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Document 32016R0054

    Regolamento (UE) 2016/54 della Commissione, del 19 gennaio 2016, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'inclusione della sostanza gamma-glutamil-valil-glicina nell'elenco dell'Unione delle sostanze aromatizzanti (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 13 del 20.1.2016, p. 40–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/54/oj

    20.1.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 13/40


    REGOLAMENTO (UE) 2016/54 DELLA COMMISSIONE

    del 19 gennaio 2016

    che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'inclusione della sostanza gamma-glutamil-valil-glicina nell'elenco dell'Unione delle sostanze aromatizzanti

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

    visto il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 stabilisce un elenco dell'Unione degli aromi e dei materiali di base di cui è autorizzato l'uso negli e sugli alimenti e ne specifica le condizioni per l'uso.

    (2)

    Il regolamento di esecuzione (UE) n. 872/2012 (3) della Commissione adotta l'elenco di sostanze aromatizzanti e lo inserisce nell'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008.

    (3)

    Tale elenco può essere aggiornato conformemente alla procedura uniforme di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008 su iniziativa della Commissione oppure a seguito di una domanda presentata da uno Stato membro o da una persona interessata.

    (4)

    Il 21 marzo 2013 è stata presentata una domanda alla Commissione concernente l'autorizzazione per l'utilizzo della sostanza gamma-glutamil-valil-glicina (n. FL 17.038) in qualità di sostanza aromatizzante. La domanda è stata notificata all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (l'Autorità) per un parere. La domanda è stata successivamente resa accessibile anche agli Stati membri a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1331/2008.

    (5)

    L'autorità ha valutato la sicurezza della sostanza gamma-glutamil-valil-glicina (n. FL 17.038) usata come sostanza aromatizzante (4), concludendo che il suo uso non desta preoccupazioni in materia di sicurezza ai livelli di assunzione stimati in qualità di sostanza aromatizzante.

    (6)

    L'elenco dell'Unione di cui al regolamento (CE) n. 1334/2008 è finalizzato esclusivamente a regolamentare l'uso delle sostanze aromatizzanti aggiunte agli alimenti al fine di conferire loro o di modificarne l'odore e/o il sapore. La sostanza n. FL 17.038 può essere aggiunta agli alimenti anche a fini non aromatizzanti: tali usi restano soggetti ad altre regole. Il presente regolamento stabilisce le condizioni per l'uso riferite esclusivamente all'utilizzo della sostanza n. FL 17.038 in qualità di sostanza aromatizzante.

    (7)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008.

    (8)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 2016

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 34.

    (2)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1.

    (3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 872/2012 della Commissione, del 1o ottobre 2012, che adotta l'elenco di sostanze aromatizzanti di cui al regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, lo inserisce nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 1565/2000 della Commissione e la decisione 1999/217/CE della Commissione (GU L 267 del 2.10.2012, pag. 1).

    (4)  EFSA Journal 2014; 12(4):3625.


    ALLEGATO

    Voce relativa al n. FL 17.038 da aggiungere alla fine della tabella nell'allegato 1, parte A, sezione 2 del regolamento (CE) n. 1334/2008:

    «17.038

    gamma-glutamil-valil-glicina

    338837-70-6

     

    2123

    5-osso-L-prolil-L-valil-glicina (acido policarbossilico-valil-glicina) e L-alfa-glutamil-L-valil-glicina inferiori a 0,7 %, L-gamma-glutamil-L-valil-L-valil-glicina inferiore a 2,0 %, toluene non rilevabile (limite di rilevabilità 10 mg/kg)

    Limitazioni dell'uso come sostanza aromatizzante:

     

    Categoria 1: non oltre 50 mg/kg

     

    Categorie 2 e 5: non oltre 60 mg/kg

     

    Categoria 6.3, cereali per prima colazione: non oltre 160 mg/kg

     

    Categoria 7.2: non oltre 60 mg/kg

     

    Categoria 8: non oltre 45 mg/kg

     

    Categoria 12: non oltre 160 mg/kg

     

    Categoria 14.1: non oltre 15 mg/kg

     

    Categoria 15: non oltre 160 mg/kg

     

    EFSA»


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