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Document 32015R1982

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1982 della Commissione, del 4 novembre 2015, che approva l'esaflumuron come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 18 (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 289 del 5.11.2015, p. 13–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1982/oj

5.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 289/13


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1982 DELLA COMMISSIONE

del 4 novembre 2015

che approva l'esaflumuron come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 18

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione (2) stabilisce un elenco di principi attivi da sottoporre a valutazione ai fini di un loro eventuale uso in biocidi. Tale elenco comprende l'esaflumuron.

(2)

L'esaflumuron è stato oggetto di una valutazione a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ai fini del suo utilizzo nel tipo di prodotto 18 «insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi», quale definito nell'allegato V di detta direttiva, che corrisponde al tipo di prodotto 18 quale definito nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.

(3)

L'11 luglio 2011 il Portogallo, che era stato designato autorità di valutazione competente, ha presentato alla Commissione la relazione di valutazione corredata di raccomandazioni, in conformità all'articolo 14, paragrafi 4 e 6, del regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione (4).

(4)

Conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, il parere dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche è stato formulato il 3 dicembre 2014 dal comitato sui biocidi tenendo conto delle conclusioni della competente autorità di valutazione.

(5)

In base a tale parere è lecito supporre che i biocidi utilizzati per il tipo di prodotto 18 e contenenti esaflumuron soddisfino i requisiti di cui all'articolo 5 della direttiva 98/8/CE purché siano rispettate determinate condizioni relative al loro uso.

(6)

È pertanto opportuno approvare l'esaflumuron destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 18, subordinatamente al rispetto di tali specifiche e condizioni.

(7)

Il parere conclude che le caratteristiche dell'esaflumuron lo rendono una sostanza molto persistente (vP), molto bioaccumulabile (vB) e tossica (T) secondo i criteri di cui all'allegato XIII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

(8)

Poiché, a norma dell'articolo 90, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012, le sostanze per le quali la valutazione degli Stati membri è stata completata entro il 1o settembre 2013 dovrebbero essere approvate conformemente alla direttiva 98/8/CE, è opportuno che il periodo di approvazione sia di cinque anni, in linea con la prassi consolidata a norma di detta direttiva.

(9)

Ai fini dell'articolo 23 del regolamento (UE) n. 528/2012, l'esaflumuron soddisfa tuttavia le condizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera a) e d), di detto regolamento e dovrebbe pertanto essere considerato candidato alla sostituzione.

(10)

Conformemente all'allegato VI, punto 10, del regolamento (UE) n. 528/2012, le autorità competenti dovrebbero altresì valutare se le condizioni dell'articolo 5, paragrafo 2, possono essere rispettate al fine di decidere se un biocida contenente esaflumuron può essere autorizzato.

(11)

Poiché l'esaflumuron soddisfa i criteri per essere considerato una sostanza molto persistente (vP), molto bioaccumulabile (vB) e tossica (T), secondo i criteri di cui all'allegato XIII del regolamento (CE) n. 1907/2006, gli articoli trattati che sono stati trattati con esaflumuron o che contengono tale sostanza dovrebbero essere opportunamente etichettati al momento dell'immissione sul mercato.

(12)

Prima dell'approvazione di un principio attivo, occorre prevedere un periodo ragionevole al fine di consentire alle parti interessate di adottare le misure preparatorie necessarie a soddisfare le nuove prescrizioni.

(13)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'esaflumuron è approvato come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 18, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1).

(3)  Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007, concernente la seconda fase del programma di lavoro decennale di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 325 dell'11.12.2007, pag. 3).

(5)  Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).


ALLEGATO

Nome comune

Denominazione IUPAC

Numeri di identificazione

Grado minimo di purezza del principio attivo (1)

Data di approvazione

Scadenza dell'approvazione

Tipo di prodotto

Condizioni specifiche

Esaflumuron

Denominazione IUPAC:

1-[3,5-dicloro-4-(1,1,2,2-tetrafluoroetossi)fenil]-3-(2,6-difluorobenzoil)urea

n. CE: 401-400-1

n. CAS: 86479-06-3

984 g/kg

1o aprile 2017

31 marzo 2022

18

L'esaflumuron è considerato un candidato alla sostituzione in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, lettere a) e d), del regolamento (UE) n. 528/2012.

Nel valutare il prodotto si presta particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia attribuiti a eventuali usi contemplati dalla domanda di autorizzazione ma non presi in considerazione nella valutazione del rischio, a livello dell'Unione, del principio attivo. Inoltre, conformemente all'allegato VI, punto 10, del regolamento (UE) n. 528/2012 nella valutazione del prodotto occorre anche esaminare se le condizioni dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012 possono essere rispettate.

Le autorizzazioni di biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:

1)

i prodotti sono autorizzati solo per l'uso negli Stati membri in cui è soddisfatta almeno una delle condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 528/2012;

2)

per gli utilizzatori professionali sono stabilite procedure operative sicure e misure organizzative idonee. Qualora l'esposizione non possa essere ridotta a livelli accettabili con altri mezzi, i prodotti sono usati con gli opportuni dispositivi di protezione individuale;

3)

poiché l'esaflumuron è considerato molto persistente, molto bioaccumulabile e tossico, l'esposizione degli animali non bersaglio e dell'ambiente dovrebbe essere ridotta al minimo tenendo presente e applicando tutte le opportune misure di attenuazione del rischio. Ciò include la restrizione al solo uso professionale e l'obbligo di utilizzare contenitori per esche protetti.

L'immissione sul mercato degli articoli trattati è subordinata alla condizione seguente:

il responsabile dell'immissione sul mercato di un articolo trattato che è stato trattato con esaflumuron o che contiene tale sostanza garantisce che l'etichetta apposta su detto articolo trattato comunichi le informazioni elencate all'articolo 58, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012.


(1)  La purezza indicata in questa colonna è il grado minimo di purezza del principio attivo utilizzato per la valutazione in conformità dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l'equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.


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