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Document 32015R2350
Council Implementing Regulation (EU) 2015/2350 of 16 December 2015 implementing Regulation (EU) No 36/2012 concerning restrictive measures in view of the situation in Syria
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2350 del Consiglio, del 16 dicembre 2015, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2350 del Consiglio, del 16 dicembre 2015, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria
GU L 331 del 17.12.2015, p. 1–2
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32012R0036 | abrogazione | allegato II SECTION A testo | 18/12/2015 | |
Modifies | 32012R0036 | abrogazione | allegato II SECTION B testo | 18/12/2015 |
17.12.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 331/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2350 DEL CONSIGLIO
del 16 dicembre 2015
che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio del 18 gennaio 2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011 (1), in particolare l'articolo 32, paragrafo 1,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 18 gennaio 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 36/2012. |
(2) |
Una persona e due entità non dovrebbero essere più mantenute nell'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi soggetti a misure restrittive figurante nell'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012. |
(3) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 36/2012, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2015
Per il Consiglio
Il presidente
C. DIESCHBOURG
(1) GU L 16 del 19.1.2012, pag. 1.
ALLEGATO
Sono cancellate dall'elenco di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 la persona e le due entità, così come le relative voci, seguenti:
A. Persone
N. 205 Samir Hamsho
B. Entità
N. 68. Syria Steel SA
N. 69. Al Buroj Trading