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Document 32016O0023
Guideline (EU) 2016/1386 of the European Central Bank of 2 August 2016 amending Guideline ECB/2013/7 concerning statistics on holdings of securities (ECB/2016/23)
Indirizzo (UE) 2016/1386 della Banca centrale europea, del 2 agosto 2016, che modifica l'Indirizzo BCE/2013/7 relativo alle statistiche sulle disponibilità in titoli (BCE/2016/23)
Indirizzo (UE) 2016/1386 della Banca centrale europea, del 2 agosto 2016, che modifica l'Indirizzo BCE/2013/7 relativo alle statistiche sulle disponibilità in titoli (BCE/2016/23)
GU L 222 del 17.8.2016, p. 85–113
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 17/08/2016
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32013O0007 | sostituzione | allegato I | ||
Modifies | 32013O0007 | sostituzione | allegato II | ||
Modifies | 32013O0007 | sostituzione | articolo 1 | ||
Modifies | 32013O0007 | sostituzione | articolo 10 paragrafo 2 | ||
Modifies | 32013O0007 | sostituzione | articolo 11 | ||
Modifies | 32013O0007 | sostituzione | articolo 2 | ||
Modifies | 32013O0007 | sostituzione | articolo 3 paragrafo 1 | ||
Modifies | 32013O0007 | sostituzione | articolo 3 paragrafo 2 | ||
Modifies | 32013O0007 | abrogazione | articolo 3 paragrafo 3 | ||
Modifies | 32013O0007 | abrogazione | articolo 3 paragrafo 4 | ||
Modifies | 32013O0007 | abrogazione | articolo 3 paragrafo 5 | ||
Modifies | 32013O0007 | abrogazione | articolo 3 paragrafo 6 | ||
Modifies | 32013O0007 | sostituzione | articolo 3 titolo | ||
Modifies | 32013O0007 | aggiunta | articolo 3a | ||
Modifies | 32013O0007 | aggiunta | articolo 3b | ||
Modifies | 32013O0007 | sostituzione | articolo 4 paragrafo 1 | ||
Modifies | 32013O0007 | sostituzione | articolo 4 paragrafo 3 | ||
Modifies | 32013O0007 | sostituzione | articolo 4 titolo | ||
Modifies | 32013O0007 | aggiunta | articolo 4a | ||
Modifies | 32013O0007 | aggiunta | articolo 4b | ||
Modifies | 32013O0007 | sostituzione | articolo 5 paragrafo 2 punto (c) | ||
Modifies | 32013O0007 | sostituzione | articolo 6 paragrafo 2 | ||
Modifies | 32013O0007 | sostituzione | articolo 7 paragrafo 1 | ||
Modifies | 32013O0007 | sostituzione | articolo 8 | ||
Modifies | 32013O0007 | sostituzione | articolo 9 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 32016O0023R(01) |
17.8.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 222/85 |
INDIRIZZO (UE) 2016/1386 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 2 agosto 2016
che modifica l'Indirizzo BCE/2013/7 relativo alle statistiche sulle disponibilità in titoli (BCE/2016/23)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, e in particolare gli articoli 5.1, 12.1 e 14.3,
visto il Regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (1),
visto il Regolamento (UE) n. 1011/2012 della Banca centrale europea, del 17 ottobre 2012, relativo alle statistiche sulle disponibilità in titoli (BCE/2012/24) (2),
considerando quanto segue:
(1) |
La qualità complessiva dei dati sulle disponibilità in titoli segnalati dalle banche centrali nazionali (BCN) degli Stati membri la cui moneta è l'euro deve essere valutata sia a livello di dati in entrata (input) (singoli titoli), sia a livello di dati in uscita (output) (singoli e aggregati). Per assicurare la completezza, l'accuratezza e la coerenza delle statistiche sulle disponibilità in titoli, occorre definire un quadro di riferimento per la gestione della qualità dei dati (Data Quality Management, DQM). Il quadro di riferimento DQM per le statistiche sulle disponibilità in titoli dovrebbe stabilire le responsabilità delle BCN degli Stati membri la cui moneta è l'euro per la qualità dei dati di output sulle disponibilità in titoli e, se del caso, quelle degli operatori dell'archivio delle statistiche sulle disponibilità in titoli del Sistema europeo di banche centrali (SEBC), vale a dire la Banca centrale europea (BCE) e la Deutsche Bundesbank. |
(2) |
Il procedimento che le BCN usano per la verifica delle fonti informative è cruciale per garantire la qualità dei dati sulle disponibilità in titoli a livello di input. Lo scambio di informazioni sulle procedure nazionali può essere d'aiuto alle BCN per migliorare la loro organizzazione, tenendo conto delle migliori pratiche poste in atto dai loro pari. |
(3) |
Il quadro di riferimento DQM per le statistiche sulle disponibilità in titoli dovrebbe includere obiettivi DQM, che rappresentino un benchmark per la valutazione della qualità dei dati di output, e metriche DQM che misurino il livello di conseguimento di un determinato obiettivo DQM. Queste sono necessarie per identificare e classificare secondo priorità, per ciascun obiettivo DQM, i dati di output da verificare. Il quadro di riferimento DQM dovrebbe anche fondarsi su soglie DQM che definiscano il livello minimo di verifiche da condurre in relazione a un determinato obiettivo DQM. Date le differenze metodologiche e pratiche nella produzione di dati di benchmark, gli obiettivi DQM non individuano sempre gli errori nei dati di output, ma possono soltanto individuare i casi per i quali si rende necessaria un'ulteriore verifica dei dati. Così, ove gli operatori dell'archivio delle statistiche sulle disponibilità in titoli del SEBC interroghino le BCN, queste ultime dovrebbero classificare tali interrogazioni e rispondere per iscritto, entro un lasso di tempo adeguato alla classificazione. |
(4) |
Inoltre, il Regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24) è stato modificato per aumentare le informazioni disponibili sulle disponibilità in titoli dei gruppi bancari e per richiedere la segnalazione di ulteriori attributi. Occorre modificare anche l'Indirizzo BCE/2013/7 (3) poiché esso definisce le procedure che devono essere seguite dalle BCN per la segnalazione alla BCE. |
(5) |
Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza l'Indirizzo BCE/2013/7, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:
Articolo 1
Modifiche
L'Indirizzo BCE/2013/7 è così modificato:
1) |
l'articolo 1 è sostituito dal seguente: «Articolo 1 Ambito d'applicazione Il presente indirizzo stabilisce gli obblighi delle BCN di segnalare alla BCE le statistiche sulle disponibilità in titoli raccolte ai sensi del Regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24), nonché un quadro di riferimento per la gestione della qualità dei dati di tali statistiche, con l'obiettivo di assicurare la completezza, l'accuratezza e la coerenza dei dati di output applicando ad essi in modo coerente le regole sugli standard di qualità.»; |
2) |
l'articolo 2 è sostituito dal seguente: «Articolo 2 Definizioni Ai fini del presente regolamento, salvo che sia disposto altrimenti, si applicano le definizioni di cui al Regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24), in aggiunta alle seguenti definizioni:
|
3) |
nell'articolo 3, il titolo è sostituito dal seguente: «Obblighi di segnalazione delle BCN per le disponibilità in titoli con codice ISIN per dati di settore»; |
4) |
nell'articolo 3, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1. Le BCN raccolgono e segnalano alla BCE informazioni statistiche sulle disponibilità in titoli con codice ISIN fornito da soggetti dichiaranti dati di settore, titolo per titolo, in conformità agli schemi di segnalazione di cui all'allegato I, parte 1 (tavole da 1 a 3) e parte 2 (tavole da 1 a 3) e ai criteri di segnalazione elettronica che sono stabiliti separatamente, per i seguenti tipi di strumenti: titoli di credito (F.31 e F.32); azioni quotate (F.511) e quote o partecipazioni in fondi di investimento (F.521 e F.522). Gli obblighi di segnalazione delle BCN riguardano le posizioni di fine trimestre e in alternativa: i) il volume delle operazioni finanziarie di fine trimestre relative al trimestre di riferimento o, ii) i dati di fine mese o fine trimestre che sono necessari per calcolare il volume di operazioni finanziarie, come stabilito nel paragrafo 2. Le BCN segnalano altresì le posizioni di fine anno, come indicato nell'articolo 3, paragrafo 2 ter, del Regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24), in conformità allo schema di segnalazione di cui all'allegato 1, parte 3 (tavole 1 e 2). I dati relativi al volume di operazioni finanziarie o necessari per calcolare il volume di operazioni finanziarie che sono segnalati alle BCN dai soggetti dichiaranti effettivi in conformità alla parte 1 del Capitolo 1 dell'allegato I del Regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24), sono calcolati come stabilito nell'allegato II, parte 3 del Regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24). 2. Le BCN segnalano alla BCE i dati menzionati nel paragrafo 1 per i seguenti periodi di riferimento e in conformità alle seguenti scadenze:
|
5) |
nell'articolo 3, sono eliminati i paragrafi 3, 4, 5 e 6; |
6) |
è aggiunto il seguente articolo 3 bis: «Articolo 3 bis Obblighi di segnalazione delle BCN per le disponibilità in titoli con codice ISIN per dati di gruppo 1. Le BCN raccolgono e segnalano alla BCE informazioni statistiche sulle disponibilità in titoli con codice ISIN fornite da soggetti dichiaranti dati di gruppo, titolo per titolo, in conformità agli schemi di segnalazione di cui all'allegato I, parte 2 (tavole da 1 a 3) e ai criteri di segnalazione elettronica che sono stabiliti separatamente, per i seguenti tipi di strumenti: titoli di credito (F.31 e F.32); azioni quotate (F.511) e quote o partecipazioni in fondi di investimento (F.521 e F.522). Gli obblighi di segnalazione delle BCN riguardano le posizioni di fine trimestre come stabilito dal paragrafo 2. 2. le BCN segnalano alla BCE i dati di cui al paragrafo 1 entro la fine del cinquantacinquesimo giorno successivo alla fine del trimestre a cui i dati si riferiscono. In deroga a quanto previsto, la BCE può consentire a una BCN di segnalare i dati entro la fine del sessantaduesimo giorno successivo alla fine del trimestre a cui i dati si riferiscono. In tali casi la BCN presenta alla BCE una richiesta scritta di deroga, indicando:
Esaminata la richiesta della BCN, la BCE può concedere la deroga per un periodo determinato e ne riesamina la necessità con frequenza annuale.»; |
7) |
è inserito il seguente articolo 3 ter: «Articolo 3 ter Obblighi generali di segnalazione delle BCN 1. Entro settembre di ogni anno, la BCE comunica alle BCN le date esatte di trasmissione dei dati da segnalare sotto forma di un calendario di segnalazione per l'anno successivo. 2. Le seguenti norme generali si applicano alla revisione dei dati mensili e trimestrali.
Le BCN presentano note esplicative alla BCE esponendo le ragioni di tali revisioni significative. Le BCN possono presentare anche note esplicative per qualunque altra revisione su base volontaria. 3. Gli obblighi di segnalazione stabiliti nel presente articolo sono soggetti ai seguenti obblighi relativi alle serie storiche se uno Stato membro adotta l'euro dopo che decorrono gli effetti del presente indirizzo:
4. Le norme contabili stabilite negli articoli 5, 5 bis e 5 ter del Regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24) si applicano anche quando le BCN segnalano dati in conformità al presente indirizzo»; |
8) |
all'articolo 4, il titolo è sostituito dal seguente: «Metodi di segnalazione per le disponibilità in titoli senza codice ISIN per dati di settore»; |
9) |
all'articolo 4, il paragrafo 1, è sostituito dal seguente: «1. Le BCN possono decidere se segnalare alla BCE le informazioni statistiche riguardanti i titoli senza codice ISIN detenuti da istituzioni finanziarie monetarie (IFM), fondi di investimento (FI), società veicolo finanziarie preposte a operazioni di cartolarizzazione (SV) e imprese di assicurazione (IA) ai sensi del Regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24) o detenuti da custodi per conto di: i) clienti residenti non soggetti al Regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24), ii) clienti non finanziari residenti in altri Stati membri dell'area dell'euro, o iii) clienti residenti in Stati membri non appartenenti all'area dell'euro, come definiti nel Regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24), a cui non è stata concessa una deroga dagli obblighi di segnalazione ai sensi del Regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24).»; |
10) |
all'articolo 4, il paragrafo 3, è sostituito dal seguente: «3. I dati trimestrali sono rivisti in conformità dell'articolo 3 ter, paragrafo 2, lettere a) e b).»; |
11) |
è aggiunto il seguente articolo 4 bis: «Articolo 4 bis Metodi di segnalazione per le disponibilità delle IFM in titoli emessi dai detentori 1. Le BCN segnalano alla BCE le informazioni statistiche riguardanti le disponibilità in titoli con codice ISIN emessi dai detentori e, a discrezione di ciascuna BCN interessata, le disponibilità in titoli senza codice ISIN emessi dai detentori, detenuti da IFM soggette al Regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24). Gli obblighi di segnalazione delle BCN riguardano le posizioni di fine trimestre: 2. Le BCN che segnalano informazioni statistiche ai sensi del paragrafo 1, lo fanno in conformità alle regole stabilite nell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), utilizzando gli schemi di segnalazione di cui all'allegato I, parte 1 (tavole 1, 2 e 5) e i requisiti di segnalazione elettronica stabiliti separatamente. 3. I dati trimestrali sono rivisti in conformità dell'articolo 3 ter, paragrafo 2, lettere a) e b). 4. Le BCN presentano note esplicative alla BCE esponendo le ragioni di tali modifiche di rilievo. Le BCN possono presentare anche note esplicative per qualunque altra revisione su base volontaria. Inoltre, le BCN forniscono informazioni su riclassificazioni significative nei settori dei detentori o nella classificazione degli strumenti, se disponibili.»; |
12) |
è aggiunto il seguente articolo 4 ter: «Articolo 4 ter Obblighi di segnalazione delle BCN per le disponibilità in titoli senza codice ISIN per dati di gruppo 1. Le BCN raccolgono e segnalano alla BCE informazioni statistiche sulle disponibilità in titoli senza codice ISIN fornite da soggetti dichiaranti dati di gruppo, titolo per titolo, in conformità agli schemi di segnalazione di cui all'allegato I, parte 2 (tavole 1, 2 e 4) e ai criteri di segnalazione elettronica che sono stabiliti separatamente. Gli obblighi di segnalazione delle BCN riguardano le posizioni alla fine del trimestre come stabilito dal paragrafo 2. 2. Le BCN segnalano alla BCE i dati di cui al paragrafo 1 entro la fine del cinquantacinquesimo giorno successivo alla fine del trimestre a cui i dati si riferiscono. In deroga a quanto previsto, la BCE può consentire a una BCN di segnalare i dati entro la fine del sessantaduesimo giorno successivo alla fine del trimestre a cui i dati si riferiscono. In tali casi la BCN presenta alla BCE una richiesta di deroga scritta, indicando:
Esaminata la richiesta della BCN, la BCE può concedere la deroga per un periodo determinato e ne riesamina la necessità con frequenza annuale.»; |
13) |
all'articolo 5, il punto c) del paragrafo 2, è sostituito dal seguente:
|
14) |
all'articolo 6, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Le BCN verificano regolarmente, almeno una volta l'anno, che siano soddisfatte le condizioni stabilite negli articoli 4, 4 bis e 4 ter del Regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24) ai fini della concessione, del rinnovo o del ritiro di eventuali deroghe.»; |
15) |
all'articolo 7, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Il Consiglio direttivo della BCE individua i soggetti dichiaranti dati di gruppo come stabilito nell'articolo 2, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24) e secondo i criteri ivi previsti sulla base dei dati di fine dicembre corrispondenti all'anno solare precedente forniti dalle BCN alla BCE (di seguito, i «dati di riferimento»), allo scopo di calcolare le statistiche del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) sui dati bancari consolidati degli Stati membri.»; |
16) |
l'articolo 8 è sostituito dal seguente: «Articolo 8 Procedura di notifica ai soggetti dichiaranti di dati di gruppo 1. Le BCN, per conto della BCE, utilizzano il modello di lettera di cui all'allegato II (di seguito «lettera di notifica») per notificare ai soggetti dichiaranti dati di gruppo la decisione del Consiglio direttivo ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24) in merito ai loro obblighi di segnalazione a norma del regolamento. La lettera di notifica contiene i criteri che giustificano la classificazione del soggetto che ha ricevuto la notifica come soggetto dichiarante dati di gruppo. 2. La BCN competente invia la lettera di notifica al soggetto dichiarante dati di gruppo entro 10 giorni lavorativi della BCE successivi alla data della decisione del Consiglio direttivo, e ne invia una copia al segretariato della BCE. 3. La procedura descritta nel paragrafo 2 non si applica per la notifica ai soggetti dichiaranti dati di gruppo che siano stati identificati dal Consiglio direttivo ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24) anteriormente alla data dalla quale decorrono gli effetti del presente indirizzo.»; |
17) |
l'articolo 9 è sostituito dal seguente: «Articolo 9 Procedura di revisione del Consiglio direttivo 1. Se un soggetto dichiarante dati gruppo che ha ricevuto una notifica in conformità all'articolo 8, entro 15 giorni lavorativi della BCE dal ricevimento di tale notifica, presenta alla BCN competente una richiesta scritta motivata, contenente le informazioni che la supportano, per il riesame della classificazione come soggetto dichiarante dati di gruppo, la BCN competente trasmette tale richiesta al Consiglio direttivo entro 10 giorni lavorativi della BCE. 2. A seguito del ricevimento di tale richiesta scritta ai sensi del paragrafo 1, il Consiglio direttivo riesamina la classificazione e comunica la sua decisione motivata per iscritto, entro due mesi dal ricevimento della richiesta, alla BCN competente, che notifica la decisione del Consiglio direttivo al soggetto dichiarante dati di gruppo entro 10 giorni lavorativi della BCE.»; |
18) |
all'articolo 10, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Le BCN garantiscono che i dati di cui al paragrafo 1 soddisfino i requisiti statistici minimi della BCE stabiliti nell'allegato III del Regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24), nonché qualsiasi altro requisito stabilito nel Regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24), prima di trasmetterli alla BCE in conformità agli articoli 3, 3 bis e 3 ter.»; |
19) |
l'articolo 11 è sostituito dal seguente: «Articolo 11 Verifica 1. Fatti salvi i diritti di verifica della BCE stabiliti nei Regolamenti (CE) n. 2533/98 e (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24), le BCN verificano e garantiscono la qualità e l'affidabilità delle informazioni statistiche da esse comunicate alla BCE e cooperano strettamente con gli operatori dell'SHSDB in quanto parte della DQM nel suo insieme. 2. La BCE valuta tali dati in maniera analoga, in stretta cooperazione con gli operatori dell'SHSDB. La valutazione è effettuata tempestivamente. 3. Ogni due anni la BCE e le BCN scambiano informazioni con il Comitato per le statistiche del SEBC, e, se del caso, con gli utenti finali, in relazione a pratiche, misure e procedure applicate nella compilazione dei dati statistici sulle disponibilità in titoli. 4. Le BCN garantiscono, verificano e mantengono la qualità dei dati statistici sulle disponibilità in titoli attraverso l'uso e l'applicazione di obiettivi, metriche e soglie DQM. Gli obiettivi DQM includono la garanzia: a) della qualità dei dati di output aggregati; b) della coerenza dei dati sulle disponibilità e dei dati di riferimento; e c) della coerenza con altre statistiche. 5. Quando gli operatori dell'SHSDB formulano interrogazioni nei confronti delle BCN, le classificano come: a) interrogazioni altamente prioritarie; b) interrogazioni prioritarie, o c) altre interrogazioni. Le BCN rispondono a tali interrogazioni per iscritto, entro un lasso di tempo adeguato alla classificazione. 6. I dati provenienti dall'archivio centralizzato sui titoli usati per le statistiche sulle disponibilità in titoli sono verificati in conformità all'Indirizzo BCE/2012/21 (*). (*) Indirizzo BCE/2012/21 della Banca centrale europea, del 26 settembre 2012, relativo al quadro di riferimento per la gestione della qualità dei dati dell'archivio centralizzato sui titoli denominato Centralised Securities Database (GU L 307 del 7.11.2012, pag. 89).»;" |
20) |
l'allegato I è sostituito dall'Allegato I al presente indirizzo; |
21) |
l'allegato II è sostituito dall'Allegato II al presente indirizzo. |
Articolo 2
Efficacia e attuazione
Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle BCN. Le banche centrali dell'Eurosistema ottemperano ai paragrafi 1, 2 e 15 dell'articolo 1 a partire da tale data. Le banche centrali dell'Eurosistema ottemperano ai paragrafi da 3 a 14 e 16 e 17 dell'articolo 1 del presente indirizzo a partire dal 1o ottobre 2018;
Articolo 3
Destinatari
Tutte le banche centrali dell'Eurosistema sono destinatarie del presente indirizzo.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 2 agosto 2016.
Per il Consiglio direttivo della BCE
Il presidente della BCE
Mario DRAGHI
(1) GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.
(2) GU L 305 dell'1.11.2012, pag. 6.
(3) Indirizzo BCE/2013/7 della Banca centrale europea del 22 marzo 2013 relativo alle statistiche sulle disponibilità in titoli (GU L 125 del 7.5.2013, pag. 17).
ALLEGATO I
L'allegato I all'Indirizzo BCE/2013/7 è modificato come segue:
«ALLEGATO I
SCHEMI DI SEGNALAZIONE
PARTE 1
Disponibilità in titoli ripartite per settori, escluse le disponibilità delle banche centrali nazionali
Tavola 1
Informazioni di carattere generale e note esplicative
Informazioni segnalate (1) |
Attributo |
Stato (2) |
Descrizione |
||||
|
Istituzione segnalante |
M |
Codice identificativo dell'istituzione segnalante |
||||
Data di trasmissione |
M |
Data in cui i dati sono trasmessi all'archivio delle statistiche sulle disponibilità in titoli (SHSDB) |
|||||
Periodo di riferimento |
M |
Periodo cui i dati si riferiscono |
|||||
Frequenza di segnalazione |
M |
|
Dati trimestrali |
||||
|
Dati mensili (3) |
||||||
|
M |
Trattamento dei rimborsi anticipati |
|||||
M |
Trattamento di interessi maturati |
Tavola 2
Informazioni sulle disponibilità in titoli
Informazioni segnalate (4) |
Attributo |
Stato (5) |
Descrizione |
|||
|
Settore del detentore |
M |
Settore/sottosettore dell'investitore |
|||
|
|
Società non finanziarie (S. 11) (6) |
||||
|
Istituti di deposito, escluse le autorità bancarie centrali (S.122) |
|||||
|
Fondi comuni monetari (FCM) (S.123) |
|||||
|
Fondi di investimento diversi dai fondi comuni monetari (S.124) |
|||||
|
Altre società finanziarie (7) escluse le società veicolo finanziarie preposte a operazioni di cartolarizzazione |
|||||
|
Società veicolo finanziarie preposte a operazioni di cartolarizzazione |
|||||
|
Imprese di assicurazione (S.128) |
|||||
|
Fondi pensionistici (S.129) |
|||||
|
Imprese di assicurazione e fondi pensione (sottosettore non identificato) (S.128 + S.129) (periodo transitorio) |
|||||
|
Amministrazioni centrali (S.1311) (disaggregazione facoltativa) |
|||||
|
Amministrazioni di Stati federati (S.1312) (disaggregazione facoltativa) |
|||||
|
Amministrazioni locali (S.1313) (disaggregazione facoltativa) |
|||||
|
Enti di previdenza e assistenza sociale (S.1314) (disaggregazione facoltativa) |
|||||
|
Altre amministrazioni pubbliche (sottosettore non identificato) |
|||||
|
Famiglie escluse istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.14) (disaggregazione facoltativa per gli investitori residenti, obbligatoria per le disponibilità di terze parti) |
|||||
|
Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.15) (disaggregazione facoltativa) |
|||||
|
Altre famiglie e istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.14 + S.15) (sottosettore non identificato) |
|||||
|
Investitori non finanziari escluse famiglie (solo per disponibilità di terze parti) (S.11 + S.13 + S.15) (8) |
|||||
|
Autorità bancarie centrali e amministrazioni pubbliche da segnalare solo per disponibilità di paesi non appartenenti all'area dell'euro (S.121 + S.13) (9) |
|||||
|
Investitori diversi da autorità bancarie centrali e amministrazioni da segnalare solo per disponibilità di paesi non appartenenti all'area dell'EUR (9) |
|||||
|
Settore sconosciuto (10) |
|||||
Paese del detentore |
M |
Paese di residenza dell'investitore |
||||
Fonte |
M |
Fonte dell'informazione trasmessa sulle disponibilità in titoli |
||||
|
|
Segnalazione diretta |
||||
|
Segnalazione del custode |
|||||
|
Segnalazione mista (11) |
|||||
|
Non disponibile |
|||||
Funzione |
M |
Funzione dell'investimento secondo la classificazione delle statistiche di bilancia di pagamenti |
||||
|
|
Investimento diretto |
||||
|
Investimento di portafoglio |
|||||
|
Non specificato |
|||||
Base segnaletica |
V |
Indica come è quotato il titolo, in percentuale o in numero di partecipazioni |
||||
|
|
Percentuale |
||||
|
|
Numero di partecipazioni |
||||
Valuta nominale |
V |
Valuta in cui il titolo è denominato, segnalata quando la base segnaletica è una percentuale |
||||
Posizioni |
M |
Importo totale di titoli detenuti |
||||
|
|
Al valore nominale (12). Numero di azioni o partecipazioni relative ad un titolo o importo nominale aggregato (in valuta nominale o in euro) nel caso in cui il titolo sia negoziato in importi e non in partecipazioni, esclusi gli interessi maturati |
||||
|
Al valore di mercato. Importo detenuto al prezzo quotato nel mercato in euro, inclusi gli interessi maturati (13) |
|||||
Posizioni: di cui ammontare |
M (14) |
Ammontare dei titoli detenuti dai due più grandi investitori |
||||
|
|
Al valore nominale, secondo lo stesso metodo di valutazione delle posizioni |
||||
|
Al valore di mercato, secondo lo stesso metodo di valutazione delle posizioni |
|||||
Formato |
M (12) |
Specifica il formato utilizzato per le posizioni al valore nominale |
||||
|
|
Valore nominale in euro o in altra valuta pertinente |
||||
|
Numero di azioni/partecipazioni (15) |
|||||
Altre variazioni di volume |
M |
Altre variazioni di importo dei titoli detenuti |
||||
|
|
Al valore nominale nello stesso formato delle posizioni al valore nominale |
||||
|
Al valore di mercato in euro |
|||||
Altre variazioni di volume: di cui importo |
M (14) |
Altre variazioni di volume nell'importo detenuto dai due più grandi investitori |
||||
|
|
Al valore nominale, secondo lo stesso metodo di valutazione delle posizioni |
||||
|
Al valore di mercato, secondo lo stesso metodo di valutazione delle posizioni |
|||||
Operazioni finanziarie |
M (16) |
Somma degli acquisti, detratte le vendite di un titolo, registrati al valore dell'operazione in euro inclusi gli interessi maturati (13) |
||||
Operazioni finanziarie: di cui importo |
M (17) |
Somma delle due più grandi operazioni in termini assoluti effettuate da singoli detentori, secondo lo stesso metodo di valutazione delle operazioni finanziarie |
||||
Status confidenziale |
M (18) |
Status confidenziale per posizioni, operazioni, altre variazioni di volume |
||||
|
|
Non per pubblicazione, solo per uso interno |
||||
|
Informazione statistica confidenziale |
|||||
|
Non applicabile (19) |
Tavola 3
Disponibilità in titoli con codice ISIN
Informazioni segnalate (20) |
Attributo |
Stato (21) |
Descrizione |
||
|
Codice ISIN |
M |
Codice ISIN |
Tavola 4
Disponibilità in titoli senza codice ISIN
Informazioni segnalate (22) |
Attributo |
Stato (23) |
Descrizione |
|||
|
Aggregazione |
M |
Tipo di dati |
|||
|
|
Dati segnalati titolo per titolo |
||||
|
Dati aggregati (non titolo per titolo) |
|||||
Codice identificativo per titoli/aggregati |
M |
Codice identificativo interno, per titoli senza codice ISIN e per i dati aggregati sulle disponibilità in titoli |
||||
Tipo di codice identificativo dei titoli |
M (24) |
Specifica il codice identificativo dei titoli per titoli segnalati titolo per titolo (25) |
||||
|
|
Codice interno banca centrale nazionale (BCN) |
||||
|
Committee on Uniform Security Identification Procedures (CUSIP) (Comitato competente per le procedure uniformi di identificazione dei titoli) |
|||||
|
Stock Exchange Daily Official List (SEDOL) |
|||||
|
altro (da specificare nei metadati) |
|||||
Classificazione degli strumenti |
M |
Classificazione del titolo secondo SEC 2010 e secondo Regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24) |
||||
|
|
Titoli di credito a breve termine (F.31) |
||||
|
Titoli di credito a lungo termine (F.32) |
|||||
|
Azioni quotate (F.511) |
|||||
|
Quote o partecipazioni fondi comuni monetari (FCM) (F.521) |
|||||
|
Quote o partecipazioni in fondi di investimento diversi dai FCM (F.522) |
|||||
|
Altri tipi di titoli (26) |
|||||
Settore dell'emittente |
M |
Settore istituzionale dell'emittente secondo il SEC 2010 e secondo il Regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24) |
||||
Paese dell'emittente |
M |
Paese di costituzione o residenza dell'emittente del titolo |
||||
Valore di prezzo (27) |
V |
Prezzo del titolo alla fine del periodo di riferimento |
||||
Base del prezzo (27) |
V |
Base sulla quale è dato il prezzo |
||||
|
|
Euro o altra valuta pertinente |
||||
|
Percentuale |
|||||
|
Nome dell'emittente |
V |
Nome dell'emittente |
|||
Nome abbreviato |
V |
Nome abbreviato del titolo attribuito dall'emittente, definito secondo le caratteristiche del titolo e delle altre informazioni eventualmente disponibili |
||||
Data di emissione |
V |
Data alla quale i titoli sono consegnati al sottoscrittore dall'emittente dietro pagamento. Si tratta della data alla quale i titoli diventano per la prima volta disponibili per la consegna agli investitori |
||||
Data di scadenza |
V |
Data di rimborso dello strumento di debito |
||||
Consistenze |
V |
Consistenze convertite in euro |
||||
Capitalizzazione di mercato |
V |
Ultima capitalizzazione di mercato disponibile in euro |
||||
Interessi maturati |
V |
Interessi maturati dalla data di pagamento dell'ultima cedola o dalla data da cui inizia a decorrere la maturazione degli interessi |
||||
Ultimo rapporto di frazionamento |
V |
Frazionamenti e raggruppamenti azionari |
||||
Ultima data di frazionamento |
V |
Data di inizio di validità del frazionamento azionario |
||||
Tipo di cedola |
V |
Tipo di cedola (fissa, variabile, a gradini ecc.) |
||||
Tipo di debito |
V |
Tipo di strumento di debito |
||||
Ammontare del dividendo |
V |
Ammontare dell'ultimo dividendo pagato per azione (in tip di ammontare di dividendo) al lordo delle imposte (dividendo lordo) |
||||
Tipo di ammontare di dividendo |
V |
Denominazione in valuta di dividendo o in numero di azioni |
||||
Valuta di dividendo |
V |
Valuta in cui è stato effettuato l'ultimo pagamento del dividendo |
||||
Tipo di cartolarizzazione dell'attività |
V |
Tipo di attività cartolarizzata |
Tavola 5
Disponibilità in titoli emessi dal detentore
Informazioni segnalate (28) |
Attributo |
Stato (29) |
Descrizione |
|||
|
Codice identificativo per aggregati |
M (30) |
Codice identificativo interno, per i dati aggregati sulle disponibilità in titoli |
|||
Classificazione degli strumenti |
M |
Classificazione del titolo secondo il SEC 2010 e secondo il Regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24) |
||||
|
|
Titoli di credito a breve termine (F.31) |
||||
|
Titoli di credito a lungo termine (F.32) |
|||||
|
Azioni quotate (F.511) |
|||||
|
Quote o partecipazioni in FCM (F.521) |
|||||
Posizioni al valore di mercato. |
M |
Importo totale di titoli detenuti. Al valore di mercato. Importo detenuto al prezzo quotato nel mercato in euro, inclusi gli interessi maturati (31). |
PARTE 2
Disponibilità in titoli detenute da gruppi soggetti agli obblighi di segnalazione
Tavola 1
Informazioni di carattere generale e note esplicative
Informazioni segnalate (32) |
Attributo |
Stato (33) |
Descrizione |
|||
|
Istituzione segnalante |
M |
Codice identificativo dell'istituzione segnalante |
|||
Data di trasmissione |
M |
Data di trasmissione dei dati al SHSDB |
||||
Periodo di riferimento |
M |
Periodo cui i dati si riferiscono |
||||
Frequenza di segnalazione |
M |
Dati trimestrali |
||||
|
M |
Trattamento dei rimborsi anticipati |
||||
M |
Trattamento di interessi maturati |
Tavola 2
Informazioni sulle disponibilità in titoli
Informazioni segnalate (34) |
Attributo |
Stato (35) |
Livello di segnalazione (36) |
Descrizione |
|||
|
Identificativo del gruppo dichiarante |
M |
G |
Codice standard che individua in modo univoco il gruppo dichiarante (37) |
|||
Tipo di identificativo del gruppo dichiarante |
M |
G |
Specifica il tipo di codice utilizzato per il gruppo dichiarante |
||||
LEI del gruppo dichiarante |
M |
G |
LEI conforme alla norma International Organization for Standardization (ISO) 17442 del gruppo dichiarante |
||||
Identificativo dell'entità |
M |
E |
Codice standard che individui in modo univoco l'entità del gruppo (37) |
||||
Tipo di identificativo dell'entità |
M |
E |
Specifica il tipo di codice utilizzato per l'entità del gruppo |
||||
LEI dell'entità |
M |
E |
LEI conforme alla norma International Organization for Standardization (ISO) 17442 dell'entità del gruppo |
||||
Paese di residenza dell'entità |
M |
E |
Paese di costituzione o residenza dell'entità |
||||
Denominazione del gruppo dichiarante |
M |
G |
Denominazione completa del gruppo dichiarante |
||||
Denominazione dell'entità |
M |
E |
Denominazione completa dell'entità del gruppo |
||||
Settore della capogruppo |
M |
G |
Settore istituzionale del soggetto dichiarante dati di gruppo secondo il SEC 2010 e secondo il Regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24) |
||||
Settore dell'entità |
M |
E |
Settore istituzionale dell'entità del gruppo secondo il SEC 2010 e secondo il Regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24) |
||||
Identificativo dell'impresa madre diretta |
M |
E |
Codice standard che individua in modo univoco l'entità giuridica del quale l'entità, sprovvista di personalità giuridica, fa direttamente parte (37) |
||||
Tipo di Identificativo dell'impresa madre diretta |
M |
E |
Specifica il tipo di codice identificativo utilizzato per l'impresa madre più prossima |
||||
Tipo di gruppo |
M |
G |
Tipo di gruppo |
||||
|
Base segnaletica |
V |
E |
Indica come è quotato il titolo, in percentuale o in numero di partecipazioni |
|||
|
Percentuale |
||||||
|
Numero di partecipazioni |
||||||
Valuta nominale |
V |
E |
Valuta in cui è denominato l'ISIN, segnalata quando la base segnaletica è una percentuale |
||||
Formato |
M (38) |
E |
Specifica il formato utilizzato per le posizioni al valore nominale |
||||
|
|
|
Valore nominale in euro o in altra valuta pertinente |
||||
|
|
|
Numero di azioni/partecipazioni (39) |
||||
Posizioni |
M |
E |
Importo totale di titoli detenuti |
||||
|
|
|
|
Al valore nominale (38). Numero di azioni o partecipazioni relative ad un titolo o importo nominale aggregato (in valuta nominale o in euro) nel caso in cui il titolo sia negoziato in importi e non in partecipazioni, esclusi gli interessi maturati. |
|||
|
|
|
|
Al valore di mercato. Importo detenuto di un titolo al prezzo quotato nel mercato in euro, inclusi gli interessi maturati (40) (41) |
|||
Emittente fa parte del gruppo dichiarante (ambito prudenziale) |
M |
G |
Indica se il titolo è stato emesso da un'entità dello stesso gruppo dichiarante in linea con l'ambito del consolidamento prudenziale |
||||
Emittente fa parte del gruppo dichiarante (ambito contabile) |
M |
G |
Indica se il titolo è stato emesso da un'entità dello stesso gruppo dichiarante in linea con l'ambito del consolidamento contabile |
||||
|
Stato di forberance e rinegoziazione |
M |
G |
Identificazione di strumenti oggetto di concessioni (forbearance) e rinegoziati |
|||
Data dello stato di forbearance e rinegoziazione |
M |
G |
La data in cui si considera si sia verificato lo stato di forberance o rinegoziazione segnalato alla voce «Stato di forbearance e rinegoziazione» |
||||
Stato in bonis dello strumento |
M |
G |
Identificazione di strumenti deteriorati in conformità con il Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione (42) |
||||
Data dello stato in bonis dello strumento |
M |
G |
Data in cui si considera che lo stato in bonis dello strumento segnalato alla voce «Stato in bonis dello strumento» sia stato stabilito o sia cambiato |
||||
Stato di default dell'emittente |
M |
G |
Identificazione dello stato di default dell'emittente in conformità all'articolo 178 del Regolamento (UE) n. 575/2013 |
||||
Data dello stato di default dell'emittente |
M |
G |
Data in cui lo stato di default dell'emittente come segnalato in «Stato di default dell'emittente» si è verificato o è cambiato |
||||
Stato di default dello strumento |
M |
G |
Identificazione dello stato di default dello strumento in conformità all'articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013 (43) |
||||
Data dello stato di default dello strumento |
M |
G |
Data in cui lo stato di default dello strumento come segnalato in «Stato di default dello strumento» si è verificato o è cambiato |
||||
Principio contabile |
M |
G ed E |
Principi contabili utilizzati dal soggetto dichiarante |
||||
Valore contabile |
M |
E |
Il valore contabile in conformità all'allegato V al Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 Ammontare in euro. Gli importi in valuta estera dovrebbero essere convertiti in euro ai rispettivi tassi di cambio di riferimento dell'euro della Banca centrale europea (BCE), ossia al tasso medio alla data di riferimento. |
||||
Tipo di riduzione di valore |
M |
E |
Tipo di riduzione di valore |
||||
Metodo di valutazione della riduzione di valore |
M |
E |
Metodo con cui è valutata la riduzione di valore, se lo strumento è soggetto a riduzione di valore in base ai principi contabili applicati. Si distinguono metodi collettivi e individuali. |
||||
Importo della riduzione di valore accumulata |
M |
E |
Importo delle svalutazioni per perdite detenute o allocate rispetto allo strumento alla data di riferimento. Tale attributo dei dati si applica agli strumenti soggetti a riduzione di valore in base al principio contabile applicato. Ammontare in euro. Gli importi in valuta estera dovrebbero essere convertiti in euro ai rispettivi tassi di cambio di riferimento dell'euro della (BCE), ossia al tasso medio alla data di riferimento. |
||||
Fonti di gravame |
M |
E |
Tipo di operazione in cui l'esposizione è vincolata in conformità al Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014. È considerata soggetta a gravame l'attività che è stata costituita in garanzia o altrimenti riservata per fornire forme di copertura, garanzia o supporto al credito (credit enhancement) a uno strumento senza la possibilità di ritirarla liberamente. |
||||
Classificazione contabile degli strumenti |
M |
E |
Portafoglio contabile in cui lo strumento è iscritto in conformità al principio contabile applicato dal soggetto dichiarante. |
||||
Portafoglio prudenziale |
M |
E |
Classificazione delle esposizioni nel portafoglio di negoziazione e non nel portafoglio di negoziazione. Strumenti nel portafoglio di negoziazione così come definiti nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 86, del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
||||
Variazioni accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito |
M |
E |
Variazioni accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito ai sensi del paragrafo 46 della parte 2 dell'allegato V al Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 Ammontare in euro. Gli importi in valuta estera dovrebbero essere convertiti in euro ai rispettivi tassi di cambio di riferimento dell'euro della (BCE), ossia al tasso medio alla data di riferimento. |
||||
Recuperi accumulati a partire dal default |
M |
E |
Importo totale recuperato a partire dalla data di default. Ammontare in euro. Gli importi in valuta estera dovrebbero essere convertiti in euro ai rispettivi tassi di cambio di riferimento dell'euro della (BCE), ossia al tasso medio alla data di riferimento per la segnalazione. |
||||
Probabilità di default dell'emittente |
M (44) |
G |
La probabilità di default dell'emittente nell'orizzonte temporale di un anno determinata ai sensi degli articoli 160, 163, 179 e 180 del Regolamento (UE) n. 575/2013 |
||||
Perdita in caso di default in periodi di recessione |
M (44) |
G |
Il rapporto tra l'importo che potrebbe andar perso su un'esposizione in periodi di recessione economica nell'orizzonte temporale di un anno a seguito di default e l'importo dell'esposizione al momento del default, in conformità all'articolo 181 del Regolamento (UE) n. 575/2013. |
||||
Perdita in caso di default in periodi di normalità economica |
M (44) |
G |
Il rapporto tra l'importo che potrebbe andar perso su un'esposizione in periodi di normalità economica nell'orizzonte temporale di un anno a seguito di default e l'importo dell'esposizione al momento del default. |
||||
Fattore di ponderazione del rischio |
M (45) |
G |
Fattori di ponderazione del rischio associati all'esposizione, in conformità al Regolamento (UE) n. 575/2013 |
||||
Valore dell'esposizione (designato anche come esposizione al momento del default) |
M |
E |
Valore dell'esposizione con l'attenuazione del rischio di credito e con i fattori di conversione del credito, in conformità al Regolamento (UE) n. 680/2014. Ammontare in euro. Gli importi in valuta estera dovrebbero essere convertiti in euro ai rispettivi tassi di cambio di riferimento dell'euro della (BCE), ossia al tasso medio alla data di riferimento per la segnalazione. |
||||
Metodo di calcolo del capitale a fini prudenziali |
M |
E |
Identificazione del metodo utilizzato per calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio ai fini dei punti a) ed f) dell'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 |
||||
Classe di esposizione |
M |
E |
Classe di esposizioni come definita in conformità al Regolamento (UE) n. 575/2013 |
Tavola 3
Disponibilità in titoli con codice ISIN
Informazioni segnalate (46) |
Attributo |
Stato (47) |
Livello di segnalazione (48) |
Descrizione |
Dati di riferimento |
Codice ISIN |
M |
E |
Codice ISIN |
Tavola 4
Disponibilità in titoli senza codice ISIN
Informazioni segnalate (49) |
Attributo |
Stato (50) |
Livello di segnalazione (51) |
Descrizione |
|||
|
Codice identificativo per titoli |
M |
E |
Codice interno BCN per disponibilità in titoli senza codice ISIN segnalato titolo per titolo. |
|||
Tipo di codice identificativo dei titoli |
M |
E |
Specifica il codice identificativo dei titoli per titoli segnalati titolo per titolo (52) |
||||
|
|
|
Codice interno BCN |
||||
|
CUSIP |
||||||
|
SEDOL |
||||||
|
Altro (53) |
||||||
Classificazione degli strumenti |
M |
E |
Classificazione del titolo secondo il SEC 2010 e secondo il Regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24) |
||||
|
|
|
Titoli di credito a breve termine (F.31) |
||||
|
Titoli di credito a lungo termine (F.32) |
||||||
|
Azioni quotate (F.511) |
||||||
|
Quote o azioni in FCM (F.521) |
||||||
|
Quote o partecipazioni in fondi di investimento diversi dai FCM (F.522) |
||||||
|
Altri tipi di titoli (54) |
||||||
Settore dell'emittente |
M |
E |
Settore istituzionale dell'emittente secondo il SEC 2010 e secondo il Regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24) |
||||
Paese dell'emittente |
M |
E |
Paese di costituzione o residenza dell'emittente del titolo |
||||
|
Identificativo dell'emittente |
M |
E |
Codice standard che individua in modo univoco l'emittente (55) |
|||
Tipo di identificativo dell'emittente |
M |
E |
Specifica il tipo di codice utilizzato per l'emittente |
||||
Denominazione dell'emittente |
M |
E |
Denominazione dell'emittente |
||||
LEI dell'emittente |
M |
E |
LEI conforme alla norma (ISO) 17442 dell'emittente |
||||
Settore NACE dell'emittente |
M |
E |
Classificazione delle controparti secondo le loro attività economiche, in conformità alla classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 come stabilita dal Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (56) |
||||
Stato dell'entità |
M |
E |
Attributo supplementare relativo alle informazioni sullo stato degli emittenti, tra cui lo stato di default (così come le categorie che descrivono le circostanze in cui l'entità può essere in default, ai sensi dell'articolo 178 del Regolamento (UE) n. 575/2013) e altri tipi di stato della parte, quale ad esempio fusa, acquisita ecc. |
||||
Data dello stato dell'entità |
M |
E |
Data in cui è cambiato lo stato dell'entità |
||||
Data di emissione |
M |
E |
Data alla quale i titoli sono consegnati al sottoscrittore dall'emittente dietro pagamento. Si tratta della data alla quale i titoli diventano per la prima volta disponibili per la consegna agli investitori |
||||
Data di scadenza |
M |
E |
Data di rimborso dello strumento di debito |
||||
Valuta nominale |
M |
E |
Valuta in cui il titolo è denominato |
||||
Classificazione dell'attività principale |
M |
E |
Classificazione dello strumento |
||||
Tipo di cartolarizzazione dell'attività |
M |
E |
Tipo di attività cartolarizzata |
||||
Stato del titolo |
M |
E |
Attributo supplementare che consente l'identificazione dello stato del titolo, che può indicare se lo strumento è valido o no, per esempio se è in default, scaduto o rimborsato anticipatamente. |
||||
Data dello stato del titolo |
M |
E |
La data in cui si considera si sia verificato lo stato del titolo segnalato alla voce «Stato del titolo» |
||||
Arretrati per lo strumento |
M |
E |
Ammontare complessivo di capitale, interessi e qualsiasi spesa in essere alla data di riferimento, contrattualmente dovuto e impagato (arretrato). Tale importo deve essere sempre segnalato. Si deve segnalare 0 (zero) se non vi sono arretrati per lo strumento alla data di riferimento. L'importo dovrebbe essere segnalato in euro. Gli importi in valuta estera dovrebbero essere convertiti in euro ai rispettivi tassi di cambio di riferimento dell'euro della (BCE), ossia al tasso medio alla data riferimento. |
||||
Data degli arretrati per lo strumento |
M |
E |
Data di scadenza dello strumento ai sensi del paragrafo 48 della parte 2 dell'allegato V del Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014. Questa è la prima data in cui lo strumento ha importi impagati alla data di riferimento ed è da segnalare se lo strumento è scaduto alla data di riferimento. |
||||
Tipo di subordinazione dello strumento |
M |
E |
Indica se lo strumento è garantito o meno, il suo grado di subordinazione e la presenza o meno di garanzie reali |
||||
Ubicazione geografica della garanzia |
M |
E |
Ubicazione geografica della garanzia |
||||
Identificativo del garante |
M |
E |
Codice standard che identifica univocamente il garante (57) |
||||
Tipo di identificativo del garante |
M |
E |
Specifica il tipo di codice utilizzato per il garante |
PARTE 3
Disponibilità annuali in titoli da parte di IA
Tavola 1
Informazioni di carattere generale e note esplicative
Informazioni segnalate (58) |
Attributo |
Stato (59) |
Descrizione |
|||
|
Istituzione dichiarante |
M |
Codice identificativo dell'istituzione dichiarante |
|||
Data di trasmissione |
M |
Data di trasmissione dei dati all'SHSDB |
||||
Periodo di riferimento |
M |
Periodo a cui i dati si riferiscono |
||||
Frequenza di segnalazione |
M |
|
Dati annuali |
|||
|
|
M |
Trattamento dei rimborsi anticipati |
|||
M |
Trattamento di interessi maturati |
Tavola 2
Informazioni sulle disponibilità in titoli
Informazioni segnalate (60) |
Attributo |
Stato (61) |
Descrizione |
|||
|
Settore del detentore |
M |
Settore/sottosettore dell'investitore |
|||
|
|
Imprese di assicurazione (S.128) |
||||
Fonte |
M |
Fonte dell'informazione trasmessa sulle disponibilità in titoli |
||||
|
|
Segnalazione diretta |
||||
|
Segnalazione del custode |
|||||
|
Segnalazione mista (62) |
|||||
|
Non disponibile |
|||||
Residenza delle entità dell'IA (sede principale e succursali) |
|
Residenza delle entità dell'IA (sede principale e succursali) |
||||
|
|
Residente nel paese della sede principale |
||||
|
|
Non residente nel paese della sede principale |
||||
|
|
Se non residente nel paese della sede principale, residente in altri paesi del SEE, per paese |
||||
|
|
Se non residente nel paese della sede principale, residente in altri paesi non appartenenti al SEE |
||||
Base segnaletica |
V |
Indica le modalità di quotazione del titolo, in percentuale o in numero di partecipazioni |
||||
|
|
Percentuale |
||||
|
|
Numero di partecipazioni |
||||
Valuta nominale |
V |
Valuta in cui il titolo è denominato, segnalata quando la base segnaletica è una percentuale |
||||
Posizioni |
M |
Importo totale di titoli detenuti |
||||
|
|
Al valore nominale (63). Numero di azioni o partecipazioni relative ad un titolo o importo nominale aggregato (in valuta nominale o in euro) nel caso in cui il titolo sia negoziato in importi e non in partecipazioni, esclusi gli interessi maturati |
||||
|
Al valore di mercato. Importo detenuto al prezzo quotato nel mercato in euro, inclusi gli interessi maturati (64) |
|||||
Formato |
V (65) |
Specifica il formato utilizzato per le posizioni al valore nominale |
||||
|
|
Valore nominale in euro o in altra valuta pertinente |
||||
|
Numero di azioni/partecipazioni |
|||||
Status confidenziale |
M |
Status confidenziale per le posizioni |
||||
|
|
Non per pubblicazione, solo per uso interno |
||||
|
Informazione statistica confidenziale |
|||||
|
Non applicabile |
|||||
|
Aggregazione |
M |
Tipo di dati |
|||
|
|
Dati aggregati (non titolo per titolo) |
||||
Classificazione degli strumenti |
M |
Classificazione del titolo secondo il SEC 2010 e secondo il Regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24) |
||||
|
|
Titoli di credito a breve termine (F.31) |
||||
|
|
Titoli di credito a lungo termine (F.32) |
||||
|
|
Azioni quotate (F.511) |
||||
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Quote o partecipazioni in FCM (F.521) |
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Quote o partecipazioni in fondi di investimento diversi dai FCM (F.522) |
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Settore dell'emittente |
M |
Settore istituzionale dell'emittente secondo il SEC 2010 e secondo il Regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24) |
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Paese dell'emittente |
M |
Paese di costituzione o residenza dell'emittente del titolo |
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Paesi dell'area dell'euro |
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Paesi dell'Unione non appartenenti all'area dell'euro |
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Paesi non appartenenti all'Unione |
(1) I criteri di segnalazione elettronica sono stabiliti separatamente.
(2) M: attributo obbligatorio; V: attributo facoltativo.
(3) Solo per le posizioni, se le operazioni sono compilate sulla base di posizioni mensili nell'SHSDB.
(4) I criteri di segnalazione elettronica sono stabiliti separatamente.
(5) M: attributo obbligatorio; V: attributo facoltativo.
(6) La numerazione delle categorie in tutto il presente indirizzo riflette la numerazione introdotta nel Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1). (di seguito «SEC 2010»).
(7) Altri intermediari finanziari (S.125) inclusi gli ausiliari finanziari (S.126) e i prestatori di fondi e istituzioni finanziarie captive (S.127).
(8) Solo se i settori S.11, S.13 e S.15 non sono segnalati separatamente.
(9) Per i dati segnalati dalle BCN non appartenenti all'area dell'euro, solo per segnalare le disponibilità di investitori non residenti nell'area dell'euro.
(10) Settore residente non allocato nel paese del detentore; vale a dire, se il settore e il paese sono sconosciuti non vanno segnalati. Le BCN devono informare gli operatori SHSDB del motivo per il quale il settore è sconosciuto, in caso di valori statisticamente rilevanti.
(11) Solo se la segnalazione diretta e quella del custode non possono essere distinte.
(12) Non segnalato se i valori di mercato (e le rispettive altre variazioni di volume/operazioni) sono segnalati.
(13) Si raccomanda l'inclusione con la massima diligenza dell'interesse maturato.
(14) Se una BCN segnala la natura confidenziale, tale attributo può non essere segnalato. L'importo può riferirsi al singolo investitore più grande piuttosto che ai due investitori più grandi sotto la responsabilità della BCN segnalante.
(15) Le BCN sono invitate a segnalare il valore nominale in numero di partecipazioni quando i titoli sono quotati in partecipazioni nel CSDB.
(16) Da segnalare solo se le operazioni non derivano da posizioni nell'SHSDB.
(17) Da segnalare solo per le operazioni raccolte da soggetti dichiaranti; da non segnalare per le operazioni che derivano da posizioni delle BCN.
(18) Da segnalare se l'importo corrispondente dei due più grandi investitori per posizioni, operazioni, altre variazioni di volume, non è disponibile/fornito.
(19) Da utilizzare solo se le operazioni derivano da posizioni di BCN. In tali casi la natura confidenziale viene ricavata dall'SHSDB, vale a dire se le posizioni iniziali e/o finali sono confidenziali, la transazione che ne deriva è segnalata come confidenziale.
(20) I criteri di segnalazione elettronica sono stabiliti separatamente.
(21) M: attributo obbligatorio; V: attributo facoltativo.
(22) I criteri di segnalazione elettronica sono stabiliti separatamente.
(23) M: attributo obbligatorio; V: attributo facoltativo.
(24) Non richiesto per i titoli segnalati su base aggregata.
(25) Le BCN dovrebbero utilizzare preferibilmente per diversi anni lo stesso codice identificativo dei titoli per ciascun titolo. Inoltre, ciascun codice identificativo di titoli dovrebbe essere relativo solo a un titolo. Le BCN devono informare gli operatori del SHSDB se non sono in grado di farlo. I codici CUSIP e SEDOL possono essere considerati come codici interni BCN.
(26) Tali titoli non saranno inclusi per compilare dati aggregati.
(27) Per calcolare posizioni al valore di mercato da posizioni al valore nominale.
(28) I criteri di segnalazione elettronica sono stabiliti separatamente.
(29) M: attributo obbligatorio; V: attributo facoltativo.
(30) Le BCN dovrebbero utilizzare lo stesso codice identificativo concordato con gli operatori del SHSDB.
(31) Si raccomanda l'inclusione con la massima diligenza dell'interesse maturato.
(32) I criteri di segnalazione elettronica sono stabiliti separatamente.
(33) M: attributo obbligatorio; V: attributo facoltativo.
(34) I criteri di segnalazione elettronica sono stabiliti separatamente.
(35) M: attributo obbligatorio; V: attributo facoltativo.
(36) G Livello di gruppo; E: Livello di soggetto. Ove si applichi la deroga stabilita nell'articolo 4 bis, paragrafo 3, i campi di dati riferiti alla segnalazione per ogni entità dovrebbero essere segnalati in conformità alle rispettive norme nazionali stabilite dalla BCN che ha concesso la deroga assicurando che i dati siano omogenei rispetto alle disaggregazioni obbligatorie.
(37) Identificativo da definire separatamente.
(38) Non segnalato se sono segnalati i valori di mercato.
(39) Le BCN sono invitate a segnalare il valore nominale in numero di partecipazioni quando i titoli sono quotati in partecipazioni nel CSDB.
(40) Si raccomanda l'inclusione con la massima diligenza dell'interesse maturato.
(41) Per i titoli senza un codice ISIN, l'mporto totale di titoli detenuti va segnalato al valore di mercato, vale a dire l'importo detenuto al prezzo quotato nel mercato in euro, inclusi gli interessi maturati. Approssimazioni alternative, quali ad esempio il valore contabile, potrebbero essere usate con la massima diligenza se il valore di mercato non è disponibile.
(42) Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, del 16 aprile 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 28.6.2014, pag. 1).
(43) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).
(44) Da segnalare se si applica il metodo basato su rating interni (Internal Ratings Based, IRB) per il calcolo del capitale regolamentare o se i dati sono altrimenti disponibili.
(45) Da segnalare se il metodo IRB per il calcolo del capitale regolamentare non si applica o i dati sono altrimenti disponibili.
(46) I criteri di segnalazione elettronica sono stabiliti separatamente.
(47) M: attributo obbligatorio; V: attributo facoltativo.
(48) G Livello di gruppo; E: Livello di soggetto. Ove si applichi la deroga stabilita nell'articolo 4 bis, paragrafo 3, i campi di dati riferiti alla segnalazione per ogni entità dovrebbero essere segnalati in conformità alle rispettive norme nazionali stabilite dalla BCN che ha concesso la deroga assicurando che i dati siano omogenei rispetto alle disaggregazioni obbligatorie.
(49) I criteri di segnalazione elettronica sono stabiliti separatamente.
(50) M: attributo obbligatorio; V: attributo facoltativo.
(51) G Livello di gruppo; E: Livello di soggetto. Ove si applichi la deroga stabilita nell'articolo 4 bis, paragrafo 3, i campi di dati riferiti alla segnalazione per ogni entità dovrebbero essere segnalati in conformità alle rispettive norme nazionali stabilite dalla BCN che ha concesso la deroga assicurando che i dati siano omogenei rispetto alle disaggregazioni obbligatorie.
(52) Le BCN dovrebbero utilizzare preferibilmente per diversi anni lo stesso codice identificativo dei titoli per ciascun titolo. Inoltre, ciascun codice identificativo di titoli dovrebbe essere relativo solo a un titolo. Le BCN devono informare gli operatori del SHSDB se non sono in grado di farlo. I codici CUSIP e SEDOL possono essere considerati come codici interni BCN.
(53) Le BCN dovrebbero specificare nei metadata il tipo di numero di identificazione utilizzato.
(54) Tali titoli non saranno inclusi per compilare dati aggregati.
(55) Identificativo da definire separatamente.
(56) Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici(GU L 393,del 30.12.2006, pag. 1).
(57) Identificativo da definire separatamente. Usare il LEI se del caso.
(58) I criteri di segnalazione elettronica sono stabiliti separatamente.
(59) M: attributo obbligatorio; V: attributo facoltativo.
(60) I criteri di segnalazione elettronica sono stabiliti separatamente.
(61) M: attributo obbligatorio; V: attributo facoltativo.
(62) Solo se la segnalazione diretta e quella del custode non possono essere distinte.
(63) Non segnalato se sono segnalati i valori di mercato.
(64) Si raccomanda l'inclusione con la massima diligenza dell'interesse maturato.
(65) Non segnalato se i valori di mercato (e le rispettive altre variazioni di volume/operazioni) sono segnalati.»;
ALLEGATO II
L'allegato II all'Indirizzo BCE/2013/7 è modificato come segue:
«ALLEGATO II
LETTERA DI NOTIFICA AI SOGGETTI DICHIARANTI DI DATI DI GRUPPO
Notifica della classificazione come soggetto dichiarante dati di gruppo ai sensi del Regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24) (1)
Con la presente Le notifichiamo per conto della Banca centrale europea (BCE), che [denominazione del soggetto dichiarante dati di gruppo] è stato classificato dal Consiglio direttivo della BCE come soggetto dichiarante dati di gruppo a fini statistici, ai sensi degli articoli 2, paragrafo 1, lettera b), e 2, paragrafo 4, del Regolamento (UE) 1011/2012 (BCE/2012/24).
Gli obblighi di segnalazione di [denominazione del soggetto dichiarante dati di gruppo] come soggetto dichiarante dati di gruppo sono stabiliti nell'articolo 3 bis del Regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24).
Motivi per la classificazione come «soggetto dichiarante dati di gruppo»
Il Consiglio direttivo ha determinato che [denominazione del soggetto dichiarante dati di gruppo] si qualifica come soggetto dichiarante dati di gruppo in base ai seguenti criteri previsti nel Regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24):
a) |
[denominazione del soggetto dichiarante dati di gruppo] è a capo di un gruppo bancario come definito nell'articolo 1, paragrafo 10, del Regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24) e disciplinato nell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto i), del Regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24), ovvero è un'istituzione o un'istituzione finanziaria stabilita in uno Stato membro partecipante che non è parte di un gruppo bancario (di seguito «soggetto»), ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto ii), del Regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24); |
b) |
[denominazione soggetto dichiarante dati di gruppo] soddisfa i seguenti criteri (2):
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Fonte informativa a supporto della classificazione come «soggetto dichiarante dati di gruppo»
La BCE calcola il totale delle attività di bilancio consolidato dei soggetti o gruppi bancari dell'Unione europea sulla base delle informazioni raccolte dalle banche centrali nazionali sul bilancio consolidato dei gruppi bancari nello Stato membro interessato, calcolato ai sensi degli articoli 18, paragrafi 1, 4 e 8, dell'articolo 19, paragrafi 1 e 3, e dell'articolo 23 del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).
[Se necessario, dovrebbero fornirsi qui ulteriori spiegazioni sulla metodologia applicata a qualsiasi ulteriore criterio di inclusione approvato dal Consiglio direttivo.]
Obiezioni e riesame da parte del Consiglio direttivo
Qualunque richiesta di riesame da parte del Consiglio direttivo della BCE della classificazione di [denominazione del soggetto dichiarante dati di gruppo] come soggetto dichiarante dati di gruppo per i motivi sopraindicati deve essere indirizzata entro 15 giorni lavorativi della BCE dal ricevimento della presente lettera a [inserire il nome e l'indirizzo della BCN]. [denominazione del soggetto dichiarante dati di gruppo] deve indicare le ragioni di tale richiesta e fornire tutte le informazioni che la corroborano.
Data d'inizio degli obblighi di segnalazione
In assenza di obiezioni, [denominazione del soggetto dichiarante dati di gruppo] deve segnalare le informazioni statistiche ai sensi dell'articolo 3 bis del Regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24) entro [inserire la data d'inizio per la segnalazione, cioè entro sei mesi dall'invio della lettera].
Modifiche concernenti lo stato del soggetto che riceve la notifica
Qualsiasi modifica concernente [denominazione del soggetto dichiarante dati di gruppo] relativa alla denominazione o alla forma giuridica, fusione, ristrutturazione e altro evento o circostanza suscettibile di incidere sugli obblighi di segnalazione di [denominazione del soggetto dichiarante dati di gruppo] va comunicata a [nome della BCN notificante] entro 10 giorni dalla sua verificazione.
Nonostante tale evento, [denominazione del soggetto dichiarante dati di gruppo] resta soggetto agli obblighi di segnalazione stabiliti nel Regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24) fino a notifica in senso contrario effettuata per conto della BCE.
In fede,
[firma]».
(1) Regolamento (UE) n. 1011/2012 della Banca centrale europea, del 17 ottobre 2012, relativo alle statistiche sulle disponibilità in titoli (BCE/2012/24) (GU L 305 dell'1.11.2012, pag. 6).
(2) Inserire i criteri pertinenti che l'impresa a capo di un gruppo bancario o il soggetto soddisfa per qualificarsi come soggetto dichiarante dati di gruppo, per decisione del Consiglio direttivo.
(3) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).