Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D1966

Decisione (UE) 2016/1966 del Consiglio, del 20 settembre 2016, relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica dell'allegato XIX (Protezione dei consumatori) dell'accordo SEE (Sistema di risoluzione alternativa delle controversie)

GU L 303 del 10.11.2016, p. 16–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/1966/oj

10.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 303/16


DECISIONE (UE) 2016/1966 DEL CONSIGLIO

del 20 settembre 2016

relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica dell'allegato XIX (Protezione dei consumatori) dell'accordo SEE (Sistema di risoluzione alternativa delle controversie)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo (1), in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE») è entrato in vigore il 1o gennaio 1994.

(2)

A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificare, tra l'altro, l'allegato XIX (Protezione dei consumatori) dell'accordo SEE.

(3)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(4)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1051 della Commissione (3).

(5)

Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(6)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XIX (Protezione dei consumatori) dell'accordo SEE.

(7)

La posizione dell'Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione allegato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione, in sede di Comitato misto SEE riguardo alla proposta di modifica dell'allegato XIX (Protezione dei consumatori) dell'accordo SEE si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 2016

Per il Consiglio

Il presidente

I. KORČOK


(1)  GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

(2)  Regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 1).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1051 della Commissione, del 1o luglio 2015, relativo alle modalità per l'esercizio delle funzioni della piattaforma di risoluzione delle controversie online, alle caratteristiche del modulo di reclamo elettronico e alle modalità della cooperazione tra i punti di contatto di cui al regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori (GU L 171 del 2.7.2015, pag. 1).

(4)  Direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 63).


PROGETTO DI

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. …

del

che modifica l'allegato XIX (Protezione dei consumatori) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (1).

(2)

È necessario stabilire modalità transitorie specifiche in attesa della completa attuazione delle funzioni di traduzione della piattaforma di risoluzione delle controversie online dei consumatori ODR di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 524/2013 per quanto riguarda la lingua islandese.

(3)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1051 della Commissione, del 1o luglio 2015, relativo alle modalità per l'esercizio delle funzioni della piattaforma di risoluzione delle controversie online, alle caratteristiche del modulo di reclamo elettronico e alle modalità della cooperazione tra i punti di contatto di cui al regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori (2).

(4)

Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (3).

(5)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XIX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato XIX dell'accordo SEE è così modificato:

1.

al punto 7d (Direttiva 2009/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto quanto segue:

«, modificata da:

32013 R 0524: Regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013 (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 1);

32013 L 0011: Direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013 (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 63).»;

2.

al punto 7f (Regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio) sono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32013 R 0524: Regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013 (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 1);

32013 L 0011: Direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013 (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 63).»;

3.

dopo il punto 7i (Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio) è inserito quanto segue:

«7 j.

32013 R 0524: Regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

a)

per quanto riguarda gli Stati EFTA, la piattaforma ODR di cui all'articolo 5 del regolamento è accessibile entro 40 giorni lavorativi dall'entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n.…/… del… [la presente decisione del Comitato misto SEE].

b)

La piattaforma ODR è accessibile in tutte le lingue di cui all'articolo 129, paragrafo 1, dell'accordo SEE.

c)

In deroga all'articolo 5, paragrafo 4, lettera e), del regolamento, le funzioni di traduzione della piattaforma ODR da e verso la lingua islandese sono inizialmente disponibili soltanto per quanto riguarda l'esito di una procedura ADR trasmesso da un organismo ADR. L'Islanda garantisce che gli utenti della piattaforma ODR possano ottenere la traduzione di tutte le altre informazioni da e verso la lingua islandese tramite il suo punto di contatto ODR, se tali informazioni risultano necessarie per la risoluzione della controversia e sono scambiate tramite la piattaforma ODR in un'altra lingua. Informazioni su tali modalità per quanto riguarda la lingua islandese figurano sulla homepage della piattaforma ODR.

La Commissione e l'Islanda si adoperano per migliorare le funzioni di traduzione offerte dalla piattaforma ODR per quanto riguarda la lingua islandese al fine di garantire che la qualità di tutte le funzioni sia comparabile a quella offerta per le altre lingue e informano regolarmente il Comitato misto SEE dei progressi compiuti. Quando le funzioni di traduzione garantiscono per la lingua islandese una qualità comparabile a quella offerta per le altre lingue, il Comitato misto SEE adotta senza indebito ritardo una decisione per porre fine alle misure stabilite in questo punto.

7ja.

32015 R 1051: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1051 della Commissione, del 1o luglio 2015, relativo alle modalità per l'esercizio delle funzioni della piattaforma di risoluzione delle controversie online, alle caratteristiche del modulo di reclamo elettronico e alle modalità della cooperazione tra i punti di contatto di cui al regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori (GU L 171 del 2.7.2015, pag. 1).

7k.

32013 L 0011: Direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 63).

Ai fini del presente accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come segue:

a)

i riferimenti ad altri atti nella direttiva sono considerati pertinenti nella misura e nella forma in cui tali atti sono integrati nell'accordo.

b)

Per quanto riguarda gli Stati EFTA, l'articolo 11, paragrafo 2, va letto come segue:

«2.   Ai fini del presente articolo, la «residenza abituale» è determinata conformemente a quanto segue:

a)

per residenza abituale di società, associazioni e persone giuridiche si intende il luogo in cui si trova l'amministrazione centrale;

per residenza abituale di una persona fisica che agisce nell'esercizio della sua attività professionale si intende la sua sede di attività principale;

b)

quando il contratto è concluso nel quadro dell'esercizio dell'attività di una filiale, di un'agenzia o di qualunque altra sede di attività o se, secondo il contratto, la prestazione deve essere fornita da una siffatta filiale, agenzia o sede di attività, il luogo in cui è ubicata la filiale, l'agenzia o altra sede di attività è considerato residenza abituale;

c)

al fine di determinare la residenza abituale il momento rilevante è quello della conclusione del contratto.»;

c)

all'articolo 18, paragrafo 2 è aggiunto quanto segue:

«La Commissione inserisce in tale elenco le autorità competenti e i punti di contatto unici designati dagli Stati EFTA.»;

d)

all'articolo 20, paragrafo 4, dopo le parole «le siano notificate modifiche.», è inserito il testo seguente:

«La Commissione include in tale elenco gli organismi ADR stabiliti negli Stati EFTA ed elencati conformemente al paragrafo 2».».

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 524/2013, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1051 e della direttiva 2013/11/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il […], a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

I segretari del Comitato misto SEE


(1)  GU L 165 del 18.6.2013, pag. 1.

(2)  GU L 171 del 2.7.2015, pag. 1.

(3)  GU L 165 del 18.6.2013, pag. 63.

(*)  [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]


Top