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Document 32016R1068
Commission Implementing Regulation (EU) 2016/1068 of 1 July 2016 approving N-cyclopropyl-1,3,5-triazine-2,4,6-triamine (cyromazine) as an existing active substance for use in biocidal products of product-type 18 (Text with EEA relevance)
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1068 della Commissione, del 1° luglio 2016, che approva la N-ciclopropil-1,3,5-triazin-2,4,6-triamina (ciromazina) come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 18 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1068 della Commissione, del 1° luglio 2016, che approva la N-ciclopropil-1,3,5-triazin-2,4,6-triamina (ciromazina) come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 18 (Testo rilevante ai fini del SEE)
C/2016/4029
GU L 178 del 2.7.2016, p. 13–15
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
2.7.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 178/13 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1068 DELLA COMMISSIONE
del 1o luglio 2016
che approva la N-ciclopropil-1,3,5-triazin-2,4,6-triamina (ciromazina) come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 18
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione (2) stabilisce un elenco di principi attivi esistenti da valutare ai fini dell'eventuale approvazione per l'utilizzo nei biocidi. Tale elenco comprende la N-ciclopropil-1,3,5-triazin-2,4,6-triamina (ciromazina). |
(2) |
La ciromazina è stata oggetto di una valutazione ai fini del suo utilizzo nel tipo di prodotto 18, «Insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi», quale definito nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012. |
(3) |
La Grecia è stata designata autorità di valutazione competente e ha presentato le relazioni di valutazione, corredate di raccomandazioni, in data 28 agosto 2014. |
(4) |
Conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, il parere dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche è stato formulato il 10 dicembre 2015 dal comitato sui biocidi tenendo conto delle conclusioni dell'autorità di valutazione competente. |
(5) |
In base a tale parere i biocidi del tipo di prodotto 18 e contenenti ciromazina possono essere considerati conformi alle prescrizioni dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012, purché siano rispettate determinate specifiche e condizioni relative al loro utilizzo. |
(6) |
È pertanto opportuno approvare la ciromazina destinata a essere utilizzata nei biocidi del tipo di prodotto 18, purché siano rispettate determinate specifiche e condizioni. |
(7) |
Considerato che la ciromazina soddisfa i criteri per essere considerata una sostanza molto persistente (vP) di cui all'allegato XIII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), gli articoli trattati con ciromazina o contenenti tale sostanza dovrebbero essere etichettati adeguatamente al momento dell'immissione sul mercato. |
(8) |
Prima dell'approvazione di un principio attivo, è opportuno prevedere un periodo ragionevole al fine di consentire alle parti interessate di adottare le misure preparatorie necessarie a soddisfare le nuove prescrizioni. |
(9) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La la N-ciclopropil-1,3,5-triazin-2,4,6-triamina (ciromazina) è approvata come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 18, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1o luglio 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.
(2) Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1).
(3) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).
ALLEGATO
Nome comune |
Denominazione IUPAC Numeri di identificazione |
Grado minimo di purezza del principio attivo (1) |
Data di approvazione |
Scadenza dell'approvazione |
Tipo di prodotto |
Condizioni specifiche |
||||||||||
Ciromazina |
Denominazione IUPAC: N-ciclopropil-1,3,5-triazin-2,4,6-triamina N. CE: 266-257-8 N. CAS: 66215-27-8 |
950 g/kg |
1o gennaio 2018 |
31 dicembre 2027 |
18 |
Le autorizzazioni di biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:
L'immissione sul mercato degli articoli trattati è subordinata alla condizione seguente: la persona responsabile dell'immissione sul mercato di un articolo trattato con ciromazina o contenente tale sostanza provvede affinché l'etichetta apposta su tale articolo trattato rechi le informazioni di cui all'articolo 58, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012. |
(1) La purezza indicata in questa colonna è il grado minimo di purezza del principio attivo utilizzato per la valutazione in conformità all'articolo 89, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l'equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.
(2) Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11).
(3) Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).