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Document 32016R0892
Commission Implementing Regulation (EU) 2016/892 of 7 June 2016 on the extension of the transitional periods related to own funds requirements for exposures to central counterparties set out in Regulation (EU) No 575/2013 and Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance)
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/892 della Commissione, del 7 giugno 2016, sulla proroga dei periodi transitori relativi ai requisiti di fondi propri per le esposizioni verso controparti centrali di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 e al regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/892 della Commissione, del 7 giugno 2016, sulla proroga dei periodi transitori relativi ai requisiti di fondi propri per le esposizioni verso controparti centrali di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 e al regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
C/2016/3354
GU L 151 del 8.6.2016, p. 4–5
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Extended validity | 32012R0648 | articolo 89 paragrafo 5a L 1 | 06/06/2016 | 15/12/2016 | |
Extended validity | 32012R0648 | articolo 89 paragrafo 5a L 2 | 06/06/2016 | 15/12/2016 | |
Extended validity | 32013R0575 | articolo 497 paragrafo 1 | 11/06/2016 | 15/12/2016 | |
Extended validity | 32013R0575 | articolo 497 paragrafo 2 | 11/06/2016 | 15/12/2016 |
8.6.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 151/4 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/892 DELLA COMMISSIONE
del 7 giugno 2016
sulla proroga dei periodi transitori relativi ai requisiti di fondi propri per le esposizioni verso controparti centrali di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 e al regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l'articolo 497, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Per prevenire perturbazioni dei mercati finanziari internazionali e per evitare di penalizzare gli enti assoggettandoli a requisiti di fondi propri più elevati durante i procedimenti di autorizzazione e di riconoscimento delle controparti centrali («CCP») esistenti, l'articolo 497, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 ha previsto un periodo transitorio durante il quale tutte le CCP mediante le quali gli enti stabiliti nell'Unione compensano operazioni possono essere considerate dai predetti enti come controparti centrali qualificate. |
(2) |
Il regolamento (UE) n. 575/2013 ha modificato il regolamento (UE) n. 648/2012 (2) in ordine all'uso di taluni fattori per il calcolo dei requisiti di fondi propri degli enti per le esposizioni verso CCP. Di conseguenza, l'articolo 89, paragrafo 5 bis, del regolamento (UE) n. 648/2012 impone a talune controparti centrali di notificare, per un periodo di tempo limitato, l'importo totale del margine iniziale ricevuto dai propri partecipanti diretti. Tale periodo transitorio è analogo a quello di cui all'articolo 497 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
(3) |
Era previsto che entrambi i periodi transitori scadessero il 15 giugno 2014. |
(4) |
L'articolo 497, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 conferisce alla Commissione il potere di adottare, in circostanze eccezionali, un atto di esecuzione per prorogare di sei mesi il periodo transitorio per i requisiti di fondi propri. È opportuno che tale proroga si applichi anche ai termini di cui all'articolo 89, paragrafo 5 bis, del regolamento (UE) n. 648/2012. Detti periodi transitori sono stati prorogati fino al 15 giugno 2016 dai regolamenti di esecuzione (UE) n. 591/2014 (3), (UE) n. 1317/2014 (4), (UE) 2015/880 (5) e (UE) 2015/2326 (6) della Commissione. |
(5) |
Il procedimento di autorizzazione per le CCP esistenti stabilite nell'Unione è in corso, ma non sarà completato entro il 15 giugno 2016. Vi sono ancora due CCP stabilite nell'Unione che sono in attesa di autorizzazione. Se il periodo transitorio non fosse prorogato, agli enti stabiliti nell'Unione esposti verso le due suddette CCP si applicherebbero aumenti significativi dei requisiti di fondi propri per tali esposizioni. Anche se fossero solo temporanei, tali aumenti potrebbero potenzialmente comportare il ritiro degli enti operanti come partecipanti diretti in tali CCP o la cessazione, almeno temporanea, della prestazione di servizi di compensazione ai clienti di tali enti, causando così perturbazioni nei mercati in cui tali CCP operano e, potenzialmente, nei mercati dell'Unione in generale. |
(6) |
Per quanto riguarda le CCP stabilite in paesi terzi che a tutt'oggi hanno chiesto il riconoscimento, 17 sono già state riconosciute dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA). Di queste, sei CCP di Canada, Messico, Sudafrica e Svizzera sono state riconosciute dopo l'adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2326. Inoltre, le CCP della Corea del Sud e degli Stati Uniti d'America possono essere riconosciute rispettivamente in virtù delle decisioni di esecuzione (UE) 2015/2038 (7) e (UE) 2016/377 (8). Tuttavia, le altre CCP di paesi terzi sono ancora in attesa di riconoscimento e il relativo procedimento non sarà completato entro il 15 giugno 2016. Se il periodo transitorio per gli enti esposti verso queste altre CCP non è prorogato potrebbero determinarsi gravi perturbazioni dei mercati serviti da tali CCP, per le stesse ragioni come in caso di mancata proroga dei periodi transitori per le CCP stabilite nell'Unione. |
(7) |
La necessità di evitare perturbazioni ai mercati all'interno e all'esterno dell'Unione, che ha portato in precedenza alla proroga del periodo transitorio di cui all'articolo 497, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, si ripresenterebbe pertanto dopo la scadenza della proroga del periodo transitorio di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2326. Un'ulteriore proroga del periodo transitorio dovrebbe quindi consentire agli enti stabiliti nell'Unione (o alle loro filiazioni stabilite al di fuori dell'Unione) di evitare un incremento significativo dei requisiti di fondi propri a causa del mancato completamento del procedimento di autorizzazione o riconoscimento delle CCP che forniscono, in modo efficiente e accessibile, il tipo specifico di servizi di compensazione richiesti dagli enti stabiliti nell'Unione (o dalle loro filiazioni stabilite al di fuori dell'Unione). È pertanto opportuna un'ulteriore proroga di sei mesi dei periodi transitori. |
(8) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato bancario europeo, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I periodi di 15 mesi di cui rispettivamente all'articolo 497, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 e all'articolo 89, paragrafo 5 bis, primo e secondo comma, del regolamento (UE) n. 648/2012, prorogati a norma dell'articolo 1 dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 591/2014, (UE) n. 1317/2014, (UE) 2015/880 e (UE) 2015/2326, sono prorogati di ulteriori sei mesi fino al 15 dicembre 2016.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 591/2014 della Commissione, del 3 giugno 2014, sulla proroga dei periodi transitori relativi ai requisiti di fondi propri per le esposizioni verso controparti centrali di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 e al regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 165 del 4.6.2014, pag. 31).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1317/2014 della Commissione, dell'11 dicembre 2014, sulla proroga dei periodi transitori relativi ai requisiti di fondi propri per le esposizioni verso controparti centrali di cui ai regolamenti (UE) n. 575/2013 e (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 355 del 12.12.2014, pag. 6).
(5) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/880 della Commissione, del 4 giugno 2015, sulla proroga dei periodi transitori relativi ai requisiti di fondi propri per le esposizioni verso controparti centrali di cui ai regolamenti (UE) n. 575/2013 e (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 143 del 9.6.2015, pag. 7).
(6) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2326 della Commissione, dell'11 dicembre 2015, sulla proroga dei periodi transitori relativi ai requisiti di fondi propri per le esposizioni verso controparti centrali di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 e al regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 12.12.2015, pag. 108).
(7) Decisione di esecuzione (UE) 2015/2038 della Commissione, del 13 novembre 2015, che stabilisce l'equivalenza del quadro normativo della Repubblica di Corea in materia di controparti centrali ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 298 del 14.11.2015, pag. 25).
(8) Decisione di esecuzione (UE) 2016/377 della Commissione, del 15 marzo 2016, che stabilisce l'equivalenza del quadro normativo degli Stati Uniti d'America in materia di controparti centrali autorizzate e sottoposte alla vigilanza della Commodity Futures Trading Commission ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2016, pag. 32).