Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D1775

    Decisione di esecuzione (UE) 2016/1775 della Commissione, del 4 ottobre 2016, che modifica la decisione 93/195/CEE aggiungendo il Qatar all'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano la reintroduzione nel territorio dell'Unione di cavalli registrati che sono stati temporaneamente esportati per un periodo inferiore a 90 giorni al fine di partecipare a competizioni internazionali [notificata con il numero C(2016) 6270] (Testo rilevante ai fini del SEE)

    C/2016/6270

    GU L 271 del 6.10.2016, p. 9–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2018; abrog. impl. da 32018R0659

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/1775/oj

    6.10.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 271/9


    DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/1775 DELLA COMMISSIONE

    del 4 ottobre 2016

    che modifica la decisione 93/195/CEE aggiungendo il Qatar all'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano la reintroduzione nel territorio dell'Unione di cavalli registrati che sono stati temporaneamente esportati per un periodo inferiore a 90 giorni al fine di partecipare a competizioni internazionali

    [notificata con il numero C(2016) 6270]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    vista la direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (1), in particolare l'articolo 12, paragrafi 1 e 4, l'articolo 16, paragrafo 2 e l'articolo 19, lettere a) e b),

    considerando quanto segue:

    (1)

    La direttiva 2009/156/CE stabilisce le condizioni di polizia sanitaria che disciplinano l'introduzione di equidi vivi nell'Unione. Essa conferisce alla Commissione il potere di specificare le condizioni di polizia sanitaria speciali che si applicano quando cavalli registrati sono reintrodotti nell'Unione dopo essere stati temporaneamente esportati per fini particolari.

    (2)

    La decisione 2004/211/CE della Commissione (2) stabilisce un elenco dei paesi terzi e delle parti di territorio dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano la reintroduzione di cavalli registrati dopo l'esportazione temporanea, e classifica tali paesi in specifici gruppi sanitari.

    (3)

    La decisione 93/195/CEE della Commissione (3) stabilisce le condizioni di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per la reintroduzione di cavalli registrati dopo un'esportazione temporanea in paesi terzi elencati a tal fine nella decisione 2004/211/CE. Per consentire la successiva partecipazione di cavalli registrati a competizioni internazionali in paesi terzi classificati in diversi gruppi sanitari, l'allegato VIII della decisione 93/195/CEE definisce il certificato sanitario per la reintroduzione, dopo un'esportazione temporanea per un periodo inferiore a 90 giorni, di cavalli registrati che hanno partecipato a competizioni internazionali in Australia, Canada, Stati Uniti d'America, Hong Kong, Giappone, Singapore o Emirati arabi uniti.

    (4)

    Il Qatar figura nell'elenco dell'allegato I della decisione 2004/211/CE per la reintroduzione di cavalli registrati dopo un'esportazione temporanea ed è classificato nel gruppo sanitario E in tale allegato e nell'allegato I della decisione 93/195/CEE.

    (5)

    Nell'aprile 2016 il Qatar ha chiesto di essere incluso nell'elenco di paesi terzi riportato nell'allegato VIII della decisione 93/195/CEE insieme ad Australia, Canada, Stati Uniti d'America, Hong Kong, Giappone, Singapore ed Emirati arabi uniti e ha fornito le necessarie garanzie che assicurano la separazione dei cavalli registrati provenienti dall'Unione che partecipano a competizioni internazionali da cavalli di stato sanitario inferiore.

    (6)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 93/195/CEE.

    (7)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La decisione 93/195/CEE è così modificata:

    1)

    L'ottavo trattino dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

    «—

    che hanno partecipato a competizioni internazionali in Australia, Canada, Stati Uniti d'America, Hong Kong, Giappone, Singapore, Emirati arabi uniti o Qatar e rispondono ai requisiti precisati in un certificato sanitario conforme al modello riportato nell'allegato VIII della presente decisione,»;

    2)

    l'allegato VIII è sostituito dal testo contenuto nell'allegato della presente decisione.

    Articolo 2

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 4 ottobre 2016

    Per la Commissione

    Vytenis ANDRIUKAITIS

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1.

    (2)  Decisione 2004/211/CE della Commissione, del 6 gennaio 2004, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi e delle parti di territorio dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina e che modifica le decisioni 93/195/CEE e 94/63/CE (GU L 73 dell'11.3.2004, pag. 1).

    (3)  Decisione 93/195/CEE della Commissione, del 2 febbraio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea (GU L 86 del 6.4.1993, pag. 1).


    ALLEGATO

    «ALLEGATO VIII

    CERTIFICATO SANITARIO

    per la reintroduzione nell'Unione di cavalli registrati che hanno partecipato a competizioni internazionali in Australia, Canada, Stati Uniti d'America, Hong Kong, Giappone, Singapore, Emirati arabi uniti o Qatar dopo la loro esportazione temporanea di durata inferiore a 90 giorni

    Certificato n. …

    Paese di spedizione: AUSTRALIA (1), CANADA (1), STATI UNITI D'AMERICA (1), HONG KONG (1), GIAPPONE (1), SINGAPORE (1), EMIRATI ARABI UNITI (1), QATAR (1)

    Ministero responsabile: ….

    (inserire nome del ministero)

    I.   Identificazione del cavallo

    a)

    Numero del documento di identificazione: …

    b)

    Convalidato da: …

    (nome dell'autorità competente)

    II.   Origine del cavallo

    Il cavallo è spedito da:

    (luogo di spedizione)

    a: …

    (luogo di destinazione)

    per via aerea: …

    (numero del volo)

    Nome e indirizzo dello speditore: …

    Nome e indirizzo del destinatario: …

    III.   Informazioni sanitarie

    Il sottoscritto certifica che il cavallo sopra descritto soddisfa i seguenti requisiti:

    a)

    proviene da un paese terzo nel quale sono soggette a obbligo di denuncia le seguenti malattie: peste equina, durina, morva, encefalomielite equina (tutte le forme, compresa l'encefalomielite equina venezuelana-VEE), anemia infettiva equina, stomatite vescicolosa, rabbia, carbonchio ematico;

    b)

    è stato esaminato in data odierna e non presenta alcun segno clinico di malattia (2);

    c)

    non è destinato alla macellazione nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie infettive o contagiose;

    d)

    da quando è stato introdotto nel paese di spedizione oppure, in caso di regionalizzazione ufficiale a norma della legislazione dell'Unione, in una parte del territorio del paese di spedizione (3), ha soggiornato in aziende sotto controllo veterinario ed è stato alloggiato in stalle separate, senza venire a contatto con equidi di stato sanitario inferiore, salvo durante le corse;

    e)

    proviene dal territorio oppure, in caso di regionalizzazione ufficiale a norma della legislazione dell'Unione, da una parte del territorio del paese di spedizione nel quale:

    i)

    negli ultimi due anni non sono stati registrati casi di encefalomielite equina venezuelana;

    ii)

    negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di durina;

    iii)

    negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di morva;

    f)

    non proviene dal territorio o da una parte del territorio del paese di spedizione che, a norma della legislazione dell'Unione, è considerato infetto da peste equina;

    g)

    non proviene da un'azienda alla quale si applicavano divieti per motivi di polizia sanitaria, né è venuto a contatto con equidi provenienti da un'azienda alla quale si applicavano divieti per motivi di polizia sanitaria e soggetti alle seguenti condizioni:

    i)

    se non tutti gli animali delle specie sensibili a una o più delle malattie di seguito citate sono stati allontanati dall'azienda, il divieto è durato:

    per l'encefalomielite equina (tutte le forme, eccetto l'encefalomielite equina venezuelana-VEE), sei mesi a decorrere dalla data di abbattimento degli equidi affetti dalla malattia o del loro allontanamento dall'azienda,

    per l'anemia infettiva equina, il tempo necessario per eseguire due test di Coggins con esito negativo a tre mesi di distanza l'uno dall'altro, su campioni prelevati dagli animali rimasti nell'azienda dopo l'abbattimento degli animali infetti,

    per la stomatite vescicolosa, sei mesi,

    per l'arterite infettiva equina, sei mesi,

    per la rabbia, un mese a decorrere dall'ultimo caso accertato,

    per il carbonchio ematico, 15 giorni a decorrere dall'ultimo caso accertato;

    ii)

    se tutti gli animali delle specie sensibili alla malattia sono stati abbattuti o allontanati dall'azienda, il periodo di divieto è di 30 giorni, o di 15 giorni in caso di carbonchio ematico, a decorrere dalla data di pulizia e disinfezione dei locali in seguito all'eliminazione o all'allontanamento degli animali;

    h)

    a conoscenza del sottoscritto non ha avuto contatti con equidi affetti da malattie infettive o contagiose nel corso dei 15 giorni che precedono la presente dichiarazione.

    IV.   Informazioni in merito al soggiorno e alla quarantena:

    a)

    il cavallo è entrato nel territorio del paese di spedizione il … (4).

    b)

    Il cavallo è arrivato nel paese di spedizione da uno Stato membro dell'Unione europea (1) o da … (1)  (5).

    c)

    Al momento dell'introduzione nel paese di spedizione il cavallo era soggetto a condizioni di polizia sanitaria almeno altrettanto rigorose quanto quelle stabilite nel presente certificato.

    d)

    Per quanto accertabile e in base all'acclusa dichiarazione (che costituisce parte integrante del presente certificato) del proprietario (1) del cavallo, o del suo rappresentante (1), il cavallo non ha soggiornato fuori dell'Unione europea per 90 o più giorni consecutivi, compreso il giorno previsto per il rientro indicato nel presente certificato, né ha soggiornato fuori dei paesi suddetti.

    V.   Il cavallo sarà trasportato in un veicolo preventivamente pulito, disinfettato con un disinfettante ufficialmente approvato nel paese terzo di spedizione e costruito in modo tale che durante il trasporto non possano fuoriuscire escrementi, strame o foraggio.

    VI.   Il presente certificato è valido 10 giorni.

    Data

    Luogo

    Timbro e firma del veterinario ufficiale (6)

     

     

     

    Nome in stampatello e qualifica.

    DICHIARAZIONE

    Il sottoscritto …

    (inserire in stampatello il nome del proprietario (1) o del rappresentante del proprietario (1) del cavallo sopra descritto)

    dichiara che:

    il cavallo sarà trasportato direttamente dal luogo di spedizione al luogo di destinazione senza entrare in contatto con altri equidi di stato sanitario non equivalente,

    il cavallo è trasferito unicamente tra luoghi autorizzati per cavalli che partecipano a competizioni internazionali in Australia, Canada, Stati Uniti d'America, Hong Kong, Giappone, Singapore, Emirati arabi uniti o Qatar;

    il cavallo è stato esportato da uno Stato membro dell'Unione europea il … (4).

    (Luogo e data)

    (Firma)


    (1)  Cancellare le voci non pertinenti.

    (2)  Il presente certificato deve essere rilasciato il giorno in cui l'animale è caricato sul mezzo di trasporto in vista della spedizione verso l'Unione europea o l'ultimo giorno lavorativo precedente l'imbarco.

    (3)  Decisione 2004/211/CE della Commissione, del 6 gennaio 2004, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi e delle parti di territorio dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina e che modifica le decisioni 93/195/CEE e 94/63/CE (GU L 73 dell'11.3.2004, pag. 1).

    (4)  Inserire la data (gg/mm/aaaa).

    (5)  Indicare il nome del paese dal quale è arrivato il cavallo e che deve essere uno dei seguenti paesi: Australia, Canada, Stati Uniti d'America, Hong Kong, Giappone, Singapore, Emirati arabi uniti, Qatar.

    (6)  Il colore del timbro e della firma deve essere diverso da quello del testo a stampa.»


    Top