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Document 32015R1385

    Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1385 della Commissione, del 10 agosto 2015, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

    GU L 214 del 13.8.2015, p. 6–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1385/oj

    13.8.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 214/6


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1385 DELLA COMMISSIONE

    del 10 agosto 2015

    relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

    (2)

    Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.

    (3)

    In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

    (4)

    È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (2). Tale periodo deve essere fissato a tre mesi.

    (5)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

    Articolo 2

    Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 2015

    Per la Commissione,

    a nome del presidente

    Heinz ZOUREK

    Direttore generale della Fiscalità e unione doganale


    (1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

    (2)  Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).


    ALLEGATO

    Descrizione delle merci

    Classificazione

    Codice NC

    Motivazione

    (1)

    (2)

    (3)

    Articolo destinato ad essere usato per agevolare la coltivazione di piante all'interno e stimolarne la crescita.

    L'articolo misura circa 80 × 80 × 160 cm ed è costituito da un telaio di tubi d'acciaio cavi; i lati e le parti superiore e inferiore sono costituiti di materia tessile che può chiudersi completamente e il cui rivestimento riflette la luce all'interno. La materia tessile presenta aperture destinate alla ventilazione, all'acqua e all'elettricità; è impermeabile, a tenuta stagna e non lascia passare la luce. Sul tessuto sono cucite cerniere che consentono l'accesso all'interno dell'articolo da ogni lato.

    Cfr. illustrazione (1).

    6307 90 98

    La classificazione è determinata dalle regole generali 1, 3 b), e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata nonché dal testo dei codici NC 6307, 6307 90 e 6307 90 98.

    La classificazione alla voce 9403 come «altri mobili» è esclusa in quanto l'articolo non è destinato ad attrezzare abitazioni private, alberghi, uffici, scuole, chiese, negozi, laboratori e simili, ma piuttosto ad essere usato per agevolare la coltivazione delle piante e stimolarne la crescita (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 9403, secondo paragrafo).

    La classificazione alla voce 9406 fra le «costruzioni prefabbricate», è anch'essa esclusa poiché la costruzione indica che l'articolo è destinato ad essere usato all'interno.

    Il rivestimento riflettente all'interno della materia tessile e le aperture per la ventilazione, l'acqua e l'elettricità, sono essenziali per agevolare la coltivazione delle piante all'interno dell'articolo. Pertanto la materia tessile conferisce all'articolo il suo carattere essenziale ai sensi della regola generale d'interpretazione 3 b).

    L'articolo va pertanto classificato nel codice NC 6307 90 98 fra gli «altri manufatti tessili confezionati».

    Image

    (1)  L'illustrazione è fornita a scopo unicamente informativo.


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