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Document 32016D1345

Decisione di esecuzione (UE) 2016/1345 della Commissione, del 4 agosto 2016, sugli standard minimi di qualità dei dati per le registrazioni di impronte digitali nel sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) [notificata con il numero C(2016) 4988]

C/2016/4988

GU L 213 del 6.8.2016, p. 15–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 17/01/2021; abrogato da 32021D0031 La data di fine validità si basa sulla data di pubblicazione dell'atto abrogativo che ha effetto dalla data in cui viene notificato. L'atto abrogativo è stato notificato ma la data di notifica non è disponibile su EUR-Lex: si utilizza allora la data di pubblicazione.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/1345/oj

6.8.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 213/15


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/1345 DELLA COMMISSIONE

del 4 agosto 2016

sugli standard minimi di qualità dei dati per le registrazioni di impronte digitali nel sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)

[notificata con il numero C(2016) 4988]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (1), in particolare l'articolo 22, lettera a),

vista la decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (2), in particolare l'articolo 22, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Il sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) è diventato operativo il 9 aprile 2013 con l'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1987/2006 e della decisione 2007/533/GAI.

(2)

Il SIS II consente alle autorità competenti, quali la polizia e le guardie di frontiera, di inserire e consultare segnalazioni su determinate categorie di persone e oggetti scomparsi o cercati. Per le segnalazioni di persone i dati minimi necessari sono il nome, il sesso, un riferimento alla decisione che ha dato origine alla segnalazione e l'azione da intraprendere. Occorre inoltre aggiungere fotografie e impronte digitali, se disponibili.

(3)

Il SIS II consente di archiviare ed elaborare le impronte digitali per confermare l'identità delle persone individuate a seguito di interrogazione con dati alfanumerici. Inoltre, l'inclusione di un sistema automatizzato di identificazione delle impronte digitali (AFIS) nel SIS II dovrebbe consentire di identificare le persone sulla base delle impronte digitali.

(4)

La qualità, la precisione e la completezza delle registrazioni di impronte digitali sono fattori essenziali affinché il SIS II dispieghi appieno il suo potenziale. Dato l'aumento dell'input e del trattamento delle registrazioni di impronte digitali nel SIS II, e vista l'imminente inclusione dell'AFIS nello stesso, è necessario definire standard minimi di qualità per le registrazioni di impronte digitali ai fini delle identificazioni e delle verifiche biometriche.

(5)

Ulteriori specifiche dovrebbero essere elaborate in una fase successiva, quando si definiranno le specifiche tecniche dettagliate del futuro sistema automatizzato di identificazione delle impronte digitali (AFIS).

(6)

Il formato di input delle impronte digitali nel SIS II, che dovrebbe essere basato su uno standard del National Institute of Standards and Technology degli Stati Uniti d'America, non è parte della presente decisione e deve essere definito nel documento di controllo dell'interfaccia.

(7)

La protezione dei dati personali e la sicurezza dei dati nel SIS II sono disciplinate dal regolamento (CE) n. 1987/2006 e dalla decisione 2007/533/GAI, che si applicano anche al trattamento delle impronte digitali nel SIS II. In particolare, qualsiasi trattamento di impronte digitali è limitato al trattamento dei dati a norma dell'articolo 22, lettera c), del regolamento (CE) n. 1987/2006 e dalla decisione 2007/533/GAI. Il trattamento delle impronte digitali nel SIS II deve essere conforme anche alle norme nazionali applicabili in materia di protezione dei dati che attuano la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), che sarà sostituita dal regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), e la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (5), che sarà sostituita dalla direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

(8)

Dato che il regolamento (CE) n. 1987/2006 si basa sull'acquis di Schengen, la Danimarca, a norma dell'articolo 5 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, ha notificato con lettera del 15 giugno 2007 il recepimento di tale acquis nel proprio diritto interno. La Danimarca partecipa alla decisione 2007/533/GAI e, pertanto, è tenuta ad attuare la presente decisione.

(9)

Il Regno Unito non partecipa al regolamento (CE) n. 1987/2006 e, di conseguenza, non può consultare né inserire segnalazioni ai fini del rifiuto di ingresso o di soggiorno di cittadini di paesi terzi. Il Regno Unito partecipa alla presente decisione, salvo per quanto riguarda le segnalazioni ai sensi degli articoli 24 e 25 del regolamento (CE) n. 1987/2006, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del protocollo n. 19 sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e dell'articolo 8, paragrafo 2, della decisione 2000/365/CE del Consiglio (7).

(10)

L'Irlanda non partecipa al regolamento (CE) n. 1987/2006 e, di conseguenza, non può consultare né inserire segnalazioni ai fini del rifiuto di ingresso o di soggiorno di cittadini di paesi terzi. L'Irlanda partecipa alla presente decisione, salvo per quanto riguarda le segnalazioni ai sensi degli articoli 24 e 25 del regolamento (CE) n. 1987/2006, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del protocollo n. 19 sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e dell'articolo 6, paragrafo 2, della decisione 2002/192/CE del Consiglio (8).

(11)

La presente decisione costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o a esso altrimenti connesso ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2003, dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2005, e dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2011.

(12)

Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis (9) di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (10).

(13)

Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen, ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis (11) di Schengen, che rientra nel settore di cui all'articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (12) e con l'articolo 3 della decisione 2008/149/GAI del Consiglio (13).

(14)

Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis (14) di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/349/UE del Consiglio (15) e con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio (16).

(15)

Il Garante europeo della protezione dei dati ha espresso il suo parere il 27 giugno 2016.

(16)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (CE) n. 1987/2006 e dell'articolo 67 della decisione 2007/533/GAI,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Gli standard minimi di qualità dei dati di cui all'allegato si applicano a tutte le registrazioni di impronte digitali utilizzate nel SIS II.

2.   Un formato di input delle impronte digitali utilizzato nel SIS II che non sia conforme agli standard stabiliti all'allegato I è respinto dal sistema centrale del SIS II (CS-SIS) e non è utilizzato né conservato.

3.   Un formato conforme di input delle impronte digitali che contenga impronte digitali di qualità inferiore alla soglia di qualità non è inserito nel sistema automatizzato di identificazione delle impronte digitali e non può essere usato per svolgere ricerche. I file sono conservati nel SIS II e possono essere utilizzati solo per confermare l'identità di una persona a norma degli articoli 22, lettera b), del regolamento (CE) n. 1987/2006 e della decisione 2007/533/GAE.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 2016

Per la Commissione

Dimitris AVRAMOPOULOS

Membro della Commissione


(1)  GU L 381 del 28.12.2006, pag. 4.

(2)  GU L 205 del 7.8.2007, pag. 63.

(3)  3Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

(4)  4Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(5)  Decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale (GU L 350 del 30.12.2008, pag. 60).

(6)  Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sulla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, e la libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).

(7)  Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43).

(8)  Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

(9)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

(10)  Decisione del Consiglio 1999/437/CE, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).

(11)  GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

(12)  Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).

(13)  Decisione 2008/149/GAI del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 50).

(14)  GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.

(15)  Decisione 2011/349/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con particolare riguardo alla cooperazione giudiziaria in materia penale e alla cooperazione di polizia (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 1).

(16)  Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).


ALLEGATO

1.   OBIETTIVO

Il presente allegato definisce i requisiti minimi relativi agli standard e ai formati di input da rispettare nel rilevare e trasmettere i dati biometrici (impronte digitali) al SIS II.

2.   FILE E FORMATO DI COMPRESSIONE

Il formato di input delle immagini delle impronte digitali (e dei relativi dati alfanumerici) deve essere conforme al formato binario ANSI/NIST (1). Il formato di input delle impronte digitali del SIS II si basa su uno standard NIST e forma parte del documento di controllo dell'interfaccia del SIS II (ICD del SIS II). Viene usata e applicata solo la definizione specifica SIS NIST (sulla base di una versione specifica del formato ANSI/NIST).

3.   MATERIALE

Il CS-SIS AFIS è compatibile e interoperativo con i dati rilevati mediante dispositivi «live scan», usati a livello nazionale, che sono in grado di rilevare e segmentare fino a dieci impronte digitali individuali rollate, piatte, o entrambi.

Il CS-SIS AFIS è compatibile e interoperabile con impronte digitali in inchiostro rilevate prima della data della presente decisione, rollate, piatte o entrambi, che siano state poi digitalizzate con la qualità e risoluzione richieste.

3.1.   Formato e risoluzione dell'immagine

Il sistema centrale del SIS II (CS-SIS) riceve le immagini di impronte digitali a una risoluzione nominale di 1 000 DPI o 500 dpi con 256 livelli di grigio.

Le immagini di 500 dpi sono trasmesse in formato WSQ mentre immagini di 1 000 dpi deve essere trasmesse in JPEG2000 (JP2).

4.   REQUISITI

Per l'impiego di dispositivi «live scan» e «paper scan» devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:

4.1.   Qualità

Il CS-SIS AFIS stabilisce soglie di qualità per l'accettazione delle impronte digitali. Il controllo di qualità deve essere effettuato a livello locale dagli Stati membri prima di inviare le immagini al SIS II, conformemente alle specifiche che saranno definite a norma dell'articolo 51 del regolamento (CE) n. 1987/2006 e dell'articolo 67 della decisione 2007/533/GAE.

Le immagini delle impronte digitali che non raggiungono la soglia di qualità stabilita dal CS-SIS AFIS non sono inserite ai fini della consultazione automatizzata, ma sono conservate nel SIS al fine di confermare l'identità di una persona a norma dell'articolo 22, lettera b), del regolamento (CE) n. 1987/2006 e dell'articolo 22, lettera b), della decisione 2007/533/GAE.

Se un file SIS NIST non conforme è respinto, lo Stato membro interessato riceve un messaggio automatico che spiega il problema.

Se il file SIS NIST è conforme all'ICD, ma il contenuto è di qualità insufficiente ai fini dell'identificazione nell'AFIS, lo Stato membro interessato riceve un messaggio automatico che precisa che le impronte digitali non possono essere usate a fini di identificazione (iscrizione o ricerca). Questo meccanismo prevede la possibilità che lo Stato membro rilevi nuovamente le impronte e ne invii la nuova serie al sistema centrale.

Tale soglia di qualità può essere successivamente modificata.

L'autorità di gestione fornisce, mantiene e aggiorna uno strumento per controllare la qualità e lo trasmette agli Stati membri al fine di garantire lo stesso livello di controllo della qualità ed evitare dati di scarsa qualità.

5.   USO DELLE IMPRONTE DIGITALI A FINI DI ARCHIVIAZIONE E INSERIMENTO

Il CS-SIS AFIS inserisce nella base di dati biometrici le immagini delle impronte digitali di qualità superiore alla soglia di qualità, con al massimo un'immagine per tipo di dito (identificazione NIST 1 a 10), cioè da una a dieci impronte piane e da una a dieci impronte digitali rollate. Ogni immagine di impronta digitale deve essere correttamente etichettata con l'indicazione del dito corrispondente. Le impronte digitali mancanti o quelle di dita bendate sono sempre identificate secondo le specifiche del SIS II ICD conformemente agli standard NIST. Tutte le immagini di impronte digitali sono conservate dal CS-SIS, in modo che le impronte digitali respinte possano essere usate a fini di verifica. In via eccezionale, immagini parziali (di qualità scadente) delle impronte digitali possono essere utilizzate a fini di archiviazione e inserimento nel caso di persone scomparse.

6.   USO DI IMPRONTE DIGITALI AI FINI DELLE IDENTIFICAZIONI E INTERROGAZIONI BIOMETRICHE

Il CS-SIS AFIS effettua interrogazioni biometriche (identificazioni biometriche) con le immagini delle impronte digitali di qualità superiore alla soglia di qualità e con al massimo un'immagine per tipo di dito (identificazione NIST da 1 a 10). Ogni immagine di impronta digitale deve essere correttamente etichettata con l'indicazione del dito corrispondente. Le impronti digitali mancanti o quelle di dita bendate sono sempre identificate secondo le specifiche del SIS II ICD conformemente agli standard NIST.

7.   USO DELLE IMPRONTE DIGITALI AI FINI DELLE VERIFICHE BIOMETRICHE

Il CS-SIS AFIS è in grado di realizzare verifiche biometriche con qualsiasi numero da uno a dieci di impronte digitali piatte o rollate. Ciascun file NIST contiene al massimo un'immagine per tipo di dito (identificazione NIST da1 a 10). Per le verifiche effettuate dal CS-SIS AFIS si fa uso di «permutazioni» (2) a prescindere dall'etichettatura delle impronte digitali. Le impronti digitali mancanti o quelle di dita bendate sono sempre identificate secondo le specifiche del SIS II ICD conformemente agli standard NIST.


(1)  American National Standard for Information Systems/National Institute of Standards and Technology.

(2)  Le permutazioni consentono al CS-SIS AFIS di continuare a ripetere la verifica tra le impronte digitali fonte e tutte le impronte digitali disponibili (generalmente dieci) potenzialmente idonee finché la verifica non risulti positiva o finché tutte le impronte digitali non siano state confrontate senza pervenire a un risultato positivo.


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