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Document 32015R1829

Regolamento delegato (UE) 2015/1829 della Commissione, del 23 aprile 2015, che integra il regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ad azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi

GU L 266 del 13.10.2015, p. 3–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/1829/oj

13.10.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 266/3


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/1829 DELLA COMMISSIONE

del 23 aprile 2015

che integra il regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ad azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo ad azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi e che abroga il regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, l'articolo 11, paragrafo 1, l'articolo 13, paragrafo 1, secondo comma e l'articolo 15, paragrafo 8,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (2), in particolare l'articolo 64, paragrafo 6, lettera a), e l'articolo 66, paragrafo 3, lettera d),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1144/2014 ha abrogato il regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio (3) e stabilisce le nuove norme secondo le quali le azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli e determinati prodotti alimentari a base di prodotti agricoli realizzate nel mercato interno o nei paesi terzi possono essere finanziate in tutto o in parte mediante il bilancio dell'Unione.

(2)

Le norme definite nel presente regolamento riguardano soprattutto i programmi semplici, gestiti dagli Stati membri. Per i programmi multipli, gestiti direttamente dalla Commissione, si applica il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Tuttavia, le condizioni alle quali le organizzazioni proponenti possono presentare un programma, contenute nell'articolo 1 del presente regolamento, dovrebbero applicarsi sia ai programmi multipli che a quelli semplici.

(3)

L'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1144/2014 stabilisce l'elenco delle organizzazioni proponenti. Occorre precisare a quali condizioni ciascuna categoria di tali organizzazioni può presentare una proposta di programma di informazione e di promozione destinato ad essere cofinanziato dall'Unione. Per far sì che le organizzazioni proponenti siano rappresentative del settore in questione, occorre specificare il livello di rappresentanza necessario. Laddove possibile si dovrebbe applicare la semplice regola di rappresentare la maggioranza del settore.

(4)

Le azioni d'informazione e promozione cofinanziate dall'Unione dovrebbero mirare ad aprire nuovi mercati nei paesi terzi e dovrebbero essere intraprese da una vasta gamma di organizzazioni. Al fine di stimolare la concorrenza ed assicurare il più ampio accesso possibile al regime di promozione dell'Unione, è necessario garantire che un'organizzazione non ottenga sostegno per lo stesso programma di promozione più di due volte consecutive.

(5)

Nella scelta degli organi responsabili dell'attuazione dei programmi semplici le organizzazioni proponenti devono dar prova della massima efficienza, evitando qualsiasi conflitto d'interessi. Se l'organizzazione proponente è un organismo di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 4, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5), si applicano le norme della direttiva stessa recepite nell'ordinamento giuridico nazionale.

(6)

Il regime di promozione dell'Unione dovrebbe integrare e rafforzare i regimi applicati dagli Stati membri, concentrandosi su un messaggio dell'Unione. Le azioni di informazione e di promozione cofinanziate dall'Unione dovrebbero pertanto manifestare una dimensione unionale specifica, di cui occorre stabilire i criteri necessari.

(7)

Ad oggi, in quasi due terzi dei programmi svolti nel mercato interno, solo lo Stato membro d'origine è stato preso in considerazione dalle organizzazioni proponenti. Inoltre, ora l'origine dei prodotti può essere visibile sul materiale informativo e promozionale, a determinate condizioni. Per assicurare un valore aggiunto unionale concreto, i mercati cui sono rivolti i programmi cofinanziati dall'Unione nel mercato interno dovrebbero essere estesi, non limitati allo Stato membro d'origine dell'organizzazione proponente, a meno che i programmi in parola trasmettano un messaggio inerente ai regimi europei di qualità o a determinate pratiche alimentari in linea con il libro bianco della Commissione «Una strategia europea sugli aspetti sanitari connessi all'alimentazione, al sovrappeso e all'obesità» (6).

(8)

Onde evitare sovrapposizioni con le azioni di promozione finanziate a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), occorre escludere dai finanziamenti del presente regolamento i programmi che hanno solo un impatto locale e favorire invece quelli di dimensioni più vaste, segnatamente nel mercato interno, in termini di copertura transfrontaliera.

(9)

Le azioni di informazione e di promozione cofinanziate dall'Unione non dovrebbero essere orientate ad un marchio o ad un'origine, ma trasmettere un messaggio unionale, a livello di mercato interno, nell'ambito di uno dei regimi di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1144/2014; tale messaggio dovrebbe sottolineare le caratteristiche o le garanzie offerte da questi regimi, in particolare per quanto riguarda il rafforzamento della consapevolezza e del riconoscimento dei regimi di qualità dell'Unione.

(10)

Per informare i consumatori, occorre precisare che tutti i dati inerenti all'impatto di un prodotto sulla salute devono avere un fondamento scientifico riconosciuto ed essere conformi all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) o essere accettati dalle autorità nazionali competenti responsabili della sanità pubblica del paese in cui si svolgono le operazioni.

(11)

Data la natura specifica delle azioni di promozione, è necessario definire le norme sull'ammissibilità dei costi sostenuti dal beneficiario per l'attuazione di un programma.

(12)

I programmi semplici dovrebbero essere finanziati ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013. A norma dell'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 (9) della Commissione, le spese relative alle cauzioni sono a carico della persona che costituisce la cauzione. Secondo l'articolo 126, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 che dovrebbe applicarsi ai programmi multipli, i costi relativi a una garanzia di pre-finanziamento depositata dal beneficiario della sovvenzione sono considerati ammissibili al finanziamento dell'Unione. Per assicurare pari trattamento ai programmi semplici e multipli che possono essere presentati dalle medesime organizzazioni proponenti, si dovrebbe derogare all'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 e accordare alle spese relative alle cauzioni l'ammissibilità al finanziamento dell'Unione.

(13)

Per tutelare efficacemente gli interessi finanziari dell'Unione, occorre adottare misure adeguate per combattere le frodi e le negligenze gravi. A tal fine, occorre definire sanzioni amministrative effettive, proporzionali e dissuasive. Le sanzioni amministrative previste dal presente regolamento dovrebbero essere considerate sufficientemente dissuasive per scoraggiare le inadempienze intenzionali.

(14)

Ai fini della chiarezza e della certezza del diritto, occorre abrogare il regolamento (CE) n. 501/2008 della Commissione (10) recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3/2008. Esso dovrebbe tuttavia restare applicabile ai programmi selezionati in forza delle disposizioni del regolamento stesso,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Condizioni alle quali le organizzazioni proponenti possono presentare un programma semplice o multiplo

1.   Le organizzazioni proponenti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1144/2014 possono presentare una proposta di programma di informazione e di promozione purché siano rappresentative del settore o del prodotto interessato come segue:

a)

le organizzazioni professionali o interprofessionali stabilite in uno Stato membro o a livello dell'Unione, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, rispettivamente lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1144/2014, sono considerate rappresentative del settore interessato dal programma:

i)

se rappresentano almeno il 50 % dei produttori o il 50 % del volume o del valore commercializzabile della produzione del prodotto/dei prodotti o del settore interessati, nello Stato membro interessato o a livello dell'Unione; oppure

ii)

se sono organizzazioni interprofessionali riconosciute ai sensi dell'articolo 158 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (11) o dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (12);

b)

un gruppo, definito all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (13), e di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1144/2014 è considerato rappresentativo del nome protetto, ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012, e interessato dal programma se rappresenta almeno il 50 % del volume o valore di produzione del prodotto o dei prodotti commerciabili il cui nome è protetto;

c)

un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1144/2014 è considerata rappresentativa del prodotto/dei prodotti o del settore interessati dal programma se è riconosciuta dallo Stato membro ai sensi degli articoli 154 o 156 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio o dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1379/2013;

d)

ad eccezione dei programmi svolti dopo una perdita di fiducia del consumatore, l'organismo del settore agroalimentare di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1144/2014 è considerato rappresentativo del settore/dei settori interessati dal programma se i suoi membri includono rappresentanti del prodotto/dei prodotti o del settore.

2.   In deroga alla lettera a), punto i) e alla lettera b) del paragrafo 1, si possono accettare soglie più basse se nella proposta l'organizzazione proponente dimostra la presenza di circostanze specifiche, compresi dati concreti sulla struttura del mercato a giustificazione del trattamento dell'organizzazione proponente come rappresentante del prodotto/dei prodotti o del settore interessati.

3.   L'organizzazione proponente dispone delle risorse tecniche, finanziarie e professionali necessarie a svolgere efficacemente il programma.

4.   L'organizzazione proponente non riceve sostegno per programmi di informazione e di promozione relativi al medesimo prodotto o regime, svolti nel medesimo mercato geografico, per più di due volte consecutive.

Articolo 2

Selezione degli organismi incaricati dell'esecuzione dei programmi semplici

1.   Nella scelta degli organismi incaricati dell'esecuzione dei programmi semplici le organizzazioni proponenti devono dar prova della massima efficienza, adottando tutti i provvedimenti necessari per prevenire situazioni in cui l'esecuzione imparziale e obiettiva del programma sia compromessa per motivi inerenti a interessi economici, affinità politiche o nazionali, legami familiari o affettivi od ogni altra comunanza di interessi («conflitto d'interessi»).

2.   L'organizzazione proponente, laddove sia un organismo di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 4, della direttiva 2014/24/UE, deve selezionare organismi incaricati dell'esecuzione dei programmi semplici conformemente alla legislazione nazionale che recepisce la direttiva.

Articolo 3

Ammissibilità dei programmi semplici

1.   Per essere ammissibili, i programmi semplici:

a)

rispettano la normativa unionale applicabile ai relativi prodotti e alla loro commercializzazione;

b)

hanno dimensioni significative, segnatamente in termini di impatto transfrontaliero quantificabile previsto. Nel mercato interno, ciò significa che un programma sarà eseguito in almeno due Stati membri con allocazione di una quota proporzionale del bilancio, tenendo conto in particolare delle rispettive dimensioni del mercato in ciascuno Stato membro interessato, oppure sarà eseguito in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d'origine dell'organizzazione proponente. Tale criterio non si applica ai programmi il cui messaggio riguarda i regimi di qualità dell'Unione di cui all'articolo 5, paragrafo 4, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. 1144/2014, e ai programmi il cui messaggio riguarda le buone pratiche alimentari;

c)

hanno una dimensione unionale, in termini sia di contenuti che di impatto, in particolare forniscono informazioni sulle norme europee di produzione, la qualità e sicurezza dei prodotti alimentari europei e le pratiche e la cultura alimentari in Europa, promuovono l'immagine dei prodotti europei nel mercato interno e nei mercati internazionali, aumentano il grado di conoscenza dell'opinione pubblica e delle imprese commerciali in relazione ai prodotti e ai simboli grafici dei prodotti europei. Ciò significa, in particolare, che un programma a livello di mercato interno riguardante uno o più regimi di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1144/2014, dovrà concentrarsi sul suddetto regime/sui suddetti regimi nel messaggio principale dell'Unione. Quando nel suddetto programma uno o più prodotti illustrano tali regimi, appaiono come messaggio secondario rispetto al messaggio principale dell'Unione;

2.   inoltre, se l'informazione trasmessa da un programma riguarda l'impatto sulla salute, il messaggio:

a)

a livello di mercato interno, rispetta l'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006, o è accettato dall'autorità nazionale responsabile della salute pubblica nello Stato membro in cui si svolgono le operazioni;

b)

a livello di paesi terzi, è accettato dall'autorità nazionale responsabile della salute pubblica del paese in cui si svolgono le operazioni.

Articolo 4

Costi dei programmi semplici ammissibili al finanziamento dell'Unione.

1.   I costi ammissibili al finanziamento dell'Unione soddisfano i seguenti criteri:

a)

sono effettivamente sostenuti dall'organizzazione proponente nel corso dell'esecuzione del programma, ad eccezione di quelli relativi alle relazioni e alla valutazione finali;

b)

sono indicati nella stima della dotazione finanziaria complessiva del programma;

c)

sono necessari all'esecuzione del programma oggetto del cofinanziamento;

d)

sono identificabili e verificabili, in particolare in quanto iscritti nei registri contabili dell'organizzazione proponente e fissati secondo i principi contabili vigenti nello Stato membro in cui è stabilita l'organizzazione proponente;

e)

soddisfano le disposizioni della legislazione tributaria e sociale applicabili;

f)

sono ragionevoli, giustificati e conformi al principio della sana gestione finanziaria, in particolare sotto il profilo dell'economia e dell'efficienza.

2.   Gli inviti a presentare proposte di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1144/2014 precisano le categorie di costi considerate ammissibili al finanziamento dell'Unione.

Tuttavia, le seguenti categorie di costi sono ammissibili:

a)

in deroga all'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 907/2014, i costi relativi ad una cauzione fornita da una banca o da un istituto finanziario e presentati dall'organizzazione proponente se la cauzione è necessaria ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1144/2014;

b)

i costi relativi agli audit esterni, ove tali audit siano richiesti a supporto delle domande di pagamento;

c)

i costi del personale limitatamente a stipendi, oneri sociali e altri costi compresi nella retribuzione del personale assegnato all'esecuzione del programma, secondo la normativa nazionale applicabile o in forza del contratto di assunzione, i costi per le persone fisiche che lavorano a diretto contatto con l'organizzazione proponente senza rientrare un contratto di assunzione o sono distaccate da un terzo dietro remunerazione;

d)

l'imposta sul valore aggiunto (IVA), se non è recuperabile in virtù della legislazione nazionale sull'IVA e se è versata da beneficiari diversi dai soggetti non passivi definiti all'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (14);

e)

i costi di studi di valutazione dei risultati delle azioni di informazione e di promozione di cui all'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1144/2014, realizzati da un organo esterno indipendente e qualificato.

3.   I costi indiretti ammissibili sono calcolati applicando un tasso forfettario del 4 % dei costi totali diretti ammissibili per il personale dell'organizzazione proponente.

Articolo 5

Sanzioni amministrative relative ai programmi semplici

1.   In caso di irregolarità, all'organizzazione proponente è comminata una sanzione amministrativa equivalente al pagamento del doppio della differenza tra l'importo inizialmente pagato o richiesto e l'importo effettivamente dovuto.

2.   In caso di colpa grave, in particolare reiterazione delle irregolarità di cui al paragrafo 1 o quando l'organizzazione proponente sia risultata in violazione grave dei propri obblighi nella procedura di selezione dei programmi o durante il loro svolgimento, l'organizzazione proponente è esclusa dal diritto di partecipare alle azioni di informazione e di formazione per un periodo di tre anni a decorrere dalla data in cui è accertata l'infrazione.

Articolo 6

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 501/2008 è abrogato. Resta tuttavia applicabile ai programmi approvati in forza delle disposizioni del regolamento stesso prima del 1o dicembre 2015.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica dal 1o dicembre 2015 alle proposte di programmi presentate a decorrere dal 1o dicembre 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 317 del 4.11.2014, pag. 56.

(2)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.

(3)  Regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio, del 17 dicembre 2007, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi (GU L 3 del 5.1.2008, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

(5)  Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65). La direttiva 2004/18/CE è abrogata con effetto dal 18 aprile 2016.

(6)  COM(2007) 279 definitivo, del 30.5.2007.

(7)  Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).

(8)  Regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (GU L 404 del 30.12.2006, pag. 9).

(9)  Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro (GU L 255 del 28.8.2014, pag. 18).

(10)  Regolamento (CE) n. 501/2008 della Commissione, del 5 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi (GU L 147 del 6.6.2008, pag. 3).

(11)  Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

(12)  Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 1).

(13)  Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1).

(14)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).


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