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Document 32016R1715
Commission Implementing Regulation (EU) 2016/1715 of 23 September 2016 on the issue of licences for importing rice under the tariff quotas opened for the September 2016 subperiod by Implementing Regulation (EU) No 1273/2011
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1715 della Commissione, del 23 settembre 2016, relativo al rilascio di titoli di importazione di riso nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 per il sottoperiodo di settembre 2016
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1715 della Commissione, del 23 settembre 2016, relativo al rilascio di titoli di importazione di riso nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 per il sottoperiodo di settembre 2016
GU L 258 del 24.9.2016, p. 12–14
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
24.9.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 258/12 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1715 DELLA COMMISSIONE
del 23 settembre 2016
relativo al rilascio di titoli di importazione di riso nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 per il sottoperiodo di settembre 2016
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 188,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 della Commissione (2) ha aperto e fissato le modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari per l'importazione di riso e rotture di riso, ripartiti per paese di origine e suddivisi in più sottoperiodi, in conformità all'allegato I del medesimo regolamento di esecuzione. |
(2) |
Il mese di settembre è il quarto sottoperiodo per il contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011, il terzo sottoperiodo per il contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del medesimo regolamento di esecuzione e il primo sottoperiodo per il contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), del medesimo regolamento di esecuzione. |
(3) |
Dalle comunicazioni effettuate a norma dell'articolo 8, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 risulta che, per i contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4117 — 09.4118 — 09.4168, le domande presentate nel corso dei primi 10 giorni lavorativi del mese di settembre 2016 a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del medesimo regolamento di esecuzione hanno a oggetto un quantitativo superiore a quello disponibile. È pertanto opportuno determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti per i contingenti in questione, calcolato a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione (3). |
(4) |
Dalle comunicazioni suddette risulta inoltre che, per i contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4127 — 09.4128 — 09.4129, 09.4112 e 09.4119, le domande presentate nel corso dei primi 10 giorni lavorativi del mese di settembre 2016 a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 hanno a oggetto un quantitativo inferiore a quello disponibile. |
(5) |
Il quantitativo non utilizzato per il sottoperiodo di settembre dei contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4127 — 09.4128 — 09.4129 e 09.4130 è trasferito al contingente recante il numero d'ordine 9.4138 per il sottoperiodo successivo, a norma dell'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011. |
(6) |
È inoltre opportuno fissare i quantitativi totali disponibili per il sottoperiodo successivo, a norma dell'articolo 5, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011, per i contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4138 e 09.4168. |
(7) |
Ai fini di un'efficace gestione della procedura di rilascio dei titoli di importazione è opportuno che il presente regolamento entri in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Le domande di titoli di importazione per il riso nell'ambito dei contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4117 — 09.4118 e 09.4168 di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011, presentate nel corso dei primi 10 giorni lavorativi del mese di settembre 2016, danno luogo al rilascio di titoli per i quantitativi richiesti, previa applicazione del coefficiente di attribuzione fissato nell'allegato del presente regolamento.
2. I quantitativi totali disponibili per il sottoperiodo successivo nell'ambito dei contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4138 e 09.4168 di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 sono stabiliti nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2016
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 della Commissione, del 7 dicembre 2011, recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari per l'importazione di riso e rotture di riso (GU L 325 dell'8.12.2011, pag. 6).
(3) Regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13).
ALLEGATO
Quantitativi da attribuire per il sottoperiodo del mese di settembre 2015 e quantitativi disponibili per il sottoperiodo successivo, in applicazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011
a) |
Contingente di riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011:
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b) |
Contingente di riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011:
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c) |
Contingente di rotture di riso del codice NC 1006 40 00 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011:
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(1) Le domande riguardano quantitativi inferiori o uguali ai quantitativi disponibili: possono quindi essere accettate tutte le domande.
(2) Nessun quantitativo disponibile per questo sottoperiodo.
(3) Le domande riguardano quantitativi inferiori o uguali ai quantitativi disponibili: possono quindi essere accettate tutte le domande.
(4) Nessun quantitativo disponibile per questo sottoperiodo.