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Document 32016R1384
Regulation (EU) 2016/1384 of the European Central Bank of 2 August 2016 amending Regulation (EU) No 1011/2012 (ECB/2012/24) concerning statistics on holdings of securities (ECB/2016/22)
Regolamento (UE) 2016/1384 della Banca centrale europea, del 2 agosto 2016, che modifica il Regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24) relativo alle statistiche sulle disponibilità in titoli (BCE/2016/22)
Regolamento (UE) 2016/1384 della Banca centrale europea, del 2 agosto 2016, che modifica il Regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24) relativo alle statistiche sulle disponibilità in titoli (BCE/2016/22)
GU L 222 del 17.8.2016, p. 24–51
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32012R1011 | abrogazione | allegato I pag. 6 | 01/10/2018 | |
Modifies | 32012R1011 | abrogazione | articolo 1 punto 11 | 01/10/2018 | |
Modifies | 32012R1011 | abrogazione | articolo 3 paragrafo 3 | 01/10/2018 | |
Modifies | 32012R1011 | abrogazione | articolo 3 paragrafo 4 | 01/10/2018 | |
Modifies | 32012R1011 | abrogazione | articolo 3 paragrafo 7 | 01/10/2018 | |
Modifies | 32012R1011 | abrogazione | articolo 3 paragrafo 8 | 01/10/2018 | |
Modifies | 32012R1011 | abrogazione | articolo 4 paragrafo 11 | 01/10/2018 | |
Modifies | 32012R1011 | abrogazione | articolo 4 paragrafo 12 | 01/10/2018 | |
Modifies | 32012R1011 | abrogazione | articolo 4 paragrafo 6 | 01/10/2018 | |
Modifies | 32012R1011 | abrogazione | articolo 4 paragrafo 6a | 01/10/2018 | |
Modifies | 32012R1011 | abrogazione | articolo 4 paragrafo 7 | 01/10/2018 | |
Modifies | 32012R1011 | abrogazione | articolo 4 paragrafo 9 | 01/10/2018 | |
Modifies | 32012R1011 | abrogazione | articolo 5 paragrafo 1 | 01/10/2018 | |
Modifies | 32012R1011 | abrogazione | articolo 5 paragrafo 4 | 01/10/2018 | |
Modifies | 32012R1011 | aggiunta | allegato I capo 2 | 01/10/2018 | |
Modifies | 32012R1011 | aggiunta | allegato I pag. 2 TABL testo | 01/10/2018 | |
Modifies | 32012R1011 | aggiunta | allegato I pag. 2 frase | 01/10/2018 | |
Modifies | 32012R1011 | aggiunta | allegato I titolo | 01/10/2018 | |
Modifies | 32012R1011 | aggiunta | allegato II pag. 4 TABL testo | 01/10/2018 | |
Modifies | 32012R1011 | aggiunta | allegato II pag. 5 | 01/10/2018 | |
Modifies | 32012R1011 | aggiunta | allegato II pag. 6 | 01/10/2018 | |
Modifies | 32012R1011 | aggiunta | allegato II pag. 7 | 01/10/2018 | |
Modifies | 32012R1011 | aggiunta | allegato II pag. 8 | 01/10/2018 | |
Modifies | 32012R1011 | aggiunta | articolo 1 punto 18 | 01/10/2018 | |
Modifies | 32012R1011 | aggiunta | articolo 1 punto 19 | 01/10/2018 | |
Modifies | 32012R1011 | aggiunta | articolo 1 punto 20 | 01/10/2018 | |
Modifies | 32012R1011 | aggiunta | articolo 1 punto 21 | 01/10/2018 | |
Modifies | 32012R1011 | aggiunta | articolo 1 punto 22 | 01/10/2018 | |
Modifies | 32012R1011 | aggiunta | articolo 1 punto 23 | 01/10/2018 | |
Modifies | 32012R1011 | aggiunta | articolo 1 punto 24 | 01/10/2018 | |
Modifies | 32012R1011 | aggiunta | articolo 1 punto 3a | 01/10/2018 | |
Modifies | 32012R1011 | aggiunta | articolo 1 punto 3b | 01/10/2018 | |
Modifies | 32012R1011 | aggiunta | articolo 1 punto 3c | 01/10/2018 | |
Modifies | 32012R1011 | aggiunta | articolo 1 punto 3d | 01/10/2018 | |
Modifies | 32012R1011 | aggiunta | articolo 10b | 01/10/2018 | |
Modifies | 32012R1011 | aggiunta | articolo 3 paragrafo 12 | 01/10/2018 | |
Modifies | 32012R1011 | aggiunta | articolo 3 paragrafo 13 | 01/10/2018 | |
Modifies | 32012R1011 | aggiunta | articolo 3a | 01/10/2018 | |
Modifies | 32012R1011 | aggiunta | articolo 3b | 01/10/2018 | |
Modifies | 32012R1011 | aggiunta | articolo 4 paragrafo 13 | 01/10/2018 | |
Modifies | 32012R1011 | aggiunta | articolo 4a | 01/10/2018 | |
Modifies | 32012R1011 | aggiunta | articolo 4b | 01/10/2018 | |
Modifies | 32012R1011 | aggiunta | articolo 5a | 01/10/2018 | |
Modifies | 32012R1011 | aggiunta | articolo 5b | 01/10/2018 | |
Modifies | 32012R1011 | aggiunta | articolo 6a | 01/10/2018 | |
Modifies | 32012R1011 | aggiunta | articolo 6b | 01/10/2018 | |
Modifies | 32012R1011 | sostituzione | allegato I pag. 1 paragrafo 1 FR 1 | 01/10/2018 | |
Modifies | 32012R1011 | sostituzione | allegato I pag. 1 paragrafo 3 | 01/10/2018 | |
Modifies | 32012R1011 | sostituzione | allegato I pag. 2 TABL testo | 01/10/2018 | |
Modifies | 32012R1011 | sostituzione | allegato I pag. 2 paragrafo 1 FR 1 | 01/10/2018 | |
Modifies | 32012R1011 | sostituzione | allegato I pag. 3 TABL testo | 01/10/2018 | |
Modifies | 32012R1011 | sostituzione | allegato I pag. 3 paragrafo 1 FR 1 | 01/10/2018 | |
Modifies | 32012R1011 | sostituzione | allegato I pag. 3 titolo | 01/10/2018 | |
Modifies | 32012R1011 | sostituzione | allegato I pag. 4 TABL testo | 01/10/2018 | |
Modifies | 32012R1011 | sostituzione | allegato I pag. 4 paragrafo 1 FR 1 | 01/10/2018 | |
Modifies | 32012R1011 | sostituzione | allegato I pag. 4 titolo | 01/10/2018 | |
Modifies | 32012R1011 | sostituzione | allegato I pag. 5 TABL testo | 01/10/2018 | |
Modifies | 32012R1011 | sostituzione | allegato I pag. 5 paragrafo 1 FR 1 | 01/10/2018 | |
Modifies | 32012R1011 | sostituzione | allegato I pag. 5 titolo | 01/10/2018 | |
Modifies | 32012R1011 | sostituzione | allegato I pag. 7 | 01/10/2018 | |
Modifies | 32012R1011 | sostituzione | allegato I pag. 8 TABL | 01/10/2018 | |
Modifies | 32012R1011 | sostituzione | allegato I pag. 8 paragrafo 1 FR 1 | 01/10/2018 | |
Modifies | 32012R1011 | sostituzione | allegato II pag. 2 TABL testo | 01/10/2018 | |
Modifies | 32012R1011 | sostituzione | allegato II pag. 4 TABL testo | 01/10/2018 | |
Modifies | 32012R1011 | sostituzione | articolo 1 punto 10 | 01/10/2018 | |
Modifies | 32012R1011 | sostituzione | articolo 1 punto 13 | 01/10/2018 | |
Modifies | 32012R1011 | sostituzione | articolo 1 punto 3 | 01/10/2018 | |
Modifies | 32012R1011 | sostituzione | articolo 1 punto 4 | 01/10/2018 | |
Modifies | 32012R1011 | sostituzione | articolo 2 paragrafo 1 | 01/10/2018 | |
Modifies | 32012R1011 | sostituzione | articolo 2 paragrafo 3 | 01/10/2018 | |
Modifies | 32012R1011 | sostituzione | articolo 2 paragrafo 4 | 01/10/2018 | |
Modifies | 32012R1011 | sostituzione | articolo 2 paragrafo 5 | 01/10/2018 | |
Modifies | 32012R1011 | sostituzione | articolo 2 paragrafo 6 | 01/10/2018 | |
Modifies | 32012R1011 | sostituzione | articolo 2 paragrafo 7 | 01/10/2018 | |
Modifies | 32012R1011 | sostituzione | articolo 2 paragrafo 8 | 01/10/2018 | |
Modifies | 32012R1011 | sostituzione | articolo 3 paragrafo 2 punto (a) | 01/10/2018 | |
Modifies | 32012R1011 | sostituzione | articolo 3 paragrafo 2 punto (b) | 01/10/2018 | |
Modifies | 32012R1011 | sostituzione | articolo 3 paragrafo 2 punto (c) | 01/10/2018 | |
Modifies | 32012R1011 | sostituzione | articolo 3 paragrafo 5 | 01/10/2018 | |
Modifies | 32012R1011 | sostituzione | articolo 3 paragrafo 6 | 01/10/2018 | |
Modifies | 32012R1011 | sostituzione | articolo 3 titolo | 01/10/2018 | |
Modifies | 32012R1011 | sostituzione | articolo 4 paragrafo 1 FR | 01/10/2018 | |
Modifies | 32012R1011 | sostituzione | articolo 4 paragrafo 5 punto (b) | 01/10/2018 | |
Modifies | 32012R1011 | sostituzione | articolo 4 paragrafo 8 | 01/10/2018 | |
Modifies | 32012R1011 | sostituzione | articolo 4 titolo | 01/10/2018 | |
Modifies | 32012R1011 | sostituzione | articolo 5 titolo | 01/10/2018 | |
Modifies | 32012R1011 | sostituzione | articolo 6 | 01/10/2018 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 32016R1384R(01) | (DE) |
17.8.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 222/24 |
REGOLAMENTO (UE) 2016/1384 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 2 agosto 2016
che modifica il Regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24) relativo alle statistiche sulle disponibilità in titoli (BCE/2016/22)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
Visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, e in particolare l'articolo 5,
visto il Regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (1) e in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, e l'articolo 6, paragrafo 4,
previa consultazione della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Si rendono necessari attributi supplementari sulle disponibilità in titoli oltre a quelli attualmente richiesti ai sensi del Regolamento (UE) n. 1011/2012 della Banca centrale europea (BCE/2012/24) (2), al fine di garantire che al Sistema europeo di banche centrali (SEBC) siano fornite informazioni adeguate sulle disponibilità in titoli dei gruppi bancari. Tali attributi supplementari permetteranno di condurre analisi più accurate dei rischi e delle esposizioni nell'ambito del sistema finanziario. A sua volta, ciò permetterà un'analisi più approfondita del meccanismo di trasmissione della politica monetaria. L'ampliamento dell'ambito delle informazioni segnalate relative al rischio di credito e alla contabilità riveste particolare importanza ai fini delle analisi sulla stabilità finanziaria e gli stessi dati risulteranno anche utili a fini di vigilanza prudenziale. Ciò è anche necessario al fine di potere valutare l'esposizione al rischio dell'Eurosistema in relazione alle controparti nelle operazioni di politica monetaria. È anche opportuno modificare la struttura di talune disposizioni per chiarire gli obblighi di segnalazione statistica dei soggetti dichiaranti in relazione ai dati di settore e di gruppo. |
(2) |
Inoltre, è opportuno chiarire gli obblighi di segnalazione dei custodi al fine di evitare duplicazioni nella segnalazione di titoli potenzialmente segnalati da diversi custodi residenti nell'area dell'euro, ad esempio in caso di subcustodi. |
(3) |
Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza il Regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche
Il Regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24) è modificato come segue:
1. |
L'articolo 1 è modificato come segue:
|
2. |
L'articolo 2 è modificato come segue:
|
3. |
L'articolo 3 è modificato come segue:
|
4. |
sono inseriti i seguenti articoli 3 bis e 3 ter: «Articolo 3 bis Obblighi di segnalazione statistica per soggetti dichiaranti dati di gruppo 1. I soggetti dichiaranti dati di gruppo forniscono alla BCN competente, su base trimestrale, i dati titolo per titolo sulle posizioni alla fine del trimestre dei titoli detenuti da loro o dal loro gruppo, comprese le entità non residenti. Tali dati sono segnalati su base lorda, senza escludere dalle disponibilità del gruppo i titoli emessi da entità dello stesso gruppo. Tali dati sono segnalati in conformità alle istruzioni di segnalazione impartite dalle BCN competenti. I soggetti dichiaranti dati di gruppo segnalano i dati relativi alle disponibilità in titoli, come specificato nel capo 2 dell'allegato I. 2. I soggetti dichiaranti dati di gruppo tenuti a fornire dati ai sensi del paragrafo 1 segnalano i dati su base di gruppo o per ogni entità relativi agli strumenti detenuti dall'impresa madre e/o dalle sue imprese figlie in conformità alle tabelle di cui al capo 2 dell'allegato I. 3. La BCN competente richiede che i soggetti dichiaranti dati di gruppo segnalino con cadenza trimestrale l'indicatore “l'emittente fa parte del gruppo dichiarante (ambito prudenziale)” titolo per titolo, e “l'emittente fa parte del gruppo segnalante (ambito contabile)” titolo per titolo, in relazione ai titoli con o senza codice ISIN detenuti dal loro gruppo in conformità al capo 2 dell'allegato I. 4. I soggetti dichiaranti dati di gruppo ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto ii), si conformano al presente regolamento in base alle disponibilità del singolo ente o ente finanziario. Articolo 3 ter Obblighi di segnalazione statistica generali 1. Gli obblighi di segnalazione ai sensi del presente regolamento, incluse le relative deroghe, fanno salvi gli obblighi di segnalazione stabiliti: a) nel Regolamento (UE) n. 1073/2013 della Banca centrale europea (BCE/2013/38) (***); b) nel Regolamento (UE) n. 1075/2013 della Banca Centrale europea (BCE/2013/40) (****) e c) nel Regolamento (UE) n. 1374/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/50). 2. I dati titolo per titolo sulle posizioni alla fine del trimestre o del mese e, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, le informazioni statistiche relative al trimestre o al mese di riferimento, sono segnalati in conformità alle parti 1, 2, 4, 5, 6, 7 e 8 dell'allegato II, nonché alle norme contabili di cui agli articoli 5, 5 bis e 5 ter. (***) Regolamento UE n. 1073/2013 della Banca centrale europea, del 18 ottobre 2013, relativo alle statistiche sulle attività e sulle passività dei fondi di investimento (BCE/2013/38) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 73)." (****) Regolamento (UE) n. 1075/2013 della Banca centrale europea, del 18 ottobre 2013, riguardante le statistiche sulle attività e passività delle società veicolo finanziarie coinvolte in operazioni di cartolarizzazione (BCE/2013/40) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 107).»;" |
5. |
L'articolo 4 è modificato come segue:
|
6. |
sono inseriti i seguenti articoli 4 bis e 4 ter: «Articolo 4 bis Deroghe per i soggetti dichiaranti dati di gruppo 1. Le BCN possono concedere deroghe ai soggetti dichiaranti dati di gruppo in relazione agli obblighi di segnalazione stabiliti all'articolo 3 bis nei seguenti casi:
2. Le BCN possono concedere ai soggetti segnalanti dati di gruppo deroghe agli obblighi di segnalazione rispetto all'indicatore “l'emittente fa parte del gruppo dichiarante (ambito prudenziale)”, titolo per titolo, come stabilito nell'articolo 3 bis, paragrafo 3, a condizione che le BCN possano ricavare tali dati da quelli raccolti da altre fonti. 3. Per un periodo di due anni dalla prima segnalazione in conformità all'articolo 10 ter, paragrafo 2, le BCN possono concedere ai soggetti segnalanti dati di gruppo deroghe agli obblighi di segnalazione rispetto alla segnalazione per ogni entità stabilita nel capo 2 dell'allegato I per entità residenti al di fuori dell'Unione a condizione che le BCN possano ricavare le informazioni di cui al capo 2 dell'allegato I per le entità residenti al di fuori dell'Unione nel suo insieme. Articolo 4 ter Deroghe generali e disciplina applicabile a tutte le deroghe 1. Le BCN possono concedere deroghe agli obblighi di segnalazione ai sensi del presente regolamento se i soggetti dichiaranti effettivi segnalano gli stessi dati ai sensi: a) del Regolamento (UE) n. 1071/2013 della Banca centrale europea (BCE/2013/33) (*****); b) del Regolamento (UE) n. 1073/2013 (BCE/2013/38); c) del Regolamento (UE) n. 1075/2013 (BCE/2013/40); o d) del Regolamento (UE) n. 1374/2014 (BCE/2014/50); ovvero se le BCN possano ricavare gli stessi dati altrimenti, in conformità ai requisiti statistici minimi specificati nell'allegato III. 2. Le BCN si assicurano che le condizioni stabilite nel presente articolo, nell'articolo 4 e nell'articolo 4 bis siano soddisfatte ai fini della concessione, del rinnovo o del ritiro, secondo il caso, di eventuali deroghe, con effetto dall'inizio di ciascun anno solare. 3. Le BCN possono assoggettare i soggetti dichiaranti effettivi, a cui siano state concesse deroghe ai sensi del presente articolo, dell'articolo 4 o dell'articolo 4 bis, a obblighi di segnalazione supplementari, ove ritengano necessari ulteriori dettagli. I soggetti dichiaranti effettivi segnalano i dati richiesti entro 15 giorni lavorativi dalla richiesta della BCN competente. 4. Ove le BCN abbiano concesso deroghe, i soggetti dichiaranti effettivi possono comunque adempiere agli obblighi di segnalazione integrale. Un soggetto dichiarante effettivo che opti per non avvalersi delle deroghe concesse dalla BCN competente, prima di avvalersene successivamente, deve ottenere l'assenso della BCN. (*****) Regolamento (UE) n. 1071/2013 della Banca Centrale europea, del 24 settembre 2013, relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2013/33) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 1).»;" |
7. |
L'articolo 5 è modificato come segue:
|
8. |
sono inseriti i seguenti articoli 5 bis e 5 ter: «Articolo 5 bis Norme contabili per la segnalazione di dati di gruppo 1. Fatte salve le prassi contabili nazionali, i soggetti dichiaranti dati di gruppo segnalano le disponibilità in titoli ai valori indicati nelle parti 4 e 8 dell'allegato II. 2. Fatte salve le prassi contabili nazionali, nonché gli accordi di compensazione nazionali, i soggetti dichiaranti dati di gruppo segnalano le disponibilità in titoli su base lorda a fini statistici. In particolare sono segnalate anche le disponibilità dei soggetti segnalanti dati di gruppo in titoli emessi dallo stesso soggetto segnalante e le disponibilità delle singole entità giuridiche del gruppo dichiarante individuate ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, in titoli emessi dalle entità stesse. Articolo 5 ter Norme contabili generali 1. Salva diversa disposizione del presente regolamento, le norme contabili seguite dai soggetti dichiaranti effettivi ai fini delle segnalazioni ai sensi del presente regolamento, sono quelle stabilite nella legislazione nazionale di recepimento della Direttiva del Consiglio 86/635/CEE (******) o, ove essa non sia applicabile, in qualunque altro standard contabile nazionale o internazionale applicabile ai soggetti dichiaranti effettivi. 2. Le disponibilità in titoli dati in prestito mediante operazioni di prestito titoli, o venduti mediante operazioni di pronti contro termine, sono registrate come disponibilità del proprietario originario e non come disponibilità della parte che le acquisisce temporaneamente, laddove vi sia un impegno fermo a invertire l'operazione, invece di una semplice opzione in tal senso. Nel caso in cui la parte che acquisisce i titoli temporaneamente venda i titoli ricevuti, tale vendita è registrata come un'operazione definitiva in titoli e segnalata dalla parte che li acquisisce temporaneamente come una posizione negativa nel relativo portafoglio titoli. (******) Direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (86/635/CEE) (GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1).»;" |
9. |
L'articolo 6 è sostituito dal seguente: «Articolo 6 Tempestività dei dati di settore Le BCN trasmettono alla BCE:
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10. |
sono inseriti i seguenti articoli 6 bis e 6 ter: «Articolo 6 bis Tempestività dei dati di gruppo Le BCN trasmettono alla BCE i dati trimestrali di gruppo titolo per titolo, in conformità all'articolo 3 bis, paragrafo 1, e al capo 2 dell'allegato I, entro le ore 18:00 CET del cinquantacinquesimo giorno di calendario successivo alla fine del trimestre a cui i dati si riferiscono. Articolo 6 ter Tempestività in generale 1. Le BCN decidono il termine entro il quale hanno necessità di ricevere i dati dai soggetti dichiaranti effettivi al fine di essere in grado di dare corso alle procedure di controllo della qualità necessarie e di rispettare le scadenze di cui agli articoli 6 e 6 bis. 2. Qualora una scadenza di cui agli articoli 6 o 6 bis cada in un giorno di chiusura di TARGET2, essa è prorogata al successivo giorno di operatività di TARGET2, come pubblicato sul sito Internet della BCE.»; |
11. |
è aggiunto il seguente articolo 10 ter: «Articolo 10 ter Prima segnalazione successiva all'entrata in vigore del Regolamento (UE) 2016/1384 della Banca centrale europea (BCE/2016/22) (*******) 1. La prima segnalazione di dati di settore ai sensi dell'articolo 3 inizia con i dati relativi al periodo di riferimento di settembre 2018. 2. La prima segnalazione di dati di gruppo ai sensi dell'articolo 3 bis inizia con i dati relativi al periodo di riferimento di settembre 2018. (*******) Regolamento (UE) 2016/1384 della Banca centrale europea, del 2 agosto 2016, che modifica il Regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24) relativo alle statistiche sulle disponibilità in titoli (BCE/2016/22) (GU L 222 del 17.8.2016, pag. 24).»;" |
12. |
Gli Allegati I e II sono modificati in conformità all'Allegato al presente Regolamento. |
Articolo 2
Disposizione finale
Il presente regolamento entra in vigore il 1o ottobre 2018.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, conformemente ai Trattati.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 2 agosto 2016
Per il Consiglio direttivo della BCE
Il presidente della BCE
Mario DRAGHI
(1) GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.
(2) Regolamento (UE) n. 1011/2012 della Banca centrale europea, del 17 ottobre 2012, relativo alle statistiche sulle disponibilità in titoli (BCE/2012/24) (GU L 305 dell'1.11.2012, pag. 6).
ALLEGATO
1. |
L'allegato l al Regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24) è modificato come segue:
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2. |
L'allegato II è modificato come segue:
|
(*) Ove disponibili, i sottosettori “amministrazione centrale” (S.1311), “amministrazioni di Stati federati” (S.1312), “amministrazioni locali” (S.1313) ed “enti di previdenza e assistenza sociale” (S.1314) sono segnalati con identificazione separata.
(**) La BCN competente può richiedere che i soggetti effettivamente segnalanti identifichino separatamente i sottosettori “famiglie” (S.14) e “istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie” (S.15).»;
(***) Non trovando applicazione il SEC 2010, si applica, in questo caso, la classificazione dei settori di cui al Sistema di conti nazionali 2008.»;
(1) Per i dati aggregati: numero delle partecipazioni o valore nominale aggregato con lo stesso valore di prezzo (si veda il campo 4).
(2) Ove disponibili, i sottosettori “amministrazione centrale” (S.1311), “amministrazioni di Stati federati” (S.1312), “amministrazioni locali” (S.1313) ed “enti di previdenza e assistenza sociale” (S.1314) sono segnalati con identificazione separata.
(3) Per i dati aggregati: numero delle partecipazioni o valore nominale aggregato con lo stesso valore di prezzo (cfr. il campo 4).
(4) Ove disponibili, i sottosettori “amministrazione centrale” (S.1311), “amministrazioni di Stati federati” (S.1312), “amministrazioni locali” (S.1313) ed “enti di previdenza e assistenza sociale” (S.1314) sono segnalati con identificazione separata.
(5) Ove disponibili, i sottosettori “famiglie” (S.14) e “istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie” (S.15) sono segnalati con identificazione separata.»;
(6) Ove si applichi la deroga di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 3, i campi di dati riferiti alla segnalazione per ogni entità dovrebbero essere segnalati in conformità alle rispettive norme nazionali stabilite dalla BCN che ha concesso la deroga assicurando che i dati siano omogenei rispetto alle disaggregazioni obbligatorie.
(7) Ove si applichi la deroga di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 3, i campi di dati riferiti alla segnalazione per ogni entità dovrebbero essere segnalati in conformità alle rispettive norme nazionali stabiliti dalla BCN che ha concesso la deroga assicurando che i data siano omogenei rispetto alle disaggregazioni obbligatorie.
(8) Possono essere utilizzate approssimazioni alternative (come i valori contabili) sulla base della “massima diligenza” (best-efforts) se il valore di mercato non è disponibile.
(9) Ove disponibili, i sottosettori “amministrazione centrale” (S.1311), “amministrazioni di Stati federati” (S.1312), “amministrazioni locali” (S.1313) ed “enti di previdenza e assistenza sociale” (S.1314) sono segnalati con identificazione separata.»
(****) Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, del 16 aprile 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 28.6.2014, pag. 1).»;
(10) Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione dei principi contabili internazionali (GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1).
(11) Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il Regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).