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Document 32016R1396
Commission Regulation (EU) 2016/1396 of 18 August 2016 amending certain Annexes to Regulation (No 999/2001 of the European Parliament and of the Council laying down rules for the prevention, control and eradication of certain transmissible spongiform encephalopathies (Text with EEA relevance)
Regolamento (UE) 2016/1396 della Commissione, del 18 agosto 2016, che modifica alcuni allegati del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento (UE) 2016/1396 della Commissione, del 18 agosto 2016, che modifica alcuni allegati del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (Testo rilevante ai fini del SEE)
C/2016/5273
GU L 225 del 19.8.2016, p. 76–99
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32001R0999 | sostituzione | allegato II capo A paragrafo 1 | 08/09/2016 | |
Modifies | 32001R0999 | sostituzione | allegato III capo A pag. I PT 6 | 08/09/2016 | |
Modifies | 32001R0999 | sostituzione | allegato III capo A pag. II PT 7.3 | 08/09/2016 | |
Modifies | 32001R0999 | sostituzione | allegato III capo A pag. II PT 7.4 | 08/09/2016 | |
Modifies | 32001R0999 | sostituzione | allegato IX | 08/09/2016 | |
Modifies | 32001R0999 | sostituzione | allegato V punto 11 | 08/09/2016 | |
Modifies | 32001R0999 | sostituzione | allegato V punto 3 | 08/09/2016 | |
Modifies | 32001R0999 | sostituzione | allegato V punto 4 | 08/09/2016 | |
Modifies | 32001R0999 | sostituzione | allegato V punto 6 | 08/09/2016 | |
Modifies | 32001R0999 | sostituzione | allegato V punto 7 | 08/09/2016 | |
Modifies | 32001R0999 | sostituzione | allegato VII capo B punto 4.2 | 08/09/2016 | |
Modifies | 32001R0999 | sostituzione | allegato VII capo B punto 4.3 | 08/09/2016 | |
Modifies | 32001R0999 | sostituzione | allegato VII capo B punto 4.4 | 08/09/2016 | |
Modifies | 32001R0999 | sostituzione | allegato VIII capo A SECTION A punto 1 | 08/09/2016 | |
Modifies | 32001R0999 | sostituzione | allegato VIII capo A SECTION A punto 2.1 PT (b) | 08/09/2016 | |
Modifies | 32001R0999 | sostituzione | allegato VIII capo A SECTION A punto 2.1 PT (c) | 08/09/2016 | |
Modifies | 32001R0999 | sostituzione | allegato VIII capo A SECTION A punto 2.3 | 08/09/2016 | |
Modifies | 32001R0999 | sostituzione | allegato VIII capo A SECTION A punto 3.2 | 08/09/2016 | |
Modifies | 32001R0999 | sostituzione | allegato VIII capo A SECTION A punto 4 | 08/09/2016 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 32016R1396R(01) | (ES) | |||
Corrected by | 32016R1396R(02) | (ES) |
19.8.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 225/76 |
REGOLAMENTO (UE) 2016/1396 DELLA COMMISSIONE
del 18 agosto 2016
che modifica alcuni allegati del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (1), in particolare l'articolo 23, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) nei bovini, negli ovini e nei caprini. Esso si applica alla produzione e all'immissione sul mercato di animali vivi e di prodotti di origine animale e, in taluni casi specifici, all'esportazione degli stessi. |
(2) |
L'allegato II del regolamento (CE) n. 999/2001 fissa i criteri in base ai quali è determinata la qualifica sanitaria dei paesi o delle regioni in relazione alla BSE, conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, del medesimo regolamento. Tali criteri si basano sulle condizioni di cui al capitolo sull'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) del codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE). |
(3) |
Nel maggio 2015 l'assemblea mondiale dei delegati dell'OIE ha modificato il capitolo sulla BSE del codice sanitario per gli animali terrestri dell'OIE, aggiungendo la seguente frase all'articolo 11.4.1: «Ai fini del riconoscimento ufficiale della qualifica sanitaria in relazione al rischio di BSE, si esclude la tipologia 'BSE atipicà in quanto si ritiene che tale forma della malattia si presenti spontaneamente e con frequenza molto bassa in tutte le popolazioni bovine» (2). Ai fini dell'allegato II del regolamento (CE) n. 999/2001 la BSE atipica andrebbe pertanto esclusa dalla definizione di «BSE». |
(4) |
Gli allegati III, V e VII del regolamento (CE) n. 999/2001 contengono diversi riferimenti alla direttiva 64/433/CEE del Consiglio (3), al regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e al regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione (5). Poiché i tre atti summenzionati sono stati abrogati, i riferimenti contenuti negli allegati del regolamento (CE) n. 999/2001 andrebbero aggiornati. |
(5) |
Le prescrizioni specifiche di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001 relative alla rimozione del materiale specifico a rischio per i bovini originari di Stati membri con un rischio trascurabile di BSE sono state modificate dal regolamento (UE) 2015/1162 della Commissione (6). A seguito di questa modifica andrebbero altresì modificate alcune disposizioni relative alla rimozione del materiale specifico a rischio di cui agli allegati V e IX del regolamento (CE) n. 999/2001, come illustrato nel seguito. |
(6) |
In primo luogo, conformemente alla modifica apportata alle prescrizioni specifiche per gli Stati membri con un rischio trascurabile di BSE di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001, con il regolamento (UE) 2015/1162 le tonsille non sono più definite come materiale specifico a rischio per i bovini originari di Stati membri con un rischio trascurabile di BSE. La resezione trasversale anteriore del processo linguale dello ioide per il prelievo della lingua dei bovini, richiesta conformemente all'allegato V, punto 7, del regolamento (CE) n. 999/2001, dovrebbe pertanto applicarsi soltanto ai bovini originari di Stati membri con un rischio controllato o indeterminato di BSE. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato V, punto 7. |
(7) |
In secondo luogo, conformemente alla modifica apportata all'allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001 dal regolamento (UE) 2015/1162, la colonna vertebrale è definita come materiale specifico a rischio solo per una minoranza di bovini nell'Unione. Tenendo conto degli sviluppi della situazione epidemiologica nell'Unione e della necessità di ridurre gli oneri amministrativi per gli operatori, l'obbligo di indicare sull'etichetta delle carcasse informazioni circa la rimozione della colonna vertebrale, previsto nell'allegato V, punto 11.3, lettera a), del regolamento (CE) n. 999/2001, andrebbe modificato come segue: se fino ad oggi, qualora la rimozione della colonna vertebrale non sia richiesta, l'etichetta delle carcasse o delle parti di carcasse dei bovini contenenti la colonna vertebrale deve recare una striscia blu, dopo un periodo transitorio, qualora sia richiesta la rimozione della colonna vertebrale, l'etichetta delle carcasse o delle parti di carcasse dei bovini contenenti la colonna vertebrale dovrebbe recare una striscia rossa. |
(8) |
La medesima modifica (che trasforma l'obbligo di indicare una striscia blu qualora non sia richiesta la rimozione della colonna vertebrale nell'obbligo di indicare una striscia rossa qualora sia richiesta la rimozione della colonna vertebrale) dovrebbe applicarsi ai prodotti di origine bovina importati nell'Unione. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato IX, capitolo C, sezione C, punto 3, e sezione D, punto 3, del regolamento (CE) n. 999/2001. |
(9) |
Al fine di concedere agli operatori economici e alle autorità competenti all'interno e all'esterno dell'Unione il tempo necessario per adeguarsi a questo nuovo obbligo di indicare una striscia rossa qualora sia richiesta la rimozione della colonna vertebrale, la presente disposizione dovrebbe entrare in vigore dopo un periodo transitorio che termina il 30 giugno 2017. |
(10) |
L'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 999/2001 vieta, negli Stati membri o nelle loro regioni che presentano un rischio controllato o indeterminato di BSE, la pratica di lacerare, previo stordimento, il tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica o tramite iniezione di gas nella cavità cranica di animali delle specie bovina, ovina o caprina le cui carni sono destinate al consumo umano o animale. L'allegato V, punto 6, del regolamento (CE) n. 999/2001 estende tale divieto agli Stati membri con un rischio di BSE trascurabile fino a che tutti gli Stati membri non siano classificati come paesi con un rischio trascurabile di BSE. Dal momento che la BSE atipica è considerata una malattia spontanea che si presenta con una prevalenza bassa anche in paesi con un rischio trascurabile di BSE, tale divieto dovrebbe restare applicabile anche una volta che tutti gli Stati membri siano stati classificati come paesi a rischio trascurabile di BSE. È pertanto opportuno modificare l'allegato V, punto 6, del regolamento (CE) n. 999/2001 per eliminare tale limite temporale. |
(11) |
L'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 2, del regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce le regole che disciplinano il riconoscimento dello status di rischio trascurabile per la scrapie classica di Stati membri o zone di uno Stato membro. Il 25 giugno 2014 e il 24 agosto 2014 rispettivamente la Finlandia e la Svezia hanno presentato alla Commissione una domanda di riconoscimento dello status di rischio trascurabile per la scrapie classica. |
(12) |
Il 13 gennaio 2015 la Commissione ha richiesto l'assistenza tecnico-scientifica dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) per valutare se la Finlandia e la Svezia, nelle loro rispettive domande, avessero dimostrato la conformità con l'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 2.1, lettera c), e punto 2.2, del regolamento (CE) n. 999/2001. |
(13) |
Il 19 novembre 2015 l'EFSA ha pubblicato due relazioni scientifiche in risposta alla richiesta della Commissione (7) (nel seguito «le relazioni dell'EFSA»). Le relazioni dell'EFSA concludono che, in base alla sensibilità dei test emersa dalle precedenti valutazioni di test di screening svolte dall'EFSA e dall'Istituto dei materiali e misure di riferimento (IRMM) del Centro comune di ricerca, la Svezia ha dimostrato la conformità con l'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 2.1, lettera c), del regolamento (CE) n. 999/2001 per ciascuno dei sette anni precedenti, mentre la Finlandia ha dimostrato tale conformità per ciascuno dei sette anni precedenti fuorché per il 2010, anno in cui il livello di attendibilità per l'individuazione della scrapie classica con un tasso di prevalenza superiore allo 0,1 % è stato del 94,73 %. Poiché la differenza tra un livello di attendibilità del 94,73 % e un livello del 95 % è trascurabile in termini di rischio di non individuare un caso di scrapie classica, e dato che il criterio di cui all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 2.1, lettera c), del regolamento (CE) n. 999/2001 è stato rispettato durante tutti gli altri sei anni, il criterio può essere considerato come rispettato negli ultimi sette anni. |
(14) |
Le relazioni dell'EFSA concludono altresì che, in base alla sensibilità dei test emersa dalle precedenti valutazioni dei test di screening svolte dall'EFSA e dall'IRMM, la sorveglianza della scrapie classica che Svezia e Finlandia si propongono di applicare in futuro sarebbe conforme all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 2.2, del regolamento (CE) n. 999/2001. |
(15) |
Tenendo conto delle relazioni dell'EFSA e dell'esito positivo della valutazione della Commissione di tali domande rispetto agli altri criteri di cui all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 2.1, del regolamento (CE) n. 999/2001, la Finlandia e la Svezia andrebbero inserite nell'elenco come Stati membri con un rischio trascurabile di scrapie classica. |
(16) |
L'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 3.2., del regolamento (CE) n. 999/2001 elenca gli Stati membri con un programma nazionale approvato di lotta contro la scrapie classica. Poiché la Finlandia e la Svezia andrebbero ora inserite nell'elenco al punto 2.3 della stessa sezione come Stati membri con un rischio trascurabile di scrapie classica, esse andrebbero rimosse dall'elenco degli Stati membri con un programma nazionale approvato di lotta contro la scrapie classica di cui al punto 3.2 della medesima sezione, in quanto tale qualifica sanitaria offre garanzie superiori a quelle fornite da un programma nazionale di lotta approvato. |
(17) |
L'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punti 1.2 e 1.3, del regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce le condizioni che un'azienda deve soddisfare per essere riconosciuta come azienda con un rischio trascurabile o controllato di scrapie classica. Il punto 4 di tale sezione stabilisce le condizioni relative alla scrapie da soddisfare per gli scambi all'interno dell'Unione di ovini e caprini e di loro sperma ed embrioni. |
(18) |
L'articolo 3, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (CE) n. 999/2001 definisce inoltre l'azienda come qualsiasi luogo in cui gli animali oggetto del detto regolamento sono detenuti, mantenuti, allevati, governati o mostrati al pubblico. I centri di raccolta dello sperma e i giardini zoologici devono pertanto essere considerati aziende e assoggettati alle condizioni di cui all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, del regolamento (CE) n. 999/2001. |
(19) |
Dato che il rischio di diffusione della scrapie attraverso ovini e caprini maschi presenti in un centro di raccolta dello sperma riconosciuto e sorvegliato conformemente alle condizioni di cui all'allegato D della direttiva 92/65/CEE del Consiglio (8) è limitato, è opportuno stabilire nell'allegato VIII, capitolo A, sezione A, del regolamento (CE) n. 999/2001 condizioni specifiche per i centri di raccolta dello sperma. |
(20) |
Secondo tali condizioni specifiche un'azienda con un rischio rispettivamente trascurabile o controllato di scrapie classica dovrebbe poter introdurre ovini e caprini da un centro di raccolta dello sperma a condizione che: i) detto centro sia stato riconosciuto e sia sorvegliato conformemente all'allegato D della direttiva 92/65/CEE; ii) esso non sia stato interessato da casi di scrapie classica rispettivamente negli ultimi sette o tre anni; iii) rispettivamente negli ultimi sette o tre anni vi siano stati introdotti solamente i seguenti ovini e caprini: ovini e caprini di aziende in cui tali animali sono contrassegnati in modo permanente e vengono tenuti registri, in cui sono tenuti registri dei movimenti, in entrata e in uscita dall'azienda, degli ovini e dei caprini, in cui negli ultimi sette o tre anni rispettivamente non sono stati rilevati casi di scrapie classica e che sono state sottoposte ai controlli periodici di un veterinario ufficiale o di un veterinario autorizzato dall'autorità competente; iv) esso attui misure di biosicurezza per garantire che nel centro di raccolta dello sperma non entrino in contatto ovini e caprini di aziende con status differenti in relazione alla scrapie. È opportuno modificare di conseguenza l'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 1.2, lettera c), e punto 1.3, lettera c), del regolamento (CE) n. 999/2001. |
(21) |
Andrebbero inoltre modificate le condizioni relative alla scrapie da soddisfare per gli scambi all'interno dell'Unione di sperma ed embrioni di cui all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 4.2, del regolamento (CE) n. 999/2001, al fine di tenere conto delle condizioni specifiche per i centri di raccolta dello sperma di cui al precedente considerando. Un riferimento a tali condizioni specifiche andrebbe altresì introdotto nelle condizioni per l'importazione di sperma ed embrioni di ovini e caprini di cui all'allegato IX, capitolo H, del regolamento (CE) n. 999/2001. |
(22) |
Le condizioni per gli scambi all'interno dell'Unione di ovini e caprini di cui all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 4.1, del regolamento (CE) n. 999/2001, sono finalizzate a impedire la diffusione della scrapie classica negli animali da allevamento detenuti nelle aziende. Poiché i movimenti degli ovini e dei caprini esclusivamente tra giardini zoologici non incidono in alcun modo sullo status degli ovini e dei caprini da allevamento dell'Unione in relazione alla scrapie, tali condizioni specifiche non dovrebbero applicarsi agli ovini e ai caprini detenuti e spostati esclusivamente tra i giardini zoologici che rientrano nella definizione di organismi, istituti o centri riconosciuti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 92/65/CEE del Consiglio. Tali animali andrebbero pertanto esonerati dalle condizioni di cui all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 4.1, del regolamento (CE) n. 999/2001. |
(23) |
Le prescrizioni relative alla scrapie per gli scambi all'interno dell'Unione di ovini e caprini vivi di cui all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 4.1, del regolamento (CE) n. 999/2001 sono difficili da rispettare per gli scambi all'interno dell'Unione di alcune razze rare. Al fine di evitare la riproduzione in consanguineità e di preservare la diversità genetica nelle popolazioni di razze rare è necessario che tra gli Stati membri si verifichino scambi regolari di tali animali. Andrebbero pertanto stabilite condizioni specifiche per gli scambi all'interno dell'Unione di ovini e caprini di razze rare. Tali condizioni specifiche dovrebbero consentire gli scambi all'interno dell'Unione di ovini o caprini di razze rare che non soddisfano le prescrizioni di cui all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 4.1, del regolamento (CE) n. 999/2001. |
(24) |
Il termine «razza rara» non è definito in maniera specifica nella legislazione dell'Unione. L'articolo 7, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione (9) stabilisce le condizioni in cui possono essere assunti impegni nell'ambito della misura agro-climatico-ambientale per l'allevamento di razze autoctone minacciate di abbandono. Tali condizioni prevedono in particolare che un organismo specializzato debitamente riconosciuto registri e mantenga aggiornato il libro genealogico della razza. Conformemente alla direttiva 89/361/CEE del Consiglio (10) tale organismo specializzato è un'organizzazione o un'associazione di allevatori ufficialmente riconosciuta dallo Stato membro nel quale detta organizzazione o associazione di allevatori è stata costituita, ovvero un servizio ufficiale dello Stato membro in causa. |
(25) |
Ai fini del regolamento (CE) n. 999/2001 le razze autoctone minacciate di abbandono andrebbero pertanto definite come quelle razze di ovini e di caprini che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 7, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014, e che sono oggetto di un programma di conservazione condotto da un'organizzazione o un'associazione riconosciuta conformemente alla direttiva 89/361/CEE, ovvero da un servizio ufficiale dello Stato membro in causa. |
(26) |
L'allegato IX, capitolo C, sezione B, del regolamento (CE) n. 999/2001 andrebbe modificato onde consentire l'importazione nell'Unione di prodotti di origine animale derivati da bovini, ovini e caprini provenienti da paesi terzi con un rischio trascurabile di BSE, anche quando tali prodotti sono ottenuti da materie prime provenienti, in parte o in tutto, da paesi con rischio controllato o indeterminato di BSE, purché da tali materie prime provenienti da paesi con un rischio controllato o indeterminato di BSE sia stato rimosso il materiale specifico a rischio. |
(27) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati II, III, V, VII, VIII e IX del regolamento (CE) n. 999/2001. |
(28) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati II, III, V, VII, VIII e IX del regolamento (CE) n. 999/2001 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Le modifiche apportate all'allegato IX del regolamento (CE) n. 999/2001 dal punto 6 dell'allegato del presente regolamento si applicano a decorrere dal 1o luglio 2017.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 agosto 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.
(2) http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_bse.htm
(3) Direttiva 64/433/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa alle condizioni sanitarie per la produzione e l'immissione sul mercato di carni fresche (GU 121 del 29.7.1964, pag. 2012).
(4) Regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1).
(5) Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 368 del 23.12.2006, pag. 15).
(6) Regolamento (UE) 2015/1162 della Commissione, del 15 luglio 2015, che modifica l'allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 188 del 16.7.2015, pag. 3).
(7) Evaluation of the application of Sweden to be recognised as having a negligible risk of classical scrapie [Valutazione della domanda della Svezia relativa al riconoscimento come paese con un rischio trascurabile di scrapie classica — EFSA Journal 2015;13(11):4292] e Evaluation of the application of Finland to be recognised as having a negligible risk of classical scrapie [Valutazione della domanda della Finlandia relativa al riconoscimento come paese con un rischio trascurabile di scrapie classica — EFSA Journal 2015;13(11):4293].
(8) Direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54).
(9) Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie (GU L 227 del 31.7.2014, pag. 1).
(10) Direttiva 89/361/CEE del Consiglio, del 30 maggio 1989, relativa agli animali delle specie ovina e caprina riproduttori di razza pura (GU L 153 del 6.6.1989, pag. 30).
ALLEGATO
Gli allegati II, III, V, VII, VIII e IX del regolamento (CE) n. 999/2001 sono così modificati:
1) |
nell'allegato II, il capitolo A, primo comma, è sostituito dal seguente: «La qualifica sanitaria degli Stati membri o dei paesi terzi o delle loro regioni (di seguito «paesi o regioni») con riguardo alla BSE è determinata in base ai criteri di cui alle lettere da a) ad e). Ai fini del presente allegato «BSE» esclude la tipologia «BSE atipica» in quanto si ritiene che tale forma della malattia si presenti spontaneamente e con frequenza molto bassa in tutte le popolazioni bovine». |
2) |
nell'allegato III, il capitolo A è così modificato:
|
3) |
l'allegato V è così modificato:
|
4) |
nell'allegato VII, capitolo B, i punti 4.2, 4.3 e 4.4 sono sostituiti dai seguenti:
(**) Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie (GU L 227 del 31.7.2014, pag. 1)." (***) Direttiva 89/361/CEE del Consiglio, del 30 maggio 1989, relativa agli animali delle specie ovina e caprina riproduttori di razza pura (GU L 153 del 6.6.1989, pag. 30).»;" |
5) |
nell'allegato VIII, capitolo A, la sezione A è così modificata:
|
6) |
l'allegato IX è sostituito dal seguente: «ALLEGATO IX IMPORTAZIONE NELL'UNIONE DI ANIMALI VIVI, EMBRIONI, OVULI E PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE CAPITOLO B Importazioni di bovini SEZIONE A Importazioni da un paese o una regione con un rischio trascurabile di BSE Le importazioni di bovini da un paese o una regione con un rischio trascurabile di BSE sono soggette alla presentazione di un certificato sanitario attestante che:
SEZIONE B Importazioni da un paese o una regione con un rischio controllato di BSE Le importazioni di bovini da un paese o una regione con un rischio controllato di BSE sono soggette alla presentazione di un certificato sanitario attestante che:
SEZIONE C Importazioni da un paese o una regione con un rischio indeterminato di BSE Le importazioni di bovini da un paese o regione con un rischio indeterminato di BSE sono soggette alla presentazione di un certificato sanitario attestante che:
CAPITOLO C Importazioni di prodotti di origine animale derivati da bovini, ovini o caprini SEZIONE A Prodotti I seguenti prodotti di origine bovina, ovina e caprina, quali definiti nei seguenti punti dell'allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004, sono soggetti alle condizioni di cui alle sezioni B, C o D del presente capitolo a seconda della categoria di rischio di BSE cui appartiene il paese di origine:
SEZIONE B Importazioni da un paese o una regione con un rischio trascurabile di BSE Le importazioni di prodotti di origine animale derivati da bovini, ovini e caprini di cui alla sezione A, provenienti da un paese o regione con un rischio trascurabile di BSE, sono soggette alla presentazione di un certificato sanitario attestante che:
SEZIONE C Importazioni da un paese o una regione con un rischio controllato di BSE
SEZIONE D Importazioni da un paese o una regione con un rischio indeterminato di BSE
CAPITOLO D Importazioni di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati di origine bovina, ovina e caprina SEZIONE A Sottoprodotti di origine animale Il presente capitolo si applica ai seguenti sottoprodotti di origine animale, quali definiti all'articolo 3, punto 1, del regolamento (CE) n. 1069/2009, e ai seguenti prodotti derivati, quali definiti al punto 2 del medesimo articolo, purché tali sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati siano di origine bovina, ovina e caprina:
SEZIONE B Requisiti dei certificati sanitari Le importazioni dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati di origine bovina, ovina e caprina, di cui alla sezione A, sono subordinate alla presentazione di un certificato sanitario attestante che:
Le importazioni dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati di cui alla sezione A, contenenti latte o prodotti lattieri di origine ovina o caprina e destinati all'alimentazione animale, sono soggette, oltre a quanto previsto alle lettere a) e b) della presente sezione, alla presentazione di un certificato sanitario attestante che:
CAPITOLO E Importazioni di ovini e caprini Gli ovini e i caprini importati nell'Unione sono soggetti alla presentazione di un certificato sanitario attestante che essi sono rimasti continuativamente fin dalla nascita in un paese in cui sono soddisfatte le seguenti condizioni:
oltre alle condizioni indicate ai punti da 1 a 4, il certificato sanitario attesta quanto segue:
CAPITOLO F Importazioni di prodotti di origine animale da cervidi d'allevamento e selvatici
CAPITOLO H Importazione di sperma ed embrioni di ovini e caprini Lo sperma e gli embrioni di ovini e caprini importati nell'Unione sono soggetti alla presentazione di un certificato sanitario attestante che:
(*****) Decisione 2007/453/CE della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84).»" |