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Document 32016R0874

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/874 della Commissione, del 1° giugno 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/943 della Commissione relativo a misure urgenti che sospendono le importazioni di fagioli secchi originari della Nigeria (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2016/3183

GU L 145 del 2.6.2016, p. 18–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 26/05/2020; abrog. impl. da 32020R0625

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/874/oj

2.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 145/18


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/874 DELLA COMMISSIONE

del 1o giugno 2016

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/943 della Commissione relativo a misure urgenti che sospendono le importazioni di fagioli secchi originari della Nigeria

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), in particolare l'articolo 53, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 178/2002 stabilisce i principi generali da applicare nell'Unione e a livello nazionale in materia di alimenti in generale e di sicurezza degli alimenti in particolare. Esso prevede l'adozione di misure urgenti da parte della Commissione quando sia manifesto che alimenti importati da un paese terzo possono comportare un grave rischio per la salute umana.

(2)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/943 della Commissione (2) vieta le importazioni di fagioli secchi originari della Nigeria dichiarati al codice NC 0713 39 00, a causa dei numerosi casi di contaminazione con la sostanza attiva non autorizzata diclorvos a livelli largamente superiori alla dose acuta di riferimento provvisoriamente stabilita dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare. In attesa dell'attuazione di misure appropriate di gestione del rischio da parte della Nigeria, il divieto si applica fino al 30 giugno 2016.

(3)

In seguito all'introduzione del divieto di importazione, al sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi sono state trasmesse notifiche riguardo a fagioli secchi originari della Nigeria dichiarati ai codici NC 0713 35 00 e 0713 90 00 a causa di una contaminazione con diclorvos. Il campo di applicazione del divieto in vigore dovrebbe quindi essere esteso a questi due codici supplementari.

(4)

La presenza costante di diclorvos nei fagioli secchi importati dalla Nigeria e lo stato di attuazione da parte della Nigeria di un piano d'azione riguardante la difesa fitosanitaria integrata e i livelli massimi di residui di antiparassitari non consentono di concludere che la conformità alle prescrizioni della normativa in materia alimentare per quanto riguarda i residui di antiparassitari possa essere raggiunta a breve termine.

(5)

La durata del divieto di importazione dovrebbe pertanto essere prorogata per un ulteriore periodo di tre anni, al fine di permettere la Nigeria di attuare misure appropriate di gestione del rischio e di fornire le garanzie richieste.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/943 è così modificato:

1)

l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Il presente regolamento si applica a tutti i fagioli secchi originari della Nigeria dichiarati ai codici NC 0713 35 00, 0713 39 00 e 0713 90 00.»;

2)

l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica fino al 30 giugno 2019.»

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o giugno 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/943 della Commissione, del 18 giugno 2015, relativo a misure urgenti che sospendono le importazioni di fagioli secchi originari della Nigeria e recante modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009 (GU L 154 del 19.6.2015, pag. 8.).


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