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Document 32015R1978

    Regolamento delegato (UE) 2015/1978 della Commissione, del 28 agosto 2015, che modifica il regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità di applicazione dell'articolo 8 contenute nell'allegato VI di tale regolamento

    GU L 289 del 5.11.2015, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/1978/oj

    5.11.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 289/1


    REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/1978 DELLA COMMISSIONE

    del 28 agosto 2015

    che modifica il regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità di applicazione dell'articolo 8 contenute nell'allegato VI di tale regolamento

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 6,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 978/2012, le preferenze tariffarie nel contesto del regime generale del sistema di preferenze generalizzate («SPG») sono sospese per quanto concerne i prodotti di una sezione SPG originari di un paese beneficiario dell'SPG qualora, per tre anni consecutivi, il valore medio delle importazioni di tali prodotti nell'Unione provenienti da tale paese beneficiario dell'SPG ecceda le soglie fissate nell'allegato VI. Le soglie sono calcolate in percentuale del valore totale delle importazioni nell'Unione degli stessi prodotti provenienti da tutti i paesi beneficiari dell'SPG.

    (2)

    Se l'elenco dei paesi beneficiari dell'SPG è modificato, il regolamento (UE) n. 978/2012 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per modificare l'allegato VI al fine di adattare le modalità contenute in tale allegato così da mantenere, in proporzione, lo stesso peso delle sezioni dei prodotti graduati definiti all'articolo 8, paragrafo 1, di tale regolamento.

    (3)

    Con effetto dal 1o gennaio 2015, il regolamento delegato (UE) n. 1421/2013 della Commissione (2) ha escluso Cina, Ecuador, Maldive e Thailandia dall'elenco dei paesi beneficiari dell'SPG elencati nell'allegato II del regolamento (UE) n. 978/2012. A causa della notevole quota di importazioni a titolo dell'SPG rappresentata da tali paesi, la loro esclusione dall'elenco dei beneficiari richiede la modifica delle modalità contenute nell'allegato VI del regolamento (UE) n. 978/2012.

    (4)

    A seguito di tutte le modifiche dell'elenco dei paesi di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 978/2012 intervenute tra l'entrata in vigore di tale regolamento e il 1o gennaio 2015, il totale delle importazioni nell'Unione da tutti i paesi beneficiari dell'SPG considerate in media durante gli ultimi tre anni consecutivi (2012-2014) si ridurrebbe al 30,71 %. Le sezioni S-2a, S-3 e S-5 dell'allegato V mostrano valori anomali, in quanto per tali sezioni il totale delle importazioni nell'Unione europea provenienti da tutti i paesi beneficiari dell'SPG si ridurrebbe in modo trascurabile (meno del 10 %). Al fine di mantenere in proporzione lo stesso peso delle sezioni dei prodotti graduati, le due soglie attualmente riportate nell'allegato VI dovrebbero pertanto essere incrementate rispettivamente al 47,2 % e al 57,0 %, a eccezione che nel caso delle sezioni S-2a, S-3 e S-5 dell'allegato V, per le quali la soglia dovrebbe rimanere al livello attuale.

    (5)

    Poiché il regolamento delegato (UE) n. 1421/2013 della Commissione ha escluso Cina, Ecuador, Maldive e Thailandia dall'elenco dei paesi beneficiari dell'SPG con effetto dal 1o gennaio 2015, per ragioni di coerenza e certezza del diritto, è opportuno applicare il presente regolamento con effetto retroattivo a decorrere dal 1o gennaio 2015,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'allegato VI del regolamento (UE) n. 978/2012 è sostituito dal seguente:

    «ALLEGATO VI

    Modalità di applicazione dell'articolo 8

    1.

    L'articolo 8 si applica quando la percentuale di cui al paragrafo 1 di tale articolo è superiore al 57,0 %.

    2.

    L'articolo 8 si applica per ciascuna delle sezioni SPG S-2a, S-3 e S-5 dell'allegato V quando la percentuale di cui al paragrafo 1 di tale articolo è superiore al 17,5 %.

    3.

    L'articolo 8 si applica per ciascuna delle sezioni SPG S-11a e S-11b dell'allegato V quando la percentuale di cui al paragrafo 1 di tale articolo è superiore al 47,2 %.»

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2015.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 28 agosto 2015

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 303 del 31.10.2012, pag. 1.

    (2)  Regolamento delegato (UE) n. 1421/2013 della Commissione, del 30 ottobre 2013, che modifica gli allegati I, II e IV del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate (GU L 355 del 31.12.2013, pag. 1).


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