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Document 32016D0397
Commission Decision (EU) 2016/397 of 16 March 2016 amending Decision 2014/312/EU establishing the ecological criteria for the award of the EU Ecolabel for indoor and outdoor paints and varnishes (notified under document C(2016) 1510) (Text with EEA relevance)
Decisione (UE) 2016/397 della Commissione, del 16 marzo 2016, recante modifica della decisione 2014/312/UE che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai prodotti vernicianti per esterni e per interni [notificata con il numero C(2016) 1510] (Testo rilevante ai fini del SEE)
Decisione (UE) 2016/397 della Commissione, del 16 marzo 2016, recante modifica della decisione 2014/312/UE che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai prodotti vernicianti per esterni e per interni [notificata con il numero C(2016) 1510] (Testo rilevante ai fini del SEE)
C/2016/1510
GU L 73 del 18.3.2016, p. 100–106
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32014D0312 | modifica | allegato | 17/03/2016 | |
Modifies | 32014D0312 | modifica | allegato APP testo | 17/03/2016 | |
Modifies | 32014D0312 | sostituzione | articolo 2 punto 10 testo | 17/03/2016 | |
Modifies | 32014D0312 | sostituzione | articolo 2 punto 11 testo | 17/03/2016 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 32016D0397R(01) | (PL) |
18.3.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 73/100 |
DECISIONE (UE) 2016/397 DELLA COMMISSIONE
del 16 marzo 2016
recante modifica della decisione 2014/312/UE che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai prodotti vernicianti per esterni e per interni
[notificata con il numero C(2016) 1510]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,
previa consultazione del comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica,
considerando quanto segue:
(1) |
la decisione 2014/312/UE della Commissione (2) ha stabilito i criteri ecologici per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai prodotti vernicianti per esterni e per interni. Dopo l'adozione della decisione 2014/312/UE, DPx Fine Chemicals Austria GmbH, LSR Associates Ltd e Novasol SA hanno trasmesso congiuntamente all'Agenzia europea per le sostanze chimiche una richiesta di registrazione in conformità del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Il fascicolo di registrazione conteneva le autoclassificazioni rivedute per l'acido adipico diidrazide (ADH), importante promotore di adesione e reticolante. Dalle informazioni trasmesse risultava che l'ADH era stato autoclassificato come pericoloso per l'ambiente acquatico (categoria 2 di tossicità cronica), con la relativa indicazione di pericolo H411 (tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata). L'ADH è presente nei polimeri in dispersione spesso utilizzati nella formulazione di prodotti vernicianti a base acquosa per prolungare la durata di vita del prodotto. Le pitture con un ciclo di vita lungo hanno un minore impatto ambientale complessivo nell'arco del loro ciclo di vita grazie al minor numero di ripitture che esse comportano. In base alle informazioni disponibili il mercato non offre ancora alternative di pari efficienza ed efficacia. È pertanto necessario concedere una deroga al criterio 5 della decisione 2014/312/UE per autorizzare l'uso dell'ADH in prodotti vernicianti con il marchio UE Ecolabel in situazioni in cui non è tecnicamente possibile utilizzare materiali alternativi perché il prodotto non offrirebbe al consumatore il dovuto livello di funzionalità. |
(2) |
Anche per il metanolo, presente come residuo nei polimeri in dispersione utilizzati nei prodotti vernicianti, esistono classificazioni armonizzate CLP di tossicità acuta (categoria 3), con le relative indicazioni di pericolo H301 (tossico se ingerito), H311 (tossico a contatto con la pelle) e H331 (tossico se inalato), e di tossicità specifica per organi bersaglio dopo esposizione singola (categoria 1), con la relativa indicazione di pericolo H370 (provoca danni agli organi). Il metanolo può essere presente nei polimeri in dispersione come prodotto di reazione o impurità proveniente da varie materie prime e il suo contenuto dipende dal tenore di legante nella pittura. Pertanto in molti casi supera il limite attuale fissato per i residui nella decisione 2014/312/UE. Tali materie prime sono utilizzate per ottenere importanti caratteristiche delle pitture, come ad esempio la resistenza al lavaggio, che è un requisito del marchio Ecolabel UE. Inoltre, tali caratteristiche contribuiscono ad aumentare la durata delle pitture con la conseguente riduzione dell'impatto complessivo che esse hanno sull'ambiente nell'arco del loro ciclo di vita grazie al minor numero di ripitture che esse comportano. A causa delle suddette classificazioni di ADH e metanolo, per un numero significativo di prodotti vernicianti non è attualmente possibile rinnovare l'autorizzazione a utilizzare il marchio Ecolabel UE ottenuta ai sensi delle decisioni della Commissione 2009/543/CE (4) e 2009/544/CE (5), secondo le informazioni di mercato presentate da titolari di autorizzazioni all'uso del marchio Ecolabel UE. È pertanto necessario concedere una deroga al criterio 5 della decisione 2014/312/UE autorizzando l'uso del metanolo nei prodotti vernicianti con il marchio UE Ecolabel in situazioni in cui non è tecnicamente possibile sostituire materie prime funzionali che possono ingenerare presenza di metanolo nel prodotto. |
(3) |
Dopo l'adozione della decisione 2014/312/UE, sono state attribuite al 3-iodo-2-propinil butilcarbammato (IPBC), un importante preservante di pellicola secca per prodotti vernicianti per esterni, le classificazioni armonizzate CLP «pericoloso per l'ambiente acquatico (tossicità acuta di categoria 1)» con la relativa indicazione di pericolo H400 (molto tossico per gli organismi acquatici) e «pericoloso per l'ambiente acquatico (tossicità cronica categoria 1)», con la relativa indicazione di pericolo H410 (molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata). Tale preservante è utilizzato nei prodotti per esterni, soprattutto in climi umidi, per impedire la proliferazione microbica. La sua funzione essenziale e l'assenza di sostituti erano noti al momento dell'adozione della suddetta decisione e la sua presenza in pitture con marchio Ecolabel UE è stata pertanto consentita in virtù di una deroga. Tuttavia, per effetto della nuova classificazione armonizzata, quando l'IPBC è presente in concentrazione superiore a 0,25 % p/p il prodotto finito è considerato pericoloso per l'ambiente acquatico (tossicità cronica categoria 3), con l'obbligo di recare sull'etichetta la relativa indicazione di pericolo H412 (nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata). La decisione 2014/312/UE vieta al momento di classificare il prodotto finito come «pericoloso per l'ambiente acquatico» anche se il limite massimo di concentrazione per l'uso di IPBC è di 0,65 %. Affinché l'IPBC possa essere utilizzato nelle pitture alla concentrazione necessaria, fino a una concentrazione massima di 0,65 %, il prodotto finito deve poter recare in etichetta l'indicazione di pericolo H412. |
(4) |
Per ragioni di coerenza e sulla base della definizione di cui all'articolo 2, punto 20, della decisione 2014/312/UE secondo la quale «trasparente» e «semitrasparente» sono sinonimi, il testo del criterio 3(a) e il relativo riferimento nella tabella 2 dovrebbero essere modificati. |
(5) |
Il criterio 5 e il punto 1, voci a), b) e c), dell'appendice della decisione 2014/312/UE impongono restrizioni e fissano norme per l'uso dei preservanti con riferimento al tipo di classificazione loro assegnata secondo il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) che stabilisce il sistema unionale di approvazione dei principi attivi in determinati tipi di biocidi Affinché le suddette restrizioni e norme siano coerenti e armonizzate con il regolamento (UE) n. 528/2012 è opportuno chiarire i seguenti aspetti della decisione 2014/312/UE: a) le definizioni di «preservanti per prodotti in scatola» e «preservanti di pellicola secca» dovrebbero essere formulate con riferimento all'articolo 3, punto 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 528/2012; b) è opportuno chiarire che nel punto 1 dell'appendice le norme e le condizioni relative ai preservanti per prodotti in scatola e ai preservanti di pellicola secca si applicano ai principi attivi il cui uso in determinati tipi di biocidi è all'esame o è già stato approvato, subordinatamente all'applicazione di eventuali condizioni per l'approvazione; c) il riferimento alla direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7) nel punto 1 dell'appendice deve essere soppresso perché detta direttiva è stata abrogata; d) nei requisiti di verifica di cui all'appendice, punto 1, voci a), b) e c), il riferimento all'articolo 58, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012 deve essere soppresso perché si riferisce solo a casi specifici. |
(6) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2014/312/UE. |
(7) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 16 del regolamento (CE) n. 66/2010, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2014/312/UE è modificata come segue:
1) |
nell'articolo 2, le definizioni di «preservanti per prodotti in scatola» e «conservanti di pellicola secca» di cui ai punti 10 e 11 sono sostituite dalle seguenti:
(*) Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1).»;" |
2) |
l'allegato è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione. |
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 2016
Per la Commissione
Karmenu VELLA
Membro della Commissione
(1) GU L 27 del 30.1.2010, pag. 1.
(2) Decisione 2014/312/UE della Commissione, del 28 maggio 2014, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai prodotti vernicianti per esterni e per interni (GU L 164 del 3.6.2014, pag. 45).
(3) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).
(4) Decisione 2009/543/CE della Commissione, del 13 agosto 2008, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai prodotti vernicianti per esterni (GU L 181 del 14.7.2009, pag. 27).
(5) Decisione 2009/544/CE della Commissione, del 13 agosto 2008, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai prodotti vernicianti per interni (GU L 181 del 14.7.2009, pag. 39).
(6) Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1).
(7) Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998 relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1).
ALLEGATO
L'allegato della decisione 2014/312/UE è modificato come segue:
1) |
al criterio 3(a), «Resa», il quinto paragrafo è sostituito dal seguente: «I primer e i sottofondi opachi devono avere una resa minima di almeno 8 m2 per litro di prodotto. I primer opachi con specifiche proprietà sigillanti/bloccanti e penetranti/fissanti e i primer con proprietà adesive speciali devono avere una resa minima di 6 m2 per litro di prodotto.»; |
2) |
al criterio 3, «Efficienza d'uso», nella tabella 2, all'ottava colonna, Primer (g), e alla nona colonna, Sottofondo e primer (h), il testo «6 m2/L (senza opacità)» è sostituito in entrambe le colonne dal seguente: «6 m2/L (senza proprietà specifiche)»; |
3) |
l'appendice è modificata come segue:
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