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, R, SD/D

 

 

Scala di rating del credito per emissioni a breve termine

 

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

Scope Rating

Scala di rating per il lungo termine globale

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC,C, D

Scala di rating per il breve termine globale

 

S-1+

S-1

S-2

S-3, S-4

 

 

Spread Research

Scala di rating per il lungo termine internazionale

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

The Economist Intelligence Unit Ltd

Scala di fasce di rating per sovrani

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D


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